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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/12/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5172/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5172/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]; e (C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Cerveteri, via Marcina n. 21/B, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Silvia De Angeli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in SA IN (MI), Via Ticino n. 21, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Sesto San Giovanni (MI) il 23.05.2002; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, anno 2002, numero 52, Parte II, Serie A;
del Comune di Milano, anno 2002, parte II, serie B;
del Comune di , anno 2002, n. 479, parte II, serie B;
Controparte_1
• ordinare al Comune di Sesto San Giovanni, e Milano di annotare l'emananda Controparte_1 sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali. OMOLOGARE le seguenti condizioni I) Casa coniugale. La casa coniugale sita in Sesto San Giovanni, via Puccini n. 60, di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, rimarrà assegnata alla sig.ra con tutti i mobili e le suppellettili attualmente ivi Pt_1 presenti. La sig.ra continuerà ad abitarvi con i figli, facendosi interamente carico delle spese Pt_1 condominiali ordinarie, nonché delle utenze domestiche, mentre le spese condominiali straordinarie verranno sostenute dalle parti in ragione del 50% ciascuna. II) Beni mobili e denaro. I ricorrenti dichiarano di non possedere attualmente beni mobili o immobili in proprietà comune, ad eccezione della casa coniugale, di non possedere conti correnti bancari cointestati e di non detenere, a qualsiasi titolo, beni di proprietà dell'altro coniuge. III) Figli. Il figlio è ormai maggiorenne e pertanto potrà decidere autonomamente, rispetto a ciascun Per_1 genitore, le tempistiche e le modalità di frequentazione. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e prevalentemente Per_2 Per_3 collocati presso la madre;
pertanto, ogni decisione relativa all'educazione, anche religiosa, all'istruzione, alle cure sanitarie, ai soggiorni all'estero per motivi di studio o di turismo o alle scelte che comunque possano incidere sulla crescita dei minori dovrà essere presa di comune accordo dai coniugi, salvo decisioni urgenti che riguardino la salute dei minori. IV) Poteri di visita. a) Il sig. potrà frequentare i figli a fine settimana alternati dal venerdì all'ora di cena alla domenica Pt_2 dopo pranzo. Qualora avesse possibilità di trattenersi coi figli anche oltre l'orario previsto e/o eventualmente anche nella giornata di lunedì, potrà farlo avvisando comunque la sig.ra con Pt_1 congruo anticipo. Dietro richiesta della sig.ra , e con un preavviso di almeno 45 giorni, il sig. provvederà a Pt_1 Pt_2 organizzarsi per trascorrere con i figli, durante il fine settimana di propria competenza, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina. Con riferimento ai fine settimana di competenza del padre, qualora una o più giornate di festa cadano a ridosso di questi, il padre potrà trascorre coi figli l'intero periodo di festività. b) Ogni anno, e trascorreranno alternativamente con ciascun genitore la settimana dal 23 Per_2 Per_3 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio, fermo restando qualsivoglia altro accordo preso dai genitori nell'interesse dei minori. Parimenti, i figli potranno decidere se e con quale genitore trascorrere il giorno di Pasqua e le relative vacanze, sempre previo congruo avviso ai genitori. c) Durante le vacanze estive, e potranno trascorrere 15 giorni consecutivi con ciascuno dei Per_2 Per_3 genitori e in tale periodo i diritti di visita rimarranno sospesi. Il piano ferie dovrà essere concordato dai coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, ferma restando la possibilità per le parti di accordarsi anche oltre il predetto termine qualora circostanze contingenti lo rendano necessario. Le parti potranno altresì stabilire nel corso di ciascun anno una diversa suddivisione dei tempi di frequentazione padre/figli, sempre nell'interesse dei minori e tenuto conto del fatto che la gestione degli stessi grava esclusivamente sulla madre a causa della distanza geografica tra i genitori. Resta comunque salva la volontà di e di poter vedere il padre anche in altre occasioni e comunque al di fuori Per_2 Per_3 dei giorni e delle fasce orarie e dei periodi sopra indicati e fatti salvi eventuali diversi impegni di lavoro che potranno gravare sull'uno o sull'altro genitore. V) Mantenimento. A titolo di concorso al mantenimento dei tre figli, il sig. corrisponderà alla sig.ra la Pt_2 Pt_1 somma complessiva di Euro 750,00= mensili (di cui Euro 100 per Euro 300 per e Euro Per_1 Per_2
350 per da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_3
ISTAT. Nei periodi in cui in cerca di occupazione stabile, non risulterà assunto con regolare contratto Per_1 anche se a tempo determinato, il sig. orrisponderà, sempre a titolo di concorso al mantenimento, Pt_2
