Art. 5.
L'organizzazione del corso di cui all'articolo 2, lo svolgimento delle attivita' didattiche e l'accertamento finale, sono curati da una commissione nominata dal provveditore agli studi. Essa e' costituita:
a) di un preside titolare di istituto magistrale statale o di scuola magistrale statale, con funzioni di presidente;
b) di un professore ordinario di pedagogia di scuola magistrale statale o di istituto magistrale statale;
c) di un professore d'igiene e puericultura di scuola statale di istruzione secondaria di secondo grado o di un medico scolastico;
d) di due insegnanti ordinarie delle scuole elementari statali, preferibilmente munite di abilitazione allo insegnamento nei giardini d'infanzia o di diploma di scuola magistrale.
Le mansioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto in servizio nel provveditorato agli studi.
L'organizzazione del corso di cui all'articolo 2, lo svolgimento delle attivita' didattiche e l'accertamento finale, sono curati da una commissione nominata dal provveditore agli studi. Essa e' costituita:
a) di un preside titolare di istituto magistrale statale o di scuola magistrale statale, con funzioni di presidente;
b) di un professore ordinario di pedagogia di scuola magistrale statale o di istituto magistrale statale;
c) di un professore d'igiene e puericultura di scuola statale di istruzione secondaria di secondo grado o di un medico scolastico;
d) di due insegnanti ordinarie delle scuole elementari statali, preferibilmente munite di abilitazione allo insegnamento nei giardini d'infanzia o di diploma di scuola magistrale.
Le mansioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto in servizio nel provveditorato agli studi.