TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11932 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 17690/2024
Verbale dell'udienza del 16/12/2025 Per l'opponente è presente l'avv. Bonetta. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Bonetta si riporta agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 17690 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli, in Via Miccoli ed. E presso lo studio dell'Avv. Angela Bonetta, dalla quale è rappresentata e difesa OPPONENTE E
, c.f.: in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via Monte di Dio n. 46, presso lo studio della Avv. Sebastiano Piscopo, dal quale è rappresentata e difesa OPPOSTA NONCHÉ
in persona del p.t., e Controparte_2 CP_3
Controparte_4
c.f. in persona del Capo dell' p.t.,
[...] P.IVA_2 CP_4
pagina 1 di 5 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nei cui uffici ope legis domiciliano in Napoli, alla via Armando Diaz n. 11 OPPOSTI CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'opponente: accertare e dichiarare l'inesistenza del credito e/o la sua estinzione, il difetto di legittimazione passiva, il difetto di motivazione, la decadenza e la prescrizione del diritto di credito;
accertare e dichiarare l'annullamento e/o la revoca , e/o la dichiarazione di nullità e di illegittimità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento 0712024 9032792710000 nonché irregolarità / l'inefficacia/ la nullità della notifica delle cartelle portate nell'intimazione, nella cartella n. 071 20180046519525000 come descritte in premessa e impugnate;
in subordine dichiarare la prescrizione delle maggiorazioni, degli interessi e delle sanzioni richieste, tutte relative all'omesso pagamento della sanzione amministrativa irrogate;
nonché accertare e dichiarare l'irregolarità / l'inefficacia/ la nullità della notifica della cartella n. 071 20180046519525000 nonché delle altre cartelle portate nell'intimazione se di competenza del Giudice adito. Accertare in ogni caso che nulla è dovuto dalla opponente all' e agli enti impositori per le causali Parte_1 Controparte_1 di cui in premessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. Per : - Rigettare la domanda stante l'avvenuta e regolare notifica di tutti gli atti prodromiciche CP_5 hanno validamente interrotti i termini di prescrizione - Per l'effetto, condannare controparte alla refusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., in favore dell' In subordine, nella denegata ipotesi di CP_5 accoglimento della domanda - Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario per i vizi della procedura di accertamento prodromica, di esclusiva competenza dell'ente creditore e compensare le spese di lite tra il ricorrente e la resistente attesa l'esclusiva responsabilità Controparte_6 della soccombenza in capo all'Ente creditore Per il e l' : respingere l'avverso ricorso, per difetto di legittimazione CP_2 Controparte_4 passiva, inammissibilità ed infondatezza. Con vittoria di spese e compensi RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 0712024 9032792710000 Pt_1 notificata in data 22.07.2024, con la quale l' intimava il Controparte_1 pagamento della somma di euro 27.951,53 sulla base di diverse cartelle. In particolare, l'opposizione è limitata alla cartella n. 071 20180046519525000, avente ad oggetto la somma di euro 23.228,27, ente impositore , Controparte_4 notificata in data 21.11.2018. La cartella è scaturita da un accertamento da parte dell' che, in data Controparte_4
11.07.2014 notificava un verbale ispettivo di primo accesso alla “Percorsi dell'incanto srl”
-di cui la è amministratrice- oggi in liquidazione. Pt_1
pagina 2 di 5 Allegando la mancata notifica degli atti nei confronti della sig.ra in proprio e cje Pt_1 la medesima sig.ra , senza alcun riconoscimento di responsabilità, si è ugualmente Pt_1 prodigata al fine di limitare i danni alla società, pagando la somma di euro 1.950,00 al fine di ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, previa regolarizzazione del lavoratore , ha dedotto: il difetto di motivazione Parte_2 dell'intimazione di pagamento, la decadenza dell'ente impositore per inosservanza dei termini di notifica del compimento di tutti gli accertamenti ispettivi iniziati nel 2014, la prescrizione del credito, essendo trascorsi oltre dieci anni prima della notifica della intimazione di pagamento. Si sono costituiti l' e l'ente impositore, resistendo all'opposizione Controparte_7
e chiedendone la declaratoria di inammissibilità o il rigetto nel merito. L'opposizione è infondata. Parte opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 0712024 9032792710000, facendo valere l'inesistenza del credito poiché nell'atto impugnato non è specificata la sua qualità in relazione a quelle che sono sanzioni comminate nell'ambito dell'attività della soc. Percorsi dell'incanto, il difetto di motivazione e la decadenza per inosservanza dei termini di notifica, motivi da sussumere nell'ambito dell'art. 617 c.p.c., oltre che la prescrizione, questione, questa, che rientra nell'ambito di cui all'art. 615 c.p.c. Le prospettate violazioni formali non possono essere utilmente scrutinate, in quanto parte opponente non ha rispettato il termine di cui all'art. 617 c.p.c. essendo stata l'intimazione notificata il 22/07/2024 ed essendo stato il ricorso depositato il 28/08/2024. Come noto, nelle opposizioni esecutive non si applica la sospensione feriale del termine. Quanto alla questione di prescrizione, l' ha depositato, tra gli altri Controparte_8 atti, la relazione di notifica della cartella n. 07120180046519525000, ciò che dimostra la conoscenza dell'atto da parte della sig.ra . Pt_1
Al riguardo, va premesso che in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cass. Sentenza n. 20769 del 21/07/2021). In materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente (Cass. Sentenza n. 16121 del 14/06/2019). Tale orientamento, da cui questo giudice non ha motivo di discostarsi, riposa sul fatto che la cartella non è altro che una riproduzione dell'estratto di ruolo (unitamente a indicazioni sulle modalità di ricorso e di pagamento). Dunque, non vi è alcuna necessità di acquisire pagina 3 di 5 la copia della cartella, essendo sufficiente, ad individuarne il contenuto, l'estratto prodotto dall' . CP_5
Sempre in via generale va rammentato che in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. Ordinanza n. 8604 del 01/04/2025). Nella specie non è avvenuto uno specifico disconoscimento dell'atto, avendo l'opponente unicamente dedotto in relazione alla C.A.D. che “La firma apposta in data 21.11.2018 che risulta dall'avviso di ricevimento non è quella della signora nè si evince alcuna Pt_1 qualifica del ricevente.”. Tuttavia, secondo altro principio da cui non vi è parimenti motivo di discostarsi, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicchè, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. Ordinanza n. 24899 del 18/08/2022). Ne consegue che l'avviso di ricevimento prodotto da , fino a prova contraria – non CP_5 offerta dall'opponente – è idoneo a provare la ricezione della cartella. Ne discende l'inammissibilità di una opposizione c.d. recuperatoria, essendo la cartella divenuta non più contestabile, ovvero l'inammissibilità di ogni doglianza afferente alla validità ed alla notifica degli atti presupposti Ad ogni modo, l'ente impositore ha dimostrato la rituale notifica, mediante produzione dell'avviso di ricevimento con consegna al portiere dello stabile. Una volta che tali atti non sono stati impugnati, essa opponente non si può dolere di non essere legittimata rispetto alla richiesta di pagamento di cui all'intimazione, semplicemente indirizzata alla stessa parte che ha ricevuto gli atti presupposti, come detto, non impugnati tempestivamente. Ugualmente non può dirsi maturata la prescrizione. Anche non volendo considerare la notifica del preavviso di fermo amministrativo, che effettivamente reca un indirizzo erroneo sulla relata non riferibile all'opponente, la cartella è stata notificata nel 2018, interrompendo così la prescrizione rispetto all'accertamento ispettivo del 2014, pacificamente ammesso come conosciuto. Tra il 2018 e l'intimazione del 2024 corrono più di 5 anni ma è necessario considerare il disposto di cui all'art. 68 d.l. 18/2020. pagina 4 di 5 Sebbene vi sia un dibattito sull'ambito applicativo e sugli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 d.l. citato, va osservato che un periodo di sospensione in favore dell' CP_5 va certamente riconosciuto, pena l'incostituzionalità delle norme, in quanto, se così non fosse, l'esattore avrebbe visto prescriversi i crediti pur senza poter compiere alcuna attività, in un certo periodo temporale. Siccome l'art. 67 si riferisce all'attività degli enti impositori, si ritiene che vada applicato l'art. 68 primo comma (dato che l'ipotesi che ci riguarda non ricade nel comma 4 bis, riferito ai soli carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis). La S.C. (ordinanza n. 960/2025) ha ripercorso il disposto dell'art. 67 precisando altresì che l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Pur facendo, dunque, la norma Controparte_7 riferimento ai “versamenti in scadenza” nel periodo contemplato, va interpretato nel senso suggerito dalla S.C. secondo cui i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione… Il “diritto vivente”, che estende l'applicabilità della sospensione a tutte le
“attività”, ivi inclusa, dunque, quella di riscossione, con il relativo termine di prescrizione, stempera la possibilità di censurare la norma sul piano costituzionale. Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stanti la non particolare complessità della lite e la ridotta attività espletata, senza istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione,
- condanna la sig.ra al pagamento delle competenze di lite in favore Parte_1 dell' e dell' , che liquida, per ciascuna parte, Controparte_8 Controparte_4 in € 2.906,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 16/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 5 di 5
