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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 676/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
CRISCI LUCIANA, Relatore
D'ALTERIO GERARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4146/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - P.IVA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FERMO AMMINISTRATIVO n. A011768T CONTR.BONIFICA
- FERMO AMMINISTRATIVO n. A025492R CONTR.BONIFICA
- FERMO AMMINISTRATIVO n. A011771J CONTR.BONIFICA
- FERMO AMMINISTRATIVO n. A025491K CONTR.BONIFICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'annullamento dei provvedimenti di FERMO AMMINISTRATIVO nn. A011768T,
A025492R, A011771J e A025491K.
Resistenti: chiedeno dichiararsi il ricorso inammissibile o comunque di rigettarlo nel merito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso i provvedimenti di fermo amministrativo di cui all'intestazione aventi come titolo le ingiunzioni di pagamento n.
00120121000030791000 - con la quale si sarebbe chiesto il pagamento di € 5376,72 a titolo di contributo consortile per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 -, n. 001200161000014476000 - avente ad oggetto il contributo consortile anno 2012 - e n. 0012016100001038000 - relativa al contributo consortile anno 2013 -, della cui adozione avrebbe avuto conoscenza solo il 6.10.2025, a seguito di ispezione presso il Pubblico
Registro Automobilistico.
Ne chiedeva l'annullamento eccependo l'estinzione dei predetti crediti tributari per il decorso del termine di cinque anni e produceva la sentenza emessa dalla Commissione di Giustizia Tributaria di Caserta n.
3186/2015 con la quale è stato annullato l'avviso di pagamento n. 4560127543 notificato a Ricorrente_1 e relativa al contributo consortile anno 2013.
Si costituivano il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e la GEFIL, che chiedevano dichiararsi il ricorso inammissibile stante la rituale notifica degli atti presupposti o, in subordine, infondato nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Deve premettersi che le parti resistenti costituendosi in giudizio hanno documentato la rituale notifica degli atti presupposti dei fermi amministrativi opposti.
Tuttavia deve considerarsi la tempistica della notifica di tali atti impositivi.
In particolare, con riferimento ai crediti vantati dal Consorzio per le annualità dal 2006 al 2010, l'ultimo atto interruttivo notificato al Ricorrente_1 è stato il sollecito di pagamento n. 00120170001791801000, ricevuto a mezzo posta tramite raccomandata ricevuta dalla madre del contribuente il 19.4.2017; la notifica di tale atto era stata preceduta da quella del preavviso di fermo amministrativo n. 00120120004671149000, avvenuta a mani proprie del contribuente il 4.10.2012. Quanto al contributo dovuto per l'anno 2012, l'ultimo atto interruttivo del decorso della prescrizione del diritto di credito del Consorzio è stato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata a mezzo posta il 12.1.2017 a mani della madre del contribuente;
la notifica di tale atto era stata preceduta da quella dell'ingiunzione di pagamento n. 4592011792000, notificata a mani proprie del contribuente l'11.12.2015.
Ebbene è evidente che dalla notifica dei richiamati atti è ampiamente decorso il termine di prescrizione previsto per i crediti consortili;
al riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità maggioritaria, che questa Corte condivide, afferma che il credito in parola sia soggetto al temine di prescrizione quinquennale
(cfr. da ultimo Cass. Sent n. 29396/2025, contra Cass. n. 13139/2022, che fornisce coordinate ermeneutiche che questa Corte non condivide).
Al riguardo deve considerarsi che i contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi.
Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (Cass. n. 8405/2021; Cass. n. 25681/2021; Cass. n. 26013/2014).
L'individuazione della disciplina sulla prescrizione applicabile è determinata dalla natura giuridica del credito e della disciplina che ne regola la formazione e la riscossione;
ebbene i contributi consortili derivano dal beneficio fondiario conseguito dal proprietario in seguito all'attività di bonifica svolta dal Consorzio, e si configurano come prestazioni periodiche, strettamente connesse alle annualità di riferimento del piano di riparto approvato.
A confermare tale natura periodica interviene, in modo chiaro, l'art. 15 del R.D. n. 215 del 13.2.1933, che stabilisce che “le annualità decorrono dal 1 gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa”.
Questa disposizione attribuisce rilevanza dirimente al concetto di annualità contributiva, poiché fissa un termine ricorrente e autonomo per la maturazione dell'obbligazione; ogni contributo nasce e si esaurisce nell'ambito di una determinata annualità, assumendo i caratteri propri delle obbligazioni periodiche.
Ne consegue che la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. non è applicabile in simili fattispecie, poiché essa concerne i diritti non soggetti a termini più brevi e non aventi natura periodica. Al contrario, il richiamato disposto dell'art. 15 del R.D. 215/1933 è proprio di un sistema di obbligazioni periodiche annuali, per le quali opera la prescrizione quinquennale.
Quanto al contributo dovuto in relazione all'annualità 2013, la Commissione di Giustizia Tributaria di Caserta con la sentenza n. 3186/2015, come dedotto e documentato da parte ricorrente, ha annullato l'avviso di pagamento n. 4560127543, atto presupposto tanto dell'ingiunzione n. 4590067393000 quanto, evidentemente del preavviso di fermo amministrativo n. 00120160002307661000 in parte qua.
L'estinzione delle pretese impositive il cui mancato pagamento aveva legittimato l'iscrizione dei provvedimenti di fermo amministrativo impugnati in questa sede fa venir meno i presupposti dei medesimi.
L'incertezza sul termine di prescrizione stabilito dalla legge per i crediti consortili giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Compensa le spese. Caserta lì 19.01.2026 Il Relatore dott.
