Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/03/2024, n. 24729
CASS
Sentenza 7 marzo 2024

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In tema di rescissione del giudicato, non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, ove non vi sia prova che la rinuncia sia stata comunicata all'imputato e non ricorrano elementi concreti da cui desumere che questi abbia avuto notizia della "vocatio in iudicium". (In motivazione la Corte ha precisato che la negligenza informativa dell'imputato non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo).

Commentari3

  • 1Manca conoscenza effettiva se difensore rinuncia al mandato (Cass. 39576/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 novembre 2024

    In caso di nomina di difensore ed elezione di domicilio presso lo studio dello stesso cui sia seguita la rinuncia al mandato non comunicata sussiste un principio di non certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato: pertanto, la disciplina dettata dall'art. 420 bis cod.proc.pen. previgente, secondo cui il giudice che procede dichiara l'assenza ogni qual volta vi sia elezione di domicilio, va letta in combinato disposto cod.proc.pen. primo comma secondo cui quando sussistano elementi per ritenere che l'imputato non presente sia tale per caso fortuito, forza maggiore ovvero altro legittimo impedimento, il giudice sospende il processo ed ordina la rinnovazione della …

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  • 2Rescissione del giudicato con giudizio in assenza e difensore di fiducia: conoscenza effettiva, non presunta (Cass. 3934/26)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 febbraio 2026

    È inammissibile il ricorso per rescissione del giudicato quando l'imputato, che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il suo studio, non alleghi elementi concreti idonei a dimostrare l'incolpevole mancata conoscenza del processo, dovendosi ritenere legittimamente celebrato il giudizio in assenza ove risulti instaurato un effettivo rapporto professionale difensivo e regolarmente eseguite le notifiche. La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio costituisce indice sintomatico della conoscenza del processo ai fini della dichiarazione di assenza, ma non integra una presunzione assoluta, gravando sull'imputato l'onere di …

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  • 3Processo in assenza: anche per latitante per conoscenza servono prove, non presunzioni (Cass. 19024/26)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 maggio 2026

    La “effettiva conoscenza” del procedimento, ai fini della rescissione del giudicato e più in generale dei rimedi restitutori delle garanzie processuali, deve riguardare l'accusa contenuta in un formale atto di vocatio in iudicium; l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. non è idoneo, da solo, a dimostrare la conoscenza del processo né può sostituire la citazione a giudizio. In materia di processo in assenza, il giudice deve verificare in concreto l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, essendo incompatibili con i principi costituzionali e convenzionali presunzioni automatiche fondate su meri dati formali, quali la notificazione al …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/03/2024, n. 24729
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24729
Data del deposito : 7 marzo 2024

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