Ordinanza cautelare 24 febbraio 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00094/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Belluccio e Elettra Modugno, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo n. 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento n. 12/2024/Imm.n.52/p.s. di rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno di lungo periodo, emesso dal Questore di Bari in data 11 novembre 2024 e notificato all’interessata in data 19 novembre 2024
- nonché e di ogni altro atto comunque connesso, o dipendente, o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. ZO IE e uditi per le parti i difensori avvocati Dario Belluccio ed Elettra Modugno, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l’istante, cittadina albanese, impugnava il diniego di permesso di soggiorno UE di lunga durata.
In fatto, deduceva di dimorare stabilmente nel territorio italiano da molti anni (dall’anno 2016) e che ha casa di abitazione in proprietà, acquistata nel 2018. Ha avuto ingresso nel territorio nazionale, con titolo regolare; peraltro, la figlia ha ricevuto presso strutture sanitarie italiane le indispensabili cure per lo stato di malattia di cui era affetta. Ha trovato lavoro come collaboratrice domestica, motivo per cui, al termine della scadenza del permesso di soggiorno, ex art. 31, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998, quest’ultimo è stato convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato dalla Questura di Bari il 30 luglio 2021, con validità fino al 26 novembre 2023.
Indi, avendone titolo ha chiesto il permesso di soggiorno UE di lunga durata; ma, inspiegabilmente, l’autorità amministrativa lo denegava (e peraltro non rinnovava il permesso per lavoro subordinato). Il rigetto si fonda unicamente sulla ritenuta insussistenza del requisito reddituale richiesto dalla norma in esame (art. 9 d.lgs. 286/1998).
In diritto, censurava la violazione dell’art. 5 della direttiva 2003/109/CE, dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998, e degli artt. 13 e 16 del d.p.r. 394/1999, l’eccesso di potere e illogicità manifesta dell’atto impugnato.
2.- Resisteva l’amministrazione, insistendo sulla carenza del requisito del reddito utile per il rilascio del titolo di soggiorno di lunga durata, da intendersi esclusivamente come “reddito da lavoro”.
3.- La domanda cautelare veniva accolta con remand motivato. Tuttavia, l’amministrazione rimaneva inerte. La difesa erariale costituita adduceva un esito negativo del remand, ma non v’è traccia di alcun nuovo atto adottato.
4.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla successiva udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
5.- Il ricorso è fondato.
Fulcro della controversia è l’esatta qualificazione prima che quantificazione del requisito del reddito utile per il conseguimento del permesso di soggiorno di lunga durata. Non si controverte in merito agli altri requisiti esigiti dalla normativa di specie.
Orbene, intanto va precisato che il permesso di soggiorno di lunga durata ( ex carta di soggiorno) costituisce quel titolo di soggiorno all’interno del territorio nazionale, cui anelano stranieri extra-UE, che però siano già radicati e integrati da numerosi anni nel territorio nazionale, svolgendovi proficua attività lavorativa; ergo , nella sistematica della disciplina di cui al testo unico d.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, una tale tipologia di permesso adempie ad una funzione di semplificazione , in quanto, da un lato, consente allo straniero, oramai insediato da anni, di poter fruire di un permesso di maggiore durata; dall’altro lato, permette all’amministrazione di evitare un ripetitivo e inutilmente ridondante rilascio di permessi in serie, quando vi siano fattispecie consolidate di stranieri integrati, pur fermo restando lo status di straniero e non già di cittadino.
Va precisato che l’art. 9 del d.P.R. 25 luglio 1998, n. 286 prevede che lo straniero extra-comunitario, che dimostri: “ […] la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) [reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà […] per ogni familiare […]”, può richiedere il rilascio del “ […] permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1 […] ”.
Al predetto requisito reddituale deve darsi interpretazione razionale e coerente, anche con i dettami della disciplina UE in materia, di cui il d.P.R. 25 luglio 1998, n. 286 costituisce attuazione.
In base all’art. 5, comma 1, lett. a) , della direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo, è previsto che gli Stati membri UE richiedano ai cittadini stranieri extra-UE di comprovare che dispongano, per sé e per i familiari a carico – con espressione molto evocativa declinata al plurale – di “ […] risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari […]. Gli Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità […] ”.
Ragion per cui la natura delle “risorse stabili e regolari”, ossia delle sostanze economiche sufficienti al sostentamento personale e familiare, non devono esser necessariamente scaturenti tutte da attività di lavoro. D’altra parte, in base all’art. 6 (Classificazione dei redditi) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), i “ proventi ” di una persona fisica possono essere: a) fondiari; b) di capitale; c) da lavoro dipendente; d) da lavoro autonomo; e) d’impresa; f) redditi diversi.
