TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/10/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice UC VO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 402 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente, elettivamente domiciliato in Palermo, via Mario Rutelli n. 26, presso lo studio dell'avv. Ivano Vecchio che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro c.f.: ) con sede in Milano, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n.
170, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura generale alle liti in atti,
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 14 aprile 2025 e comparse conclusionali depositate dalla parte opponente il 28.02.2025 e da quella opposta il 14.03.2025.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 21 novembre 2023 la ha ottenuto dal Tribunale di Controparte_1
Agrigento, nei confronti di , un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. Parte_1
877/2023 - R.G. n. 2396/2023) per la somma di € 13.774,05 oltre “interessi al saggio legale … e le spese della procedura di ingiunzione” quale saldo residuo del rapporto contrattuale (NDG:
1 5922693) intrattenuto con ceduto pro soluto all'odierna opposta. Controparte_2
Con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. il 12 febbraio 2024, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo per i seguenti motivi: “1)
[...]
Mediazione obbligatoria ex art. 5 Decreto legislativo 28/10; 2) Nullità del decreto ingiuntivo per inesigibilità della somma;
3) Nullità del decreto ingiuntivo per mancanza del requisito di liquidità della somma;
4) Inesistenza del credito azionato”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “in via preliminare: - onerare il ricorrente per decreto ingiuntivo ad esperire la mediazione di cui all'art. 5 Decreto Legislativo 28/10; nel merito: - dichiarare nullo/inefficace il decreto ingiuntivo n. 877/23 del 21.11.2023 e conseguentemente revocare il provvedimento d'ingiunzione opposto con caducazione delle spese;
- per l'effetto, accogliere la domanda in opposizione a decreto ingiuntivo nonché revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- opposizione all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo …; - con vittoria di spese di lite”.
Con comparsa di risposta depositata il 25 marzo 2024 si è costituita in giudizio la
[...] eccependo preliminarmente la “tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_1 dell'opposizione” e contestando nel merito i motivi di opposizione. Ha formulato, quindi, le seguenti domande: “in via pregiudiziale, di rito: dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per tardività della notifica …; in via pregiudiziale gradata: concedere alla
[...] il termine per attivare il procedimento di mediazione;
in via preliminare, nel Controparte_1 merito … concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo …; in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate … e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo …; in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 Controparte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività
[...] istruttoria;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Con ordinanza depositata il 03 febbraio 2025 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza di comparizione, fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'esito del deposito delle comparse conclusionali effettuato dalla parte opponente il
28.02.2025 e da quella opposta il 14.03.2025, all'udienza del 14 aprile 2025 il presente giudizio veniva posto in decisione.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione deve essere dichiarata
2 inammissibile essendo fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare sollevata dalla opposta di tardività dell'opposizione del notificata quando Controparte_1 Pt_1 era già scaduto il termine di 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo previsto dall'art. 641, comma 1, c.p.c.
Emerge chiaramente dalla documentazione versata in atti dalle parti che il decreto ingiuntivo n. 877/2023 emesso dal Tribunale di Agrigento il 21.11.2023, oggetto del presente giudizio di opposizione, è stato notificato a mezzo raccomandata a/r n. AG 786497126884 (spedita il 05 dicembre 2023) nel cui avviso di ricevimento l'addetto alla consegna di attesta: CP_3
- “mancata consegna … per temporanea assenza del destinatario”, - “avvenuto deposito in data
09.12.2023, spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 666497126889 in data 09.12.2023” e “atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della
C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito) rispedito al mittente il 20.12.2023”.
Inoltre, dall'“avviso di ricevimento raccomandata CAD” (depositato anch'esso dalla parte opposta) risulta che questa, in data 11 dicembre 2023 è stata “immessa nella cassetta postale” del destinatario poiché assente (v. all. n. 2 fascicolo parte opposta).
In ragione di tale inconfutabile prova documentale, risulta evidente che il procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo opposto si è perfezionato nei confronti del destinatario non già
“in data 03.01.2024” (come dichiarato dall'opponente alla pagina 1 dell'atto di citazione) ma precedentemente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il 19 dicembre 2023 dopo il decorso di dieci giorni dalla data del 09.12.2023, giorno in cui l'addetto postale ha effettuato, come visto, sia il deposito dell'atto giudiziario da notificare che la spedizione della CAD (cfr. Corte Costituzionale sentenza
14 gennaio 2010 n. 3).
In altri termini, risulta evidente che, nel caso in esame, la notifica del decreto ingiuntivo si
è perfezionata nei confronti dell'opponente in data 19 dicembre 2023. Parte_1
Del tutto irrilevante, oltre che priva di qualsivoglia valore giuridico è la stampa dell'esito della spedizione dal sito web di (depositata dall'opponente) dalla quale, comunque, CP_3 risulta che la raccomandata a/r n. AG 786497126884 (spedita il 05 dicembre 2023) era in consegna proprio il giorno 09.12.2023, anche se poi è stata ritirata dal destinatario solo il
03.01.2024.
Ne consegue che l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 877/2023 effettuata da
[...]
con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 12 Parte_1 febbraio 2024 (v. allegati files .eml accettazione e consegna - fascicolo di parte opponente) risulta proposta oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. (scaduto ben quattordici
3 giorni prima: lunedì 29 gennaio 2024).
Alla luce di tali rilievi l'opposizione, intervenuta oltre il termine perentorio indicato dall'art. 641, comma 1, c.p.c., deve essere dichiarata inammissibile e non può formare oggetto di delibazione. Come, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare, “con riferimento al procedimento monitorio, soltanto nel giudizio di cognizione, instaurato a seguito di rituale e tempestiva opposizione all'ingiunzione, il giudice può statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte. Ne consegue che, decorso inutilmente il termine per proporre l'opposizione ed in assenza di situazioni suscettibili di giustificare l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ.,
l'esercizio del detto potere-dovere del giudice è impedito dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. Civ, sez. II, n. 27406/2013).
L'accoglimento dell'eccezione di tardività dell'opposizione ha valenza preliminare e assorbente rispetto agli altri motivi di opposizione (compreso l'eccepito mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria) ed esime il Tribunale dall'esaminarli.
3. Considerato che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio, le spese, già liquidate, della fase monitoria, vanno poste a carico di parte opponente che deve anche sostenere le spese del presente giudizio di opposizione che vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione - stante la semplicità delle questioni trattate - dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n. 147/2022, e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice UC VO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 402/2024, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 877/2023 Parte_1
(R.G. n. 2396/2023) emesso dal Tribunale di Agrigento il 21 novembre 2023, che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento in favore della parte opposta, delle spese di lite che Parte_1 si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 17/10/2025.
Il Giudice Onorario
UC VO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice UC VO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 402 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente, elettivamente domiciliato in Palermo, via Mario Rutelli n. 26, presso lo studio dell'avv. Ivano Vecchio che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro c.f.: ) con sede in Milano, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n.
170, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura generale alle liti in atti,
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 14 aprile 2025 e comparse conclusionali depositate dalla parte opponente il 28.02.2025 e da quella opposta il 14.03.2025.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 21 novembre 2023 la ha ottenuto dal Tribunale di Controparte_1
Agrigento, nei confronti di , un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. Parte_1
877/2023 - R.G. n. 2396/2023) per la somma di € 13.774,05 oltre “interessi al saggio legale … e le spese della procedura di ingiunzione” quale saldo residuo del rapporto contrattuale (NDG:
1 5922693) intrattenuto con ceduto pro soluto all'odierna opposta. Controparte_2
Con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. il 12 febbraio 2024, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo per i seguenti motivi: “1)
[...]
Mediazione obbligatoria ex art. 5 Decreto legislativo 28/10; 2) Nullità del decreto ingiuntivo per inesigibilità della somma;
3) Nullità del decreto ingiuntivo per mancanza del requisito di liquidità della somma;
4) Inesistenza del credito azionato”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “in via preliminare: - onerare il ricorrente per decreto ingiuntivo ad esperire la mediazione di cui all'art. 5 Decreto Legislativo 28/10; nel merito: - dichiarare nullo/inefficace il decreto ingiuntivo n. 877/23 del 21.11.2023 e conseguentemente revocare il provvedimento d'ingiunzione opposto con caducazione delle spese;
- per l'effetto, accogliere la domanda in opposizione a decreto ingiuntivo nonché revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- opposizione all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo …; - con vittoria di spese di lite”.
