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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/08/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1528/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.4.2025 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ALTENI PAOLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in SIZIANO, in data 16/06/2018, (atto n. 3, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1) I figli minori e sono affidati ai genitori in modo condiviso, con Per_1 Per_2 esercizio separato della responsabilità genitoriale su questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettivo collocamento. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla residenza abituale ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, salvo casi di urgenza.
pag. 1 di 8 2) I figli minori e saranno collocati a settimane alternate presso ciascun Per_1 Per_2 genitore e manterranno la residenza anagrafica presso la madre in Siziano (PV) Via P.
P. Pasolini n.8.
In particolare, i minori staranno con ognuno dei genitori dal lunedì alla domenica sera ore 20.30 a settimane alterne ed il genitore che non avrà con sé i figli avrà la possibilità di vederli e/o tenerli con sé per tre pomeriggi la settimana dalle ore 18.00 alle 21.30 quando li riporterà dall'altro genitore. I giorni verranno concordati dai genitori in base agli impegni lavorativi di ognuno ed alle attività/necessità dei figli, ed in caso di disaccordo saranno il lunedì, mercoledì e venerdì.
- durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ognuno dei genitori due settimane (anche non consecutive), che dovranno essere comunicate entro il 31 maggio di ogni anno.
- per gli altri periodi di vacanza: NATALE: i minori staranno con un genitore dalla chiusura della scuola sino al 30.12 ore 21.00 e con l'altro dal 30.12 ore 21 sino all'inizio della ripresa delle lezioni. Così in alternanza di anno in anno. Resta inteso che nella settimana di Natale, il genitore che non avrà con sé i figli potrà trascorrere con loro il giorno della Vigilia dalle ore 9.30 sino alle ore 23.00. Tale possibilità verrà meno qualora il genitore a cui spetta la settimana di Natale avrà organizzato una vacanza fuori sede con i figli. con un genitore dalla chiusura della scuola sino alla domenica di Pasqua alle Per_3 ore 20.30 e con l'altro genitore dalla domenica ore 20.30 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche.
ALTRE FESTIVITA' e PONTI alternate tra i genitori.
Il tutto, salvo e diversi accordi tra i genitori.
3) La casa familiare sita in Siziano (PV) Via P. P. Pasolini n.8, in comproprietà tra le
Parti, rimane assegnata alla moglie con tutto quanto la arreda ed il sig.
[...]
si trasferirà altrove asportando i propri effetti personali, entro quattro mesi CP_1 dal deposito della sentenza di separazione. Inoltre, a definizione dei rapporti economici e patrimoniali, le parti concordano quanto segue: il sig. Controparte_1
(comproprietario della casa familiare) si obbliga a trasferire alla sig.ra , Parte_1 la quale si obbliga ad acquisire, il 50% del diritto di piena proprietà dell'immobile pag. 2 di 8 adibito a casa familiare sito in Siziano (PV) Via P. P. Pasolini n.8 individuato al Catasto
Fabbricati del Comune di Siziano alla sezione B, foglio 1 particella 998 subalterno 9 piano 2-3, z.c. U cat. A/3 classe 3 vani 4,5 rc 395,09 (appartamento ) e subalterno 13 scala A piano S1, z.c. U, categoria C/6, classe 2, mq 17, r.c. 52,68 (box ad uso autorimessa). Il tutto entro il termine di sei mesi dal giorno di pubblicazione della sentenza di separazione e comunque il prima possibile.
Le Parti stabiliscono che a fronte della cessione della quota dell'immobile alla moglie, la sig.ra si accollerà il residuo mutuo gravante sull'immobile (atto notaio Parte_1
29.07.2022 n. 84392 rep. N. 42991 racc.), senza corrispondere alcuna Persona_4 somma in denaro al sig. . Controparte_1
Il sig. lascerà la casa familiare entro il termine sopra indicato e sino Controparte_1 alla sua uscita dall'immobile lo stesso sarà obbligato al pagamento del 50% delle spese condominiali (ordinarie e straordinarie), delle utenze e delle imposte. La rata del mutuo rimarrà a carico dei coniugi in ragione del 50% sino al mese (compreso) dell'uscita di casa del sig. , dopodiché rimarrà a carico della moglie in ragione del 100%. CP_1
Tutti gli arredi e i mobili presenti nell'immobile rimangono nella disponibilità e nella proprietà della moglie, ad eccezione della TV, dei divani, degli armadi della cameretta,
1 set di piatti, 1 set di pentole e l'aspirapolvere completo che rimangono in proprietà al marito e che verranno asportati dallo stesso, in base agli accordi presi con la moglie.