l'ulteriore somma di Euro 100,00, da versarsi contestualmente agli importi di cui sopra. L'assegno unico INPS verrà percepito dalla sig.ra in ragione del 100% mentre delle detrazioni Pt_1 fiscali potranno beneficiare entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna. Il sig. si impegna a saldare gli arretrati relativi al mantenimento non versato, pari a Euro 900,00=, Pt_2 in 5 rate mensili da Euro 180,00 ciascuna, di cui la prima alla sottoscrizione del presente ricorso e le successive al giorno 5 di ogni mese, unitamente al mantenimento ordinario. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori. Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale). Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per i figli secondo le Linee Guida in uso presso il Tribunale di Monza (sottoscritto il 7 maggio 2018), ovvero: 7a) spese straordinarie, per le quali non è richiesto l'accordo preventivo tra i genitori: Spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche, se prescritte dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (quali, ad esempio, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc..) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (ad esempio fisioterapia). Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso d'anno. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (ad esempio Comune) o da suoi delegati, ovvero da istituti religiosi senza finalità di lucro (ad esempio oratori); 7b) spese straordinarie, per le quali occorre il preventivo accordo dei genitori: Spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato. Interventi chirurgici. Accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato. Farmaci omeopatici, di medici alternativa o sperimentali;
Altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (ad esempio lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. VI) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento, in quanto ciascuno di essi è in possesso di reddito e patrimonio proprio atti a soddisfare ogni loro esigenza di vita. VII) I coniugi si impegnano a concedersi reciprocamente il nulla osta per l'espatrio, anche relativamente ai figli minori. VIII) Le su estese condizioni esauriscono ogni questione e pendenza tra i coniugi, che pertanto si danno reciprocamente atto di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, rinunciando altresì a proporre gravami e/o impugnazioni nei confronti dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 30.09.2011 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 06.10.2011. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 24.07.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 23 maggio 2002 (atto n. 52 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Sesto San Giovanni), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5172/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]; e (C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Cerveteri, via Marcina n. 21/B, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Silvia De Angeli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in SA IN (MI), Via Ticino n. 21, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Sesto San Giovanni (MI) il 23.05.2002; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, anno 2002, numero 52, Parte II, Serie A;
del Comune di Milano, anno 2002, parte II, serie B;
del Comune di , anno 2002, n. 479, parte II, serie B;
Controparte_1
• ordinare al Comune di Sesto San Giovanni, e Milano di annotare l'emananda Controparte_1 sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali. OMOLOGARE le seguenti condizioni I) Casa coniugale. La casa coniugale sita in Sesto San Giovanni, via Puccini n. 60, di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, rimarrà assegnata alla sig.ra con tutti i mobili e le suppellettili attualmente ivi Pt_1 presenti. La sig.ra continuerà ad abitarvi con i figli, facendosi interamente carico delle spese Pt_1 condominiali ordinarie, nonché delle utenze domestiche, mentre le spese condominiali straordinarie verranno sostenute dalle parti in ragione del 50% ciascuna. II) Beni mobili e denaro. I ricorrenti dichiarano di non possedere attualmente beni mobili o immobili in proprietà comune, ad eccezione della casa coniugale, di non possedere conti correnti bancari cointestati e di non detenere, a qualsiasi titolo, beni di proprietà dell'altro coniuge. III) Figli. Il figlio è ormai maggiorenne e pertanto potrà decidere autonomamente, rispetto a ciascun Per_1 genitore, le tempistiche e le modalità di frequentazione. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e prevalentemente Per_2 Per_3 collocati presso la madre;
