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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/11/2025, n. 3214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3214 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza del 27-11-2025 ex art. 429 c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., letti gli atti e verbali di causa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4434 -2024 r.g.allegata al verbale udienza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza ex art. 429
c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 27-11-
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4434-2024 r.g.
TRA
(CF ), in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1
di legale rapp.te della società P. IVA CP_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa ai fini della presente procedura dall'Avv. Emanuele
Guarino domiciliata come in atti
-RICORRENTE- CONTRO
Controparte_2
C.F. , rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocato P.IVA_2
IA FI e dalla Dott.ssa Rossella Santoro funzionari delegati, domiciliati come in atti
-RESISTENTE-
NONCHE' CONTRO
, codice fiscale e partita iva Controparte_3
n. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Massimiliano Ruotolo, P.IVA_3
domiciliata come in atti
-RESISTENTE-
Conclusioni : come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel caso di specie parte ricorrente ha impugnato - sia nei riguardi dell'ente creditore ( ), sia dell'ente di Controparte_4
riscossione ( ) - le cartelle n.100 2024 Controparte_3
0024618948001 ( quale legale rappresentante della società “ CP_1
) e n.100 2024 0024618948000 (in proprio quale amministratrice
[...]
responsabilità solidale), notificate in data 13-06-2024., nelle quali si richiedeva il pagamento della somma di € 10.611,18 oltre compensi per la riscossione;
Le cartelle sopra indicate, derivano, secondo quanto prospettato dai resistenti, dall'omesso pagamento degli importi richiesti nell'ordinanza ingiunzione n.1874/2021.
In particolare , viene contestato alla ricorrente, nel provvedimento impugnato, di avere tenuto alle proprie dipendenze, presso l'attività commerciale di cui è titolare avente ad oggetto attività di dattilografia, due lavoratrici senza regolare contratto di lavoro.
La specifica normativa prevede che : il datore che impiega lavoratori con vincolo di subordinazione e omette la comunicazione preventiva di assunzione entro le 24 ore del giorno antecedente a quello in cui il rapporto si instaura, commette un illecito omissivo istantaneo ad effetti permanenti.
Detto illecito si consuma quando, trascorso il tempo richiesto dalla legge per comunicare l'avvenuta assunzione, la comunicazione non viene effettuata.
All'uopo, l'art. 3, c. 3, D.L. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002, modificato dall'art. 22, c. 1, d.lgs. n. 151/2015 prevede la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo.
Ciò posto, va detto che, parte ricorrente ha richiesto l'annullamento delle cartelle indicate, eccependo l'avvenuto pagamento dell'importo richiesto.
Si è costituita l chiedendo “dichiarare Controparte_3
il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_3 e rigettare la domanda proposta nei suoi confronti e/o estrometterla dal presente giudizio;
Accertare e dichiarare l'improcedibilità e
l'intempestività della domanda nella parte in cui sono mosse censure costituenti opposizione agli atti esecutivi, da proporsi ex art. 617 c.p.c. entro il termine perentorio dei 20 giorni dalle allegate notifiche delle cartelle esattoriali;
Accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità, e comunque, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di opposizione e della previa richiesta di sospensione e per
l'effetto rigettarla;
Si è, inoltre, costituito l' chiedendo Controparte_5
“dichiarare il ricorso inammissibile stante il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c dei ricorrenti conseguente al provvedimento di discarico dell'ente creditore con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere”, per i motivi dettagliatamente indicati nei propri scritti .
La causa è stata istruita documentalmente e dopo un serie di rinvii, decisa ex art. 429 c.p.c. all'udienza sopra indicata.
Preliminarmente va detto che, il ricorrente, nel caso di specie, non oppone alcun vizio alla procedura esecutiva, o di riscossione (ossia non deduce doglianze meramente relative al “quomodo” dell'esecuzione); contesta, invece, l'esistenza stessa del diritto di controparte a procedere all'esecuzione nei suoi confronti e quindi si eccepisce l'insussistenza di un valido titolo esecutivo.
Si ritiene, di conseguenza, che nel caso in esame, vi sia l' interesse ad agire da parte della ricorrente, in quanto l'emissione di una cartella esattoriale costituisce indubbiamente una concreta minaccia di imminente esecuzione, da cui deriva l'interesse ad agire, nel presente giudizio, al fine di accertare la sussistenza o meno del credito. Si ritiene sussista la legittimazione passiva dell' Controparte_3
e dell' per i seguenti motivi.
[...] Controparte_4
La Suprema Corte, al riguardo, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, afferma che “nelle controversie tributarie il contribuente il quale impugni una cartella esattoriale, emessa dal concessionario della riscossione, per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire, indifferentemente, nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario. Sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n. 14991 del 15.07.2020; Cass. n.
21220 del 28.11.2012).
Va subito evidenziato che, risulta allegata da parte della resistente, documentazione datata 03-06-2025 estrapolata dal sito dell'Agenzia del Entrate riscossione numero PR94/24 del 10/10/2024, attinente alla Ordinanza ingiunzione n.1874/2021.
In tale atto viene affermato che l'ordinanza sopra indicata risulta annullata e sostituita dall' ordinanza n.1148/2024 del 14-10-2024
(circostanza non oggetto di contestazione ad opera delle parti in causa).
Da qui la richiesta, avanzata in particolare da parte del resistente
, di cessazione della materia del Controparte_4
contendere.
Va detto, che, la documentazione sopra indicata non risulta in alcun modo contestata da alcuna parte processuale, di conseguenza si deve ritenere che l'ordinanza ingiunzione n. 1874/2021 sottesa alle cartelle che qui si impugnano risulta annullata in data 14-10-2024.
E' pur vero che, si fa riferimento ad una sostituzione con una nuova ordinanza, la quale, in ogni caso, non è stata prodotta e non attiene al presente giudizio.
Va quindi analizzata l'istanza richiesta di cessazione di materia del contendere avanzata da parte resistente.
Giova evidenziare che la cessazione della materia del contendere non trova disciplina codicistica
E' pacifico in giurisprudenza, infatti, che l'annullamento in autotutela fa venir meno l'interesse ad una pronuncia nel merito, e quindi in virtù della causa di estinzione più liquida il Giudicante non è tenuto ad affrontare le ulteriori questioni preliminari e di merito, eventualmente, eccepite.
Infatti, secondo la Suprema Corte, “ il provvedimento di autotutela sopravvenuto, se elimina l'oggetto della controversia, facendo venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, tuttavia non esclude la verifica della soccombenza virtuale della parte che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere, anche in caso di cessazione della materia del contendere, infatti, il Giudice è tenuto a pronunciarsi sulla soccombenza virtuale.
Così come affermato pacificamente dalla giurisprudenza, ai fini della soccombenza virtuale, per la liquidazione delle spese processuali demandata in seguito alla estinzione del giudizio, deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire nel momento di proposizione dell'azione e il Giudicante deve, sulla base degli elementi fino a quel momento raccolti, porre le spese a carico della parte che all'esisto del giudizio, con una valutazione astratta ed ipotetica, sarebbe stata soccombente qualora in giudizio non si fosse estinto per cessazione della materia del contendere, trattasi della “ ragionevole probabilità di accoglimento della domanda della parte.
La Suprema ha, al riguardo affermato che ( Cassazione
n.24714/2022 )“Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. (conf. sentenza del 29/11/2016 n. 24234.
Tuttavia, come si può chiaramente evincere dalla documentazione versata in atti, con provvedimento del 20-10-2024 vi è stato l'annullamento dell'ordinanza sottesa alla cartelle impugnate nel presente giudizio, con conseguente sostituzione di diversa ordinanza ingiunzione (sostituita dall' ordinanza n.1148/2024 del 14-10-2024).
Risulta chiaro che, alla luce della, descritta, sostituzione dei provvedimenti sanzionatori, in assenza di ulteriore documentazione presente nel giudizio in questione, non risulta possibile effettuare “una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”, richiesta dalla Suprema Corte.
Né consegue la compensazione integrale delle spese inerenti il presente giudizio, tra tutte le parti in causa.
P.q.m.
Il G.U. dottor Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel proc.
n. 4434-2024 r.g. così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere.
- compensa integralmente le spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.
Nola lì 27 11 2025
Il G.U.
Dr Alfredo Granata
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza del 27-11-2025 ex art. 429 c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., letti gli atti e verbali di causa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4434 -2024 r.g.allegata al verbale udienza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza ex art. 429
c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 27-11-
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4434-2024 r.g.
TRA
(CF ), in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1
di legale rapp.te della società P. IVA CP_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa ai fini della presente procedura dall'Avv. Emanuele
Guarino domiciliata come in atti
-RICORRENTE- CONTRO
Controparte_2
C.F. , rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocato P.IVA_2
IA FI e dalla Dott.ssa Rossella Santoro funzionari delegati, domiciliati come in atti
-RESISTENTE-
NONCHE' CONTRO
, codice fiscale e partita iva Controparte_3
n. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Massimiliano Ruotolo, P.IVA_3
domiciliata come in atti
-RESISTENTE-
Conclusioni : come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel caso di specie parte ricorrente ha impugnato - sia nei riguardi dell'ente creditore ( ), sia dell'ente di Controparte_4
riscossione ( ) - le cartelle n.100 2024 Controparte_3
0024618948001 ( quale legale rappresentante della società “ CP_1
) e n.100 2024 0024618948000 (in proprio quale amministratrice
[...]
responsabilità solidale), notificate in data 13-06-2024., nelle quali si richiedeva il pagamento della somma di € 10.611,18 oltre compensi per la riscossione;
Le cartelle sopra indicate, derivano, secondo quanto prospettato dai resistenti, dall'omesso pagamento degli importi richiesti nell'ordinanza ingiunzione n.1874/2021.
In particolare , viene contestato alla ricorrente, nel provvedimento impugnato, di avere tenuto alle proprie dipendenze, presso l'attività commerciale di cui è titolare avente ad oggetto attività di dattilografia, due lavoratrici senza regolare contratto di lavoro.
La specifica normativa prevede che : il datore che impiega lavoratori con vincolo di subordinazione e omette la comunicazione preventiva di assunzione entro le 24 ore del giorno antecedente a quello in cui il rapporto si instaura, commette un illecito omissivo istantaneo ad effetti permanenti.
Detto illecito si consuma quando, trascorso il tempo richiesto dalla legge per comunicare l'avvenuta assunzione, la comunicazione non viene effettuata.
All'uopo, l'art. 3, c. 3, D.L. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002, modificato dall'art. 22, c. 1, d.lgs. n. 151/2015 prevede la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo.
Ciò posto, va detto che, parte ricorrente ha richiesto l'annullamento delle cartelle indicate, eccependo l'avvenuto pagamento dell'importo richiesto.
Si è costituita l chiedendo “dichiarare Controparte_3
il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_3 e rigettare la domanda proposta nei suoi confronti e/o estrometterla dal presente giudizio;
Accertare e dichiarare l'improcedibilità e
l'intempestività della domanda nella parte in cui sono mosse censure costituenti opposizione agli atti esecutivi, da proporsi ex art. 617 c.p.c. entro il termine perentorio dei 20 giorni dalle allegate notifiche delle cartelle esattoriali;
Accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità, e comunque, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di opposizione e della previa richiesta di sospensione e per
l'effetto rigettarla;
Si è, inoltre, costituito l' chiedendo Controparte_5
“dichiarare il ricorso inammissibile stante il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c dei ricorrenti conseguente al provvedimento di discarico dell'ente creditore con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere”, per i motivi dettagliatamente indicati nei propri scritti .
La causa è stata istruita documentalmente e dopo un serie di rinvii, decisa ex art. 429 c.p.c. all'udienza sopra indicata.
Preliminarmente va detto che, il ricorrente, nel caso di specie, non oppone alcun vizio alla procedura esecutiva, o di riscossione (ossia non deduce doglianze meramente relative al “quomodo” dell'esecuzione); contesta, invece, l'esistenza stessa del diritto di controparte a procedere all'esecuzione nei suoi confronti e quindi si eccepisce l'insussistenza di un valido titolo esecutivo.
