Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. Prima, sentenza 18/02/2026, n. 88
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Cessazione materia del contendere

    In ragione della cancellazione dell'anagrafica riferibile al ricorrente disposta dall'Agenzia delle Entrate in sede di autotutela, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'estinzione del giudizio.

  • Accolto
    Cessazione materia del contendere

    In ragione della cancellazione dell'anagrafica riferibile al ricorrente disposta dall'Agenzia delle Entrate in sede di autotutela, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'estinzione del giudizio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. Prima, sentenza 18/02/2026, n. 88
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta
    Numero : 88
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo