TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 5062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5062 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 2080/20 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico, dott.ssa
Lisa Micochero,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2080 del Ruolo Generale dell'anno 2020 introdotto da
, C.F. , con l'Avv. GNATA Parte_1 C.F._1
AN
RICORRENTE
contro
C.F. , con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
SA LE LE
PI SC IO, C.F. , con l'Avv.to C.F._2
VA BA
RESISTENTI
con l'intervento di
C.F. con l'Avv.to Stefania Trivellato Controparte_2 P.IVA_2 Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Nel merito:
1) Accertato per le ragioni in premesse l'inadempimento contrattuale da parte pronunciare la risoluzione del contratto e, per Controparte_3
l'effetto, riconoscere alla sig.ra il diritto alla restituzione Parte_1 di quanto pagato per le prestazioni male eseguite, ovvero al risarcimento del corrispondente danno, con condanna del in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o del dott. IO SP al pagamento di € 2.140,00;
2) Accertata la responsabilità professionale per malprassi odontoiatrica del dott.
IO SP, condannare il in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, e il dr. IO SP in via solidale tra loro all'integrale risarcimento in favore della sig.ra dei danni Parte_1
tutti da lei subiti (alla data del presenta atto quantificabili in € 25.324,23) e subendi fino alla definizione del presente giudizio, da calcolarsi come indicato in premesse o comunque nella misura di spettanza, oltre al danno morale da determinarsi in via equitativa, oltre il rimborso di tutte le spese, oltre al danno da svalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata, ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa o che sarà comunque ritenuta di giustizia anche equitativamente, previa espletanda CTU.
3) Con vittoria di spese, anche per onorari di CTP e di CTU, e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative alla procedura obbligatoria di mediazione, queste ultime nella misura forfetaria di € 700,00 oltre accessori, o nella misura ritenuta di giustizia.
Pag. 2 di 19 Per parte resistente Controparte_4
- nel merito in principalità:
rigettare le domande tutte formulate dall'attrice IG.ra , in Parte_1 quanto irricevibili e/o improcedibili e/o nulle e/o in ogni caso infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrative del presente atto;
- nel merito in subordine:
nella denegata ipotesi di accoglimento nell'an della domanda formulata dalla
IG.ra , ridurre il quantum della pretesa risarcitoria a Parte_1 quanto ritenuto di giustizia, condannando, per le ragioni esposte in narrativa, in via esclusiva il Dott. IO SP al risarcimento delle somme che saranno liquidate in corso di causa, ivi comprese le spese di causa, tenendo conseguentemente indenne da ogni e qualsivoglia Controparte_1
obbligazione risarcitoria nei confronti dell'attrice;
- in ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per parte resistente IO EN SP:
Nel merito, in via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui venisse acclarata la responsabilità del Dott. IO EN SP, individuarsi la misura della stessa riducendo proporzionalmente il quantum dovuto, e condannando
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore a garantirlo e/o CP_2 manlevarlo, e in ogni caso tenerlo indenne, da ogni esborso economico, a qualunque titolo, che dovesse essere riconosciuto, in ragione dei fatti di causa, come dovuto dal Dott. IO EN SP in favore della IG.ra Parte_1
[...]
Pag. 3 di 19 In ognuna delle ipotesi sopra emarginate: Con vittoria di spese di lite, spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A..
Per la terza intervenuta Controparte_2
Nel merito in principalità: rigettarsi in toto le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. Spese integralmente rifuse oltre a spese generali,
C.P.A., I.V.A. come per legge.
Nel merito, in via subordinata: ridursi e moderarsi le pretese attoree in quanto infondate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 C.C. e comunque eccessive.
In ulteriore subordine: In denegata ipotesi di accoglimento sia pure parziale delle domande attrici, accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti e, pertanto, la ripartizione dell'obbligazione risarcitoria in capo agli stessi nella misura del 50% ciascuno e salva l'eventuale ricorrenza delle riservata rivalsa.
In ogni caso: accertarsi e dichiararsi l'operatività della polizza n° 360022729 nei limiti dei massimali e secondo con le franchigie e gli scoperti (nel caso specifico
€ 9.000,00) che si eccepiscono ad ogni effetto di legge, siccome esposti e, per l'effetto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ravvisata la responsabilità dell'assicurato, condannarsi in ogni caso a manlevare e Controparte_2
tenere indenne lo stesso solo nella misura della sua quota di responsabilità e fin d'ora riservandosi di agire in regresso nei confronti dei co-debitori solidali per quanto dovesse corrispondere oltre l'obbligo contrattuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente depositato, premesso di Parte_2 essersi rivolta nel 2014 al centro sito in Jesolo Controparte_1
(VE) per ricevere cure odontoiatriche;
che la ricorrente era stata seguita dal dott.
Pag. 4 di 19 IO SP, che l'aveva sottoposta in data 23.11.2015 alla rimozione degli elementi dentari inferiori 44, 42, 41, 31, 32 e all'applicazione di protesi rimovibile con ganci sugli elementi 33 e 43; che successivamente era stata sottoposta alla rimozione di altri elementi dentari (precisamente: 17, 15, 13, 12,
11, 21, 22, 23, 26 e 27) e all'applicazione di una protesi mobile totale dell'arcata superiore;
che la ricorrente segnalava al dott. SP, fin dal mese di gennaio 2016
(in particolare, durante le visite del 25.01.2016 e del 08.02.2016), di riportare
«forte sensibilità in sede 43 e 33 all'inserimento della protesi»; che in data
15.02.2016 era stata eseguita la devitalizzazione degli elementi dentari 43 e 33, ed in data 29.02.2016 era stato effettuato il passaggio dalle protesi provvisorie a quelle definitive, inferiore e superiore;
che in data 03.03.2016 la ricorrente lamentava al dott. SP di non riuscire « a portare la protesi inferiore» in quanto quest'ultima «fa male, malissimo, da non dormire di notte»; che, nonostante i numerosi interventi di ritocco e le ribasature effettuati nei mesi successivi, la ricorrente aveva continuato ad avvertire dolore ad entrambe le arcate ed a non tollerare la protesi inferiore, anche dopo il completo rifacimento della stessa effettuato il 15.06.2016; che anche la protesi superiore presentava fin dall'inizio problemi di mobilità tali da impedire all'attrice una corretta masticazione e, per questa via, di alimentarsi opportunamente e addirittura di mantenere normali e serene relazioni interpersonali;
che il dott. SP tentava di porre rimedio intraprendendo una serie di interventi scorretti e non risolutivi, fino alla decisione della ricorrente di interrompere i rapporti con lo specialista. Ciò premesso, chiedeva la risoluzione contrattuale per inadempimento e, per l'effetto, la doverosa la restituzione di quanto versato a fronte dell'installazione delle protesi incongrue e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente a causa della negligente e imperita esecuzione delle protesi, quantificati in 25.324,23 euro o altra somma ritenuta di giustizia.
