Articolo 36 della Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Articolo 35Articolo 37
Versione
7 gennaio 1972
Art. 36. (Decorrenze)

Il contributo personale per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti e' dovuto dagli iscritti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le relative prestazioni hanno inizio dopo un anno dalla predetta data.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1972