Art. 36. (Decorrenze)
Il contributo personale per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti e' dovuto dagli iscritti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le relative prestazioni hanno inizio dopo un anno dalla predetta data.
Il contributo personale per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti e' dovuto dagli iscritti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le relative prestazioni hanno inizio dopo un anno dalla predetta data.