Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
RG 14758 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14758 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE VITO NICOLA presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
E nata in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. DE VITO NICOLA presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/08/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio nato il [...], minorenne. Persona_1
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la comparizione figurata.
1
Le parti hanno definito le seguenti condizioni il figlio minore sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti lo stesso;
il minore avrà residenza privilegiata presso la madre, con facoltà per il padre, di vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- Il padre potrà accompagnare il minore (quando sarà in età scolastica) tutti i giorni dalla casa familiare a scuola, e lo andrà a prendere per ricondurlo alla casa familiare;
- il padre avrà facoltà di trascorrere con il minore i pomeriggi del lunedì e del giovedì, dalla uscita di scuola fino alle 20,00 circa, nonché, se vorrà - a settimane alterne - il sabato o la domenica dalle ore 9,30 alle 20,00;
-quando il minore avrà compiuto i tre anni potrà rimanere a pernottare anche dal padre il sabato notte per essere riconsegnato alla madre alle ore 18,00 della domenica;
- per i periodi natalizi il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni il giorno della Vigilia
o quello di Natale;
- per i periodi di Pasqua il padre trascorrerà con il figlio, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì in Albis, dalle ore 08,00 alle ore 21,00;
- le vacanze estive del figlio dovranno essere concordate di comune accordo fra i genitori entro il 1 luglio di ogni anno, compatibilmente con il lavoro svolto da ciascuno dei ricorrenti. In ogni caso, visto l'allocazione prevalente presso la madre, in caso di vacanze da farsi nello stesso periodo, il padre avrà priorità nel tenere con sé il minore per due settimane di vacanza. E' tuttavia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti di lunga distanza.
- il padre trascorrerà con il minore il giorno del proprio compleanno e della festa del papà;
- qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma capitino in un giorno nel quale è previsto che il figlio stia con il padre, il minore trascorrerà con la madre quel giorno, posticipando, in tal modo, il giorno da trascorrere con il padre a quello successivo;
- il minore trascorrerà il giorno del loro compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori.
Per il mantenimento del piccolo sono stabilite le seguenti somme: il sig. Per_1 [...]
verserà alla sig.ra , a titolo di mantenimento per il figlio minore, la Pt_1 CP_1
2 somma di € 300,00 (trecento/00) mensili, entro il giorno 1 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici istat annualmente da versarsi a mezzo Carta Postepay Evolution n. 5333171166962478 con
IBAN [...] 2544 1135 4427;
Le spese mediche straordinarie, le spese per l'acquisto dei libri e ogni altra spesa non prevista e necessaria per il figlio sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare l'eventuale cambio del numero di cellulare per consentire le comunicazioni sempre nell'interesse della prole.
I ricorrenti sin da ora acconsentono, l'uno verso l'altro, al rilascio del passaporto.
Ritiene, altresì, il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse del minore garantendogli la bigenitorialità.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, e disciplina la genitorialità in conformità agli accordi riportati in parte motiva, provvedendo in conformità;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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