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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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- 1. Anno 2025 - Pagina 3https://dirittifondamentali.it/
CategoriaAnno 2025 Le Sezioni Unite si pronunciano sull'obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali ex art. 30 legge n. 646 del 1982. (Cass. Pen., Sez. Un. – 28.11.2024 – 16.05.2025, n. 18474) Le Sezioni Unite penali hanno statuito il seguente principio di diritto: “L'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, previsto dall'art. 30, legge 13 settembre 1982, n. 646, è configurabile, con conseguente rilevanza penale della sua violazione, nell'ipotesi di una acquisizione proveniente da successione ereditaria, fermo restando l'onere del giudice di verificare, dandone adeguata motivazione, l'idoneità della […] La Cassazione penale si pronuncia in tema di bancarotta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/04/2025, n. 15953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15953 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CE MI nato a [...] il [...] LA UI nato a [...] il [...] IP CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE di APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE1 Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. L'Avv. Giuseppe Pedarra per le parti civili, con memoria, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi ed ha depositato notaspese. L'Avv. Antonietta De Carlo, in difesa di IN AR, con conclusioni scritte, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15953 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 06/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, riformando integralmente la sentenza del Tribunale di Foggia, condannava EL AC, LA LU e IN AR per il reato di estorsione. Si contestava agli stessi di avere costretto, con la minaccia di un'arma le parti civili, NA ME e MA RD, a sottoscrivere una scrittura privata in cui affermavano (a) che avevano effettuato un prestito di ventimila euro allo AR, (b) che tale somma era stata loro restituita, (c) che le dichiarazioni precedentemente rese - relative al fatto che il "prestito" si riferisse, invece, al pagamento per una futura assunzione - erano state loro suggerite da AN e NA ZZ, (d) che, in cambio delle false accuse, i fratelli ZZ avevano promesso una assunzione presso la Metropol, (e) che sarebbero stati disponibili a testimoniare che le accuse rivolte nei confronti dei ricorrenti erano false. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di EL AC che deduceva: 2.1. violazione di legge: l'atto d'appello sarebbe inammissibile, come anche la richiesta di rinnovazione dibattimentale, per carenza di specificità; 2.2. violazione di legge (art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la motivazione dell'ordinanza di rinnovazione sarebbe carente in ordine alla indicazione delle ragioni per cui la Corte aveva deciso di procedere alla rinnovazione dibattimentale;
segnatamente, si deduceva che era stata disposta solo la rinnovazione delle testimonianze delle persone offese, ma non quella degli altri testimoni e che, comunque, l'esame delle persone offese non sarebbe stato completo. In sintesi: si deduceva che la condanna sarebbe stata giustificata con motivazione carente e non rispettosa della regola di giudizio de "l'al di là di ogni ragionevole dubbio". 2.3. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe emerso che la scrittura privata riguardava un prestito di denaro effettuato dalle parti civili allo AR;
si deduceva, inoltre, che la scrittura privata, in ipotesi estorta, non avrebbe prodotto vantaggi economici per i ricorrenti, sicché la condotta sarebbe - al più - inquadrabile come tentativo di estorsione;
2.4. violazione di legge (art. 69 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze: l'incensuratezza del ricorrente, il comportamento processuale, la precedente militanza nel Corpo di polizia e la condotta contemporanea e susseguente al reato avrebbero dovuto condurre ad un giudizio di bilanciamento di maggior favore. 2.5. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con motivi aggiunti. 2 3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di LU LA, che deduceva: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla carenza di motivazione rafforzata: la sentenza impugnata non avrebbe puntualmente contrastato la motivazione che il Tribunale aveva posto a fondamento della decisione assolutoria;
segnatamente non sarebbe stata adeguatamente valorizzata la vicenda relativa allo PE, prima indagato, ma poi destinatario di un provvedimento di archiviazione, per una ipotetica minaccia rivolta al ricorrente;
invero, 914 le telefonate minatorie patite dal ricorrente non sarebbero ascrivibili a LU PE, ma a NA ME, presunta persona offesa;
inoltre le dichiarazioni di ME NA, RD MA e ME EL sarebbero state valutate in appello in modo difforme rispetto a quanto valutato dal Tribunale, senza il doveroso confronto con gli argomenti posti a fondamento dell'assoluzione. Nel dettaglio: (a) NA ME avrebbe reso dichiarazioni non attendibili circa il suo coinvolgimento nella condotta illecita attribuita allo PE e la Corte di appello non avrebbe fornito esaurienti spiegazioni in ordine alla attendibilità "frazionata" della sua testimonianza;
(b) NA ME avrebbe dichiarato di non avere riferito a nessuno delle estorsioni subite, mentre suo padre EL avrebbe dichiarato il contrario, (c) non sarebbe stato chiarito quando sarebbe stata firmata la scrittura privata, in quanto NA ME avrebbe modificato la prima versione, dichiarando che la firma sulla scrittura privata non sarebbe stata apposta subito dopo la minaccia, ma più tardi, quando il LA ed il AC erano ritornati con le fotocopie della scrittura, (d) anche le dichiarazioni di RD MA sarebbero state valutate in modo superficiale, dato che non sarebbe stato valutato il fatto che lo stesso aveva modificato in appello la sua versione, (e) la Corte d'appello non avrebbe fornito alcuna giustificazione in ordine al radicale cambio di versione di RD MA;
(f) resterebbe non dimostrato, in quanto inverosimile, perché gli imputati avrebbero lasciato il ME e il RD sotto il tiro di una pistola in un luogo pubblico e presumibilmente frequentato, (g) le dichiarazioni di EL ME sarebbero state valutate in modo superficiale;
3.2. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbero stati identificati con chiarezza gli elementi di conferma alle dichiarazioni accusatorie;
in particolare sarebbero stati qualificati come conferme le testimonianze di ME MA, NT EG, RD Antonio, RD VI, nonostante gli stessi non avessero riferito nulla in ordine ai fatti contestati;
infine, si deduceva che dalle prove raccolte emergerebbero delle criticità circa il momento in cui il ME avrebbe chiamato l'Ispettore De Gaetano;
3.3. violazione di legge (art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla omessa rinnovazione della testimonianza di EL ME, LA De VI (consulente tecnico), RD AC, LU Di DI e degli imputati EL AC e AR LU: i contenuti delle testimonianze di tali testi sarebbero decisivi, ma 3 la loro valutazione - difforme rispetto a quella effettuata nel primo grado di giudizio - sarebbe stata effettuata solo su base cartolare;
3.4. violazione di legge (art. 69 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al bilanciamento tra circostanze effettuato solo in equivalenza. 4. Ricorreva per cassazione anche il difensore di LU AR, che, con unico motivo, deduceva vizio di motivazione in ordine alla condanna effettuata attraverso il ribaltamento integrale della sentenza di primo grado: si contestava la carenza della motivazione in ordine alla valutazione di credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dalle persone offese;
in particolare si contestava la credibilità della deposizione della parte civile RD in ordine alla narrazione delle modalità con cui sarebbe stata estorta la firma sulla scrittura privata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di LU LA è fondato e, pertanto, deve essere accolto. 1.1 In materia di ribaltamento della sentenza assolutoria il collegio ribadisce che incombe sul giudice di appello l'onere di offrire una motivazione "rafforzata" che si confronti con gli argomenti posti a sostegno della sentenza di assoluzione. Tale onere è generale e riguarda anche i casi in cui il compendio probatorio non abbia una struttura dichiarativa, ma si fondi su prove di altra natura (prova scientifica, intercettazioni, perquisizioni, sequestri etc). Sul punto la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che "nella sentenza di condanna che ribalta la decisione assolutoria di primo grado devono essere confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado, "dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti", questo perché la motivazione, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e "della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati" (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330, Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674). Si tratta di un percorso ermeneutico che trova significative conferme nella giurisprudenza della Corte Edu, che con giurisprudenza consolidata, ha ritenuto non rispettoso delle garanzie convenzionali il processo che si risolva in un ribaltamento dell'assoluzione sulla base di un compendio probatorio cartolare che si presenta "deprivato" rispetto a quello disponibile in primo grado, in quanto carente dell'audizione diretta dei testimoni "già" uditi, dei quali si pretende di rivalutare la attendibilità intrinseca e la 4 credibilità dei contenuti accusatori, senza fare ricorso alla percezione diretta dell'evento dichiarativo (Dan v. Moldavia, Corte Edu, 5 luglio 2011; NO v. Romania, Corte EDU, III sez., 5 marzo 2013; Flueras v. Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; HA v. Romania, ric. 10890/04; più recentemente CU v. Romania, Corte Edu, III sez. 15.9.2015, Nitulescu v. Romania, Corte Edu, III sez. 22.9.2015; Lorefice v. Italia, Corte Edu, 1 sez., 29 giugno 2017). Invero il diritto convenzionale valorizza non tanto il diritto dell'imputato ad entrare in contatto con la fonte delle accuse (comunque esercitato nel primo grado di giudizio), quanto il suo il diritto ad una decisione basata su di un percorso valutativo affidabile, che presuppone che il giudice della condanna valuti gli "stessi elementi" a disposizione del giudice dell'assoluzione e, dunque, con specifico riguardo alle prove dichiarative, anche gli elementi di valutazione provenienti dalla comunicazione extraverbale. 1.2. Tale panorama giurisprudenziale è stato arricchito da alcuni decisivi arresti delle Sezioni Unite, ma soprattutto dall'intervento legislativo di modifica dell'art. 603 cod. proc. pen., che ha introdotto l'obbligo" della rinnovazione dibattimentale nel caso in cui il giudizio di appello sia promosso dal pubblico ministero ed il proscioglimento deciso in primo grado sia fondato su «motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa». Sul versante giurisprudenziale le Sezioni unite hanno anticipato la riforma affermando che l'onere di fornire una motivazione rafforzata implica la necessità di effettuare il riesame della decisione assolutoria attraverso la obbligatoria rinnovazione delle testimonianze decisive (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486), estendendo tale obbligo, prima della riforma c.d. "Cartabia" (che, in relazione all'abbreviato c.d. "secco", lo ha abolito) anche ai casi in cui si proceda con il rito abbreviato non condizionato (Sez. U. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786) ed ai casi relativi all'esame del perito;
si è infatti affermato che e dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 01) Il Collegio rileva, inoltre, che le Sezioni unite hanno offerto una interpretazione "restrittiva" del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. attraverso l'individuazione di precisi limiti all'obbligo di rinnovazione. E' stato infatti affermato che «l'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale 5 dell'attività istruttoria - che risulterebbe palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali -, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati da questa Corte nella sentenza Dasgupta. Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («il Giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle - del tutto identiche sul piano lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che il Giudice d'appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che - secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna"» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431, § 7.2). A tale rilevante limitazione si associa quella individuata dalla condivisa giurisprudenza che limita l'obbligo di rinnovazione ai casi in cui si invochi la rivalutazione della attendibilità intrinseca delle testimonianze "decisive", senza estenderlo alle prove dichiarative i cui contenuti siano incontestati, sebbene l'appellante invochi una diversa valutazione dei dati di contesto. Si è infatti affermato che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione sia valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, che si limita ad effettuare un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad offrire una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017, Terry, Rv. 273553; Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017, Bertolini, Rv. 271503) 1.3. In conclusione, può essere affermato che l'obbligo" di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianze (a) relativamente alle quali la "attendibilità intrinseca" dei dichiaranti sia oggetto di una precisa richiesta di rivalutazione del pubblico ministero, su cui grava l'onere di proporre motivi specifici nel rispetto delle prescrizioni contenute nel novellato art. 581 cod. proc. pen., (b) siano "decisive" per la valutazione della responsabilità. L'obbligo non si estende, invece, alle testimonianze i cui contenuti siano incontestati, ma in relazione alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma;
in relazione a tali testimonianze la rinnovazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che potrà esercitarla nel rispetto delle regole previste dai primi tre commi dell'art. 603 cod. proc. pen. 1.4. Nel caso in esame la Corte di appello ha rivisitato integralmente la sentenza di assoluzione giungendo ad una decisione di condanna rinnovando solo le testimonianze di 6 NA ME e MA RD, nonostante risulti rivalutato l'intero compendio probatorio, sia di matrice dichiarativa che scientifica. Nel dettaglio: (a) non è stata rinnovata la testimonianza di EL ME, nonostante la rilevata discrasia, emergente dalle sue dichiarazioni, circa il momento in cui NA ME aveva riferito al padre della azione estorsiva, (b) è stata integralmente rivalutata la consulenza tecnica introdotta dalla difesa effettuata dalla Dott.ssa De VI, senza procedere alla sua rinnovazione, (c) non è stata fornita una adeguata motivazione a sostegno della valutazione frazionata delle dichiarazioni di NA ME, dichiaratamente ritenuto non credibile nella parte in cui lo stesso ha riferito della "vicenda PE" (d) non è stato accuratamente vagliato l'ipotetico coinvolgimento nella condotta per la quale era stato iscritto lo PE anche del ME, nonostante «dall'esame delle persone offese sembra emergere che il ME avesse effettivamente incaricato PE di recuperare i soldi da LA» e nonostante sia stato ritenuto che «il ME è stato certamente reticente, non in grado di fornire elementi utili a chiarire la vicenda, né di spiegare i suoi rapporti con PE» (pag. 21 della sentenza impugnata). Peraltro l'eventuale coinvolgimento di NA ME nella condotta illecita attribuita allo PE avrebbe una rilevanza decisiva anche sull'inquadramento di NA ME come "dichiarante semplice", piuttosto che come "indagato di reato collegato". Sul punto si ricorda che in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 - 01). E che l'attribuzione della eventuale qualifica di indagato di reato collegato ha una particolare rilevanza, tenuto conto che il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264479 - 01). In sintesi, si rileva una violazione dello statuto della rinnovazione obbligatoria contenuto nell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. come interpretato dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione e, conseguentemente, una violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata che incombe sul giudice che effettua Voverturning. 1.5. Per quanto i ricorsi proposti nell'interesse del AC e dello AR non superino la soglia di ammissibilità in quanto generici, il Collegio riconosce che le doglianze 7 proposte nell'interesse del LA in ordine alla violazione dell'obbligo di rinnovazione del dibattimento in appello e dell'onere di motivazione rafforzata non sono esclusivamente personali, per cui gli effetti del loro accoglimento devono essere estesi, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. nei confronti di AR e AC. Si riafferma, infatti, che l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato (Sez. 3, n. 55001 del 18/07/2018, Cante, Rv. 274213 - 02; Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756 - 01). 1.6. Si dispone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che procederà alla rinnovazione degli esami dei soggetti la cui attendibilità dovrà essere rivalutata rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, nonché all'approfondimento dei temi in relazione ai quali si è ritenuta la motivazione carente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari Così deciso, il giorno 5 marzo 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE1 Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. L'Avv. Giuseppe Pedarra per le parti civili, con memoria, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi ed ha depositato notaspese. L'Avv. Antonietta De Carlo, in difesa di IN AR, con conclusioni scritte, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15953 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 06/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, riformando integralmente la sentenza del Tribunale di Foggia, condannava EL AC, LA LU e IN AR per il reato di estorsione. Si contestava agli stessi di avere costretto, con la minaccia di un'arma le parti civili, NA ME e MA RD, a sottoscrivere una scrittura privata in cui affermavano (a) che avevano effettuato un prestito di ventimila euro allo AR, (b) che tale somma era stata loro restituita, (c) che le dichiarazioni precedentemente rese - relative al fatto che il "prestito" si riferisse, invece, al pagamento per una futura assunzione - erano state loro suggerite da AN e NA ZZ, (d) che, in cambio delle false accuse, i fratelli ZZ avevano promesso una assunzione presso la Metropol, (e) che sarebbero stati disponibili a testimoniare che le accuse rivolte nei confronti dei ricorrenti erano false. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di EL AC che deduceva: 2.1. violazione di legge: l'atto d'appello sarebbe inammissibile, come anche la richiesta di rinnovazione dibattimentale, per carenza di specificità; 2.2. violazione di legge (art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la motivazione dell'ordinanza di rinnovazione sarebbe carente in ordine alla indicazione delle ragioni per cui la Corte aveva deciso di procedere alla rinnovazione dibattimentale;
segnatamente, si deduceva che era stata disposta solo la rinnovazione delle testimonianze delle persone offese, ma non quella degli altri testimoni e che, comunque, l'esame delle persone offese non sarebbe stato completo. In sintesi: si deduceva che la condanna sarebbe stata giustificata con motivazione carente e non rispettosa della regola di giudizio de "l'al di là di ogni ragionevole dubbio". 2.3. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe emerso che la scrittura privata riguardava un prestito di denaro effettuato dalle parti civili allo AR;
si deduceva, inoltre, che la scrittura privata, in ipotesi estorta, non avrebbe prodotto vantaggi economici per i ricorrenti, sicché la condotta sarebbe - al più - inquadrabile come tentativo di estorsione;
2.4. violazione di legge (art. 69 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze: l'incensuratezza del ricorrente, il comportamento processuale, la precedente militanza nel Corpo di polizia e la condotta contemporanea e susseguente al reato avrebbero dovuto condurre ad un giudizio di bilanciamento di maggior favore. 2.5. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con motivi aggiunti. 2 3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di LU LA, che deduceva: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla carenza di motivazione rafforzata: la sentenza impugnata non avrebbe puntualmente contrastato la motivazione che il Tribunale aveva posto a fondamento della decisione assolutoria;
segnatamente non sarebbe stata adeguatamente valorizzata la vicenda relativa allo PE, prima indagato, ma poi destinatario di un provvedimento di archiviazione, per una ipotetica minaccia rivolta al ricorrente;
invero, 914 le telefonate minatorie patite dal ricorrente non sarebbero ascrivibili a LU PE, ma a NA ME, presunta persona offesa;
inoltre le dichiarazioni di ME NA, RD MA e ME EL sarebbero state valutate in appello in modo difforme rispetto a quanto valutato dal Tribunale, senza il doveroso confronto con gli argomenti posti a fondamento dell'assoluzione. Nel dettaglio: (a) NA ME avrebbe reso dichiarazioni non attendibili circa il suo coinvolgimento nella condotta illecita attribuita allo PE e la Corte di appello non avrebbe fornito esaurienti spiegazioni in ordine alla attendibilità "frazionata" della sua testimonianza;
(b) NA ME avrebbe dichiarato di non avere riferito a nessuno delle estorsioni subite, mentre suo padre EL avrebbe dichiarato il contrario, (c) non sarebbe stato chiarito quando sarebbe stata firmata la scrittura privata, in quanto NA ME avrebbe modificato la prima versione, dichiarando che la firma sulla scrittura privata non sarebbe stata apposta subito dopo la minaccia, ma più tardi, quando il LA ed il AC erano ritornati con le fotocopie della scrittura, (d) anche le dichiarazioni di RD MA sarebbero state valutate in modo superficiale, dato che non sarebbe stato valutato il fatto che lo stesso aveva modificato in appello la sua versione, (e) la Corte d'appello non avrebbe fornito alcuna giustificazione in ordine al radicale cambio di versione di RD MA;
(f) resterebbe non dimostrato, in quanto inverosimile, perché gli imputati avrebbero lasciato il ME e il RD sotto il tiro di una pistola in un luogo pubblico e presumibilmente frequentato, (g) le dichiarazioni di EL ME sarebbero state valutate in modo superficiale;
3.2. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbero stati identificati con chiarezza gli elementi di conferma alle dichiarazioni accusatorie;
in particolare sarebbero stati qualificati come conferme le testimonianze di ME MA, NT EG, RD Antonio, RD VI, nonostante gli stessi non avessero riferito nulla in ordine ai fatti contestati;
infine, si deduceva che dalle prove raccolte emergerebbero delle criticità circa il momento in cui il ME avrebbe chiamato l'Ispettore De Gaetano;
3.3. violazione di legge (art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla omessa rinnovazione della testimonianza di EL ME, LA De VI (consulente tecnico), RD AC, LU Di DI e degli imputati EL AC e AR LU: i contenuti delle testimonianze di tali testi sarebbero decisivi, ma 3 la loro valutazione - difforme rispetto a quella effettuata nel primo grado di giudizio - sarebbe stata effettuata solo su base cartolare;
3.4. violazione di legge (art. 69 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al bilanciamento tra circostanze effettuato solo in equivalenza. 4. Ricorreva per cassazione anche il difensore di LU AR, che, con unico motivo, deduceva vizio di motivazione in ordine alla condanna effettuata attraverso il ribaltamento integrale della sentenza di primo grado: si contestava la carenza della motivazione in ordine alla valutazione di credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dalle persone offese;
