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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/11/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1750/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1750/2025 promossa da:
(C. F. ), nata il [...] nel Regno Unito, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MINUCCI STEFANO e con domicilio eletto presso il suo studio - parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Terni del 14/07/2025; ricorrente
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. VITO RUSSO e con domicilio eletto presso il suo studio;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/07/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 21/11/2022 a RR (TR), che prima di contrarre matrimonio, la coppia aveva avuto due figlie, nata in [...] il [...] e Persona_1 [...]
nata in [...], il [...]; che il rapporto coniugale, in passato stabile, Persona_2 negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta in data 17/09/2025 con modalità di scambio di note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di RR, Fraz. Casteldilago, via Del Borgo n. 2, unitamente a mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora Parte_1 nell'interesse delle figlie minori e ivi stabilmente Persona_1 Persona_2 conviventi, ed in ogni caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. Le figlie e restano affidate ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente presso la madre, I genitori eserciteranno Parte_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. Le figlie restano collocati presso la casa coniugale, sita in RR - Fraz. Casteldilago, via del
Borgo n. 2, che, come sopra precisato, viene assegnata alla madre Parte_1
5. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) il martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20.30 della sera, orario in cui riaccompagnerà le figlie presso la casa coniugale di via del Borgo 2;
b) 2 week-end al mese dal venerdì dopo l'uscita di scuola alla domenica successiva fino alle ore
20.30, orario in cui riaccompagnerà le figlie presso la casa coniugale di via del Borgo 2; eventuali ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali avverranno su decisioni di entrambi i genitori tenendo sempre conto delle esigenze dei figli e della loro volontà, prioritaria su tutto;
c) Le figlie trascorreranno il S. Natale con il padre o la madre, ad anni alterni e, precisamente:
- Negli anni dispari, il padre preleverà le figlie dalla casa coniugale il giorno 23/12, entro le ore
09.00, dove le riporterà entro le ore 13.00 del giorno 30/12, così che possano trascorrere con la madre i giorni dal 30/12 sino al 06/01, per poi rientrare alla normale routine.
- Negli anni pari, le figlie trascorreranno il Natale con la madre e il padre le preleverà il 30/12 non prima delle 17,00 e le terrà con sè sino alle ore 20,30 del 06/01, quando le riaccompagnerà dalla madre presso la casa coniugale;
d) durante il periodo di Pasqua ciascun genitore starà con la figlie seguendo il criterio dell'alternanza annuale ovvero ascoltando anche la volontà dei figli al fine della scelta della permanenza genitoriale. Ad ogni modo, si indica la seguente regola:
- Negli anni pari, il padre preleverà le figlie dal mercoledì Santo entro le ore 13.00 e le terrà con sè sino alle ore 21,00 della Domenica di Pasqua, riaccompagnandole nella casa di Via del Borgo 2; negli anni dispari, invece, il padre preleverà le figlie entro le ore 09.00 del Lunedì dell'Angelo, tenendole con sì sino alle ore 20.30 del giorno successivo;
e) Le figlie trascorreranno la festività di Ognissanti e la commemorazione dei defunti , quando non ricadranno nei week end, ad anni alterni con la madre o il padre, con la regola generale che saranno trascorsi con il genitore che non le ha avute con sè nella Settimana Santa. La festività dell'Immacolata Concezione, se non ricadrà nel week end, sarà trascorsa ad anni alterni con la madre o il padre, con la regola generale di prediligere il genitore che non ha trascorso con loro la festività di Ognissanti e la commemorazione dei defunti;
f) Nelle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di quattro settimane, di cui massimo due consecutive, anche in caso di vacanze all'estero o comunque nel
Regno Unito presso la famiglia della , con calendario da concordarsi entro il 30.05. di ogni Pt_1 anno.
Le parti concordano che, in via eccezionale, per l'estate 2025 le bambine trascorreranno con la mamma, consecutivamente, nel Regno Unito, il periodo che va dal 30/07 al 31/08 in ragione di accordi precedentemente presi tra i coniugi, ferma restando la possibilità per il padre di raggiungere le figlie in qualsiasi momento nel periodo sopra indicato. La madre comunicherà, prima della partenza, tutti i recapiti e, nel corso della vacanza, tutti gli spostamenti.
5. il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non CP_1 Parte_1 oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese € 600,00 (seicento/00) a titolo di assegno di mantenimento per le figlie, nella misura di € 300,00 (trecento/00) ciascuna.
6. il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non CP_1 Parte_1 oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese € 175,00 (centosettantacinque/00) a titolo di assegno di mantenimento della coniuge.
La Sig.ra si impegna a fornire prova al Sig. delle ricerche di un Parte_1 CP_1 impiego che continuerà ad effettuare.
7. Gli assegni di cui ai punti 5 e 6 saranno aggiornati automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
8. Il signor provvederà al pagamento di tutte le utenze (energia elettrica, acqua, gas etc..) Per_2 relative all'immobile di Via del Borgo 2, assegnato alla signora , fermo restando quanto Pt_1 previsto dal seguente articolo 13. Parimenti, provvederà a coprire le spese per i danni strutturali già presenti nell'immobile attinenti al bagno del piano superiore del fabbricato e diverse prese elettriche.
9. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico del solo padre e saranno concordate tra i genitori con le modalità previste nel Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Terni e del Consiglio dell'Ordine di Terni approvato in data 27/6/2018 ed eventuali sue successive modifiche, nel quale sono elencate le spese straordinarie che richiedono il previo consenso dell'altro genitore e quelle, cd obbligatorie, che prescindono da tale previo consenso e sono altresì descritte le modalità e tempistiche di espressione del consenso.
10. Il signor nega il consenso al trasferimento definitivo delle minori all'estero; CP_1
11. L'assegno unico per le figlie e quello di pensione di accompagno per continuerà Persona_2 ad essere percepito dal signor CP_1
12. Nessuno dei ricorrenti frequenterà eventuali futuri partner all'interno della casa coniugale.
13. Qualora i genitori della , durante i viaggi in Italia, fossero ospitati per più di 7 giorni, Pt_1 presso la dimora dove sono collocate le minori in via del Borgo n. 2, quest'ultimi contribuiranno al pagamento di tutte le utenze domiciliari in quota parte per il periodo di permanenza. Onde evitare future discussioni, i ricorrenti decidono sin d'ora che sarà calcolato il costo giornaliero dell'utenza sulla base delle fatture pervenute con riferimento al periodo di permanenza dei genitori della Pt_1
e detto costo unitario sarà moltiplicato per i giorni oltre il settimo di eventuale permanenza presso la dimora.
1 4 . L a s i g n o r a D e b o r a h L o u i s e E l l i s s i i m p e g n a a s t i p u l a r e un contratto di comodato gratuito per l'utilizzo dell'autovettura di proprietà del sig. , zio del Persona_3 ricorrente, già nella sua disponibilità. Le spese di assicurazione, bollo del mezzo continueranno ad essere del signor Per_2
15. Non sarà posto alcun divieto al signor di poter accedere nella dimora coniugale CP_1 qualora ne sia fatta espressa richiesta dalle figlie, sempre previo avviso alla madre e, comunque, sempre in presenza delle figlie.
16. Entrambi i genitori prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio dei passaporti per le >glie minori e validi per l'espatrio, impegnandosi a Persona_1 Persona_2 ribadirlo, se necessario, dinanzi alle autorità competenti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
Spese compensate in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e coniugi per Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato in RR (TR) in data 21/11/2022, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di RR
(TR) (atto n. 4, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2022);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
-spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12.11.2025
Il Presidente est.
MI LI