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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4355 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5868 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza del 26.11.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Cesa alla via Parte_1 C.F._1
I Maggio, 18 presso lo studio dell'avv. Monica Guarino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato presso lo Studio CP_1 C.F._2
Legale Mattiello in Trentola Ducenta alla via C. Colombo, 8; rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele
Donadio giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-12 e -49 c.p.c. depositato l' 11.7.2024, la ricorrente (nata a [...] il
22.9.1981), premesso di aver contratto matrimonio in Lusciano il 28 giugno 2007 con il resistente
(nato ad [...] il [...]), dal quale sono nati due figli - (nata ad [...] l'[...]) e Per_1
(nato ad [...] il [...])- adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciata CP_2
1 R.G. n. 5868/2024
la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni, con vittoria di spese.
In particolare chiedeva l'addebito della separazione;
l'affidamento condiviso dei figli e Per_1
con collocamento prevalente presso di sé; l'assegnazione della casa familiare sita in Trentola CP_2
Ducenta alla via Pagano, 29, con gli arredi e suppellettili;
la percezione dei frutti dell'appartamento sito in Trentola Ducenta, di proprietà del minore per 5/6, al fine di destinare gli stessi alle CP_2 esigenze della prole;
un assegno di mantenimento a carico del resistente per i figli minori pari ad €
800,00 oltre al contributo nella misura del 50% per le spese straordinarie;
il 100% dell'assegno unico per i figli minori;
un mantenimento in suo favore a carico del resistente pari a € 150,00, oltre Istat.
All'udienza del 6.12.2024 il difensore della ricorrente chiedeva un rinvio per rinotifica;
la causa veniva, pertanto, rinviata al 4 aprile 2025.
Nel costituirsi in giudizio il resistente chiedeva rinvio in prosieguo prima udienza.
Con istanza congiunta del 14.1.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo.
Disposta l'anticipazione di udienza, all'udienza del 12.2.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti si riportavano ai propri atti, documenti e conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis-21 ultimo comma c.p.c..
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sentenza n. 894/2025)
e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza
26.11.2025.
All'udienza del 26 novembre 2025, tenuta in modalità cartolare, sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.
21 c.p.c..
Il P.M. ha apposto il visto in data 4.12.2025.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo i difensori depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato (avvenuta il
12.2.2025) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 894/2025 del Tribunale di Napoli
2 R.G. n. 5868/2024
Nord, passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente
è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle medesime condizioni della separazione.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge e all'interesse dei minori il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lusciano il 28 giugno
2007 (atto n. 26, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) tra Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato ad [...] il [...]) alle condizioni indicate CP_1 in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LUSCIANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5868 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza del 26.11.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Cesa alla via Parte_1 C.F._1
I Maggio, 18 presso lo studio dell'avv. Monica Guarino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato presso lo Studio CP_1 C.F._2
Legale Mattiello in Trentola Ducenta alla via C. Colombo, 8; rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele
Donadio giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-12 e -49 c.p.c. depositato l' 11.7.2024, la ricorrente (nata a [...] il
22.9.1981), premesso di aver contratto matrimonio in Lusciano il 28 giugno 2007 con il resistente
(nato ad [...] il [...]), dal quale sono nati due figli - (nata ad [...] l'[...]) e Per_1
(nato ad [...] il [...])- adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciata CP_2
1 R.G. n. 5868/2024
la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni, con vittoria di spese.
In particolare chiedeva l'addebito della separazione;
l'affidamento condiviso dei figli e Per_1
con collocamento prevalente presso di sé; l'assegnazione della casa familiare sita in Trentola CP_2
Ducenta alla via Pagano, 29, con gli arredi e suppellettili;
la percezione dei frutti dell'appartamento sito in Trentola Ducenta, di proprietà del minore per 5/6, al fine di destinare gli stessi alle CP_2 esigenze della prole;
un assegno di mantenimento a carico del resistente per i figli minori pari ad €
800,00 oltre al contributo nella misura del 50% per le spese straordinarie;
il 100% dell'assegno unico per i figli minori;
un mantenimento in suo favore a carico del resistente pari a € 150,00, oltre Istat.
All'udienza del 6.12.2024 il difensore della ricorrente chiedeva un rinvio per rinotifica;
la causa veniva, pertanto, rinviata al 4 aprile 2025.
Nel costituirsi in giudizio il resistente chiedeva rinvio in prosieguo prima udienza.
Con istanza congiunta del 14.1.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo.
Disposta l'anticipazione di udienza, all'udienza del 12.2.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti si riportavano ai propri atti, documenti e conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis-21 ultimo comma c.p.c..
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sentenza n. 894/2025)
e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza
26.11.2025.
All'udienza del 26 novembre 2025, tenuta in modalità cartolare, sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.
21 c.p.c..
Il P.M. ha apposto il visto in data 4.12.2025.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo i difensori depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato (avvenuta il
12.2.2025) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 894/2025 del Tribunale di Napoli
2 R.G. n. 5868/2024
Nord, passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente
è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle medesime condizioni della separazione.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge e all'interesse dei minori il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lusciano il 28 giugno
2007 (atto n. 26, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) tra Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato ad [...] il [...]) alle condizioni indicate CP_1 in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LUSCIANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
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