in particolare si contestava la credibilità della deposizione della parte civile RD in ordine alla narrazione delle modalità con cui sarebbe stata estorta la firma sulla scrittura privata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di LU LA è fondato e, pertanto, deve essere accolto. 1.1 In materia di ribaltamento della sentenza assolutoria il collegio ribadisce che incombe sul giudice di appello l'onere di offrire una motivazione "rafforzata" che si confronti con gli argomenti posti a sostegno della sentenza di assoluzione. Tale onere è generale e riguarda anche i casi in cui il compendio probatorio non abbia una struttura dichiarativa, ma si fondi su prove di altra natura (prova scientifica, intercettazioni, perquisizioni, sequestri etc). Sul punto la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che "nella sentenza di condanna che ribalta la decisione assolutoria di primo grado devono essere confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado, "dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti", questo perché la motivazione, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e "della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati" (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330, Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674). Si tratta di un percorso ermeneutico che trova significative conferme nella giurisprudenza della Corte Edu, che con giurisprudenza consolidata, ha ritenuto non rispettoso delle garanzie convenzionali il processo che si risolva in un ribaltamento dell'assoluzione sulla base di un compendio probatorio cartolare che si presenta "deprivato" rispetto a quello disponibile in primo grado, in quanto carente dell'audizione diretta dei testimoni "già" uditi, dei quali si pretende di rivalutare la attendibilità intrinseca e la 4 credibilità dei contenuti accusatori, senza fare ricorso alla percezione diretta dell'evento dichiarativo (Dan v. Moldavia, Corte Edu, 5 luglio 2011; NO v. Romania, Corte EDU, III sez., 5 marzo 2013; Flueras v. Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; HA v. Romania, ric. 10890/04; più recentemente CU v. Romania, Corte Edu, III sez. 15.9.2015, Nitulescu v. Romania, Corte Edu, III sez. 22.9.2015; Lorefice v. Italia, Corte Edu, 1 sez., 29 giugno 2017). Invero il diritto convenzionale valorizza non tanto il diritto dell'imputato ad entrare in contatto con la fonte delle accuse (comunque esercitato nel primo grado di giudizio), quanto il suo il diritto ad una decisione basata su di un percorso valutativo affidabile, che presuppone che il giudice della condanna valuti gli "stessi elementi" a disposizione del giudice dell'assoluzione e, dunque, con specifico riguardo alle prove dichiarative, anche gli elementi di valutazione provenienti dalla comunicazione extraverbale. 1.2. Tale panorama giurisprudenziale è stato arricchito da alcuni decisivi arresti delle Sezioni Unite, ma soprattutto dall'intervento legislativo di modifica dell'art. 603 cod. proc. pen., che ha introdotto l'obbligo" della rinnovazione dibattimentale nel caso in cui il giudizio di appello sia promosso dal pubblico ministero ed il proscioglimento deciso in primo grado sia fondato su «motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa». Sul versante giurisprudenziale le Sezioni unite hanno anticipato la riforma affermando che l'onere di fornire una motivazione rafforzata implica la necessità di effettuare il riesame della decisione assolutoria attraverso la obbligatoria rinnovazione delle testimonianze decisive (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486), estendendo tale obbligo, prima della riforma c.d. "Cartabia" (che, in relazione all'abbreviato c.d. "secco", lo ha abolito) anche ai casi in cui si proceda con il rito abbreviato non condizionato (Sez. U. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786) ed ai casi relativi all'esame del perito;
si è infatti affermato che e dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 01) Il Collegio rileva, inoltre, che le Sezioni unite hanno offerto una interpretazione "restrittiva" del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. attraverso l'individuazione di precisi limiti all'obbligo di rinnovazione. E' stato infatti affermato che «l'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale 5 dell'attività istruttoria - che risulterebbe palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali -, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati da questa Corte nella sentenza Dasgupta. Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («il Giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle - del tutto identiche sul piano lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che il Giudice d'appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che - secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna"» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431, § 7.2). A tale rilevante limitazione si associa quella individuata dalla condivisa giurisprudenza che limita l'obbligo di rinnovazione ai casi in cui si invochi la rivalutazione della attendibilità intrinseca delle testimonianze "decisive", senza estenderlo alle prove dichiarative i cui contenuti siano incontestati, sebbene l'appellante invochi una diversa valutazione dei dati di contesto. Si è infatti affermato che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione sia valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, che si limita ad effettuare un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad offrire una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017, Terry, Rv. 273553; Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017, Bertolini, Rv. 271503) 1.3. In conclusione, può essere affermato che l'obbligo" di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianze (a) relativamente alle quali la "attendibilità intrinseca" dei dichiaranti sia oggetto di una precisa richiesta di rivalutazione del pubblico ministero, su cui grava l'onere di proporre motivi specifici nel rispetto delle prescrizioni contenute nel novellato art. 581 cod. proc. pen., (b) siano "decisive" per la valutazione della responsabilità. L'obbligo non si estende, invece, alle testimonianze i cui contenuti siano incontestati, ma in relazione alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma;
in relazione a tali testimonianze la rinnovazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che potrà esercitarla nel rispetto delle regole previste dai primi tre commi dell'art. 603 cod. proc. pen. 1.4. Nel caso in esame la Corte di appello ha rivisitato integralmente la sentenza di assoluzione giungendo ad una decisione di condanna rinnovando solo le testimonianze di 6 NA ME e MA RD, nonostante risulti rivalutato l'intero compendio probatorio, sia di matrice dichiarativa che scientifica. Nel dettaglio: (a) non è stata rinnovata la testimonianza di EL ME, nonostante la rilevata discrasia, emergente dalle sue dichiarazioni, circa il momento in cui NA ME aveva riferito al padre della azione estorsiva, (b) è stata integralmente rivalutata la consulenza tecnica introdotta dalla difesa effettuata dalla Dott.ssa De VI, senza procedere alla sua rinnovazione, (c) non è stata fornita una adeguata motivazione a sostegno della valutazione frazionata delle dichiarazioni di NA ME, dichiaratamente ritenuto non credibile nella parte in cui lo stesso ha riferito della "vicenda PE" (d) non è stato accuratamente vagliato l'ipotetico coinvolgimento nella condotta per la quale era stato iscritto lo PE anche del ME, nonostante «dall'esame delle persone offese sembra emergere che il ME avesse effettivamente incaricato PE di recuperare i soldi da LA» e nonostante sia stato ritenuto che «il ME è stato certamente reticente, non in grado di fornire elementi utili a chiarire la vicenda, né di spiegare i suoi rapporti con PE» (pag. 21 della sentenza impugnata). Peraltro l'eventuale coinvolgimento di NA ME nella condotta illecita attribuita allo PE avrebbe una rilevanza decisiva anche sull'inquadramento di NA ME come "dichiarante semplice", piuttosto che come "indagato di reato collegato". Sul punto si ricorda che in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 - 01). E che l'attribuzione della eventuale qualifica di indagato di reato collegato ha una particolare rilevanza, tenuto conto che il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264479 - 01). In sintesi, si rileva una violazione dello statuto della rinnovazione obbligatoria contenuto nell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. come interpretato dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione e, conseguentemente, una violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata che incombe sul giudice che effettua Voverturning. 1.5. Per quanto i ricorsi proposti nell'interesse del AC e dello AR non superino la soglia di ammissibilità in quanto generici, il Collegio riconosce che le doglianze 7 proposte nell'interesse del LA in ordine alla violazione dell'obbligo di rinnovazione del dibattimento in appello e dell'onere di motivazione rafforzata non sono esclusivamente personali, per cui gli effetti del loro accoglimento devono essere estesi, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. nei confronti di AR e AC. Si riafferma, infatti, che l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato (Sez. 3, n. 55001 del 18/07/2018, Cante, Rv. 274213 - 02; Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756 - 01). 1.6. Si dispone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che procederà alla rinnovazione degli esami dei soggetti la cui attendibilità dovrà essere rivalutata rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, nonché all'approfondimento dei temi in relazione ai quali si è ritenuta la motivazione carente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari Così deciso, il giorno 5 marzo 2025.