Verbale dell'udienza del 16/12/2025 Per l'opponente è presente l'avv. Bonetta. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Bonetta si riporta agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 17690 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli, in Via Miccoli ed. E presso lo studio dell'Avv. Angela Bonetta, dalla quale è rappresentata e difesa OPPONENTE E
, c.f.: in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via Monte di Dio n. 46, presso lo studio della Avv. Sebastiano Piscopo, dal quale è rappresentata e difesa OPPOSTA NONCHÉ
in persona del p.t., e Controparte_2 CP_3
Controparte_4
c.f. in persona del Capo dell' p.t.,
[...] P.IVA_2 CP_4
pagina 1 di 5 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nei cui uffici ope legis domiciliano in Napoli, alla via Armando Diaz n. 11 OPPOSTI CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'opponente: accertare e dichiarare l'inesistenza del credito e/o la sua estinzione, il difetto di legittimazione passiva, il difetto di motivazione, la decadenza e la prescrizione del diritto di credito;
accertare e dichiarare l'annullamento e/o la revoca , e/o la dichiarazione di nullità e di illegittimità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento 0712024 9032792710000 nonché irregolarità / l'inefficacia/ la nullità della notifica delle cartelle portate nell'intimazione, nella cartella n. 071 20180046519525000 come descritte in premessa e impugnate;
in subordine dichiarare la prescrizione delle maggiorazioni, degli interessi e delle sanzioni richieste, tutte relative all'omesso pagamento della sanzione amministrativa irrogate;
nonché accertare e dichiarare l'irregolarità / l'inefficacia/ la nullità della notifica della cartella n. 071 20180046519525000 nonché delle altre cartelle portate nell'intimazione se di competenza del Giudice adito. Accertare in ogni caso che nulla è dovuto dalla opponente all' e agli enti impositori per le causali Parte_1 Controparte_1 di cui in premessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. Per : - Rigettare la domanda stante l'avvenuta e regolare notifica di tutti gli atti prodromiciche CP_5 hanno validamente interrotti i termini di prescrizione - Per l'effetto, condannare controparte alla refusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., in favore dell' In subordine, nella denegata ipotesi di CP_5 accoglimento della domanda - Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario per i vizi della procedura di accertamento prodromica, di esclusiva competenza dell'ente creditore e compensare le spese di lite tra il ricorrente e la resistente attesa l'esclusiva responsabilità Controparte_6 della soccombenza in capo all'Ente creditore Per il e l' : respingere l'avverso ricorso, per difetto di legittimazione CP_2 Controparte_4 passiva, inammissibilità ed infondatezza. Con vittoria di spese e compensi RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 0712024 9032792710000 Pt_1 notificata in data 22.07.2024, con la quale l' intimava il Controparte_1 pagamento della somma di euro 27.951,53 sulla base di diverse cartelle. In particolare, l'opposizione è limitata alla cartella n. 071 20180046519525000, avente ad oggetto la somma di euro 23.228,27, ente impositore , Controparte_4 notificata in data 21.11.2018. La cartella è scaturita da un accertamento da parte dell' che, in data Controparte_4
11.07.2014 notificava un verbale ispettivo di primo accesso alla “Percorsi dell'incanto srl”
-di cui la è amministratrice- oggi in liquidazione. Pt_1
pagina 2 di 5 Allegando la mancata notifica degli atti nei confronti della sig.ra in proprio e cje Pt_1 la medesima sig.ra , senza alcun riconoscimento di responsabilità, si è ugualmente Pt_1 prodigata al fine di limitare i danni alla società, pagando la somma di euro 1.950,00 al fine di ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, previa regolarizzazione del lavoratore , ha dedotto: il difetto di motivazione Parte_2 dell'intimazione di pagamento, la decadenza dell'ente impositore per inosservanza dei termini di notifica del compimento di tutti gli accertamenti ispettivi iniziati nel 2014, la prescrizione del credito, essendo trascorsi oltre dieci anni prima della notifica della intimazione di pagamento. Si sono costituiti l' e l'ente impositore, resistendo all'opposizione Controparte_7
e chiedendone la declaratoria di inammissibilità o il rigetto nel merito. L'opposizione è infondata. Parte opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 0712024 9032792710000, facendo valere l'inesistenza del credito poiché nell'atto impugnato non è specificata la sua qualità in relazione a quelle che sono sanzioni comminate nell'ambito dell'attività della soc. Percorsi dell'incanto, il difetto di motivazione e la decadenza per inosservanza dei termini di notifica, motivi da sussumere nell'ambito dell'art. 617 c.p.c., oltre che la prescrizione, questione, questa, che rientra nell'ambito di cui all'art. 615 c.p.c. Le prospettate violazioni formali non possono essere utilmente scrutinate, in quanto parte opponente non ha rispettato il termine di cui all'art. 617 c.p.c. essendo stata l'intimazione notificata il 22/07/2024 ed essendo stato il ricorso depositato il 28/08/2024. Come noto, nelle opposizioni esecutive non si applica la sospensione feriale del termine. Quanto alla questione di prescrizione, l' ha depositato, tra gli altri Controparte_8 atti, la relazione di notifica della cartella n. 07120180046519525000, ciò che dimostra la conoscenza dell'atto da parte della sig.ra . Pt_1
