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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza dell'11.04.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 2911/2019 vertente tra:
, nata a [...] il [...] C.F. d elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, via Ferrara n. 99, presso lo studio dell'Avv. Stefania Rifici, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa ed alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.09.2019 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola e di avere svolto attività lavorativa nell'anno 2017 alle dipendenze della ditta AR
VA per 101 giornate annue;
di, essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici agricoltura del comune di appartenenza;
che, infruttuoso era rimasto il successivo ricorso amministrativo.
Avverso tale decisione proponeva regolare ricorso giudiziario e, pertanto, conveniva in giudizio l' CP_2 per ottenere il riconoscimento della reiscrizione negli elenchi secondo quanto richiesto.
L costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno indicato, in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola. Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i testi, dichiarato che effettivamente nell'anno interessato la ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricola per l'anno 2017 per 101 giornate lavorative annue. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi, con diritto a tutte le tutele previdenziali previste dalla legge.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell' che deve essere CP_2 condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
2.886,00, oltre iva cpa ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Rifici.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze di AR VA Parte_1 per l'anno 2017 per 101 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00 oltre IVA e cpa ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Stefania Rifici.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 11.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza dell'11.04.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 2911/2019 vertente tra:
, nata a [...] il [...] C.F. d elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, via Ferrara n. 99, presso lo studio dell'Avv. Stefania Rifici, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa ed alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.09.2019 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola e di avere svolto attività lavorativa nell'anno 2017 alle dipendenze della ditta AR
VA per 101 giornate annue;
di, essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici agricoltura del comune di appartenenza;
che, infruttuoso era rimasto il successivo ricorso amministrativo.
Avverso tale decisione proponeva regolare ricorso giudiziario e, pertanto, conveniva in giudizio l' CP_2 per ottenere il riconoscimento della reiscrizione negli elenchi secondo quanto richiesto.
L costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno indicato, in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola. Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i testi, dichiarato che effettivamente nell'anno interessato la ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricola per l'anno 2017 per 101 giornate lavorative annue. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi, con diritto a tutte le tutele previdenziali previste dalla legge.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell' che deve essere CP_2 condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
2.886,00, oltre iva cpa ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Rifici.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze di AR VA Parte_1 per l'anno 2017 per 101 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00 oltre IVA e cpa ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Stefania Rifici.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 11.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena