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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 734/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5074/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259013633908000 IRPEF-ALTRO 2004
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020090007592846000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento della intimazione di pagamento n. 10020259013633908000 - notificata in data 22.9.2025 -, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nella prodromica cartella n.
10020090007592846000, asseritamente notificata in data 10.4.2009, gli veniva intimato il pagamento di euro 3.648,00 a titolo di IRPEF, oltre sanzioni ed interessi.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante la prescrizione del credito.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambe le convenute Agenzie, le quali, prodotta la documentazione afferente il piano di rateizzazione dell'originario debito tributario approvato su istanza del contribuente in data 7.4.2010, concludevano per il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risale al 7.4.2010, allorquando veniva approvato il piano di rientro con rateizzazione del debito. Appare, dunque, evidente che, poiché l'atto impugnato veniva notificato a distanza di oltre dieci anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione, il credito erariale deve ritenersi senz'altro estinto.
La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le resistenti Agenzie al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in euro 250,00 ciascuna, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5074/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259013633908000 IRPEF-ALTRO 2004
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020090007592846000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento della intimazione di pagamento n. 10020259013633908000 - notificata in data 22.9.2025 -, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nella prodromica cartella n.
10020090007592846000, asseritamente notificata in data 10.4.2009, gli veniva intimato il pagamento di euro 3.648,00 a titolo di IRPEF, oltre sanzioni ed interessi.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante la prescrizione del credito.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambe le convenute Agenzie, le quali, prodotta la documentazione afferente il piano di rateizzazione dell'originario debito tributario approvato su istanza del contribuente in data 7.4.2010, concludevano per il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risale al 7.4.2010, allorquando veniva approvato il piano di rientro con rateizzazione del debito. Appare, dunque, evidente che, poiché l'atto impugnato veniva notificato a distanza di oltre dieci anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione, il credito erariale deve ritenersi senz'altro estinto.
La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le resistenti Agenzie al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in euro 250,00 ciascuna, oltre oneri di legge se dovuti.