Art. 2. Definizione dei parametri obiettivi per i comuni 1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 1998/2000 ai fini dell'accertamento per i comuni della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:
a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;
b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza superiori al 21 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi all'imposta comunale sugli immobili ed ai trasferimenti erariali;
c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I;
d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;
e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell' articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;
f) volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera b), inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, inferiore al 32 per cento per i comuni con oltre 250000 abitanti;
g) volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, superiore al 44 per cento per i comuni con oltre 250000 abitanti; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;
h) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , v. in nota all'art. 1.
a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;
b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza superiori al 21 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi all'imposta comunale sugli immobili ed ai trasferimenti erariali;
c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I;
d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;
e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell' articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;
f) volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera b), inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, inferiore al 32 per cento per i comuni con oltre 250000 abitanti;
g) volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, superiore al 44 per cento per i comuni con oltre 250000 abitanti; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;
h) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , v. in nota all'art. 1.