pertanto, ogni decisione relativa all'educazione, anche religiosa, all'istruzione, alle cure sanitarie, ai soggiorni all'estero per motivi di studio o di turismo o alle scelte che comunque possano incidere sulla crescita dei minori dovrà essere presa di comune accordo dai coniugi, salvo decisioni urgenti che riguardino la salute dei minori. IV) Poteri di visita. a) Il sig. potrà frequentare i figli a fine settimana alternati dal venerdì all'ora di cena alla domenica Pt_2 dopo pranzo. Qualora avesse possibilità di trattenersi coi figli anche oltre l'orario previsto e/o eventualmente anche nella giornata di lunedì, potrà farlo avvisando comunque la sig.ra con Pt_1 congruo anticipo. Dietro richiesta della sig.ra , e con un preavviso di almeno 45 giorni, il sig. provvederà a Pt_1 Pt_2 organizzarsi per trascorrere con i figli, durante il fine settimana di propria competenza, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina. Con riferimento ai fine settimana di competenza del padre, qualora una o più giornate di festa cadano a ridosso di questi, il padre potrà trascorre coi figli l'intero periodo di festività. b) Ogni anno, e trascorreranno alternativamente con ciascun genitore la settimana dal 23 Per_2 Per_3 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio, fermo restando qualsivoglia altro accordo preso dai genitori nell'interesse dei minori. Parimenti, i figli potranno decidere se e con quale genitore trascorrere il giorno di Pasqua e le relative vacanze, sempre previo congruo avviso ai genitori. c) Durante le vacanze estive, e potranno trascorrere 15 giorni consecutivi con ciascuno dei Per_2 Per_3 genitori e in tale periodo i diritti di visita rimarranno sospesi. Il piano ferie dovrà essere concordato dai coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, ferma restando la possibilità per le parti di accordarsi anche oltre il predetto termine qualora circostanze contingenti lo rendano necessario. Le parti potranno altresì stabilire nel corso di ciascun anno una diversa suddivisione dei tempi di frequentazione padre/figli, sempre nell'interesse dei minori e tenuto conto del fatto che la gestione degli stessi grava esclusivamente sulla madre a causa della distanza geografica tra i genitori. Resta comunque salva la volontà di e di poter vedere il padre anche in altre occasioni e comunque al di fuori Per_2 Per_3 dei giorni e delle fasce orarie e dei periodi sopra indicati e fatti salvi eventuali diversi impegni di lavoro che potranno gravare sull'uno o sull'altro genitore. V) Mantenimento. A titolo di concorso al mantenimento dei tre figli, il sig. corrisponderà alla sig.ra la Pt_2 Pt_1 somma complessiva di Euro 750,00= mensili (di cui Euro 100 per Euro 300 per e Euro Per_1 Per_2
350 per da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_3
ISTAT. Nei periodi in cui in cerca di occupazione stabile, non risulterà assunto con regolare contratto Per_1 anche se a tempo determinato, il sig. orrisponderà, sempre a titolo di concorso al mantenimento, Pt_2
l'ulteriore somma di Euro 100,00, da versarsi contestualmente agli importi di cui sopra. L'assegno unico INPS verrà percepito dalla sig.ra in ragione del 100% mentre delle detrazioni Pt_1 fiscali potranno beneficiare entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna. Il sig. si impegna a saldare gli arretrati relativi al mantenimento non versato, pari a Euro 900,00=, Pt_2 in 5 rate mensili da Euro 180,00 ciascuna, di cui la prima alla sottoscrizione del presente ricorso e le successive al giorno 5 di ogni mese, unitamente al mantenimento ordinario. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori. Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale). Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per i figli secondo le Linee Guida in uso presso il Tribunale di Monza (sottoscritto il 7 maggio 2018), ovvero: 7a) spese straordinarie, per le quali non è richiesto l'accordo preventivo tra i genitori: Spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche, se prescritte dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (quali, ad esempio, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc..) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (ad esempio fisioterapia). Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso d'anno. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (ad esempio Comune) o da suoi delegati, ovvero da istituti religiosi senza finalità di lucro (ad esempio oratori); 7b) spese straordinarie, per le quali occorre il preventivo accordo dei genitori: Spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato. Interventi chirurgici. Accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato. Farmaci omeopatici, di medici alternativa o sperimentali;
Altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (ad esempio lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. VI) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento, in quanto ciascuno di essi è in possesso di reddito e patrimonio proprio atti a soddisfare ogni loro esigenza di vita. VII) I coniugi si impegnano a concedersi reciprocamente il nulla osta per l'espatrio, anche relativamente ai figli minori. VIII) Le su estese condizioni esauriscono ogni questione e pendenza tra i coniugi, che pertanto si danno reciprocamente atto di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, rinunciando altresì a proporre gravami e/o impugnazioni nei confronti dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 30.09.2011 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 06.10.2011. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 24.07.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 23 maggio 2002 (atto n. 52 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Sesto San Giovanni), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi