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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4222 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) GI ER nato a [...] il [...] 2) NO IA nato a [...] il [...] 3) MO AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza 31/03/2025 della Corte di Appello di Milano Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere LU AG;
sentita la Sostituta Procuratrice generale Lidia Giorgio, che ha chiesto, con riferimento a IU OB, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
in parziale accoglimento del ricorso di NI LU, l’annullamento con rinvio ai fini della rideterminazione della pena, stante l’intervenuta prescrizione del reato di bancarotta preferenziale, con rigetto nel resto del ricorso;
il rigetto del ricorso del OR;
sentito il difensore della parte civile Snam RE Gas s.p.a., avv. Giovanni Leone del foro di Milano, in sostituzione dell’avv. Giuseppe Lucibello del foro di Milano, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, con condanna alle spese, come da conclusioni e nota spese che deposita;
sentiti i difensori dei ricorrenti, avv. Emiliano Palucci del foro di Chieti, anche in sostituzione dell’avv. AL Mastrodomenico del foro di Foggia, per il NI, avv. Loredana Tulino del foro di Vibo Valentia, in sostituzione dell’avv. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4222 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 15/01/2026 2 AL Bianchi del foro di Milano, per il OR, che hanno concluso riportandosi ai motivi dei rispettivi ricorsi, dei quali hanno chiesto l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 24 giugno 2025 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Catania del 10 settembre 2024, appellata anche da OB IU, LU NI e AL OR, ha così provveduto: ha dichiarato la nullità dell’ordinanza emessa il 24 marzo 2021, degli atti conseguenti e della sentenza di primo grado nei confronti del IU, con rinvio degli atti al Tribunale di Milano;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del OR in ordine ai reati contestati ai capi 6 e 7 dell’imputazione, per essere gli stessi estinti per prescrizione, rideterminando la pena nei suoi confronti in anni cinque e mesi cinque di reclusione, con riferimento alle residue imputazioni sub 1, 23, 24, 25 e 30; ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti del NI, in relazione alla condanna per i capi 1, 9 e 11; ha confermato nel resto, con riferimento anche alle statuizione civili disposte a carico del NI in favore del Fallimento Nord Energia s.r.l. e a carico del OR in favore della Snam RE Gas s.p.a. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili, nelle rispettive qualità contestate, di aver fatto parte di un’associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio e, in particolare, di truffe aggravate in danno della Snam RE Gas s.p.a., primaria società italiana esercente attività di pubblico servizio nel mercato regolamentato del trasporto e del dispacciamento di gas naturale, nonché di delitti di riciclaggio e di reimpiego dei proventi illeciti conseguiti (capo 1). Il NI è stato altresì condannato per i reati fine di riciclaggio e di bancarotta fraudolenta e preferenziale di cui ai capi 9 e 11; il OR per i fatti di bancarotta fraudolenta di cui ai capi 23, 24 e 25 nonché per il delitto di autoriciclaggio di cui al capo 30. 2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione OB IU, LU NI e AL OR, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Nell’interesse del UN con un unico motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello presso il domicilio dichiarato. Con successivo atto del 4 dicembre 2024 il difensore e procuratore speciale dell’imputato ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione proposta per sopravvenuta carenza di interesse. 2.2. Nell’interesse del NI sono articolati cinque motivi. 3 2.2.1. Con il primo si eccepisce l’inosservanza o errata applicazione dell’art. 416 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine all’affermata consapevolezza di partecipare all’associazione per delinquere. Premette al riguardo il ricorrente di essere stato condannato in quanto ritenuto partecipe del sodalizio delinquenziale, con funzioni esecutive delle disposizioni di volta in volta impartite dal promotore OB IU, con il ruolo di organizzatore e autore materiale del trasferimento dei proventi delle truffe, in danno della società Snam RE Gas, ad un’articolata rete di holding e trust di diritto lussemburghese, nell’ambito della quale figuravano società di cui era legale rappresentante (la Immobiliari S.A. e la Real Estate Europe Investment S.A.), create al fine di ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza dei capitali. La Corte territoriale, tuttavia, non aveva considerato le censure difensive, tese ad evidenziare che il IU non conosceva gli altri sodali e che si era limitato ad eseguire le disposizioni del NI, senza sospettare dell’esistenza di un’associazione e della provenienza illecita delle somme trasferite. Anche gli elementi valutati in senso contrario (una mail del 21 novembre 2013 inviata al IU da VA FE, ritenuta erroneamente dipendente del ricorrente;