4) I genitori sopporteranno le spese di mantenimento e quelle necessarie per i figli minori direttamente e nelle settimane di rispettivo collocamento e pertanto le Parti stabiliscono che le spese per la mensa, la cancelleria necessaria nel corso dell'anno scolastico,
l'abbigliamento ed i farmaci da banco necessari per i minori saranno ripartite in ragione del 50% in capo a ciascuno genitore.
5) Ciascun genitore contribuirà in ragione del 50% alle spese extra secondo il seguente schema:
A) spese sanitarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) ticket per esami, per visite specialistiche e terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
b) spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
c) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista, da rimborsare nel limite del preventivo più basso ottenuto dai genitori;
d)
pag. 3 di 8 spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base o dal medico di base o dallo specialista;
B) spese sanitarie (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) visite e terapie, anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private o professionisti privati;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori) b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche nel caso di scelta di scuola privata;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
g) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e/o master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
E) altre spese (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) e salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile o della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la pag. 4 di 8 patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
f) altre spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto E/b); h) spese per l'acquisto di automobile o moto;
i) spese per la cura di animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, che dovrà avvenire a mezzo e-mail o whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto ed il rimborso dovrà avvenire entro i
15 giorni successivi alla richiesta. Per le spese di importo superiore ad € 200,00 le Parti stabiliscono il pagamento anticipato al genitore che poi provvederà effettivamente alla spesa.
Qualora pervenga tempestiva espressione di disaccordo motivata, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenza educativa significativa e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta dovrà essere demandata al Giudice.
- L'Assegno Unico Universale per entrambi i figli e/o ogni contributo per i minori rimarrà di competenza della madre in ragione del 100% ed il sig. OR si impegna a porre in essere ogni attività necessaria a tale fine, anche presso soggetti terzi.
Il tutto salvo e diverso accordo tra i coniugi.
Entro il gennaio di ogni anno i genitori dovranno consegnarsi reciprocamente i giustificativi di spesa relativi ai minori per le rispettive dichiarazioni dei redditi.
pag. 5 di 8 6) I minori rimarranno a carico di ognuno dei genitori in ragione del 50% nelle rispettive dichiarazioni dei redditi.
7) Il veicolo KIA Sportage TG FF136NP ed il motociclo Harley – Davidson TG EH73805 rimangono di esclusiva proprietà del sig. , il quale si assume l'onere Controparte_1 del relativo finanziamento mentre il veicolo Hyundai Tucson TG GD827SN Pt_2 rimane di esclusiva proprietà della moglie, la quale si assume il relativo finanziamento
Findomestic.
8) Il conto corrente cointestato n.1821982 ING Direct verrà chiuso dai coniugi dopo la pubblicazione della sentenza di separazione (e comunque al più tardi all'atto dell'estinzione del mutuo fondiario) e la provvista presente alla data di chiusura verrà suddivisa tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno. Sino alla chiusura del conto corrente cointestato, entrambe le Parti continueranno a versare i propri stipendi sul conto corrente cointestato, che continuerà ad essere utilizzato per le spese della famiglia.
9) I genitori autorizzano il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori, comunicandosi comunque con preavviso eventuali viaggi all'estero.
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di nulla chiedere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento, e che con l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente ricorso hanno risolto ogni loro rapporto patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio.
11) Le spese legali e di deposito verranno divise in ragione del 50% ciascuno”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pag. 6 di 8 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio pag. 7 di 8 difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, sposati in SIZIANO, in data 16/06/2018, (atto n. 3, Controparte_1
Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 28.7.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1528/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.4.2025 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ALTENI PAOLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in SIZIANO, in data 16/06/2018, (atto n. 3, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1) I figli minori e sono affidati ai genitori in modo condiviso, con Per_1 Per_2 esercizio separato della responsabilità genitoriale su questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettivo collocamento. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla residenza abituale ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, salvo casi di urgenza.
pag. 1 di 8 2) I figli minori e saranno collocati a settimane alternate presso ciascun Per_1 Per_2 genitore e manterranno la residenza anagrafica presso la madre in Siziano (PV) Via P.
P. Pasolini n.8.
In particolare, i minori staranno con ognuno dei genitori dal lunedì alla domenica sera ore 20.30 a settimane alterne ed il genitore che non avrà con sé i figli avrà la possibilità di vederli e/o tenerli con sé per tre pomeriggi la settimana dalle ore 18.00 alle 21.30 quando li riporterà dall'altro genitore. I giorni verranno concordati dai genitori in base agli impegni lavorativi di ognuno ed alle attività/necessità dei figli, ed in caso di disaccordo saranno il lunedì, mercoledì e venerdì.
- durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ognuno dei genitori due settimane (anche non consecutive), che dovranno essere comunicate entro il 31 maggio di ogni anno.
- per gli altri periodi di vacanza: NATALE: i minori staranno con un genitore dalla chiusura della scuola sino al 30.12 ore 21.00 e con l'altro dal 30.12 ore 21 sino all'inizio della ripresa delle lezioni. Così in alternanza di anno in anno. Resta inteso che nella settimana di Natale, il genitore che non avrà con sé i figli potrà trascorrere con loro il giorno della Vigilia dalle ore 9.30 sino alle ore 23.00. Tale possibilità verrà meno qualora il genitore a cui spetta la settimana di Natale avrà organizzato una vacanza fuori sede con i figli. con un genitore dalla chiusura della scuola sino alla domenica di Pasqua alle Per_3 ore 20.30 e con l'altro genitore dalla domenica ore 20.30 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche.
ALTRE FESTIVITA' e PONTI alternate tra i genitori.
Il tutto, salvo e diversi accordi tra i genitori.
3) La casa familiare sita in Siziano (PV) Via P. P. Pasolini n.8, in comproprietà tra le
Parti, rimane assegnata alla moglie con tutto quanto la arreda ed il sig.
[...]
si trasferirà altrove asportando i propri effetti personali, entro quattro mesi CP_1 dal deposito della sentenza di separazione. Inoltre, a definizione dei rapporti economici e patrimoniali, le parti concordano quanto segue: il sig. Controparte_1
(comproprietario della casa familiare) si obbliga a trasferire alla sig.ra , Parte_1 la quale si obbliga ad acquisire, il 50% del diritto di piena proprietà dell'immobile pag. 2 di 8 adibito a casa familiare sito in Siziano (PV) Via P. P. Pasolini n.8 individuato al Catasto
Fabbricati del Comune di Siziano alla sezione B, foglio 1 particella 998 subalterno 9 piano 2-3, z.c. U cat. A/3 classe 3 vani 4,5 rc 395,09 (appartamento ) e subalterno 13 scala A piano S1, z.c. U, categoria C/6, classe 2, mq 17, r.c. 52,68 (box ad uso autorimessa). Il tutto entro il termine di sei mesi dal giorno di pubblicazione della sentenza di separazione e comunque il prima possibile.
Le Parti stabiliscono che a fronte della cessione della quota dell'immobile alla moglie, la sig.ra si accollerà il residuo mutuo gravante sull'immobile (atto notaio Parte_1
29.07.2022 n. 84392 rep. N. 42991 racc.), senza corrispondere alcuna Persona_4 somma in denaro al sig. . Controparte_1
Il sig. lascerà la casa familiare entro il termine sopra indicato e sino Controparte_1 alla sua uscita dall'immobile lo stesso sarà obbligato al pagamento del 50% delle spese condominiali (ordinarie e straordinarie), delle utenze e delle imposte. La rata del mutuo rimarrà a carico dei coniugi in ragione del 50% sino al mese (compreso) dell'uscita di casa del sig. , dopodiché rimarrà a carico della moglie in ragione del 100%. CP_1
Tutti gli arredi e i mobili presenti nell'immobile rimangono nella disponibilità e nella proprietà della moglie, ad eccezione della TV, dei divani, degli armadi della cameretta,
1 set di piatti, 1 set di pentole e l'aspirapolvere completo che rimangono in proprietà al marito e che verranno asportati dallo stesso, in base agli accordi presi con la moglie.