Con comparsa di risposta depositata il 25 marzo 2024 si è costituita in giudizio la
[...] eccependo preliminarmente la “tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_1 dell'opposizione” e contestando nel merito i motivi di opposizione. Ha formulato, quindi, le seguenti domande: “in via pregiudiziale, di rito: dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per tardività della notifica …; in via pregiudiziale gradata: concedere alla
[...] il termine per attivare il procedimento di mediazione;
in via preliminare, nel Controparte_1 merito … concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo …; in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate … e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo …; in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 Controparte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività
[...] istruttoria;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Con ordinanza depositata il 03 febbraio 2025 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza di comparizione, fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'esito del deposito delle comparse conclusionali effettuato dalla parte opponente il
28.02.2025 e da quella opposta il 14.03.2025, all'udienza del 14 aprile 2025 il presente giudizio veniva posto in decisione.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione deve essere dichiarata
2 inammissibile essendo fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare sollevata dalla opposta di tardività dell'opposizione del notificata quando Controparte_1 Pt_1 era già scaduto il termine di 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo previsto dall'art. 641, comma 1, c.p.c.
Emerge chiaramente dalla documentazione versata in atti dalle parti che il decreto ingiuntivo n. 877/2023 emesso dal Tribunale di Agrigento il 21.11.2023, oggetto del presente giudizio di opposizione, è stato notificato a mezzo raccomandata a/r n. AG 786497126884 (spedita il 05 dicembre 2023) nel cui avviso di ricevimento l'addetto alla consegna di attesta: CP_3
- “mancata consegna … per temporanea assenza del destinatario”, - “avvenuto deposito in data
09.12.2023, spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 666497126889 in data 09.12.2023” e “atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della
C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito) rispedito al mittente il 20.12.2023”.
Inoltre, dall'“avviso di ricevimento raccomandata CAD” (depositato anch'esso dalla parte opposta) risulta che questa, in data 11 dicembre 2023 è stata “immessa nella cassetta postale” del destinatario poiché assente (v. all. n. 2 fascicolo parte opposta).
In ragione di tale inconfutabile prova documentale, risulta evidente che il procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo opposto si è perfezionato nei confronti del destinatario non già
“in data 03.01.2024” (come dichiarato dall'opponente alla pagina 1 dell'atto di citazione) ma precedentemente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il 19 dicembre 2023 dopo il decorso di dieci giorni dalla data del 09.12.2023, giorno in cui l'addetto postale ha effettuato, come visto, sia il deposito dell'atto giudiziario da notificare che la spedizione della CAD (cfr. Corte Costituzionale sentenza
14 gennaio 2010 n. 3).
In altri termini, risulta evidente che, nel caso in esame, la notifica del decreto ingiuntivo si
è perfezionata nei confronti dell'opponente in data 19 dicembre 2023. Parte_1
Del tutto irrilevante, oltre che priva di qualsivoglia valore giuridico è la stampa dell'esito della spedizione dal sito web di (depositata dall'opponente) dalla quale, comunque, CP_3 risulta che la raccomandata a/r n. AG 786497126884 (spedita il 05 dicembre 2023) era in consegna proprio il giorno 09.12.2023, anche se poi è stata ritirata dal destinatario solo il
03.01.2024.
Ne consegue che l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 877/2023 effettuata da
[...]
con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 12 Parte_1 febbraio 2024 (v. allegati files .eml accettazione e consegna - fascicolo di parte opponente) risulta proposta oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. (scaduto ben quattordici
3 giorni prima: lunedì 29 gennaio 2024).
Alla luce di tali rilievi l'opposizione, intervenuta oltre il termine perentorio indicato dall'art. 641, comma 1, c.p.c., deve essere dichiarata inammissibile e non può formare oggetto di delibazione. Come, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare, “con riferimento al procedimento monitorio, soltanto nel giudizio di cognizione, instaurato a seguito di rituale e tempestiva opposizione all'ingiunzione, il giudice può statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte. Ne consegue che, decorso inutilmente il termine per proporre l'opposizione ed in assenza di situazioni suscettibili di giustificare l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ.,
l'esercizio del detto potere-dovere del giudice è impedito dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. Civ, sez. II, n. 27406/2013).
L'accoglimento dell'eccezione di tardività dell'opposizione ha valenza preliminare e assorbente rispetto agli altri motivi di opposizione (compreso l'eccepito mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria) ed esime il Tribunale dall'esaminarli.
3. Considerato che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio, le spese, già liquidate, della fase monitoria, vanno poste a carico di parte opponente che deve anche sostenere le spese del presente giudizio di opposizione che vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione - stante la semplicità delle questioni trattate - dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n. 147/2022, e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice UC VO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 402/2024, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 877/2023 Parte_1
(R.G. n. 2396/2023) emesso dal Tribunale di Agrigento il 21 novembre 2023, che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento in favore della parte opposta, delle spese di lite che Parte_1 si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 17/10/2025.
Il Giudice Onorario
UC VO
4