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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1209/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7287/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Ufficio Tributi 87032 Amantea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036744648000 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
FATTO E DIRITTO Il signor Ricorrente_1, in atti generalizzato, si è opposto alla cartella esattoriale indicata in epigrafe, notificatagli da Agenzia Entrate Riscossione il 30.9.2024, relativa a TARI-TEFA del
Comune di Amantea per l'anno 2022. La parte ricorrente poneva alla base del ricorso i seguenti motivi: a) decadenza dalla potestà impositiva del Comune di Amantea per violazione dell'art. 72 d.lvo 507/93; b) Nullità della cartella opposta per mancata notifica dell'atto presupposto;
c) violazione e falsa applicazione dell'art.3 L.241/1990, art.7 legge n.212/2000 – Carenza di motivazione- Violazione del diritto di difesa.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso, chiedendo in ogni caso il rigetto dello stesso.
Non si è costituito il Comune di Amantea. Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere accolto, ritenendo fondato e assorbente il motivo con cui si eccepisce la decadenza per violazione dell'art. 72 d.lvo 507/93.
Si osserva invero che la disposizione in questione prevede che «l'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art.71 comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art.74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato …». Nel caso di specie il termine di decadenza annuale previsto dall'art. 72 cit. non è stato rispettato, in quanto il Comune di Amantea ha formato e reso esecutivo il ruolo in data 29.08.2023 ma lo ha consegnato all'Agenzia delle Entrate Riscossione solo in data 10.7.2024, quindi oltre l'anno dalla data di scadenza del tributo, cioè oltre il 31.12.2023 (sul punto la Cassazione è univoca: si veda da ultimo Cass. 27805/2018).
Ne consegue che la cartella è nulla perché notificata dopo il termine di decadenza. Gli altri motivi sono assorbiti. Le spese, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. come da dispositivo, seguono la soccombenza a vanno a gravare sul Comune di Amantea, che è il soccombente sostanziale nella vicenda.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata. Condanna il Comune di Amantea al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e competenze di lite, liquidate in euro 30,00 per esborsi e in euro 233,00 per competenze, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1.
Cosenza, 20 febbraio 2026. Il giudice
ER SE
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7287/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Ufficio Tributi 87032 Amantea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036744648000 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
FATTO E DIRITTO Il signor Ricorrente_1, in atti generalizzato, si è opposto alla cartella esattoriale indicata in epigrafe, notificatagli da Agenzia Entrate Riscossione il 30.9.2024, relativa a TARI-TEFA del
Comune di Amantea per l'anno 2022. La parte ricorrente poneva alla base del ricorso i seguenti motivi: a) decadenza dalla potestà impositiva del Comune di Amantea per violazione dell'art. 72 d.lvo 507/93; b) Nullità della cartella opposta per mancata notifica dell'atto presupposto;
c) violazione e falsa applicazione dell'art.3 L.241/1990, art.7 legge n.212/2000 – Carenza di motivazione- Violazione del diritto di difesa.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso, chiedendo in ogni caso il rigetto dello stesso.
Non si è costituito il Comune di Amantea. Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere accolto, ritenendo fondato e assorbente il motivo con cui si eccepisce la decadenza per violazione dell'art. 72 d.lvo 507/93.
Si osserva invero che la disposizione in questione prevede che «l'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art.71 comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art.74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato …». Nel caso di specie il termine di decadenza annuale previsto dall'art. 72 cit. non è stato rispettato, in quanto il Comune di Amantea ha formato e reso esecutivo il ruolo in data 29.08.2023 ma lo ha consegnato all'Agenzia delle Entrate Riscossione solo in data 10.7.2024, quindi oltre l'anno dalla data di scadenza del tributo, cioè oltre il 31.12.2023 (sul punto la Cassazione è univoca: si veda da ultimo Cass. 27805/2018).
Ne consegue che la cartella è nulla perché notificata dopo il termine di decadenza. Gli altri motivi sono assorbiti. Le spese, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. come da dispositivo, seguono la soccombenza a vanno a gravare sul Comune di Amantea, che è il soccombente sostanziale nella vicenda.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata. Condanna il Comune di Amantea al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e competenze di lite, liquidate in euro 30,00 per esborsi e in euro 233,00 per competenze, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1.
Cosenza, 20 febbraio 2026. Il giudice
ER SE