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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 389/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 59/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005636227000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005636227000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005636227000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005636227000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005636227000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005636227000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005636227000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005636227000 IRPEF-ALTRO 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005636227000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110027341559000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110027341559000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110027341559000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDEM000802/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDEM000802/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDEM000802/2023 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDEM000637/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDEM000637/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDEM000637/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90056362 27/000, notificata in data 17.10.2024, per il mancato pagamento dell'imposta Irpef anni 2008, 2016 e 2017.
Eccepiva la nullità dell' intimazione per mancata allegazione degli atti presupposti;
deduceva che le pretese oggetto di intimazione risultavano irrimediabilmente colpite da prescrizione poichè erano ampiamente decorsi i termini di legge;
precisava che, per i tributi erariali, come per i locali, la prescrizione del diritto di eseguire la cartella era di cinque anni dalla notifica di quest'ultima; rilevava, infine, che i crediti riportati nella cartella n.03020110027341559000, visto il lasso di tempo intercorso tra l'anno cui si riferiva la pretesa -2008- e la data di notifica dell'intimazione di pagamento -17.10.2024, dovevano ritenersi estinti per intervenuta prescizione, sia quinquennale che decennale.
Chiedeva l'annullamento dell'avviso di intimazione impugnato, della cartella e degli avvisi di accertamento in essa riportati, per l'intervenuta prescrizione del credito in esse vantato, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate NE evidenziando che gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati, per come poteva evincersi dalle relate di notifica prodotte in atti.
In merito all'eccezione di prescrizione del credito, deduceva di avere interrotto i termini con la notifica di numerosi atti interruttivi ed evidenziava che, trattadosi di crediti erariali, la prescrizione era decnnale, ex art. 2946 c.c., decorrente dal giorno in cui il tributo era dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite. All'udienza del 5 febbraio 2026, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento e gli atti ad essa presupposti per intervenuta prescrizione del credito tributario.
Di contro, Agenzia Entrate NE assume di avere regolarmente notificato numerosi atti interruttivi della prescrizione.
Decisiva, quindi, risulta la questione circa la validità o meno della notificazione, da parte dell'agente della riscossione, degli atti interruttivi della prescrizione.
Tali notificazioni, per come si evince dalla documentazione prodotta da parte resistente, risultano eseguite per “compiuta giacenza”.
Evidentemente, si tratta di notificazioni avvenute secondo le disposizioni del regolamento postale e non già secondo le formalità di cui all'art. 8 della legge n. 890/1982.
Nella notifica diretta degli atti di riscossione (come cartelle esattoriali o avvisi di accertamento) tramite servizio postale, la compiuta giacenza si perfeziona quando l'agente postale, in caso di assenza del destinatario, deposita l'atto presso l'ufficio postale e immette un avviso di giacenza nella cassetta delle lettere.
L'avvenuta immissione dell'avviso di giacenza ( che informa il destinatario del tentativo di notifica e del deposito del plico) nella cassetta postale deve risultare dall'avviso di ricevimento che il postino compila al momento del tentativo di notifica.
Il postino deve attestare di aver tentato la notifica e di aver depositato l'atto, lasciando contestualmente l'avviso nella buca delle lettere.
La notifica si considera perfezionata per "compiuta giacenza" decorsi 10 giorni dalla data di deposito dell'atto presso l'Ufficio.
In sintesi, la prova principale è costituita dagli atti postali, gli avvisi di ricevimento che riportano l'attestazione del postino circa il mancato recapito e il contestuale rilascio dell'avviso.
Dalla documentazione prodotta da parte resistente (relativa solo ad un avviso di intimazione e ad una comunicazione preventiva di ipoteca) si rileva che il postino ha solo certificato sull'avviso di ricevimento di avere effettuato dei tentativi di consegna, ma non risulta l'attestazione di immissione dell'avviso nella cassetta postale.
La notifica per compiuta giacenza, senza avviso immesso nella cassetta delle lettere, è pertanto da considerarsi nulla. Ciò posto, la Corte, in ragione dell'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente, osserva che:
quanto agli avvisi di accertamento relativi ad Irpef anno 2016 e 2017, questi si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2946 del Codice civile), posta la natura del tributo stesso.
Ed infatti, in proposito, la Corte di Cassazione ha specificato che a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall'articolo 2948 n. 4 del Codice civile per le cosiddette
"prestazioni periodiche".
I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi "prestazioni periodiche", in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi.
In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la "causa debendi continuativa", che caratterizza le prestazioni periodiche.
Vale, quindi, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale.
Poiché detti accertamenti si riferiscono agli anni 2016 e 2017, alla data di notifica dell'intimazione impugnata non può dirsi trascorso il termine decennale di prescrizione indicato.
Quanto alla cartella n.03020110027341559000, visto il lasso di tempo intercorso tra l'anno cui si riferiva la pretesa -2008- e la data di notifica dell'intimazione di pagamento -17.10.2024, in mancanza della valida notifica degli atti interruttivi, il credito deve invece considerarsi prescritto.
Il ricorso, in virtù di quanto detto, deve quindi essere accolto parzialmente.
Le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza delle parti, devono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di TA, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso dichiarando non dovute le somme portate dalla cartella di pagamento n.03020110027341559000 e lo rigetta nel resto;
2) Compensa per intero le spese di lite.
Così deciso alla camera di consiglio del 5 febbraio 2026 Il Presidente relatore
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 59/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005636227000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005636227000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005636227000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005636227000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005636227000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005636227000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005636227000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005636227000 IRPEF-ALTRO 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005636227000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110027341559000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110027341559000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110027341559000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDEM000802/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDEM000802/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDEM000802/2023 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDEM000637/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDEM000637/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDEM000637/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90056362 27/000, notificata in data 17.10.2024, per il mancato pagamento dell'imposta Irpef anni 2008, 2016 e 2017.
Eccepiva la nullità dell' intimazione per mancata allegazione degli atti presupposti;
deduceva che le pretese oggetto di intimazione risultavano irrimediabilmente colpite da prescrizione poichè erano ampiamente decorsi i termini di legge;
precisava che, per i tributi erariali, come per i locali, la prescrizione del diritto di eseguire la cartella era di cinque anni dalla notifica di quest'ultima; rilevava, infine, che i crediti riportati nella cartella n.03020110027341559000, visto il lasso di tempo intercorso tra l'anno cui si riferiva la pretesa -2008- e la data di notifica dell'intimazione di pagamento -17.10.2024, dovevano ritenersi estinti per intervenuta prescizione, sia quinquennale che decennale.
Chiedeva l'annullamento dell'avviso di intimazione impugnato, della cartella e degli avvisi di accertamento in essa riportati, per l'intervenuta prescrizione del credito in esse vantato, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate NE evidenziando che gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati, per come poteva evincersi dalle relate di notifica prodotte in atti.
In merito all'eccezione di prescrizione del credito, deduceva di avere interrotto i termini con la notifica di numerosi atti interruttivi ed evidenziava che, trattadosi di crediti erariali, la prescrizione era decnnale, ex art. 2946 c.c., decorrente dal giorno in cui il tributo era dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite. All'udienza del 5 febbraio 2026, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento e gli atti ad essa presupposti per intervenuta prescrizione del credito tributario.
Di contro, Agenzia Entrate NE assume di avere regolarmente notificato numerosi atti interruttivi della prescrizione.
Decisiva, quindi, risulta la questione circa la validità o meno della notificazione, da parte dell'agente della riscossione, degli atti interruttivi della prescrizione.
Tali notificazioni, per come si evince dalla documentazione prodotta da parte resistente, risultano eseguite per “compiuta giacenza”.
Evidentemente, si tratta di notificazioni avvenute secondo le disposizioni del regolamento postale e non già secondo le formalità di cui all'art. 8 della legge n. 890/1982.
Nella notifica diretta degli atti di riscossione (come cartelle esattoriali o avvisi di accertamento) tramite servizio postale, la compiuta giacenza si perfeziona quando l'agente postale, in caso di assenza del destinatario, deposita l'atto presso l'ufficio postale e immette un avviso di giacenza nella cassetta delle lettere.
L'avvenuta immissione dell'avviso di giacenza ( che informa il destinatario del tentativo di notifica e del deposito del plico) nella cassetta postale deve risultare dall'avviso di ricevimento che il postino compila al momento del tentativo di notifica.
Il postino deve attestare di aver tentato la notifica e di aver depositato l'atto, lasciando contestualmente l'avviso nella buca delle lettere.
La notifica si considera perfezionata per "compiuta giacenza" decorsi 10 giorni dalla data di deposito dell'atto presso l'Ufficio.
In sintesi, la prova principale è costituita dagli atti postali, gli avvisi di ricevimento che riportano l'attestazione del postino circa il mancato recapito e il contestuale rilascio dell'avviso.
Dalla documentazione prodotta da parte resistente (relativa solo ad un avviso di intimazione e ad una comunicazione preventiva di ipoteca) si rileva che il postino ha solo certificato sull'avviso di ricevimento di avere effettuato dei tentativi di consegna, ma non risulta l'attestazione di immissione dell'avviso nella cassetta postale.
La notifica per compiuta giacenza, senza avviso immesso nella cassetta delle lettere, è pertanto da considerarsi nulla. Ciò posto, la Corte, in ragione dell'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente, osserva che:
quanto agli avvisi di accertamento relativi ad Irpef anno 2016 e 2017, questi si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2946 del Codice civile), posta la natura del tributo stesso.
Ed infatti, in proposito, la Corte di Cassazione ha specificato che a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall'articolo 2948 n. 4 del Codice civile per le cosiddette
"prestazioni periodiche".
I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi "prestazioni periodiche", in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi.
In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la "causa debendi continuativa", che caratterizza le prestazioni periodiche.
Vale, quindi, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale.
Poiché detti accertamenti si riferiscono agli anni 2016 e 2017, alla data di notifica dell'intimazione impugnata non può dirsi trascorso il termine decennale di prescrizione indicato.
Quanto alla cartella n.03020110027341559000, visto il lasso di tempo intercorso tra l'anno cui si riferiva la pretesa -2008- e la data di notifica dell'intimazione di pagamento -17.10.2024, in mancanza della valida notifica degli atti interruttivi, il credito deve invece considerarsi prescritto.
Il ricorso, in virtù di quanto detto, deve quindi essere accolto parzialmente.
Le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza delle parti, devono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di TA, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso dichiarando non dovute le somme portate dalla cartella di pagamento n.03020110027341559000 e lo rigetta nel resto;
2) Compensa per intero le spese di lite.
Così deciso alla camera di consiglio del 5 febbraio 2026 Il Presidente relatore