Al riguardo, va premesso che in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cass. Sentenza n. 20769 del 21/07/2021). In materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente (Cass. Sentenza n. 16121 del 14/06/2019). Tale orientamento, da cui questo giudice non ha motivo di discostarsi, riposa sul fatto che la cartella non è altro che una riproduzione dell'estratto di ruolo (unitamente a indicazioni sulle modalità di ricorso e di pagamento). Dunque, non vi è alcuna necessità di acquisire pagina 3 di 5 la copia della cartella, essendo sufficiente, ad individuarne il contenuto, l'estratto prodotto dall' . CP_5
Sempre in via generale va rammentato che in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. Ordinanza n. 8604 del 01/04/2025). Nella specie non è avvenuto uno specifico disconoscimento dell'atto, avendo l'opponente unicamente dedotto in relazione alla C.A.D. che “La firma apposta in data 21.11.2018 che risulta dall'avviso di ricevimento non è quella della signora nè si evince alcuna Pt_1 qualifica del ricevente.”. Tuttavia, secondo altro principio da cui non vi è parimenti motivo di discostarsi, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicchè, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. Ordinanza n. 24899 del 18/08/2022). Ne consegue che l'avviso di ricevimento prodotto da , fino a prova contraria – non CP_5 offerta dall'opponente – è idoneo a provare la ricezione della cartella. Ne discende l'inammissibilità di una opposizione c.d. recuperatoria, essendo la cartella divenuta non più contestabile, ovvero l'inammissibilità di ogni doglianza afferente alla validità ed alla notifica degli atti presupposti Ad ogni modo, l'ente impositore ha dimostrato la rituale notifica, mediante produzione dell'avviso di ricevimento con consegna al portiere dello stabile. Una volta che tali atti non sono stati impugnati, essa opponente non si può dolere di non essere legittimata rispetto alla richiesta di pagamento di cui all'intimazione, semplicemente indirizzata alla stessa parte che ha ricevuto gli atti presupposti, come detto, non impugnati tempestivamente. Ugualmente non può dirsi maturata la prescrizione. Anche non volendo considerare la notifica del preavviso di fermo amministrativo, che effettivamente reca un indirizzo erroneo sulla relata non riferibile all'opponente, la cartella è stata notificata nel 2018, interrompendo così la prescrizione rispetto all'accertamento ispettivo del 2014, pacificamente ammesso come conosciuto. Tra il 2018 e l'intimazione del 2024 corrono più di 5 anni ma è necessario considerare il disposto di cui all'art. 68 d.l. 18/2020. pagina 4 di 5 Sebbene vi sia un dibattito sull'ambito applicativo e sugli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 d.l. citato, va osservato che un periodo di sospensione in favore dell' CP_5 va certamente riconosciuto, pena l'incostituzionalità delle norme, in quanto, se così non fosse, l'esattore avrebbe visto prescriversi i crediti pur senza poter compiere alcuna attività, in un certo periodo temporale. Siccome l'art. 67 si riferisce all'attività degli enti impositori, si ritiene che vada applicato l'art. 68 primo comma (dato che l'ipotesi che ci riguarda non ricade nel comma 4 bis, riferito ai soli carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis). La S.C. (ordinanza n. 960/2025) ha ripercorso il disposto dell'art. 67 precisando altresì che l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Pur facendo, dunque, la norma Controparte_7 riferimento ai “versamenti in scadenza” nel periodo contemplato, va interpretato nel senso suggerito dalla S.C. secondo cui i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione… Il “diritto vivente”, che estende l'applicabilità della sospensione a tutte le
“attività”, ivi inclusa, dunque, quella di riscossione, con il relativo termine di prescrizione, stempera la possibilità di censurare la norma sul piano costituzionale. Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stanti la non particolare complessità della lite e la ridotta attività espletata, senza istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione,
- condanna la sig.ra al pagamento delle competenze di lite in favore Parte_1 dell' e dell' , che liquida, per ciascuna parte, Controparte_8 Controparte_4 in € 2.906,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 16/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 5 di 5