Sentenza 23 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/07/2019, n. 33213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33213 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LC ZO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 16/03/2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 16 marzo 2018, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala del 28 aprile 2015, che aveva affermato la penale responsabilità di NC AL in ordine al reato di violenza privata in danno di AT BA, in riferimento all'interruzione di lavori edili.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. AT Chiofalo, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in ordine alla rilevanza della condotta ex art.610 cod. pen., in assenza degli elementi costitutivi del reato. CONDIDEFtATO IN
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.Le doglianze del ricorrente - che si limita, in termini del tutto assertivi, a rivendicare una mera dissuasione verbale - sono connotate da aspecificità in quanto omettono la critica della sentenza impugnata, con il cui tessuto motivazionale il ricorrente rinuncia a confrontarsi.
1.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, e recepito dalla nuova formulazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), in quanto le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425)».
1.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha dato conto della condotta ostruzionistica dell'imputato, realizzata non solo mediante interposizione della propria autovettura lungo il confine interessato dall'edificazione di un cordolo, impedendone il completamento, ma anche del danneggiamento del manufatto in corso d'esecuzione, come risultante dal convergente compendio probatorio, affermandone la penale rilevanza in linea con l'orientamento di legittimità secondo cui il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (V. Sez. 5, n.1913 del 16/10/2017 - dep. 2018, Andriulo, Rv. 272322; Sez. 5, n.10498 del 16/01/2018, Sarchi, Rv. 272666). Ed a siffatta, argomentata, esplicitazione il ricorrente ha contrapposto la mera reiterazione dell'originaria doglianza, già dichiarata inammissibile dalla corte territoriale. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, che si stima equo determinare in C. 3000, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019 Il