una richiesta del IU alla segretaria Macrì di mettersi in contatto con il NI per effettuare trasferimenti di somme) attestavano semmai ipotesi distrattive, in concorso, e non di partecipazione ad una compagine associativa. 2.2.2. Con riferimento al reato di riciclaggio, le censure sono duplici. Per un verso si eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita del danaro, sostenendosi che le argomentazioni utilizzate dalla Corte di merito (mancata giustificazione dei trasferimenti di denaro effettuati tra le società del gruppo) fossero illogiche, perché non provavano il dolo del riciclaggio ossia la conoscenza della illegittimità delle operazioni effettuate;
vero è, invece, che il NI, in qualità di dipendente (e non di amministratore o socio di maggioranza), eseguiva attività in adempimento di mandati fiduciari, e che non erano state acquisite prove circostanziate sul coinvolgimento nel delitto in questione. Per altro verso, la sentenza impugnata non aveva riscontrato adeguatamente il motivo di appello relativo alla richiesta di riqualificazione delle condotte contestate al capo 9 in termini di concorso nei reati presupposti di truffa ai danni della società Snam;
in particolare, non era stato valorizzato un dato rilevante, enucleabile dalle imputazioni, ossia la preventiva assicurazione da parte del ricorrente di procedere al materiale trasferimento dei proventi delle truffe, condotta che aveva rafforzato il proposito criminoso degli autori di tali reati. 2.2.3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce il vizio di motivazione, ritenuta mancante e contraddittoria, con riferimento al reato di bancarotta 4 contestato al capo 11 dell’imputazione. La sentenza impugnata non aveva riscontrato il motivo di appello con il quale si rilevava che il NI non aveva rivestito cariche amministrative nella società Nord Energia s.r.l., poi dichiarata fallita, e nelle società beneficiarie delle somme, ritenute di natura distrattiva o preferenziale. Le operazioni contestate erano state poste in essere prima che il ricorrente diventasse amministratore di Lux Gas&Power; inoltre, non era stata indicata la condotta che avrebbe avuto finalità agevolatrice delle operazioni distrattive compiute dagli amministratori di altre società, sì che la lacuna motivazionale si estendeva anche alla prova del dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore. 2.2.4. Violazione di legge (artt. 157, 161 cod. pen., artt. 129, 531 cod. proc. pen.) per omessa declaratoria di estinzione per decorso del termine prescrizionale, in relazione alle condotte di bancarotta preferenziale, contestate al capo 11), consistite nel pagamento di un importo complessivo di euro 510.040,00 a favore di società riferibili al gruppo della controllante;
fatti commessi secondo l’imputazione in Milano, il 6 agosto 2015, data dal fallimento. Alla data della sentenza impugnata (31 marzo 2025) era decorso il termine massimo di prescrizione del reato, pari ad anni sette e mesi sei (in ragione della pena massima di cinque anni, prevista per la bancarotta preferenziale), pur considerando il periodo di sospensione di 168 giorni durante il processo di primo grado. 2.2.5. Violazione di legge (artt. 603, commi 3 e 3-bis cod. proc. pen., 6, par. 1 e 3, lett. d, CEDU) per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con riferimento alle prove dichiarative poste a base della sentenza di primo grado, la cui motivazione era stata ritenuta apparente dalla Corte di appello. Poiché la responsabilità dell’imputato era stata rivalutata nel secondo grado di giudizio, la condanna – al pari di quanto avviene in caso di assoluzione in primo grado – era stata affermata sulla base dei riscontri cartolari e non della diretta acquisizione delle prove testimoniali. In particolare, la violazione dell’art. 6 CEDU doveva ritenersi esistente anche in ipotesi di omessa rinnovazione della prova dichiarativa quando la sentenza di condanna sia connotata da motivazione apparente. Per tali ragioni, il ricorrente rivolge istanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. per violazione degli artt. 111, 3, 24 Cost. e art.