Si ritiene, di conseguenza, che nel caso in esame, vi sia l' interesse ad agire da parte della ricorrente, in quanto l'emissione di una cartella esattoriale costituisce indubbiamente una concreta minaccia di imminente esecuzione, da cui deriva l'interesse ad agire, nel presente giudizio, al fine di accertare la sussistenza o meno del credito. Si ritiene sussista la legittimazione passiva dell' Controparte_3
e dell' per i seguenti motivi.
[...] Controparte_4
La Suprema Corte, al riguardo, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, afferma che “nelle controversie tributarie il contribuente il quale impugni una cartella esattoriale, emessa dal concessionario della riscossione, per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire, indifferentemente, nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario. Sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n. 14991 del 15.07.2020; Cass. n.
21220 del 28.11.2012).
Va subito evidenziato che, risulta allegata da parte della resistente, documentazione datata 03-06-2025 estrapolata dal sito dell'Agenzia del Entrate riscossione numero PR94/24 del 10/10/2024, attinente alla Ordinanza ingiunzione n.1874/2021.
In tale atto viene affermato che l'ordinanza sopra indicata risulta annullata e sostituita dall' ordinanza n.1148/2024 del 14-10-2024
(circostanza non oggetto di contestazione ad opera delle parti in causa).
Da qui la richiesta, avanzata in particolare da parte del resistente
, di cessazione della materia del Controparte_4
contendere.
Va detto, che, la documentazione sopra indicata non risulta in alcun modo contestata da alcuna parte processuale, di conseguenza si deve ritenere che l'ordinanza ingiunzione n. 1874/2021 sottesa alle cartelle che qui si impugnano risulta annullata in data 14-10-2024.
E' pur vero che, si fa riferimento ad una sostituzione con una nuova ordinanza, la quale, in ogni caso, non è stata prodotta e non attiene al presente giudizio.
Va quindi analizzata l'istanza richiesta di cessazione di materia del contendere avanzata da parte resistente.
Giova evidenziare che la cessazione della materia del contendere non trova disciplina codicistica
E' pacifico in giurisprudenza, infatti, che l'annullamento in autotutela fa venir meno l'interesse ad una pronuncia nel merito, e quindi in virtù della causa di estinzione più liquida il Giudicante non è tenuto ad affrontare le ulteriori questioni preliminari e di merito, eventualmente, eccepite.
Infatti, secondo la Suprema Corte, “ il provvedimento di autotutela sopravvenuto, se elimina l'oggetto della controversia, facendo venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, tuttavia non esclude la verifica della soccombenza virtuale della parte che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere, anche in caso di cessazione della materia del contendere, infatti, il Giudice è tenuto a pronunciarsi sulla soccombenza virtuale.
Così come affermato pacificamente dalla giurisprudenza, ai fini della soccombenza virtuale, per la liquidazione delle spese processuali demandata in seguito alla estinzione del giudizio, deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire nel momento di proposizione dell'azione e il Giudicante deve, sulla base degli elementi fino a quel momento raccolti, porre le spese a carico della parte che all'esisto del giudizio, con una valutazione astratta ed ipotetica, sarebbe stata soccombente qualora in giudizio non si fosse estinto per cessazione della materia del contendere, trattasi della “ ragionevole probabilità di accoglimento della domanda della parte.
La Suprema ha, al riguardo affermato che ( Cassazione
n.24714/2022 )“Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. (conf. sentenza del 29/11/2016 n. 24234.
Tuttavia, come si può chiaramente evincere dalla documentazione versata in atti, con provvedimento del 20-10-2024 vi è stato l'annullamento dell'ordinanza sottesa alla cartelle impugnate nel presente giudizio, con conseguente sostituzione di diversa ordinanza ingiunzione (sostituita dall' ordinanza n.1148/2024 del 14-10-2024).
Risulta chiaro che, alla luce della, descritta, sostituzione dei provvedimenti sanzionatori, in assenza di ulteriore documentazione presente nel giudizio in questione, non risulta possibile effettuare “una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”, richiesta dalla Suprema Corte.
Né consegue la compensazione integrale delle spese inerenti il presente giudizio, tra tutte le parti in causa.
P.q.m.
Il G.U. dottor Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel proc.
n. 4434-2024 r.g. così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere.
- compensa integralmente le spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.
Nola lì 27 11 2025
Il G.U.
Dr Alfredo Granata