Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00262/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02931/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2931 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Stanca, Giacomo Bizzarri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Prato, Sez. Lavoro, n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. DR CI e udita l’Avvocatura dello Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 18.3.2025, resa nel procedimento Sez. Lavoro r.g. n. -OMISSIS-, con cui il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, così decideva (v. doc. 1 ricorrente):
- a) accertava e dichiarava il diritto della ricorrente “ ad ottenere l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992 per i danneggiati da emotrasfusione per lesione ascrivibile alla quarta categoria della tabella A d.p.R. n. 834 del 1981 dalla data della domanda amministrativa ”;
- b) condannava “ il Ministero della Salute a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in complessivi € 9.273,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a.; pone le spese del CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del Ministero convenuto ”.
2) La suddetta sentenza, ormai definitiva, veniva notificata al Ministero presso la sede reale in data 8 maggio 2025. Quindi, decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997, la ricorrente notificava (il 14 ottobre 2025) il ricorso per ottemperanza qui in esame (depositato il 20 ottobre 2025).
3) Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
4) Il ricorso va accolto e, per l’effetto, va ordinato al competente Ufficio ministeriale di provvedere all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Prato, n. 49 del 18 marzo 2025, se e nella misura in cui l’adempimento sia ancora dovuto, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
5) Si nomina, per il caso di perdurante inadempimento, quale commissario ad acta il Direttore Generale p.t. della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, con facoltà di delega e senza maturare diritto al compenso, con assegnazione del termine per provvedere di ulteriori 60 giorni.
6) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute di parte ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL AC, Presidente
DR CI, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR CI | AL AC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.