Vieppiù, in sede di disciplina regolamentare (attuativa-integrativa), l’art. 16, comma 2, lett. d) , d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (recante il “ Regolamento […] di attuazione […] ”) ha stabilito che lo straniero, che domandi il rilascio del permesso di soggiorno di lunga durata (ossia ex carta di soggiorno) produca apposita domanda contenente l’indicazione – sempre “ al plurale ” – delle: “ […] fonti di reddito […] ”.
Difatti, l’art. 16, comma 3, lett. b) , d.P.R. n. 394 cit. prevede che venga allegata, in primis , la copia “ […] della dichiarazione dei redditi […] ” oppure anche soltanto il “ […] modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale ”.
Ergo , può desumersi, abbastanza chiaramente, che la posizione reddituale complessiva, quanto alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, vada nel suo insieme dimostrata, in base alla dichiarazione dei “redditi”, oppure anche mediante la sola produzione del modello CU, che attesta esclusivamente i redditi percepiti dal lavoro dipendente.
Con ogni evidenza, la dichiarazione dei redditi riporta tutti i proventi, anche da redditi diversi rispetto ai redditi da lavoro; pertanto, per già per la disciplina di diritto positivo, ma ancor più secondo dettami di logica-giuridica, la posizione reddituale della ricorrente va valutata nel suo complesso.
Peraltro, vero è che la ricorrente dimora stabilmente nel territorio italiano da molti anni (dall’anno 2016) e che ha casa di abitazione in proprietà. Ha avuto inoltre ingresso nel territorio nazionale, con titolo di soggiorno regolare.
Al momento della presentazione dell’istanza del rilascio del permesso di lunga durata, sussistevano le condizioni, per il rilascio del permesso di cui all’art. 9 d.P.R. n. 286 del 1998, dal momento che il numero dei familiari, per cui era stata avanzata istanza, era pari a soli n. 2 componenti (ovverosia la sig.ra HA e la figlia minore). Mentre, non andava computato il coniuge, contrariamente a quanto riportato nel provvedimento di diniego impugnato, prima del 2023 all’estero e non ancora stabilmente convivente con il nucleo familiare.
In base all’art. 29, comma 3, lett. b) , d.P.R. n. 286 del 1998, l’interessato deve avere la disponibilità “ […] di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere […]. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente ”. La ricorrente nel 2021 – come accertato dalla competente Questura – ha prodotto un reddito da lavoro pari ad €. 8.886,00. Avendo in origine fatto richiesta per sé e per la figlia minore, la posizione reddituale minima richiesta, ai fini del rilascio del titolo di soggiorno anelato, corrispondeva ad €. 8.975,46 (ovvero, all’importo annuo dell’assegno sociale – che nel 2021 era pari ad euro 5.983,64 – aumentato della metà). Di poco inferiore (per sole €. 89) al reddito da minimo, a tale provento va però aggiunto il reddito fondiario derivante dalla casa di proprietà della ricorrente e i benefici assistenziali non imponibili, ma fruiti per la figlia minore (se non anche le disponibilità finanziarie pur documentate dalla parte, con l’esibizione dell’estratto conto bancario in Albania, pari ad €. 8.129,00, depositate su un conto presso la Tirana Bank, nella filiale di Lezhe).
Sicuramente “risorsa stabile e regolare” è il provento reddituale derivante dalla titolarità di una casa in proprietà. Quanto alla complessiva posizione economica della ricorrente, va notato che la stessa raggiunge nel complesso il reddito minimo richiesto, per cui il diniego opposto appare formalistico e contrastare con il diritto positivo interno, letto al lume della direttiva 2003/109/CE.
Peraltro, in consimili fattispecie, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il possesso di un reddito minimo corrispondente all’assegno sociale “ rappresenta un criterio orientativo di valutazione e non un parametro rigido la cui mancanza sia automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dovendosi tener conto delle varie circostanze che di fatto concorrono a consentire il sostentamento dell'immigrato ” ( ex multis : Cons. St., sez. III, 5 agosto 2022, n. 6935; Cons. St., sez. III, 18 ottobre 2016, n. 4352). La Corte di giustizia UE, dal canto suo, in casi analoghi, ha precisato che il requisito della disponibilità di redditi sufficienti “ […] deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri possono indicare un certo importo come importo di riferimento, ma non nel senso che essi possono stabilire un importo di reddito minimo, indipendentemente da un esame concreto della situazione di ciascun richiedente ” e che, tra l’altro, è consentito considerare proventi sociali pubblici di “ di sostegno del reddito ” (così Corte di giustizia, sez. II, UE 4 marzo 2010, causa C-578/08).
In ultima analisi, sussistono i requisiti reddituali utili al rilascio del permesso di soggiorno di lunga durata anelato.
6.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va accolto e, pertanto, gli atti impugnati annullati, nei limiti dell’interesse.
7.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i gravati atti.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano in €. 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI DA, Presidente
ZO IE, Primo Referendario, Estensore
ZO Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO IE | VI DA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.