Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 16/03/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice monocratico per le pensioni
DR AR
ha pronunciato la seguente sentenza n. 80/2026 resa nel giudizio per l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione n.
124/2024 iscritto al n. 70141 del registro di segreteria, promosso da L. A.,
nato a [...] (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. Roberta SO (C.F. [...]; pec: robertasorgi@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Palermo, in Piazza G.
Amendola, n. 31
CONTRO
- L’Agenzia delle Entrate, in persona della direttrice pro tempore della Direzione Regionale della Sicilia;
- l’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587),
con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Tiziana G. Norrito (c.f. [...]pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia (c.f.
[...]pec avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)
FrancescoVelardi(c.f.[...])pec.avv.francesco.velardi@pos tacert.inps.gov.it) – giusta procura generale alle liti del notaio dott. Roberto
Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 (fax: 091982871);
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi all’odierna udienza pubblica, con l’assistenza della sig.ra EL Montalbano, il procuratore dell’INPS, come da verbale;
premesso in fatto
1. Questa Sezione, pronunciandosi con la sentenza in epigrafe, riconosceva il diritto dell’odierno ricorrente alla riliquidazione del proprio trattamento di quiescenza tenendo conto anche del periodo dal 16 dicembre 1991 al 31 dicembre 2001, in cui lo stesso aveva prestato servizio presso l’Agenzia delle Entrate, con condanna dell’amministrazione al pagamento dei maggiori ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione.
2. L’interessato, in data 14 maggio 2024, notificava all’ente previdenziale un invito a adempiere alle statuizioni a sé favorevoli ivi contenute e, non avendo ricevuto riscontro, istaurava il presente giudizio al fine di ottenere l’esecuzione di quanto stabilito nella sentenza n. 124/2024, eventualmente anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.
3. La difesa del ricorrente, in data 10 febbraio 2024, depositava una memoria con cui riconosceva l’avvenuta riliquidazione del trattamento in senso conforme alla pronuncia in oggetto, con conseguente perdita di interesse alla prosecuzione del giudizio.
4. L’Inps si costituiva in data 16 febbraio 2029, confermando di aver riliquidato il trattamento in oggetto in senso conforme all’ottemperanda statuizione in data 15 gennaio 2026, precisando di aver dovuto attendere la preliminare rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate dei periodi contributivi interessati e, in conclusione, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. All’udienza del 12 marzo 2026, assente la parte ricorrente, l’avvocato Norrito, per l’INPS, ribadiva la richiesta di definire la controversia dichiarando la cessazione della materia del contendere.
Considerato in diritto
1. Il presente giudizio è stato istaurato al fine di ottenere l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 124/2024.
2. L’Inps, nelle more del processo ha dato esecuzione alla predetta pronuncia, come riconosciuto dallo stesso ricorrente.
3. Ciò premesso, la controversia deve essere definita con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in quanto la sentenza da ottemperare è stata eseguita solo dopo la proposizione del ricorso.
4. La necessità di coordinare gli adempimenti di più amministrazione e la conseguente dilatazione dei tempi procedimentali giustifica la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.
Il Giudice consigliere DR AR
(firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 12 marzo 2026 Pubblicata il 16 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)