4) I genitori sopporteranno le spese di mantenimento e quelle necessarie per i figli minori direttamente e nelle settimane di rispettivo collocamento e pertanto le Parti stabiliscono che le spese per la mensa, la cancelleria necessaria nel corso dell'anno scolastico,
l'abbigliamento ed i farmaci da banco necessari per i minori saranno ripartite in ragione del 50% in capo a ciascuno genitore.
5) Ciascun genitore contribuirà in ragione del 50% alle spese extra secondo il seguente schema:
A) spese sanitarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) ticket per esami, per visite specialistiche e terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
b) spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
c) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista, da rimborsare nel limite del preventivo più basso ottenuto dai genitori;
d)
pag. 3 di 8 spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base o dal medico di base o dallo specialista;
B) spese sanitarie (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) visite e terapie, anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private o professionisti privati;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori) b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche nel caso di scelta di scuola privata;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
g) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e/o master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
E) altre spese (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) e salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile o della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la pag. 4 di 8 patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
f) altre spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto E/b); h) spese per l'acquisto di automobile o moto;
i) spese per la cura di animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, che dovrà avvenire a mezzo e-mail o whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto ed il rimborso dovrà avvenire entro i
15 giorni successivi alla richiesta. Per le spese di importo superiore ad € 200,00 le Parti stabiliscono il pagamento anticipato al genitore che poi provvederà effettivamente alla spesa.
Qualora pervenga tempestiva espressione di disaccordo motivata, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenza educativa significativa e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta dovrà essere demandata al Giudice.
- L'Assegno Unico Universale per entrambi i figli e/o ogni contributo per i minori rimarrà di competenza della madre in ragione del 100% ed il sig. OR si impegna a porre in essere ogni attività necessaria a tale fine, anche presso soggetti terzi.
Il tutto salvo e diverso accordo tra i coniugi.
Entro il gennaio di ogni anno i genitori dovranno consegnarsi reciprocamente i giustificativi di spesa relativi ai minori per le rispettive dichiarazioni dei redditi.
pag. 5 di 8 6) I minori rimarranno a carico di ognuno dei genitori in ragione del 50% nelle rispettive dichiarazioni dei redditi.
7) Il veicolo KIA Sportage TG FF136NP ed il motociclo Harley – Davidson TG EH73805 rimangono di esclusiva proprietà del sig. , il quale si assume l'onere Controparte_1 del relativo finanziamento mentre il veicolo Hyundai Tucson TG GD827SN Pt_2 rimane di esclusiva proprietà della moglie, la quale si assume il relativo finanziamento
Findomestic.
8) Il conto corrente cointestato n.1821982 ING Direct verrà chiuso dai coniugi dopo la pubblicazione della sentenza di separazione (e comunque al più tardi all'atto dell'estinzione del mutuo fondiario) e la provvista presente alla data di chiusura verrà suddivisa tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno. Sino alla chiusura del conto corrente cointestato, entrambe le Parti continueranno a versare i propri stipendi sul conto corrente cointestato, che continuerà ad essere utilizzato per le spese della famiglia.
9) I genitori autorizzano il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori, comunicandosi comunque con preavviso eventuali viaggi all'estero.
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di nulla chiedere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento, e che con l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente ricorso hanno risolto ogni loro rapporto patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio.
11) Le spese legali e di deposito verranno divise in ragione del 50% ciascuno”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pag. 6 di 8 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio pag. 7 di 8 difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, sposati in SIZIANO, in data 16/06/2018, (atto n. 3, Controparte_1
Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 28.7.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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