6. Par. 1 e 3, lett. d), CEDU nonché, per gli stessi motivi, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 2.3. Nell’interesse di AL OR si premette che all’imputato è stato contestato di aver fatto parte dell’associazione a delinquere per aver ricoperto il ruolo di amministratore in alcune società svizzere, utilizzate per porre in essere le 5 truffe di cui ai capi di imputazione 6 e 7 – dichiarate prescritte – e per aver concorso a cagionare il dissesto ed il conseguente dissesto fallimento di tre società immobiliari italiani (capi 23, 24 e 25) e per aver concorso ad autoriciclare i proventi delle attività illecite (capo 30). Sono articolati, quindi, dieci motivi di ricorso, con i quali si eccepisce: 2.3.1. violazione di norma processuale e nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. a, e 179 cod. proc. pen., in relazione alla composizione del Collegio, per la partecipazione al giudizio di primo grado di un giudice onorario, in qualità di componente del Collegio, per la quasi totalità dell’istruttoria dibattimentale ed anche dopo la chiusura del dibattimento;
2.3.2. violazione di legge, con riferimento all’art. 416 cod. pen., ed erronea applicazione della legge penale, per l’omessa declaratoria di prescrizione del reato, commesso il 29 settembre 2014, data di cessazione delle attività illecite contestate;
nel merito, erronea valutazione del materiale probatorio ed insussistenza della struttura associativa descritta nel capo di imputazione sub 1, e, in particolare, dell’elemento oggettivo (posto che il ruolo di dipendente del OR, esecutore di disposizioni impartite dal datore di lavoro, era stato confuso con quello di partecipe del sodalizio) e soggettivo del reato (posto che non solo il OR non sapeva ma non poteva essere a conoscenza di situazioni che coinvolgevano le società); 2.3.3. con riferimento ai reati fallimentari contestati ai capi 23, 24 e 25, erronea applicazione della normativa in materia, in quanto dalle dichiarazioni testimoniali non era emerso alcun riferimento al OR, il quale aveva sempre operato in Svizzera, senza avere collegamenti con le società italiane fallite, e non poteva considerarsi concorrente extraneus rispetto a condotte distrattive, rimaste prive di prova nei suoi confronti;
inoltre, sotto il profilo soggettivo, non era stata dimostrata la consapevolezza dell’apporto fornito all’intraneus circa il depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori;
2.3.4. con riferimento al reato contestato al capo 30, erroneo accertamento del reato di autoriciclaggio, con conseguente inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 648-ter.1 cod. pen., sia per il profilo oggettivo (assenza di condotte attive o omissive circa il trasferimento di denaro dalle società italiane a quelle svizzere riconducibili al IU) sia per l’elemento soggettivo del reato (consapevolezza della provenienza illecita del danaro); 2.3.5. erronea interpretazione dell’art. 533 cod. proc. pen. e omessa assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., alla stregua delle risultanze processuali;
6 2.3.6. erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi ingiustificato, atteso il ruolo marginale nelle vicende in esame;
2.3.7. erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 133 cod. pen. in merito ai criteri di determinazione della pena, eccesiva rispetto alla partecipazione materiale al dissesto delle società fallite;
2.3.8. vizio di motivazione circa la valutazione delle specifiche condotte contestate al OR e sui criteri di liquidazione della provvisionale per un importo eccessivo (otto milioni di euro); 2.3.9. violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva (testimonianza di MA RS, nonostante l’inserimento nella lista testi); 2.3.10. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in materia di truffa aggravata transnazionale, in quanto i due reati, ancorché prescritti, erano insussistenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di OB IU è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per rituale rinuncia all’impugnazione, per mezzo del difensore e procuratore speciale. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della SS delle ammende che può contenersi nell’importo di euro cinquecentomila, in ragione dell’esigua attività processuale espletata a seguito della proposizione del ricorso. 2. Il ricorso di LU NI. 2.1. I primi tre motivi sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. Si tratta dei motivi relativi all’affermazione di responsabilità, con riferimento al capo 1, associazione per delinquere (primo motivo), al capo 9, riciclaggio (secondo motivo, parte prima e seconda), al capo 11, bancarotta fraudolenta, per distrazione e preferenziale (terzo motivo): i motivi sono reiterativi e generici, in quanto non si confrontano in termini critici con le risultanze processuali, così come esaminate in termini privi di incongruenze logiche e giuridiche alle pagine da 106 a 126 della sentenza di appello. È sufficiente a tal fine richiamare sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di giudizio di cassazione, pur dopo la novella codicistica operata dalla legge n. 46 del 2006, che consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo", alla Corte di cassazione 7 restano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti dal ricorrente maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Perelli, Rv. 280601-01). È emerso il ruolo centrale del IU, promotore dell’associazione a delinquere, in quanto le società utilizzate per la commissione dei reati erano a lui riconducibili, venivano poi dismesse, messe in liquidazione e indotte al fallimento;
i capitali di tali società erano poi trasferiti all’estero, in Svizzera e Lussemburgo, per essere indirizzati in seguito a Panama e alle Seychelles e rientrare poi in LI attraverso la costituzione di altre società (in tal senso gli atti della minuziosa indagine espletata dalla Guardia di Finanza, a seguito anche dell’acquisizione di documentazione bancaria italiana e lussemburghese). Il NI è risultato essere stretto collaboratore del IU, prestandosi all’attività di riciclaggio all’estero del danaro proveniente dalle truffe perpetrate ai danni della Snam Gas s.p.a., come emerso dalla documentazione sequestrata presso il suo ufficio. La Corte di merito ha esaminato l’assunto difensivo, reiterato in questa sede, secondo cui l’imputato si sarebbe limitato a dare esecuzione alle direttive del IU, nel rispetto della normativa estera, e ha sottolineato – al contrario – il ruolo effettivo e concreto, oltre che consapevole, nell’ambito della struttura illecita, indicando gli elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale che giustificano tale conclusione. In particolare, con riferimento all’art. 416 cod. pen., la motivazione pone in risalto gli elementi costitutivi della fattispecie (il vincolo associativo tra il IU, il OR e il NI – oltre che UC BO, giudicato separatamente – cementato da un legame consolidato nel tempo e finalizzato alla realizzazione dei reati programmati;
l’indeterminatezza del programma criminoso, posto che l’intera attività imprenditoriale del IU è risultata incentrata sulla sistematica commissione di truffe, realizzata attraverso una serie di imprese, in forma societaria, che si avvicendavano nell’acquisizione di contratti con Snam RE Gas per poi essere messe in liquidazione e cessare la loro operatività; l’esistenza di una struttura organizzativa, con la disponibilità di veicoli societari per la commissione dei reati e con la ripartizione dei ruoli fra i diversi associati;
l’affectio societatis ovvero la consapevolezza di fornire con le proprie condotte un contributo alla vita del sodalizio e al perseguimento dei comuni obiettivi illeciti). In tale contesto, il NI ha svolto compiti di organizzazione e di materiale trasferimento dei proventi delle truffe, attraverso un’articolata rete di società di 8 diritto lussemburghese di cui era legale rappresentante, create al fine di ostacolare l’identificazione della illecita provenienza dei capitali trasferiti. La sentenza impugnata si sofferma proprio sul collegamento tra l’attività di tali società e la struttura organizzativa creata dal IU nonché sulla collaborazione degli amministratori formali (il NI e il OR) alla commissione dei reati di truffa e riciclaggio, sì da consentire al sodalizio di procurarsi ingiusti profitti;
