Sentenza breve 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 12/12/2025, n. 22573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22573 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22573/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11500/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cpa ;
sul ricorso numero di registro generale 11500 del 2025, proposto dai Signori
-OMISSIS- , rappresentati e difesi dall'avv. TI NE , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo (UTG) - Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI ) di Roma, nelle persone dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento – previa tutela cautelare - del decreto del Consolato Generale d'Italia a Manila n. 1365 del 4/6/2025 - notificato il 7/6/2025 a mezzo servizio postale da VFS Global - di diniego del visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale alla cittadina filippina -OMISSIS- su istanza del 3/6/2025, in relazione alla richiesta del 4/12/2023 di nulla osta nominativo al lavoro nel settore dell'assistenza familiare RM0108919917 del Sig. -OMISSIS- nonché di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. RT RI NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. -OMISSIS- – con istanza del 4/12/2023, corredata da documentazione – ha chiesto al SUI di Roma il Nulla Osta al Lavoro nel settore dell'assistenza familiare per l’ingresso in Italia della cittadina filippina, Signora -OMISSIS- -OMISSIS-. Provvedimento rilasciato il 5/2/2024, ma il successivo 8/2/2024 gli è stata trasmessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca dello stesso Nulla Osta , in quanto “ l’asseverazione allegata alla domanda non risulta corredata dal documento di riconoscimento dell’asseveratore; (…) la dichiarazione inviata dal datore di lavoro e riferita a richiesta avanzata al centro per l’impiego di Roma risulta priva di qualsivoglia specificazione in ordine a quanto dichiarato, determinando l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 22 c. 2 T.U. Immigrazione ”
Nonostante il potenziale datore di lavoro domestico abbia sollecitamente inoltrato le integrazioni documentali richieste sul portale servizi ALI, lo stato del relativo procedimento amministrativo è stato così rappresentato: “Ti trovi nello step Preavviso di revoca” .
Sicchè il legale degli odierni ricorrenti ha notificato al competente SUI, nell’ interesse del Sig. -OMISSIS- – a mezzo PEC del 12/11/ 2024 - apposita diffida stragiudiziale ad adempiere.
Il successivo 28/4/2025, è pervenuta, via PEC, il relativo riscontro : “ In seguito alle integrazioni pervenute, si comunica che si è proceduto a riesaminare la pratica in oggetto. Sportello Unico Immigrazione di Roma”
Pertanto, la lavoratrice filippina – in considerazione di ciò nonché della modifica circa lo stato della pratica, rilevabile dal portale ALI - ha presentato, il 3/6/2025, la necessaria istanza di visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, che – nondimeno – è stata respinta, con Decreto del Consolato Generale d'Italia a Manila n. 1365 del 4/6/2025, notificato il 7/6/2025 a mezzo servizio postale da VFS Global.
Il relativo diniego, viene così motivato: “il nulla osta P-RM/L/Q/2023/126926, a lei intestato, non risulta essere più valido, in quanto rilasciato dallo Sportello Unico di Roma in data 05.02.2024, a oltre 6 mesi dalla presentazione della sua domanda di visto” .
Con gravame depositato il 4/10/2025 , i ricorrenti hanno impugnato – previa tutela cautelare - tale provvedimento nonché “tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali”.
MAECI e Ministero degli Interni si sono costituiti in resistenza – a mezzo della difesa erariale – in data 7/10/2025 .
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato le rispettive memorie , anche in forma di replica .
Nell’ udienza camerale del 2/12/2025 – previo avviso ex art. 60 cpa – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ciò premesso, il gravame è incentrato sui seguenti motivi: ECCESSO DI POTERE PER MANCATA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FATTO, INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE E DIFETTO D’ISTRUTTORIA.
Parte ricorrente deduce che ”l’ufficio consolare ha negato il visto d’ingresso senza compiere alcuna istruttoria con riferimento alla pratica di rilascio del nulla osta il cui procedimento amministrativo era stato interessato, immediatamente dopo il rilascio, dal procedimento per la revoca dello stesso. Si osserva che la lavoratrice ricorrente non ha riscontrato la disponibilità di nulla osta in suo favore presso l’ufficio consolare nei mesi successivi al 05/02/2024 e, in buona fede, ha atteso l’esito del procedimento amministrativo per la revoca del nulla osta che l’ufficio consolare aveva l’obbligo di conoscere, anche perché non avrebbe potuto rilasciare alcun visto d’ingresso in pendenza di tale procedimento (e stato della pratica in “step di revoca”). La disponibilità del nulla osta (e, quindi, la sua utilizzabilità) presso l’ufficio consolare è comparsa unicamente dopo la comunicazione dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma del 28/04/2025. (…) E, in ogni caso, l’ufficio consolare avrebbe dovuto svolgere i propri accertamenti presso lo sportello unico per l’immigrazione per la gestione della domanda di visto d’ingresso, poiché per la Sig.ra -OMISSIS-lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma aveva reso una specifica comunicazione del 28/04/2025 relativa al nulla osta P-RM/L/Q/2023/126926, menzionato nel decreto di diniego, e che avrebbe potuto determinare un diverso esito del procedimento amministrativo avviato in seguito alla domanda di visto d’ingresso. La motivazione resa nel provvedimento impugnato, alla luce degli elementi di fatto, è insufficiente ed è errata la motivazione circa l’asserita scadenza del nulla osta P-RM/L/Q/2023/126926 che lo Sportello unico per l’immigrazione di Roma ha di fatto reso utilizzabile (e disponibile) solo dopo la comunicazione del 28/04/2025 inviata al datore di lavoro Sig. -OMISSIS-tramite il procuratore nominato”.
Né le amministrazioni resistenti contestano le circostanze di fatto evidenziate nel gravame, che – del resto - sono confermate dalla documentazione in atti .
Ne consegue l’ inesigibilità di una differente condotta procedimentale sia del potenziale datore di lavoro domestico – che, in fase di soccorso istruttorio , ha sollecitamente integrato la documentazione ritenuta utile dal SUI di Roma per poter emettere, su richiesta nominativa, il necessario Nulla Osta al Lavoro – che della collaboratrice familiare filippina che, non avrebbe potuto, ragionevolmente, proporre l’ istanza di visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato prima del 3/6/2025.
Invece, era del tutto esigibile – nei confronti di entrambe le amministrazioni convenute – una condotta procedimentale improntata ai principi generali di collaborazione e buona fede, conformemente all’ art. 1, comma 2 bis L 241/1990 .
Pertanto, il Collegio accoglie il ricorso e – per l’effetto – annulla il Decreto del Consolato Generale d'Italia a Manila n. 1365 del 4/6/2025 di diniego del visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale alla cittadina filippina -OMISSIS-.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate – in solido , a carico sia del Ministero dell’Interno ch e del MAECI e a favore di parte ricorrente – nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – annulla il Decreto del Consolato Generale d'Italia a Manila n. 1365 del 4/6/2025 di diniego del visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale alla cittadina filippina -OMISSIS-.
Liquida le spese processuali - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato – in € 1.000 (mille), a carico in solido del Ministero dell’Interno e del MAECI e a favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO ZI, Presidente
RT RI NO, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT RI NO | CO ZI |
IL SEGRETARIO