Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00097/2026REG.PROV.COLL.
N. 01006/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2023, proposto dalle signore
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Ester Daina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Isola delle Femmine, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Armetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, pubblicata in data 22 maggio 2023, resa tra le parti, per l'annullamento del diniego di autorizzazione edilizia in sanatoria n. 4 del 22 luglio 2016, adottato dal Comune di Isola delle Femmine.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isola delle Femmine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il Cons. MA FR ET e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Le odierne appellanti sono eredi del ricorrente in primo grado, sig. -OMISSIS-, titolare della struttura balneare denominata “-OMISSIS-”, sita nel Comune di Isola delle Femmine, realizzata previo rilascio di concessione edilizia n. 24 del 7 maggio 1999, nulla osta paesaggistico (del 21 dicembre 1999 e del 30 marzo 1999), nonché agibilità e autorizzazione sanitaria e per la somministrazione e preparazione di cibi e bevande. Tuttavia, a seguito di sopralluogo effettuato da personale comunale è emersa la realizzazione di alcune opere difformi rispetto alla concessione rilasciata e alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza di Palermo, nonché a quelle impartite dalla Commissione edilizia Comunale, per le quali il ricorrente in primo grado ha chiesto l’autorizzazione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art 36 D.P.R. 380/01, denegata dal Comune con il provvedimento impugnato (n. 4 del 22 luglio 2016), successivamente alla notifica del preavviso di diniego (in data 4.03.2015 prot. n. 2694), al quale il sig. -OMISSIS- aveva replicato dichiarandosi disponibile a effettuare le demolizioni parziali reputate necessarie ai fini dell’ottenimento della sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/01.
2.Con il ricorso di primo grado il dante causa delle odierne appellanti ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento di diniego, formulando a sostegno del proposto gravame plurimi motivi di censura, sia per violazione di legge sia per eccesso di potere.
3. Con la sentenza n. -OMISSIS- del 22 maggio 2023, il TAR Sicilia, Palermo (seconda Sezione) ha respinto il ricorso.
4. Detta sentenza è appellata dagli eredi della parte soccombente nel primo grado del giudizio, i quali – dopo avere ricostruito la vicenda controversa e il processo di primo grado – articolano i seguenti motivi.
- Erroneità della sentenza - illegittimità del provvedimento gravato in prime cure per violazione o falsa applicazione degli artt. 32, 33, 36 e 37 del D.P.R. n. 380 del 2001, all'art. 32, comma 27, lett. d), della L. 326/03 e all’art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento e sviamento .
- Erroneità della sentenza - illegittimità del provvedimento gravato in prime cure per violazione degli artt. 1 e 2, comma II, legge n. 241/90; eccesso di potere per insufficiente e/o difetto di istruttoria e di motivazione; sviamento di potere; violazione dell’art. 97 della Costituzione.
5. Il Comune di Isola delle Femmine, nel costituirsi nel presente giudizio di appello, ha contestato espressamente le argomentazioni e i rilievi contenuti nel ricorso introduttivo e ha chiesto la conferma della sentenza appellata.
6. Le ricorrenti hanno presentato memoria di replica in data 5 agosto 2025.
7. Alla udienza pubblica dell’8 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Il provvedimento oggetto di impugnazione ha denegato l’istanza di sanatoria presentata dal dante causa delle appellanti ritenendo le opere realizzate non conformi allo strumento urbanistico poiché realizzate all’interno della fascia di inedificabilità assoluta di cui all’art. 15, lett. a) della l.r. 78 del 1976 (150 metri dalla battigia) dopo l’apposizione del vincolo.
9. Ad avviso delle appellanti il giudice di primo grado ha respinto il ricorso senza valutare compiutamente le questioni poste, non considerando, in particolare, con riferimento al limite di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia, di cui al citato art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976, che il provvedimento di diniego riguarda una struttura balneare realizzata in forza della sopracitata concessione edilizia, ricompresa quindi tra le opere e gli impianti consentiti in quanto destinati alla diretta fruizione del mare.
Le appellanti lamentano pertanto l’erroneità della decisione assunta dal TAR nella parte in cui non ha ritenuto fondato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Un primo rilevante profilo di illegittimità riguarda, quindi, a loro avviso, l’assenza di una adeguata motivazione che evidenzi in maniera intellegibile il contrasto tra l’opera realizzata e la disciplina urbanistica ed edilizia. Il Comune, pur in presenza di atti concessori e autorizzatori già rilasciati, si è limitato ad argomentare asserendo in modo generico la non conformità delle opere con lo strumento urbanistico poiché realizzate in violazione del citato art. 15; normativa, peraltro, già vigente al momento del rilascio della concessione edilizia del 1999. Richiamano a supporto delle loro tesi la giurisprudenza di questo Consiglio nella parte in cui ha affermato che sono eccettuati dalla prescritta inedificabilità gli impianti che per loro stessa natura devono essere collocati in prossimità del mare o della costa, quali i pontili, i porti, le darsene, i ricoveri dei natanti, gli stabilimenti balneari, in quanto ciò che rileva è la loro idoneità a consentire la diretta fruizione del mare (C.G.A. sent. n. 133 del 2014). Il difetto di motivazione sarebbe ancora più evidente sulla base della considerazione che, in risposta al preavviso di rigetto (nell’ambito del quale il Comune riteneva sanabili alcune opere), il dante causa delle appellanti aveva dichiarato di essere disponibile a effettuare tutte le demolizioni necessarie al fine di ottenere la sanatoria. A fronte di ciò l’amministrazione avrebbe dovuto fornire una motivazione