si relaziona alla tesi difensiva circa la mancata consapevolezza delle finalità del IU, evidenziando in particolare che il NI, al pari del OR, aveva sempre condiviso le scelte operative e gestionali del promotore, attraverso la fattiva e costante amministrazione delle varie società. La Corte di merito indica a tal fine alcuni dati istruttori di indubbia rilevanza (la corrispondenza con la FE, attestante la necessità di fornire giustificativi per pagamenti riguardanti le transazioni interne tra società; la testimonianza del Siravo circa l’operatività delle società attive nel settore della commercializzazione del gas ed il meccanismo truffaldino posto in essere, con trasferimento e occultamento dei profitti;
la documentazione, reperita e sequestrata dalla Guardia di Finanza, esplicativa del ruolo del NI nel trasferimento dei capitali ed il suo stabile inserimento nel sodalizio criminale creato dal IU;
la conversazione fra quest’ultimo e la segreteria Macrì circa operazioni di storno di capitali che il NI avrebbe dovuto effettuare sul conto personale del IU, con prelievi dal conto di una delle società del gruppo). La diversa e frammentaria valutazione delle prove, reiterata dalla difesa, si traduce in una questio facti, insuscettibile di esame in sede di legittimità, a fronte dell’iter logico della motivazione, ancorato ai dati emersi dall’istruttoria. 2.1.1. La sentenza impugnata si sottrae a censure anche con riferimento al delitto di riciclaggio (capo 9), descrivendo il sistema di occultamento dei profitti illeciti derivante dalle truffe, attraverso la rete di holding e trust di diritto lussemburghese, in mancanza di giustificazione dei trasferimenti di capitali (le società lussemburghesi erano amministrate dal NI ma appartenevano al IU): le pagine da 122 a 124 indicano le prove a tal fine rilevanti, utilizzate per ricostruire le operazioni di occultamento nonché il collegamento fra società che introitavano i proventi delle truffe e società che ricevevano le somme, indirizzandole poi sui conti nella disponibilità del IU. 2.1.2. L’istruttoria dibattimentale ha consentito anche di ritenere provata la sussistenza dei fatti di bancarotta (pagine da 124 a 126), con argomentazioni prive dei denunciati vizi motivazionali, coerenti con i parametri normativi di riferimento: la distrazione di risorse dalla società Nord Energia s.r.l. in favore della controllante Lux Gas & Power s.r.l. nonché i pagamenti preferenziali in favore di società riferibili 9 al gruppo della controllante (in tal senso la testimonianza del curatore fallimentare e la relazione, acquisita agli atti, dello stesso curatore ex art. 33 l. fall.). Il ricorrente ha reiterato la propria estraneità al delitto in questione, assumendo di non aver rivestito cariche nelle società interessate, situazione che il giudice di merito ha ritenuto a ragione non rilevante, a fronte dell’accertato coinvolgimento nelle vicende di bancarotta quale extraneus, in concorso con UC BO e OB IU, presidenti del consiglio di amministrazione delle società fallite. 2.2. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di norma processuale (art. 603, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen.) per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, relativamente alle prove dichiarative poste a base della condanna, a seguito della ritenuta motivazione apparente della sentenza di primo grado. Il rilievo è in primo luogo generico perché, rispetto al paramento del comma 3, non si indicano i profili di assoluta necessità della rinnovazione;
con riferimento al comma 3-bis, a prescindere dalla circostanza che nel caso di specie non si tratta di una sentenza di proscioglimento appellata dal pubblico ministero, non si specificano i profili valutativi della prova dichiarativa decisivi ai fini della condanna, a fronte della cospicua documentazione acquisita agli atti, che ha consentito di ricostruire le vicende in oggetto. In ogni caso, la questione, nelle sue linee generali, è stata esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, che ha in primo luogo affermato il principio secondo cui la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118-01). Le Sezioni unite hanno altresì specificato, in motivazione (§ 3.5.), che la Corte territoriale - anche a fronte del deposito