Pag. 5 di 19 Si costituiva contestando sia l'an che il quantum Controparte_1 debeatur delle pretese attoree, stigmatizzando il comportamento tenuto dall'attrice nel corso del periodo in cui era stata paziente della struttura e, altresì, imputando a comportamenti asseritamente scorretti tenuti dalla medesima la massima parte dei fastidi e dei dolori causati dalle protesi confezionatele in modo corretto dal dott. SP e dalla struttura sanitaria convenuta. In particolare, la società convenuta evidenziava come la situazione della sig.ra fosse Pt_1
gravemente compromessa dalla grave forma di parodontite presente all'accesso iniziale in struttura che comportava la necessaria ablazione di 15 elementi dentari. La stessa attrice, poi, aveva tenuto comportamenti non collaborativi ed errati, come, ad esempio, utilizzare le protesi anche di notte.
Si costituiva, altresì, il dott. IO EN SP del pari contestando la debenza delle somme richieste, affermando di aver operato correttamente ed a regola d'arte, contestando la valenza probatoria della relazione medico-legale di parte dimessa, evidenziando come le stesse protesi, al momento del loro esame da parte dei consulenti, avrebbero presentato una condizione di degrado (per cause indipendenti dall'uso) da inficiarne un esame obiettivo. Nella ricostruzione dei fatti e dei rapporti il dott. SP lamentava anche una condotta poco collaborante della sig.ra che avrebbe reso difficoltosa la conclusione Pt_1
tempestiva dei lavori, imputando al comportamento della paziente, correlato ad un asserito errato uso delle protesi, la causa dei fastidi dalla stessa lamentati.
Inoltre, il dott. SP chiedeva l'autorizzazione della chiamata in causa della propria assicurazione, da cui chiedeva di essere manlevato Controparte_2
in caso di condanna.
La compagnia di assicurazioni si costituiva regolarmente contestando in toto la fondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni critiche e delle pretese risarcitorie della sig.ra Si dava comunque atto della vigenza del contratto Pt_1 assicurativo n° 360022729, intercorrente con il dott. IO EN SP,
Pag. 6 di 19 confermando la sua efficacia ed operatività secondo i massimali, i limiti, le condizioni, le franchigie e gli scoperti previsti in polizza.
Il giudice, con ordinanza di data 3.6.2021, ammetteva la prova per interpello e testimoni dedotta dalle parti e procedeva alla relativa assunzione. Quindi con ordinanza di data 15.1.2022 disponeva CTU medico-legale. All'esito del deposito della consulenza, il giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies per la data del 17 luglio 2023, in cui la causa veniva rinviata a causa di un malfunzionamento di consolle. Quindi con ordinanza di data 20.6.2024, il GOP, rilevata la propria cessazione delle funzioni per raggiunti limiti massimi di età, rimetteva gli atti al Presidente dalla sezione, che assegnava a sé la causa e la tratteneva in decisione.
1. La responsabilità del sanitario.
Deve essere preliminarmente ricordato che in tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass n. 24142/24). L'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più
Pag. 7 di 19 probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (Cass. n. 25805/24).
Nel caso di specie il dott. SP aveva proposto alla paziente una riabilitazione protesica con protesi mobile previa rimozione di tutti gli elementi dentari presenti all'arcata superiore e di tutti gli elementi dentari presenti all'arcata inferiore ad esclusione dei due canini, 33 e 43, utilizzati poi come elementi cui fissare con ganci la protesi inferiore. Il trattamento aveva inizio poi a novembre 2015 con le estrazioni, e proseguiva con la consegna, a febbraio 2016, di una protesi mobile totale all'arcata superiore e una protesi parziale rimovibile all'arcata inferiore, precedute da due protesi provvisorie. Per l'impossibilità all'utilizzo delle protesi, per dolore e mobilità, venivano, prima eseguite delle modifiche, e poi rifatta la protesi inferiore. Per il persistere dei disagi, venivano poi eseguite ulteriori modifiche, che non portavano ad alcun beneficio. Ad agosto 2016 la sig.ra interrompeva il rapporto di assistenza con la struttura. Pt_1
La consulente ha precisato che: “Il caso in esame si riferisce al fallimento di un trattamento odontoprotesico. L'odontoiatria protesica è quella branca dell'odontoiatria che si occupa del ripristino e del mantenimento delle funzioni orali, del benessere, dell'aspetto e della salute del paziente per mezzo del restauro protesico dei denti naturali e/o della sostituzione dei denti mancanti e dei tessuti orali contigui con sostituti artificiali. Con la protesi fissa è possibile il restauro e/o la sostituzione dei denti con sostituti artificiali che non possono essere rimossi dalla bocca;
con la protesi rimovibile parziale o totale si ha la sostituzione dei denti e delle strutture contigue, nei pazienti parzialmente edentuli o totalmente edentuli, con sostituti artificiali che possono essere rimossi
Pag. 8 di 19 dalla bocca;
con la protesi su impianti è possibile il restauro dei denti mancanti grazie al posizionamento di impianti … Prima di qualsiasi cura odontoiatrica protesica sono necessarie una diagnosi e una pianificazione del trattamento. La pianificazione del trattamento permette di determinare la sequenza degli interventi clinici più appropriati al fine di conseguire gli obiettivi terapeutici concordati con il singolo paziente in base anche alla sua motivazione, alle sue priorità ed alle sue aspettative. La diagnosi e la pianificazione devono basarsi sulla raccolta dell'anamnesi medica e stomatologica, sull'esecuzione di un esame obiettivo intra ed extra-orale eseguito seguendo una procedura quanto più possibile standardizzata cosi da garantire la completezza dell'indagine, suggerire la necessità di eventuali approfondimenti, consentire uniformità di giudizio clinico, permettere una raccolta utile per attività di audit e servire come occasione di formazione professionale permanente”.
Con riguardo alle cause di tale fallimento la consulente ha evidenziato che:
“l'operato dei sanitari della clinica presenta i seguenti elementi di CP_3 censura: non sono state allegate sufficienti prove a sostegno di un corretto iter diagnostico terapeutico;
non vi è stato uno studio, da parte dei sanitari, sulle cause del fallimento delle terapie protesiche precedenti;
non vi è stato impegno alla costruzione della protesi superiore, al fine di ridurre il riassorbimento osseo fisiologico (le flange appaiono non correttamente estese); non è stata posta una corretta diagnosi preoperatoria, mancando tutti gli esami extraorali e intraorali previsti prima della pianificazione protesica: cartella parodontale, foto, filmati, modelli di studio, esame del volto ecc.; non sono state proposte alternative terapeutiche, anche solo allo scopo informativo;
il percorso seguito non ha risolto le problematiche masticatorie lamentate dall'assistita; non vi è stata una corretta valutazione dell'occlusione, né in fase diagnostica né in fase operativa.
Le fotografie presenti nella relazione di parte documentano l'errata costruzione dei contatti tra i denti delle arcate antagoniste;
la protesi dell'arcata inferiore
Pag. 9 di 19 non risulta correttamente progettata, per la mancanza di adeguati ritentori e controbilanciamenti reciproci;
non è stato eseguito un progetto protesico della protesi parziale prima dell'impronta definitiva;
sempre per la protesi inferiore non sono state progettate ed eseguite sedi di appoggio dentali;
non sono stati costruiti dei porta impronte individuali;
in fase di prova e consegna non è stata verificata la relazione intermascellare;
non è stata verificata l'accuratezza del montaggio dei denti in articolatore con delle prove in bocca;
non risultano siano state date istruzioni verbali o scritte per il corretto inserimento e la rimozione della protesi inferiore e per effettuare una corretta pulizia di entrambe;
non risulta una corretta informazione circa i limiti delle protesi mobili totali e parziali;
non risultano correttamente rilevati i limiti per la costruzione delle protesi che risultano mal contornate (in alcuni punti troppo estese, in altri troppo poco); non è stata correttamente rilevata l'area del post-dam superiore;
è stata rilevata l'impronta definitiva senza attendere il normale processo di guarigione. Il collega avrebbe dovuto aspettare almeno sei mesi con il provvisorio dopo la bonifica, anticipando le conseguenze del riassorbimento osseo fisiologico postestrattivo”.
Per contro la consulente ha messo altresì in evidenza che: “non risulta sufficientemente allegato da parte attrice la prova del disagio funzionale lamentato. Le protesi sono state utilizzate anche dopo la visita di parte: i denti artificiali sono particolarmente abrasi, segno pacifico della loro funzione protratta negli anni”, precisando altresì che non vi è prova che la perdita dei canini sia in relazione causale con la prestazione sanitaria oggetto di valutazione.
La consulente ha quindi concluso: “Non risulta siano stati effettuati tutti gli accertamenti diagnostici utili ai fini del confezionamento di protesi adeguate. Il piano di trattamento con estrazioni dentarie e riabilitazione con protesi rimovibili tenuto conto anche delle scarse risorse economiche della paziente si può ritenere adeguato, tuttavia si ravvisano degli errori nell'esecuzione dello
Pag. 10 di 19 stesso che ha portato alla realizzazione di protesi incongrue, non soddisfacenti. non risulta siano stati effettuati tutti gli accertamenti diagnostici utili ai fini del confezionamento di protesi adeguate. Il piano di trattamento con estrazioni dentarie e riabilitazione con protesi rimovibili tenuto conto anche delle scarse risorse economiche della paziente si può ritenere adeguato, tuttavia si ravvisano degli errori nell'esecuzione dello stesso che ha portato alla realizzazione di protesi incongrue, non soddisfacenti”, ma “l'estrazione degli elementi dentari con esclusione del 33 e 43 era indicata e la procedura risulta effettuata correttamente senza insorgenza di complicanze”, precisando “lo stato di edentulia attuale della paziente non è riconducibile a trattamenti errati sia per quanto riguarda gli elementi dentari estratti prima dell'applicazione delle protesi presso il centro convenuto sia per quanto riguarda la successiva rottura coronale dei due elementi residui, 43 e 33 verificatasi nel 2019 relativamente alla quale possono essere ipotizzate varie cause fra cui la presenza di carie destruenti, il peggioramento del riassorbimento gengivale dovuto alla parodontopatia già in atto, un eventuale trauma e non necessariamente la presenza di una protesi incongrua all'arcata inferiore. Riguardo alla perdita successiva degli elementi 43 e 33 (canini arcata inferiore) non vi sono elementi sufficienti per riconoscere un nesso causale certo o altamente probabile con il posizionamento delle protesi inadeguate, come sostenuto invece dai CT di parte attrice. In definitiva non risulta dimostrabile secondo il parere di chi scrive, che in seguito all'errata protesizzazione la p. abbia subito un danno biologico permanente. La situazione complessiva di edentulia è da imputarsi allo stato patologico preesistente: carie e malattia parodontale. In conclusione, sulla base di quanto sinora esposto, stabilito che il fallimento della riabilitazione protesica
è da porre in rapporto causale con la condotta dei sanitari per errori e carenze nell'esecuzione del trattamento, che le protesi applicate alla paziente sono risultate sin dall'inizio incongrue e causa di fastidi e difficoltà masticatorie e che
Pag. 11 di 19 l'utilizzo successivo delle stesse, pur documentato, appare legato principalmente
a necessità per indigenza visto che già a novembre 2016 erano evidenti gravi elementi di incongruenza”.
Sulla base delle conclusioni della CTU che questo giudice ritiene di poter far proprie in considerazione della capacità e competenza della stessa e del suo ausiliario, il cui elaborato risulta coerente dal punto di vista logico e basato sulle ampie competenze tecniche possedute nel settore, può quindi essere affermato che le cure operate e la protesi installata non sono state correttamente eseguite in quanto non è stata applicata la metodologia corretta, prevista per questo tipo di interventi, come sopra evidenziato, e, per questo, le protesi non hanno avuto la riuscita prevista, escludendo che l'attrice, con il proprio comportamento abbia potuto dare causa, anche nei limiti di un concorso colposo, alla situazione lamentata.
2. Inadempimento contrattuale
Sotto il profilo del rapporto contrattuale quindi, non vi è dubbio che debba esser dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per un grave inadempimento della struttura e del suo medico nell'esecuzione delle protesi ordinate per cui i convenuti andranno sicuramente condannati alla restituzione di quanto ricevuto in adempimento del contratto di cura stipulato, pari a 2.140,00 euro, oltre gli interessi al tasso legale dalla data dei pagamenti al saldo.
3. Liquidazione del danno non patrimoniale alla persona
Accertata la responsabilità della struttura, si deve procedere alla liquidazione del c.d. danno non patrimoniale. Va ricordato che la Corte di Cassazione ha di recente affermato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si
Pag. 12 di 19 individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione
(Cass. n. 7513/18), giungendo ad affermare che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico- relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017 (Cass. n. 901/2018).
Conseguentemente si è affermato che il danno morale, che consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto
Pag. 13 di 19 al danno biologico. Quanto poi alla valutazione della sua sussistenza, va osservato che, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico- fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. n. 6444/23). Tale valutazione, ad avviso di questo giudice, può essere correttamente operata con il ricorso alle ultime tabelle di
Milano le quali, come precisato anche dalla Corte di cassazione, operano uno scomputo nel valore del punto della componente biologica e di quella relativa al danno morale.
Ne consegue in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei
Pag. 14 di 19 presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al
30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass. (Cass. n. 7892/24).
In ordine alla quantificazione danno, questo Giudice ritiene di poter far proprie le valutazioni della CTU che, con riguardo al danno alla persona, ha escluso che l'operato del medico abbia determinato in capo alla ricorrente un danno permanente. Ha tuttavia affermato l'esistenza di un “danno biologico temporaneo parziale al 10% per il disagio nella masticazione e fonazione delle protesi incongrue, per una durata complessiva quantificabile forfettariamente in circa 1 anno, posto che sebbene già a novembre 2016 l'interessata fosse consapevole che le protesi andavano sostituite, è ragionevole ritenere non avesse però le disponibilità economiche per farlo”.
In merito all'invalidità temporanea, in base alle indicazioni della CTU si ritiene di liquidare il danno biologico temporaneo come segue.
Per il periodo di 365 giorni (con invalidità al 10%) è possibile riconoscere come valore monetario di liquidazione pro die la somma di euro 150,00, tenendo conto del grado di sofferenza medio-elevata riconosciuto dalla C.T.U. e confermato dai testimoni assunti, conseguente all'utilizzo di protesi inadeguate che hanno provocato alla paziente un notevole disagio nella masticazione e nella stessa socialità. Va quindi liquidata alla ricorrente la somma di 5.475,00 euro già in valori attuali.
Quanto alle modalità di calcolo degli interessi sul capitale dalla data della prima operazione al 20.10.2025, questo Giudice non può che uniformarsi al principio di diritto che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nell'escludere il cumulo tra rivalutazione ed interessi c.d. compensativi sulla somma rivalutata, hanno espresso nella sentenza n. 1712/95.
Pag. 15 di 19 Stante l'indubbia - ed anzi pressoché insormontabile - difficoltà pratica nel calcolare i c.d. "interessi" (rectius, nel calcolare la misura equitativa del lucro cessante da ritardo) in relazione, volta per volta, ai "singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente", questo Giudice ritiene di poter comunque raggiungere un risultato in linea con quello avuto di mira dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, seppur in via equitativa, calcolando rivalutazione e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, previa devalutazione all'epoca dell'operazione.
Ciò premesso, oltre all'importo complessivamente dovuto al ricorrente, saranno dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta, devalutata al giorno del sinistro, rivalutata poi di anno in anno sino alla data di pronuncia della presente sentenza, quale lucro cessante dovuto al ritardato pagamento della somma dovuta.
Su tale somma finale come sopra liquidata, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Entrambi i convenuti andranno condannati in solido a versare all'attrice gli importi così come sopra determinati in quanto per Controparte_5 adempiere all'obbligazione contratta con la IG.ra si è avvalsa della Pt_1
collaborazione del dott. SP (responsabile sanitario della struttura) sicché si trova a dover rispondere del danno che questi con il suo operato ha provocato alla paziente. Quanto ai rapporti interni, nulla deve disporre questo giudice non essendovi alcuna domanda di ripartizione della relativa responsabilità, verosimilmente regolata dal contratto tra i due soggetti.
4. Domanda di manleva
Pag. 16 di 19 Quanto alla domanda di manleva, ha dato conto della Controparte_2 vigenza del contratto assicurativo n° 360022729, intercorrente con il dott.
IO EN SP e ne ha confermato la sua efficacia ed operatività secondo i massimali, i limiti, le condizioni, le franchigie e gli scoperti previsti in polizza.
Ora il contratto assicurativo prevede l'applicazione delle claims made con copertura degli errori professionali commessi anteriormente alla data di decorrenza (02.11.2016) purché non commessi prima del 02.11.2013. Tale postilla prevede, espressamente, che tale retroattività operi solo se “la richiesta di risarcimento non sia assistita da coperture assicurative in essere con altri assicuratori precedentemente alla data di effetto della presente assicurazione”.
La stessa compagnia non contesta tale circostanza per cui il sinistro risulta ricompreso nel periodo di copertura della polizza. Il contratto prevede altresì una franchigia che andrà applicata anche al caso di specie.
Infine, sarà oggetto di manleva solo l'importo liquidato a titolo di danno alla persona e non anche il rimborso delle somme versate a titolo di corrispettivo in quanto l'art. 6 delle C.G.A., denominato “Delimitazioni”, viene testualmente escluso: lett. b), “il rimborso ai clienti di quanto corrisposto all'assicurato a titolo di compenso professionale”.
Conseguentemente il dott. IO EN SP dovrà essere manlevato da per quanto sarà tenuto a versare all'attrice a titolo di Controparte_2
risarcimento del danno non patrimoniale, nei limiti della franchigia, oltre che per spese di CTU, CTP e spese di lite.
5. Domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. , spese di CTU e di lite
Pag. 17 di 19 Va rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. svolta da parte attrice non ricorrendone i presupposti di legge, non essendo le difese svolte oggetto di dolo o colpa grave.
La spese di lite dell'attrice, di CTU e CTP vanno poste a carico solidale dei convenuti, stante la loro soccombenza. Le prime sono liquidate nei limiti del decisum, nei valori medi dello scaglione. Compensa interamente le spese di lite tra il dott. IO EN SP e Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in persona del giudice unico dott.ssa Lisa Micochero, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo:
- condanna i convenuti ed il dott. IO EN Controparte_5
SP, in solido tra loro, a versare all'attrice l'importo di 2.140,00 euro, a titolo di restituzione di quanto corrisposto come corrispettivo, oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti al saldo, nonché, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale l'importo capitale pari ad 5.475,00 euro, oltre, previa devalutazione dell'importo all'epoca della prima operazione, gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla data della presente sentenza, e gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna a manlevare il dott. IO EN SP Controparte_2
quanto sarà tenuto a versare all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di spese di CTU, CTP e di lite;
- condanna i convenuti ed il dott. IO EN Controparte_5
SP, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite del grado di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
Pag. 18 di 19 - compensa interamente tra il dott. IO EN SP e Controparte_2 le spese di lite;
[...]
- pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese delle C.T.U. e di
C.T.P. li condanna in solido a rifondere all'attrice quanto da essa anticipato a tale titolo.
Così deciso in Venezia il 20 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 2080/20 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico, dott.ssa
Lisa Micochero,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2080 del Ruolo Generale dell'anno 2020 introdotto da
, C.F. , con l'Avv. GNATA Parte_1 C.F._1
AN
RICORRENTE
contro
C.F. , con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
SA LE LE
PI SC IO, C.F. , con l'Avv.to C.F._2
VA BA
RESISTENTI
con l'intervento di
C.F. con l'Avv.to Stefania Trivellato Controparte_2 P.IVA_2 Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Nel merito:
1) Accertato per le ragioni in premesse l'inadempimento contrattuale da parte pronunciare la risoluzione del contratto e, per Controparte_3
l'effetto, riconoscere alla sig.ra il diritto alla restituzione Parte_1 di quanto pagato per le prestazioni male eseguite, ovvero al risarcimento del corrispondente danno, con condanna del in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o del dott. IO SP al pagamento di € 2.140,00;
2) Accertata la responsabilità professionale per malprassi odontoiatrica del dott.
IO SP, condannare il in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, e il dr. IO SP in via solidale tra loro all'integrale risarcimento in favore della sig.ra dei danni Parte_1
tutti da lei subiti (alla data del presenta atto quantificabili in € 25.324,23) e subendi fino alla definizione del presente giudizio, da calcolarsi come indicato in premesse o comunque nella misura di spettanza, oltre al danno morale da determinarsi in via equitativa, oltre il rimborso di tutte le spese, oltre al danno da svalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata, ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa o che sarà comunque ritenuta di giustizia anche equitativamente, previa espletanda CTU.
3) Con vittoria di spese, anche per onorari di CTP e di CTU, e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative alla procedura obbligatoria di mediazione, queste ultime nella misura forfetaria di € 700,00 oltre accessori, o nella misura ritenuta di giustizia.
Pag. 2 di 19 Per parte resistente Controparte_4
- nel merito in principalità:
rigettare le domande tutte formulate dall'attrice IG.ra , in Parte_1 quanto irricevibili e/o improcedibili e/o nulle e/o in ogni caso infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrative del presente atto;
- nel merito in subordine:
nella denegata ipotesi di accoglimento nell'an della domanda formulata dalla
IG.ra , ridurre il quantum della pretesa risarcitoria a Parte_1 quanto ritenuto di giustizia, condannando, per le ragioni esposte in narrativa, in via esclusiva il Dott. IO SP al risarcimento delle somme che saranno liquidate in corso di causa, ivi comprese le spese di causa, tenendo conseguentemente indenne da ogni e qualsivoglia Controparte_1
obbligazione risarcitoria nei confronti dell'attrice;
- in ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per parte resistente IO EN SP:
Nel merito, in via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui venisse acclarata la responsabilità del Dott. IO EN SP, individuarsi la misura della stessa riducendo proporzionalmente il quantum dovuto, e condannando
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore a garantirlo e/o CP_2 manlevarlo, e in ogni caso tenerlo indenne, da ogni esborso economico, a qualunque titolo, che dovesse essere riconosciuto, in ragione dei fatti di causa, come dovuto dal Dott. IO EN SP in favore della IG.ra Parte_1
[...]
Pag. 3 di 19 In ognuna delle ipotesi sopra emarginate: Con vittoria di spese di lite, spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A..
Per la terza intervenuta Controparte_2
Nel merito in principalità: rigettarsi in toto le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. Spese integralmente rifuse oltre a spese generali,
C.P.A., I.V.A. come per legge.
Nel merito, in via subordinata: ridursi e moderarsi le pretese attoree in quanto infondate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 C.C. e comunque eccessive.
In ulteriore subordine: In denegata ipotesi di accoglimento sia pure parziale delle domande attrici, accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti e, pertanto, la ripartizione dell'obbligazione risarcitoria in capo agli stessi nella misura del 50% ciascuno e salva l'eventuale ricorrenza delle riservata rivalsa.
In ogni caso: accertarsi e dichiararsi l'operatività della polizza n° 360022729 nei limiti dei massimali e secondo con le franchigie e gli scoperti (nel caso specifico
€ 9.000,00) che si eccepiscono ad ogni effetto di legge, siccome esposti e, per l'effetto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ravvisata la responsabilità dell'assicurato, condannarsi in ogni caso a manlevare e Controparte_2
tenere indenne lo stesso solo nella misura della sua quota di responsabilità e fin d'ora riservandosi di agire in regresso nei confronti dei co-debitori solidali per quanto dovesse corrispondere oltre l'obbligo contrattuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente depositato, premesso di Parte_2 essersi rivolta nel 2014 al centro sito in Jesolo Controparte_1
(VE) per ricevere cure odontoiatriche;
che la ricorrente era stata seguita dal dott.
Pag. 4 di 19 IO SP, che l'aveva sottoposta in data 23.11.2015 alla rimozione degli elementi dentari inferiori 44, 42, 41, 31, 32 e all'applicazione di protesi rimovibile con ganci sugli elementi 33 e 43; che successivamente era stata sottoposta alla rimozione di altri elementi dentari (precisamente: 17, 15, 13, 12,
11, 21, 22, 23, 26 e 27) e all'applicazione di una protesi mobile totale dell'arcata superiore;
che la ricorrente segnalava al dott. SP, fin dal mese di gennaio 2016
(in particolare, durante le visite del 25.01.2016 e del 08.02.2016), di riportare
«forte sensibilità in sede 43 e 33 all'inserimento della protesi»; che in data
15.02.2016 era stata eseguita la devitalizzazione degli elementi dentari 43 e 33, ed in data 29.02.2016 era stato effettuato il passaggio dalle protesi provvisorie a quelle definitive, inferiore e superiore;
che in data 03.03.2016 la ricorrente lamentava al dott. SP di non riuscire « a portare la protesi inferiore» in quanto quest'ultima «fa male, malissimo, da non dormire di notte»; che, nonostante i numerosi interventi di ritocco e le ribasature effettuati nei mesi successivi, la ricorrente aveva continuato ad avvertire dolore ad entrambe le arcate ed a non tollerare la protesi inferiore, anche dopo il completo rifacimento della stessa effettuato il 15.06.2016; che anche la protesi superiore presentava fin dall'inizio problemi di mobilità tali da impedire all'attrice una corretta masticazione e, per questa via, di alimentarsi opportunamente e addirittura di mantenere normali e serene relazioni interpersonali;
che il dott. SP tentava di porre rimedio intraprendendo una serie di interventi scorretti e non risolutivi, fino alla decisione della ricorrente di interrompere i rapporti con lo specialista. Ciò premesso, chiedeva la risoluzione contrattuale per inadempimento e, per l'effetto, la doverosa la restituzione di quanto versato a fronte dell'installazione delle protesi incongrue e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente a causa della negligente e imperita esecuzione delle protesi, quantificati in 25.324,23 euro o altra somma ritenuta di giustizia.
Pag. 5 di 19 Si costituiva contestando sia l'an che il quantum Controparte_1 debeatur delle pretese attoree, stigmatizzando il comportamento tenuto dall'attrice nel corso del periodo in cui era stata paziente della struttura e, altresì, imputando a comportamenti asseritamente scorretti tenuti dalla medesima la massima parte dei fastidi e dei dolori causati dalle protesi confezionatele in modo corretto dal dott. SP e dalla struttura sanitaria convenuta. In particolare, la società convenuta evidenziava come la situazione della sig.ra fosse Pt_1
gravemente compromessa dalla grave forma di parodontite presente all'accesso iniziale in struttura che comportava la necessaria ablazione di 15 elementi dentari. La stessa attrice, poi, aveva tenuto comportamenti non collaborativi ed errati, come, ad esempio, utilizzare le protesi anche di notte.
Si costituiva, altresì, il dott. IO EN SP del pari contestando la debenza delle somme richieste, affermando di aver operato correttamente ed a regola d'arte, contestando la valenza probatoria della relazione medico-legale di parte dimessa, evidenziando come le stesse protesi, al momento del loro esame da parte dei consulenti, avrebbero presentato una condizione di degrado (per cause indipendenti dall'uso) da inficiarne un esame obiettivo. Nella ricostruzione dei fatti e dei rapporti il dott. SP lamentava anche una condotta poco collaborante della sig.ra che avrebbe reso difficoltosa la conclusione Pt_1
tempestiva dei lavori, imputando al comportamento della paziente, correlato ad un asserito errato uso delle protesi, la causa dei fastidi dalla stessa lamentati.
Inoltre, il dott. SP chiedeva l'autorizzazione della chiamata in causa della propria assicurazione, da cui chiedeva di essere manlevato Controparte_2
in caso di condanna.
La compagnia di assicurazioni si costituiva regolarmente contestando in toto la fondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni critiche e delle pretese risarcitorie della sig.ra Si dava comunque atto della vigenza del contratto Pt_1 assicurativo n° 360022729, intercorrente con il dott. IO EN SP,
Pag. 6 di 19 confermando la sua efficacia ed operatività secondo i massimali, i limiti, le condizioni, le franchigie e gli scoperti previsti in polizza.
Il giudice, con ordinanza di data 3.6.2021, ammetteva la prova per interpello e testimoni dedotta dalle parti e procedeva alla relativa assunzione. Quindi con ordinanza di data 15.1.2022 disponeva CTU medico-legale. All'esito del deposito della consulenza, il giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies per la data del 17 luglio 2023, in cui la causa veniva rinviata a causa di un malfunzionamento di consolle. Quindi con ordinanza di data 20.6.2024, il GOP, rilevata la propria cessazione delle funzioni per raggiunti limiti massimi di età, rimetteva gli atti al Presidente dalla sezione, che assegnava a sé la causa e la tratteneva in decisione.
1. La responsabilità del sanitario.
Deve essere preliminarmente ricordato che in tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass n. 24142/24). L'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più
Pag. 7 di 19 probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (Cass. n. 25805/24).
Nel caso di specie il dott. SP aveva proposto alla paziente una riabilitazione protesica con protesi mobile previa rimozione di tutti gli elementi dentari presenti all'arcata superiore e di tutti gli elementi dentari presenti all'arcata inferiore ad esclusione dei due canini, 33 e 43, utilizzati poi come elementi cui fissare con ganci la protesi inferiore. Il trattamento aveva inizio poi a novembre 2015 con le estrazioni, e proseguiva con la consegna, a febbraio 2016, di una protesi mobile totale all'arcata superiore e una protesi parziale rimovibile all'arcata inferiore, precedute da due protesi provvisorie. Per l'impossibilità all'utilizzo delle protesi, per dolore e mobilità, venivano, prima eseguite delle modifiche, e poi rifatta la protesi inferiore. Per il persistere dei disagi, venivano poi eseguite ulteriori modifiche, che non portavano ad alcun beneficio. Ad agosto 2016 la sig.ra interrompeva il rapporto di assistenza con la struttura. Pt_1
La consulente ha precisato che: “Il caso in esame si riferisce al fallimento di un trattamento odontoprotesico. L'odontoiatria protesica è quella branca dell'odontoiatria che si occupa del ripristino e del mantenimento delle funzioni orali, del benessere, dell'aspetto e della salute del paziente per mezzo del restauro protesico dei denti naturali e/o della sostituzione dei denti mancanti e dei tessuti orali contigui con sostituti artificiali. Con la protesi fissa è possibile il restauro e/o la sostituzione dei denti con sostituti artificiali che non possono essere rimossi dalla bocca;
con la protesi rimovibile parziale o totale si ha la sostituzione dei denti e delle strutture contigue, nei pazienti parzialmente edentuli o totalmente edentuli, con sostituti artificiali che possono essere rimossi
Pag. 8 di 19 dalla bocca;
con la protesi su impianti è possibile il restauro dei denti mancanti grazie al posizionamento di impianti … Prima di qualsiasi cura odontoiatrica protesica sono necessarie una diagnosi e una pianificazione del trattamento. La pianificazione del trattamento permette di determinare la sequenza degli interventi clinici più appropriati al fine di conseguire gli obiettivi terapeutici concordati con il singolo paziente in base anche alla sua motivazione, alle sue priorità ed alle sue aspettative. La diagnosi e la pianificazione devono basarsi sulla raccolta dell'anamnesi medica e stomatologica, sull'esecuzione di un esame obiettivo intra ed extra-orale eseguito seguendo una procedura quanto più possibile standardizzata cosi da garantire la completezza dell'indagine, suggerire la necessità di eventuali approfondimenti, consentire uniformità di giudizio clinico, permettere una raccolta utile per attività di audit e servire come occasione di formazione professionale permanente”.
Con riguardo alle cause di tale fallimento la consulente ha evidenziato che:
“l'operato dei sanitari della clinica presenta i seguenti elementi di CP_3 censura: non sono state allegate sufficienti prove a sostegno di un corretto iter diagnostico terapeutico;
non vi è stato uno studio, da parte dei sanitari, sulle cause del fallimento delle terapie protesiche precedenti;
non vi è stato impegno alla costruzione della protesi superiore, al fine di ridurre il riassorbimento osseo fisiologico (le flange appaiono non correttamente estese); non è stata posta una corretta diagnosi preoperatoria, mancando tutti gli esami extraorali e intraorali previsti prima della pianificazione protesica: cartella parodontale, foto, filmati, modelli di studio, esame del volto ecc.; non sono state proposte alternative terapeutiche, anche solo allo scopo informativo;
il percorso seguito non ha risolto le problematiche masticatorie lamentate dall'assistita; non vi è stata una corretta valutazione dell'occlusione, né in fase diagnostica né in fase operativa.
Le fotografie presenti nella relazione di parte documentano l'errata costruzione dei contatti tra i denti delle arcate antagoniste;
la protesi dell'arcata inferiore
Pag. 9 di 19 non risulta correttamente progettata, per la mancanza di adeguati ritentori e controbilanciamenti reciproci;
non è stato eseguito un progetto protesico della protesi parziale prima dell'impronta definitiva;
sempre per la protesi inferiore non sono state progettate ed eseguite sedi di appoggio dentali;
non sono stati costruiti dei porta impronte individuali;
in fase di prova e consegna non è stata verificata la relazione intermascellare;
non è stata verificata l'accuratezza del montaggio dei denti in articolatore con delle prove in bocca;
non risultano siano state date istruzioni verbali o scritte per il corretto inserimento e la rimozione della protesi inferiore e per effettuare una corretta pulizia di entrambe;
non risulta una corretta informazione circa i limiti delle protesi mobili totali e parziali;
non risultano correttamente rilevati i limiti per la costruzione delle protesi che risultano mal contornate (in alcuni punti troppo estese, in altri troppo poco); non è stata correttamente rilevata l'area del post-dam superiore;
è stata rilevata l'impronta definitiva senza attendere il normale processo di guarigione. Il collega avrebbe dovuto aspettare almeno sei mesi con il provvisorio dopo la bonifica, anticipando le conseguenze del riassorbimento osseo fisiologico postestrattivo”.
Per contro la consulente ha messo altresì in evidenza che: “non risulta sufficientemente allegato da parte attrice la prova del disagio funzionale lamentato. Le protesi sono state utilizzate anche dopo la visita di parte: i denti artificiali sono particolarmente abrasi, segno pacifico della loro funzione protratta negli anni”, precisando altresì che non vi è prova che la perdita dei canini sia in relazione causale con la prestazione sanitaria oggetto di valutazione.
La consulente ha quindi concluso: “Non risulta siano stati effettuati tutti gli accertamenti diagnostici utili ai fini del confezionamento di protesi adeguate. Il piano di trattamento con estrazioni dentarie e riabilitazione con protesi rimovibili tenuto conto anche delle scarse risorse economiche della paziente si può ritenere adeguato, tuttavia si ravvisano degli errori nell'esecuzione dello
Pag. 10 di 19 stesso che ha portato alla realizzazione di protesi incongrue, non soddisfacenti. non risulta siano stati effettuati tutti gli accertamenti diagnostici utili ai fini del confezionamento di protesi adeguate. Il piano di trattamento con estrazioni dentarie e riabilitazione con protesi rimovibili tenuto conto anche delle scarse risorse economiche della paziente si può ritenere adeguato, tuttavia si ravvisano degli errori nell'esecuzione dello stesso che ha portato alla realizzazione di protesi incongrue, non soddisfacenti”, ma “l'estrazione degli elementi dentari con esclusione del 33 e 43 era indicata e la procedura risulta effettuata correttamente senza insorgenza di complicanze”, precisando “lo stato di edentulia attuale della paziente non è riconducibile a trattamenti errati sia per quanto riguarda gli elementi dentari estratti prima dell'applicazione delle protesi presso il centro convenuto sia per quanto riguarda la successiva rottura coronale dei due elementi residui, 43 e 33 verificatasi nel 2019 relativamente alla quale possono essere ipotizzate varie cause fra cui la presenza di carie destruenti, il peggioramento del riassorbimento gengivale dovuto alla parodontopatia già in atto, un eventuale trauma e non necessariamente la presenza di una protesi incongrua all'arcata inferiore. Riguardo alla perdita successiva degli elementi 43 e 33 (canini arcata inferiore) non vi sono elementi sufficienti per riconoscere un nesso causale certo o altamente probabile con il posizionamento delle protesi inadeguate, come sostenuto invece dai CT di parte attrice. In definitiva non risulta dimostrabile secondo il parere di chi scrive, che in seguito all'errata protesizzazione la p. abbia subito un danno biologico permanente. La situazione complessiva di edentulia è da imputarsi allo stato patologico preesistente: carie e malattia parodontale. In conclusione, sulla base di quanto sinora esposto, stabilito che il fallimento della riabilitazione protesica
è da porre in rapporto causale con la condotta dei sanitari per errori e carenze nell'esecuzione del trattamento, che le protesi applicate alla paziente sono risultate sin dall'inizio incongrue e causa di fastidi e difficoltà masticatorie e che
Pag. 11 di 19 l'utilizzo successivo delle stesse, pur documentato, appare legato principalmente
a necessità per indigenza visto che già a novembre 2016 erano evidenti gravi elementi di incongruenza”.
Sulla base delle conclusioni della CTU che questo giudice ritiene di poter far proprie in considerazione della capacità e competenza della stessa e del suo ausiliario, il cui elaborato risulta coerente dal punto di vista logico e basato sulle ampie competenze tecniche possedute nel settore, può quindi essere affermato che le cure operate e la protesi installata non sono state correttamente eseguite in quanto non è stata applicata la metodologia corretta, prevista per questo tipo di interventi, come sopra evidenziato, e, per questo, le protesi non hanno avuto la riuscita prevista, escludendo che l'attrice, con il proprio comportamento abbia potuto dare causa, anche nei limiti di un concorso colposo, alla situazione lamentata.
2. Inadempimento contrattuale
Sotto il profilo del rapporto contrattuale quindi, non vi è dubbio che debba esser dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per un grave inadempimento della struttura e del suo medico nell'esecuzione delle protesi ordinate per cui i convenuti andranno sicuramente condannati alla restituzione di quanto ricevuto in adempimento del contratto di cura stipulato, pari a 2.140,00 euro, oltre gli interessi al tasso legale dalla data dei pagamenti al saldo.
3. Liquidazione del danno non patrimoniale alla persona
Accertata la responsabilità della struttura, si deve procedere alla liquidazione del c.d. danno non patrimoniale. Va ricordato che la Corte di Cassazione ha di recente affermato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si
Pag. 12 di 19 individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione
(Cass. n. 7513/18), giungendo ad affermare che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico- relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017 (Cass. n. 901/2018).
Conseguentemente si è affermato che il danno morale, che consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto
Pag. 13 di 19 al danno biologico. Quanto poi alla valutazione della sua sussistenza, va osservato che, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico- fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. n. 6444/23). Tale valutazione, ad avviso di questo giudice, può essere correttamente operata con il ricorso alle ultime tabelle di
Milano le quali, come precisato anche dalla Corte di cassazione, operano uno scomputo nel valore del punto della componente biologica e di quella relativa al danno morale.
Ne consegue in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei
Pag. 14 di 19 presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al
30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass. (Cass. n. 7892/24).
In ordine alla quantificazione danno, questo Giudice ritiene di poter far proprie le valutazioni della CTU che, con riguardo al danno alla persona, ha escluso che l'operato del medico abbia determinato in capo alla ricorrente un danno permanente. Ha tuttavia affermato l'esistenza di un “danno biologico temporaneo parziale al 10% per il disagio nella masticazione e fonazione delle protesi incongrue, per una durata complessiva quantificabile forfettariamente in circa 1 anno, posto che sebbene già a novembre 2016 l'interessata fosse consapevole che le protesi andavano sostituite, è ragionevole ritenere non avesse però le disponibilità economiche per farlo”.
In merito all'invalidità temporanea, in base alle indicazioni della CTU si ritiene di liquidare il danno biologico temporaneo come segue.
Per il periodo di 365 giorni (con invalidità al 10%) è possibile riconoscere come valore monetario di liquidazione pro die la somma di euro 150,00, tenendo conto del grado di sofferenza medio-elevata riconosciuto dalla C.T.U. e confermato dai testimoni assunti, conseguente all'utilizzo di protesi inadeguate che hanno provocato alla paziente un notevole disagio nella masticazione e nella stessa socialità. Va quindi liquidata alla ricorrente la somma di 5.475,00 euro già in valori attuali.
Quanto alle modalità di calcolo degli interessi sul capitale dalla data della prima operazione al 20.10.2025, questo Giudice non può che uniformarsi al principio di diritto che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nell'escludere il cumulo tra rivalutazione ed interessi c.d. compensativi sulla somma rivalutata, hanno espresso nella sentenza n. 1712/95.
Pag. 15 di 19 Stante l'indubbia - ed anzi pressoché insormontabile - difficoltà pratica nel calcolare i c.d. "interessi" (rectius, nel calcolare la misura equitativa del lucro cessante da ritardo) in relazione, volta per volta, ai "singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente", questo Giudice ritiene di poter comunque raggiungere un risultato in linea con quello avuto di mira dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, seppur in via equitativa, calcolando rivalutazione e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, previa devalutazione all'epoca dell'operazione.
Ciò premesso, oltre all'importo complessivamente dovuto al ricorrente, saranno dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta, devalutata al giorno del sinistro, rivalutata poi di anno in anno sino alla data di pronuncia della presente sentenza, quale lucro cessante dovuto al ritardato pagamento della somma dovuta.
Su tale somma finale come sopra liquidata, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Entrambi i convenuti andranno condannati in solido a versare all'attrice gli importi così come sopra determinati in quanto per Controparte_5 adempiere all'obbligazione contratta con la IG.ra si è avvalsa della Pt_1
collaborazione del dott. SP (responsabile sanitario della struttura) sicché si trova a dover rispondere del danno che questi con il suo operato ha provocato alla paziente. Quanto ai rapporti interni, nulla deve disporre questo giudice non essendovi alcuna domanda di ripartizione della relativa responsabilità, verosimilmente regolata dal contratto tra i due soggetti.
4. Domanda di manleva
Pag. 16 di 19 Quanto alla domanda di manleva, ha dato conto della Controparte_2 vigenza del contratto assicurativo n° 360022729, intercorrente con il dott.
IO EN SP e ne ha confermato la sua efficacia ed operatività secondo i massimali, i limiti, le condizioni, le franchigie e gli scoperti previsti in polizza.
Ora il contratto assicurativo prevede l'applicazione delle claims made con copertura degli errori professionali commessi anteriormente alla data di decorrenza (02.11.2016) purché non commessi prima del 02.11.2013. Tale postilla prevede, espressamente, che tale retroattività operi solo se “la richiesta di risarcimento non sia assistita da coperture assicurative in essere con altri assicuratori precedentemente alla data di effetto della presente assicurazione”.
La stessa compagnia non contesta tale circostanza per cui il sinistro risulta ricompreso nel periodo di copertura della polizza. Il contratto prevede altresì una franchigia che andrà applicata anche al caso di specie.
Infine, sarà oggetto di manleva solo l'importo liquidato a titolo di danno alla persona e non anche il rimborso delle somme versate a titolo di corrispettivo in quanto l'art. 6 delle C.G.A., denominato “Delimitazioni”, viene testualmente escluso: lett. b), “il rimborso ai clienti di quanto corrisposto all'assicurato a titolo di compenso professionale”.
Conseguentemente il dott. IO EN SP dovrà essere manlevato da per quanto sarà tenuto a versare all'attrice a titolo di Controparte_2
risarcimento del danno non patrimoniale, nei limiti della franchigia, oltre che per spese di CTU, CTP e spese di lite.
5. Domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. , spese di CTU e di lite
Pag. 17 di 19 Va rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. svolta da parte attrice non ricorrendone i presupposti di legge, non essendo le difese svolte oggetto di dolo o colpa grave.
La spese di lite dell'attrice, di CTU e CTP vanno poste a carico solidale dei convenuti, stante la loro soccombenza. Le prime sono liquidate nei limiti del decisum, nei valori medi dello scaglione. Compensa interamente le spese di lite tra il dott. IO EN SP e Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in persona del giudice unico dott.ssa Lisa Micochero, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo:
- condanna i convenuti ed il dott. IO EN Controparte_5
SP, in solido tra loro, a versare all'attrice l'importo di 2.140,00 euro, a titolo di restituzione di quanto corrisposto come corrispettivo, oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti al saldo, nonché, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale l'importo capitale pari ad 5.475,00 euro, oltre, previa devalutazione dell'importo all'epoca della prima operazione, gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla data della presente sentenza, e gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna a manlevare il dott. IO EN SP Controparte_2
quanto sarà tenuto a versare all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di spese di CTU, CTP e di lite;
- condanna i convenuti ed il dott. IO EN Controparte_5
SP, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite del grado di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
Pag. 18 di 19 - compensa interamente tra il dott. IO EN SP e Controparte_2 le spese di lite;
[...]
- pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese delle C.T.U. e di
C.T.P. li condanna in solido a rifondere all'attrice quanto da essa anticipato a tale titolo.
Così deciso in Venezia il 20 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 19 di 19