Rigetto
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 10131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10131 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10131/2025REG.PROV.COLL.
N. 09146/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9146 del 2025, proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS- in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Coccoli e Daniela Paura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Regione Campania, non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 6828/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. RO IT e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Viene appellata la sentenza del TAR Campania n. 6828/2025, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e come esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore.
Il ricorso era finalizzato all’annullamento della graduatoria degli ammessi al programma regionale assegni di cura Fondo per la non autosufficienza (FNA) 2023 del Comune di -OMISSIS- nella quale il minore risultava classificato come “ ammesso non finanziabile ”. I ricorrenti impugnavano, tra gli altri atti, la determina dirigenziale di approvazione della graduatoria. L’obiettivo era l’accertamento del diritto del minore, soggetto con disabilità gravissima, ad essere reinserito nell’elenco degli ammessi come “ ammesso e finanziabile ” e, di conseguenza, a continuare a percepire l’assegno di cura senza soluzione di continuità.
Il minore è affetto da “ disturbo dello spettro autistico in sindrome genetica ” (livello 3), è riconosciuto come “ minore invalido con necessità di assistenza continua ” e “ portatore di handicap con connotazione di gravità ” (ex art. 3 comma 3, legge n. 104 del 1992) ed aveva usufruito dell’assegno fino a novembre 2024.
2. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. La ragione dell’inammissibilità risiede nella omessa notifica del gravame ad almeno un controinteressato.
Il Collegio ha evidenziato che il diritto all’assegno di cura deve essere preventivamente “conformato” dall’Amministrazione attraverso la redazione di una graduatoria, tenendo conto anche dei fondi disponibili. Dato che le risorse sono limitate, l’accoglimento del ricorso e il potenziale inserimento del ricorrente tra gli ammessi finanziabili sono “ indiscutibilmente suscettibili di arrecare pregiudizio ai soggetti in essa contemplati e ipoteticamente scavalcati ”. Pertanto, l’ultimo soggetto utilmente collocato nella graduatoria era da considerarsi controinteressato.
Nonostante i ricorrenti potessero non conoscere i nominativi (poiché la graduatoria indicava solo codici alfanumerici), era loro onere presentare formale istanza di accesso all’Amministrazione per ottenere i dati identificativi del controinteressato a fini difensivi. Il Tribunale ha stabilito che non sussistevano le condizioni per riconoscere l’errore scusabile, in quanto non risultava documentato che la parte ricorrente si fosse attivata tempestivamente per ottenere tali dati. L’omessa notifica ad almeno un controinteressato è stata considerata non sanabile dalla sola richiesta di notifica per pubblici proclami presentata contestualmente ai motivi aggiunti.
3. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello, con contestuale istanza cautelare.
Gli appellanti ripropongono le censure avanzate in primo grado, sostenendo che il minore avrebbe diritto all’assegno di cura a prescindere dalle risorse finanziarie stanziate per l’Ambito di riferimento.
In ogni caso i criteri con i quali è stata redatta la graduatoria impugnata sarebbero illogici, provocando l’esclusione di un soggetto disabile gravissimo.
Quanto al motivo di inammissibilità rilevato dal TAR, da un lato sostengono che il diritto del figlio è incondizionato (e quindi non ci sarebbero controinteressati), dall’altro che non erano in grado di notificarlo ad alcun soggetto inserito in graduatoria, poiché i nominativi non comparivano e una richiesta di accesso agli atti era rimasta inevasa. Anche in appello ripropongono l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.
4. All’udienza camerale del 18 dicembre 2025, è stato dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
5. In diritto il Collegio rileva quanto segue.
L’art. 1, comma 5, DPCM 3 ottobre 2022 (Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024), prevede, tra l’altro, che: « L’offerta di servizi di cui all’art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo, fermo restando quanto stabilito dall’art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017 ».
L’assegno di cura erogato dalla Regione Campania può essere qualificato come un contributo di tal genere, che, evidentemente, non esaurisce le forme di assistenza economica e socio-sanitaria previste dall’ordinamento in favore delle persone disabili o, specificamente, con disturbi dello spettro autistico.
In particolare esso è disciplinato dalla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 70 del 22/02/2024 che aggiorna il Piano Regionale per la Non Autosufficienza per il biennio 2023-2024. Tale delibera, peraltro, è stata adottata per recepire orientamenti formatisi in seno alla giurisprudenza amministrativa, nell’ambito di un contenzioso seriale che ha riguardato principalmente proprio i minori affetti da disturbo dello spettro autistico. Tuttavia, sebbene gli individui con disabilità gravissima godano ora di priorità massima nell’accesso ai fondi, l’assegno non è garantito in termini assoluti, ma dipende comunque dai limiti delle risorse finanziarie a disposizione dell’Ambito Territoriale e l’eventuale priorità tra tali soggetti si basa sull’ISEE.
Non vi è dubbio, dunque, che i soggetti ammessi al beneficio dell’assegno fossero controinteressati nella presente controversia.
Neppure può rilevarsi un errore scusabile che giustifichi la manata notifica. Da un lato, infatti, l’istanza di accesso agli atti non era finalizzata all’ostensione delle generalità di almeno un controinteressato. Dall’altro la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami è stata fatta solo contestualmente alla presentazione dei motivi aggiunti (il 31luglio 2025), mentre il provvedimento impugnato era conosciuto almeno dal 26 maggio 2025, quindi più di 60 giorni prima.
6. Alla luce di quanto sopra, l’appello deve essere rigettato in quanto manifestamente infondato. Nondimeno la particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità degli appellanti e del minore.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OS De IS, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo RO Cerroni, Consigliere
RO IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO IT | OS De IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.