Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2781/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 28 aprile 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2781 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall' avv. Domenico Lugi Parte_1 Pt_2 Branco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via A. Scarlatti n. 150;
RICORRENTE E
, in persona del Ministro in carica, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 contumace;
CONVENUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 19.08.2024 e ritualmente notificato, la docente Parte_3
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice
[...] del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il per ivi Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “A. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, quale docente con contratto a tempo determinato, siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale per gli anni scolastici dal
2019/2020 al 2022/23 a godere, per tale annualità, dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari a complessivi € 2.000,00, oltre interessi maturandi e rivalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo, ovvero, in via subordinata, in caso di spezzoni orario, in misura proporzionale, in applicazione del principio del pro rata temporis di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro;
B. per l'effetto, previa disapplicazione del DPCM del 23/09/2015 e del successivo DPCM del 28/11/2016, condannare l'Amministrazione resistente ad attribuire alla ricorrente il beneficio suindicato, attivando le funzioni che consentano di accedere alla relativa piattaforma di attivazione della Carta elettronica o comunque a porre in essere qualsiasi attività necessaria e consentire alla ricorrente di godere del beneficio in questione, per il valore totale di euro 2.000,00, corrispondente agli as.ss. dal 2019/20 al 2022/2023 non goduti, oltre interessi maturandi e rivalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo ovvero, in via subordinata, in caso di spezzoni orario, in misura proporzionale, in applicazione del principio del pro rata temporis di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro;
C. in estremo subordine, qualora nelle more del giudizio non fosse più attuabile la richiesta di condanna in forma specifica di cui al punto che precede, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per equivalente e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, anche con liquidazione equitativa, al pagamento del suddetto importo aggiuntivo per le annualità e, per complessivi € 2.000,00, oltre ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo;
D. In via ulteriormente gradata, adottare tutte le misure necessarie a soddisfare il diritto della ricorrente;
E. in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) il DPCM 28 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
c) qualsiasi ulteriore atto premesso,
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2. Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica in data 03/09/2024 all'indirizzo CP_1 " , non si è costituito in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia. Email_1
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti da parte ricorrente e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla l. n. 107 del 2015, che, all'art. 1, comma 121, ha previsto che la suddetta Carta “… dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di CP_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.”.
5. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” (comma 121).
6. I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal D.P.C.M. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.”.
7. D'altro canto, l'art. 63 C.C.N.L. Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
8. E l'art. 64 del citato C.C.N.L. stabilisce che: “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
9. In merito alla conformità delle disposizioni normative sopra richiamate alla disciplina eurounitaria è, quindi, intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C- 450/21, rilevando l'astratta incompatibilità della normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato quanto segue:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo
CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EURO 500 all'anno, concesso al
CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “ anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre,
CP_1 dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti
CP_1 professionali a distanza.”.
2 10. La Corte ha, inoltre, colto l'occasione per ribadire principi di diritto dalla stessa più volte affermati, in base ai quali
“la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).”. 11. La Suprema Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, con la sentenza n. 29961/2023, ha, a sua volta, affermato i seguenti principi di diritto:- “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
.”;- “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato CP_1 tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”;- “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.”;- “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. 12. Con riguardo agli anni scolastici dedotti in giudizio da parte ricorrente (ossia, dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023), e per quel che rileva ai fini del decidere, è comprovato dai contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato prodotti in atti che la ricorrente è stata assegnataria di supplenza docente annuale con cessazione al 31/08
o di supplenza docente per servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli a.s. 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023; mentre, nell'a.s. 2020/2021, ancorché in forza di più contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato, ha prestato servizio in modo continuativo dal 2.10.2020 al 10.6.2021 presso il medesimo istituto scolastico, in sostituzione del medesimo docente assente, sempre per un posto normale e per il medesimo insegnamento, cosicché, anche con riguardo a tale anno scolastico, la prestazione lavorativa resa dalla ricorrente risulta pienamente comparabile sul piano didattico temporale (didattica annua) a quella del personale docente di ruolo.
13. Dalla documentazione depositata in data 23/04/2025 risulta, altresì, che la ricorrente, alla data odierna, è dipendente a tempo determinato del convenuto, essendo in corso di esecuzione, per l'a.s. 2024/2025, un contratto di CP_1 lavoro a tempo determinato con decorrenza 01.09.2024 e cessazione al 31.08.2025.
14. Ne consegue che, disapplicata la normativa nazionale sopra esaminata per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, la ricorrente ha diritto a ottenere una Carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ciascuna annualità oggetto di domanda, oltre
3 interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
15. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del fatto che è stata decisa in prima udienza senza svolgimento di attività istruttoria, seguono la soccombenza del . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire, per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 l. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente, per gli a.s. 2019/2020, Controparte_1 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 l. n. 107/2015, dell'importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/2022, liquida CP_1 complessivamente in € 657,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 28 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
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