Art. 29.
Nell'anbito di ogni gruppo di latrine deve essere sistemato un orinatoio e un lavamano munito di distributore di sapone liquido, o in polvere, o in pasta.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Nell'anbito di ogni gruppo di latrine deve essere sistemato un orinatoio e un lavamano munito di distributore di sapone liquido, o in polvere, o in pasta.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".