CI CR Il V. Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
CRISCI LUCIANA, Relatore
D'ALTERIO GERARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4146/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - P.IVA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FERMO AMMINISTRATIVO n. A011768T CONTR.BONIFICA
- FERMO AMMINISTRATIVO n. A025492R CONTR.BONIFICA
- FERMO AMMINISTRATIVO n. A011771J CONTR.BONIFICA
- FERMO AMMINISTRATIVO n. A025491K CONTR.BONIFICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'annullamento dei provvedimenti di FERMO AMMINISTRATIVO nn. A011768T,
A025492R, A011771J e A025491K.
Resistenti: chiedeno dichiararsi il ricorso inammissibile o comunque di rigettarlo nel merito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso i provvedimenti di fermo amministrativo di cui all'intestazione aventi come titolo le ingiunzioni di pagamento n.
00120121000030791000 - con la quale si sarebbe chiesto il pagamento di € 5376,72 a titolo di contributo consortile per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 -, n. 001200161000014476000 - avente ad oggetto il contributo consortile anno 2012 - e n. 0012016100001038000 - relativa al contributo consortile anno 2013 -, della cui adozione avrebbe avuto conoscenza solo il 6.10.2025, a seguito di ispezione presso il Pubblico
Registro Automobilistico.
Ne chiedeva l'annullamento eccependo l'estinzione dei predetti crediti tributari per il decorso del termine di cinque anni e produceva la sentenza emessa dalla Commissione di Giustizia Tributaria di Caserta n.
3186/2015 con la quale è stato annullato l'avviso di pagamento n. 4560127543 notificato a Ricorrente_1 e relativa al contributo consortile anno 2013.
Si costituivano il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e la GEFIL, che chiedevano dichiararsi il ricorso inammissibile stante la rituale notifica degli atti presupposti o, in subordine, infondato nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Deve premettersi che le parti resistenti costituendosi in giudizio hanno documentato la rituale notifica degli atti presupposti dei fermi amministrativi opposti.
Tuttavia deve considerarsi la tempistica della notifica di tali atti impositivi.
In particolare, con riferimento ai crediti vantati dal Consorzio per le annualità dal 2006 al 2010, l'ultimo atto interruttivo notificato al Ricorrente_1 è stato il sollecito di pagamento n. 00120170001791801000, ricevuto a mezzo posta tramite raccomandata ricevuta dalla madre del contribuente il 19.4.2017; la notifica di tale atto era stata preceduta da quella del preavviso di fermo amministrativo n. 00120120004671149000, avvenuta a mani proprie del contribuente il 4.10.2012. Quanto al contributo dovuto per l'anno 2012, l'ultimo atto interruttivo del decorso della prescrizione del diritto di credito del Consorzio è stato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata a mezzo posta il 12.1.2017 a mani della madre del contribuente;
la notifica di tale atto era stata preceduta da quella dell'ingiunzione di pagamento n. 4592011792000, notificata a mani proprie del contribuente l'11.12.2015.
Ebbene è evidente che dalla notifica dei richiamati atti è ampiamente decorso il termine di prescrizione previsto per i crediti consortili;
al riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità maggioritaria, che questa Corte condivide, afferma che il credito in parola sia soggetto al temine di prescrizione quinquennale
(cfr. da ultimo Cass. Sent n. 29396/2025, contra Cass. n. 13139/2022, che fornisce coordinate ermeneutiche che questa Corte non condivide).
Al riguardo deve considerarsi che i contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi.
Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (Cass. n. 8405/2021; Cass. n. 25681/2021; Cass. n. 26013/2014).
L'individuazione della disciplina sulla prescrizione applicabile è determinata dalla natura giuridica del credito e della disciplina che ne regola la formazione e la riscossione;
ebbene i contributi consortili derivano dal beneficio fondiario conseguito dal proprietario in seguito all'attività di bonifica svolta dal Consorzio, e si configurano come prestazioni periodiche, strettamente connesse alle annualità di riferimento del piano di riparto approvato.
A confermare tale natura periodica interviene, in modo chiaro, l'art. 15 del R.D. n. 215 del 13.2.1933, che stabilisce che “le annualità decorrono dal 1 gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa”.
Questa disposizione attribuisce rilevanza dirimente al concetto di annualità contributiva, poiché fissa un termine ricorrente e autonomo per la maturazione dell'obbligazione; ogni contributo nasce e si esaurisce nell'ambito di una determinata annualità, assumendo i caratteri propri delle obbligazioni periodiche.
Ne consegue che la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. non è applicabile in simili fattispecie, poiché essa concerne i diritti non soggetti a termini più brevi e non aventi natura periodica. Al contrario, il richiamato disposto dell'art. 15 del R.D. 215/1933 è proprio di un sistema di obbligazioni periodiche annuali, per le quali opera la prescrizione quinquennale.
Quanto al contributo dovuto in relazione all'annualità 2013, la Commissione di Giustizia Tributaria di Caserta con la sentenza n. 3186/2015, come dedotto e documentato da parte ricorrente, ha annullato l'avviso di pagamento n. 4560127543, atto presupposto tanto dell'ingiunzione n. 4590067393000 quanto, evidentemente del preavviso di fermo amministrativo n. 00120160002307661000 in parte qua.
L'estinzione delle pretese impositive il cui mancato pagamento aveva legittimato l'iscrizione dei provvedimenti di fermo amministrativo impugnati in questa sede fa venir meno i presupposti dei medesimi.
L'incertezza sul termine di prescrizione stabilito dalla legge per i crediti consortili giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Compensa le spese. Caserta lì 19.01.2026 Il Relatore dott.
CI CR Il V. Presidente dott. Carlo Zannini