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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. Prima, sentenza 18/02/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA, Prima Sezione, riunita in udienza il 17 febbraio 2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente e Relatore GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTURA, Giudice TONA GIOVANBATTISTA, Giudice in data 17 febbraio 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 645/2025 depositato il 23 maggio 2025 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Agrigento - Indirizzo_1 92100
Agrigento AG
elettivamente domiciliata presso Email_2 Agenzia delle Entrate-Riscossione - Agrigento - Indirizzo_2 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliata presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249009659310 ALTRO 2014 contro Agenzia delle Entrate-Riscossione Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
Email_3 elettivamente domiciliata presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY507BT00468/2019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY507BT00469/2019 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY507BT00470/2019 IRPEF-ALTRO 2016
Richieste delle parti: Ricorrente: Prende atto che è cessata la materia del contendere ma chiede che la sua controparte sia condannata alle spese di lite con distrazione delle stesse.
Agenzia delle Entrate: Chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente il 23 maggio 2025, ha chiesto la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AD) nei suoi confronti in relazione all'omesso versamento degli importi indicati negli avvisi elencati in quella stessa intimazione.
1.1. L'Agenzia delle Entrate, ente impositore, ha concluso nei termini supra riportati.
L'AD non si è costituita
1.2. All'udienza del 17 febbraio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, si procede alla stesura e al conseguente deposito dell'intera sentenza.
2. È incontestato che, in sede di autotutela, l'Agenzia delle Entrate «ha provveduto alla cancellazione dell'anagrafica [al ricorrente] riferibile» (così la stessa Agenzia nella propria memoria di costituzione).
In ragione di quanto precede deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'estinzione del giudizio ai sensi del 1° comma dell'art. 46 Dlgs
546/1992, per il quale – com'è noto – «il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere». 3. Infine, tenuto conto della soccombenza virtuale, le spese del giudizio vanno Difensore_2poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, con distrazione in favore del dr. e
2 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 645/2025 dell'avv. Difensore_1 , che ne hanno fatto richiesta. Tali spese vanno, invece, compensate nei rapporti tra il ricorrente e l'AD, avendo quest'ultima agito in base a quanto richiestole dalle Entrate.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio;
condanna l'Agenzia delle Entrate di Agrigento al rimborso, al ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €4.671,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del dr. Difensore_2 e dell'avv.
Difensore_1; compensa interamente tra il ricorrente e l'AD le spese del giudizio.
Caltanissetta, 17 febbraio 2026
Il Presidente rel. est.
NO TO RR Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
3 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 645/2025
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA, Prima Sezione, riunita in udienza il 17 febbraio 2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente e Relatore GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTURA, Giudice TONA GIOVANBATTISTA, Giudice in data 17 febbraio 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 645/2025 depositato il 23 maggio 2025 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Agrigento - Indirizzo_1 92100
Agrigento AG
elettivamente domiciliata presso Email_2 Agenzia delle Entrate-Riscossione - Agrigento - Indirizzo_2 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliata presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249009659310 ALTRO 2014 contro Agenzia delle Entrate-Riscossione Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
Email_3 elettivamente domiciliata presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY507BT00468/2019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY507BT00469/2019 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY507BT00470/2019 IRPEF-ALTRO 2016
Richieste delle parti: Ricorrente: Prende atto che è cessata la materia del contendere ma chiede che la sua controparte sia condannata alle spese di lite con distrazione delle stesse.
Agenzia delle Entrate: Chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente il 23 maggio 2025, ha chiesto la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AD) nei suoi confronti in relazione all'omesso versamento degli importi indicati negli avvisi elencati in quella stessa intimazione.
1.1. L'Agenzia delle Entrate, ente impositore, ha concluso nei termini supra riportati.
L'AD non si è costituita
1.2. All'udienza del 17 febbraio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, si procede alla stesura e al conseguente deposito dell'intera sentenza.
2. È incontestato che, in sede di autotutela, l'Agenzia delle Entrate «ha provveduto alla cancellazione dell'anagrafica [al ricorrente] riferibile» (così la stessa Agenzia nella propria memoria di costituzione).
In ragione di quanto precede deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'estinzione del giudizio ai sensi del 1° comma dell'art. 46 Dlgs
546/1992, per il quale – com'è noto – «il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere». 3. Infine, tenuto conto della soccombenza virtuale, le spese del giudizio vanno Difensore_2poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, con distrazione in favore del dr. e
2 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 645/2025 dell'avv. Difensore_1 , che ne hanno fatto richiesta. Tali spese vanno, invece, compensate nei rapporti tra il ricorrente e l'AD, avendo quest'ultima agito in base a quanto richiestole dalle Entrate.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio;
condanna l'Agenzia delle Entrate di Agrigento al rimborso, al ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €4.671,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del dr. Difensore_2 e dell'avv.
Difensore_1; compensa interamente tra il ricorrente e l'AD le spese del giudizio.
Caltanissetta, 17 febbraio 2026
Il Presidente rel. est.
NO TO RR Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
3 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 645/2025