8. La censura è parzialmente fondata.
9. Secondo il Collegio, il provvedimento impugnato si presenta invero carente sotto il profilo della motivazione – che, essenzialmente, risulta viziata per la sua perplessità – in quanto si limita a constatare la non conformità delle opere realizzate rispetto a quelle concesse e autorizzate con i provvedimenti del 1999 (senza indicare se si tratti di difformità sanabili ex post , o meno, né se siano riconducibili a legittimità), nonché la loro realizzazione all’interno della fascia di inedificabilità assoluta di cui all’art. 15, lett. a), della l.r. n. 78 del 1976 (150 metri dalla battigia) dopo l’imposizione del vincolo, pretermettendo di considerare che si tratta di una struttura adibita (almeno parzialmente) a stabilimento balneare.
In altri termini, la perplessità motivazionale è insita nel fatto che il provvedimento non si fa carico di considerare che, trattandosi (almeno in parte) di uno stabilimento balneare – e per il quale, successivamente all’apposizione del vincolo, erano già stati rilasciati i relativi provvedimenti autorizzatori – è insufficiente il mero richiamo del vincolo dei 150 metri, occorrendo invece indicare le specifiche ragioni che hanno reso comunque non accoglibile l’istanza, con puntuale e completa esposizione di tali cause impeditive in modo che le stesse siano intellegibili per il privato istante: altresì dettagliando, tra le specifiche difformità rilevate, come vada considerata ciascuna di esse.
L’obbligo di chiarezza motivazionale, ad avviso del Collegio, assume ancor maggiore rilevanza per le opere che il Comune nella comunicazione dei motivi ostativi aveva invece ritenuto sanabili.
10. Quanto alle doglianze veicolate con il secondo motivo di ricorso, mentre alcune di esse risultano assorbite in quanto si è già detto (essenzialmente in punto di adeguata valorizzazione di quanto era stato indicato dal Comune alla parte istante nel preavviso di rigetto), le altre non sono invece fondate.
11. In particolare, quanto alla censura sulla mancata valutazione e motivazione delle osservazioni trasmesse dal dante causa delle appellanti in risposta ai motivi ostativi con i quali il Comune preannunciava il diniego di sanatoria – fatta eccezione per quelle opere ritenute dal predetto Ente sanabili, previo parere degli enti preposti – osserva il Collegio che tali osservazioni si sono risolte nella dichiarata disponibilità del richiedente a provvedere alla demolizione delle opere non ritenute sanabili, nella comunicazione di aver chiesto i necessari nulla osta e nella richiesta di procrastinare l’adozione delle determinazioni paventate all’esito delle valutazioni della Soprintendenza (poi rese, queste ultime, in termini negativi e tuttavia non impugnate né fatte oggetto di censura in questa sede; Soprintendenza alla quale neppure è stato notificato il ricorso di primo grado): è evidente che siffatto genere di rilievi non postula l’esigenza di alcuna valutazione comunale.
10. Quanto alla censura con cui le appellanti – in ragione del lungo lasso di tempo trascorso tra la realizzazione delle opere non conformi alla Concessione rilasciata dal Comune e il verbale di sopralluogo effettuato da personale comunale – invocano il consolidamento di una posizione di legittimo affidamento, va ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la decorrenza del tempo non costituisce fattore idoneo a cristallizzare una situazione di fatto illegittima, né impone all’amministrazione un onere motivazionale supplementare (cfr. sul punto Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2017).
Come più volte ribadito anche da questo Consiglio, l’ordinamento tutela l’affidamento solo quando sia incolpevole; al contrario, la realizzazione e il consapevole mantenimento di un’opera abusiva concretizzano una volontaria attività del privato “ contra legem ”, rispetto alla quale, pertanto, non è necessaria alcuna comparazione tra le ragioni di interesse pubblico con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, non potendosi ammettere l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che – come già detto – il tempo non è idoneo ex se a legittimare.
11. In conclusione, l’appello è parzialmente fondato e deve essere accolto soltanto in relazione alla censura di difetto di motivazione di cui al primo motivo di ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, dovendo il Comune, in sede di riesame dell’istanza, adottare una determinazione adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza, o meno, dei presupposti per il rilascio del richiesto provvedimento ex art. 36 del d.P.R. 380 del 2001 secondo quanto già detto supra .
12. Sussistono, nondimeno, giuste ragioni per compensare le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello (n.r.g. n.1006 del 2023), come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RM de SC, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
MA FR ET, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA FR ET | RM de SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.