Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 389
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ritiene che, in mancanza di valida notifica degli atti interruttivi della prescrizione, il credito relativo all'anno 2008 debba considerarsi prescritto, dato il lungo lasso di tempo intercorso tra l'anno di riferimento della pretesa e la notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte accoglie la eccezione di prescrizione per la cartella relativa all'anno 2008, in assenza di valida notifica di atti interruttivi.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione per gli anni 2016 e 2017, ritenendo applicabile il termine decennale di prescrizione e considerando che tale termine non è ancora trascorso dalla data di notifica dell'intimazione, dato che gli atti interruttivi notificati dall'Agenzia delle Entrate non sono stati ritenuti invalidi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 389
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 389
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo