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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/11/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2289/2025
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 2289/2025 promosso da:
, c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli avv.ti Antonio Randazzo e Raffaele Randazzo, giusta procura in atti
RICORRENTE contro c.f. con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. Piter Tomasello, giusta procura in atti
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 20/06/2025 , rappresentava di Parte_1 aver intrattenuto una relazione more uxorio con CP_1 dalla cui unione era nata in data [...], la figlia . La Per_1 CP_1 dal mese di gennaio del 2025 si era trasferita a Villa Verrucchio in provincia di Rimini portando con sé la minore senza il suo consenso;
il ricorrente chiedeva, pertanto, al Tribunale di ordinare l'immediato rientro della resistente in Sicilia unitamente alla figlia e di disporre l'affidamento esclusivo della minore con collocamento prevalente presso
1 di sé e con obbligo a carico di i versare un contributo mensile CP_1 per il mantenimento della figlia in misura adeguata.
Con provvedimento del 07/07/2025 emesso inaudita altera parte il
Giudice nominava l'avv. Sciacca curatore speciale della minore ed incaricava i Servizi Sociali del Comune di Villa Verucchio (Rimini) di eseguire un accertamento sulla situazione del nucleo familiare e della minore.
Con comparsa dell'08/09/2025 si costituiva la quale CP_1 nel contestare totalmente la ricostruzione dei fatti che avevano portato al suo allontanamento, rappresentava di essere tornata a Pt_2 insieme alla figlia e di aver preso in locazione un immobile. Chiedeva
l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso di sé e con obbligo a carico di di versare un assegno mensile di Pt_1 mantenimento per la figlia di € 300,00, oltre ad un contributo di €
150,00 per il canone di locazione.
All'udienza di prima comparizione del 25/09/2025 le parti raggiungevano un accordo e chiedevano che la causa fosse posta in decisione nei termini del suddetto accordo.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
***
Preso atto dell'accordo raggiunto nel corso del procedimento da e , nella qualità di genitori Parte_1 CP_1 naturali della figlia minore nata a [...] in data [...] con Per_1 cui chiedono di dichiarare conforme all'interesse morale e materiale della minore detto accordo, nei termini di seguito indicati:
La minore verrà affidata ad entrambi i genitori secondo il regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre (La residenza prevalente della stessa verrà fissata presso la madre in
via Siracusa n. 2). I Pt_2
Il mutamento della residenza della minore dovrà essere previamente concordato con il padre, come per legge. In caso di reperimento di
2 un'occasione di lavoro nel territorio italiano da parte della sig.ra CP_1 circostanza da documentare, il sig. è disponibile sin d'ora a Pt_1 prestare il consenso al trasferimento della residenza della stessa.
In ordine al diritto di visita, le parti concordano che il padre potrà vedere
e tenere con sé la figlia nella giornata di martedì, salvi gli impegni scolastici della minore, con pernottamento, avendo cura il padre di accompagnare l'indomani la bambina a scuola. Fine settimana alternati dal venerdì alla domenica, con due pernottamenti inclusi. Le principali festività seguiranno la regola dell'alternanza. Il compleanno della minore verrà festeggiato preferibilmente con entrambi i genitori. In caso di impossibilità, secondo la regola dell'alternanza. La figlia starà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e per la festa del papà.
Starà con la madre per il compleanno della genitrice e per la festa della mamma. Per le vacanze estive (o per le ferie lavorative) la minore potrà stare ininterrottamente con il padre per 15 giorni (anche non consecutivi) con possibilità di recarsi all'estero (in particolare in Albania, Paese di origine). Medesima autorizzazione concede il padre alla madre.
Il padre si impegna a contribuire al mantenimento ordinario della minore con il versamento mensile della somma di € 300,00.
Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
Le spese extra assegno c.d. straordinarie rimangono a carico delle parti in misura eguale al 50% secondo le linee guida del tribunale di Siracusa.
In ordine alla locazione intrattenuta dalla sig.ra laddove detto CP_1 rapporto locatizio permanga e la signora, unitamente alla figlia, mantengano la residenza nel comune di il sig. si Pt_2 Pt_1 impegna a versare alla sig.ra 'ulteriore somma pari ad € 50,00 CP_1 mensili a titolo di contribuito per le spese della locazione.
Dato atto che è stata data comunicazione del procedimento al Pubblico
Ministero in data 11.7.2025 e che lo stesso non si è opposto all'accoglimento delle domande;
rilevato che, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum,
3 ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
ritenuto che gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità; le condizioni concordate dalle parti, infatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario;
ritenuto che anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
ritenuto che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
ritenuto che le spese processuali debbano essere compensate, atteso l'esito concordato del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa – Prima Sezione Civile –
OMOLOGA le condizioni inerenti all'affidamento, al mantenimento ed all'esercizio del diritto di visita della prole in conformità all'accordo delle parti così come sopra riportato.
Compensa le spese del procedimento.
Siracusa, 6.11.25.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
4
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 2289/2025 promosso da:
, c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli avv.ti Antonio Randazzo e Raffaele Randazzo, giusta procura in atti
RICORRENTE contro c.f. con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. Piter Tomasello, giusta procura in atti
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 20/06/2025 , rappresentava di Parte_1 aver intrattenuto una relazione more uxorio con CP_1 dalla cui unione era nata in data [...], la figlia . La Per_1 CP_1 dal mese di gennaio del 2025 si era trasferita a Villa Verrucchio in provincia di Rimini portando con sé la minore senza il suo consenso;
il ricorrente chiedeva, pertanto, al Tribunale di ordinare l'immediato rientro della resistente in Sicilia unitamente alla figlia e di disporre l'affidamento esclusivo della minore con collocamento prevalente presso
1 di sé e con obbligo a carico di i versare un contributo mensile CP_1 per il mantenimento della figlia in misura adeguata.
Con provvedimento del 07/07/2025 emesso inaudita altera parte il
Giudice nominava l'avv. Sciacca curatore speciale della minore ed incaricava i Servizi Sociali del Comune di Villa Verucchio (Rimini) di eseguire un accertamento sulla situazione del nucleo familiare e della minore.
Con comparsa dell'08/09/2025 si costituiva la quale CP_1 nel contestare totalmente la ricostruzione dei fatti che avevano portato al suo allontanamento, rappresentava di essere tornata a Pt_2 insieme alla figlia e di aver preso in locazione un immobile. Chiedeva
l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso di sé e con obbligo a carico di di versare un assegno mensile di Pt_1 mantenimento per la figlia di € 300,00, oltre ad un contributo di €
150,00 per il canone di locazione.
All'udienza di prima comparizione del 25/09/2025 le parti raggiungevano un accordo e chiedevano che la causa fosse posta in decisione nei termini del suddetto accordo.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
***
Preso atto dell'accordo raggiunto nel corso del procedimento da e , nella qualità di genitori Parte_1 CP_1 naturali della figlia minore nata a [...] in data [...] con Per_1 cui chiedono di dichiarare conforme all'interesse morale e materiale della minore detto accordo, nei termini di seguito indicati:
La minore verrà affidata ad entrambi i genitori secondo il regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre (La residenza prevalente della stessa verrà fissata presso la madre in
via Siracusa n. 2). I Pt_2
Il mutamento della residenza della minore dovrà essere previamente concordato con il padre, come per legge. In caso di reperimento di
2 un'occasione di lavoro nel territorio italiano da parte della sig.ra CP_1 circostanza da documentare, il sig. è disponibile sin d'ora a Pt_1 prestare il consenso al trasferimento della residenza della stessa.
In ordine al diritto di visita, le parti concordano che il padre potrà vedere
e tenere con sé la figlia nella giornata di martedì, salvi gli impegni scolastici della minore, con pernottamento, avendo cura il padre di accompagnare l'indomani la bambina a scuola. Fine settimana alternati dal venerdì alla domenica, con due pernottamenti inclusi. Le principali festività seguiranno la regola dell'alternanza. Il compleanno della minore verrà festeggiato preferibilmente con entrambi i genitori. In caso di impossibilità, secondo la regola dell'alternanza. La figlia starà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e per la festa del papà.
Starà con la madre per il compleanno della genitrice e per la festa della mamma. Per le vacanze estive (o per le ferie lavorative) la minore potrà stare ininterrottamente con il padre per 15 giorni (anche non consecutivi) con possibilità di recarsi all'estero (in particolare in Albania, Paese di origine). Medesima autorizzazione concede il padre alla madre.
Il padre si impegna a contribuire al mantenimento ordinario della minore con il versamento mensile della somma di € 300,00.
Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
Le spese extra assegno c.d. straordinarie rimangono a carico delle parti in misura eguale al 50% secondo le linee guida del tribunale di Siracusa.
In ordine alla locazione intrattenuta dalla sig.ra laddove detto CP_1 rapporto locatizio permanga e la signora, unitamente alla figlia, mantengano la residenza nel comune di il sig. si Pt_2 Pt_1 impegna a versare alla sig.ra 'ulteriore somma pari ad € 50,00 CP_1 mensili a titolo di contribuito per le spese della locazione.
Dato atto che è stata data comunicazione del procedimento al Pubblico
Ministero in data 11.7.2025 e che lo stesso non si è opposto all'accoglimento delle domande;
rilevato che, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum,
3 ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
ritenuto che gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità; le condizioni concordate dalle parti, infatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario;
ritenuto che anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
ritenuto che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
ritenuto che le spese processuali debbano essere compensate, atteso l'esito concordato del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa – Prima Sezione Civile –
OMOLOGA le condizioni inerenti all'affidamento, al mantenimento ed all'esercizio del diritto di visita della prole in conformità all'accordo delle parti così come sopra riportato.
Compensa le spese del procedimento.
Siracusa, 6.11.25.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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