del mero dispositivo della sentenza di primo grado - avrebbe comunque potuto decidere nel merito e, nel rispetto dei limiti del devoluto e del divieto di reformatio in peius, procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante, utilizzando le prove già legittimamente acquisite nel precedente grado di giudizio nel contraddittorio delle parti (in tal senso anche Sez. 5, n. 11961 del 25/03/2005, Bellantone, non mass.). Proprio la mancanza di reformatio in peius in appello esclude la necessità della invocata rinnovazione istruttoria, trattandosi, invece, di valutazione conforme dei 10 giudici di merito, nei due diversi gradi di giudizio, congruamente motivata dalla Corte territoriale che ha in tal modo sanato la nullità della sentenza di primo grado. La manifesta infondatezza del motivo esclude la possibilità di un giudizio incidentale di costituzionalità, avente ad oggetto l’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., il cui presupposto è, appunto, la non manifesta infondatezza (oltre che la rilevanza) della questione di legittimità costituzionale. Anche l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione Europea, per contrasto con l’art. 6 CEDU, è all’evidenza priva di giustificazione, in quanto il NI non è stato condannato per la prima volta in appello;
la Corte di merito, al contrario, ha confermato la condanna di primo grado, emessa a seguito di un regolare giudizio e della legittima acquisizione di prove, condividendo le conclusioni del Tribunale e fornendo ampia motivazione del proprio convincimento. Va in ogni caso considerato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione osta, per difetto di rilevanza, al rinvio pregiudiziale di questione alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, potendo il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale qualora sia manifesto che l'interpretazione richiesta non si trova in rapporto con l'effettività o con l'oggetto del giudizio principale (Sez. 3, n. 42156 del 15/09/2021, Bertora, Rv. 282461-01; il ricorso del NI è inammissibile con riferimento a tutti i capi per cui ha riportato condanna in appello, ad eccezione della bancarotta preferenziale, prescritta, per le ragioni di cui al paragrafo che segue). 2.3. È fondato il quarto motivo di ricorso relativo alla omessa dichiarazione di estinzione del reato di bancarotta preferenziale contestato nella seconda parte del capo 11, per decorso del termine prescrizionale, verificatosi prima della pronuncia di secondo grado. La pena edittale massima prevista per tale reato è di cinque anni, con la conseguenza che – considerati gli eventi interruttivi – il termine massimo di prescrizione è di sette anni e sei mesi, decorrente nel caso di specie dal 6 agosto 2015, data del fallimento della società interessata, come si rileva dal capo di imputazione (sul dies a quo del termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale, decorrente dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento, Sez. 5, n. 48739 del 14/10/2014, Grillo, Rv. 261299-01). La circostanza aggravante dell’art. 219, comma 2, l. fall. è cd. indipendente e non ad effetto speciale, perché non determina un aumento superiore ad un terzo e, quindi, non si computa ai fini della prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. Il periodo di sospensione del termine in primo grado determinato in sentenza è stato indicato in 168 giorni, da ridursi, tuttavia a 158 giorni, essendo evidente 11 l’errore di calcolo nei periodi considerati dal Tribunale (dal 18 marzo 2020 all’11 maggio 2020, dall’11 febbraio 2021 al 24 marzo 2021, dal 5 maggio 2021 al 7 luglio 2021): il reato, pertanto, risulta prescritto in data 14 luglio 2023, prima della sentenza di secondo grado che avrebbe dovuto provvedere in tal senso. Deve, di conseguenza, annullarsi senza rinvio la sentenza annullata, in relazione al suddetto reato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, relativamente agli ulteriori reati, per i quali il ricorso va considerato inammissibile, con dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità (non può procedersi alla rimodulazione della pena ai sensi dell’art. 630, lett. l), cod. proc. pen. perché il Tribunale ha effettuato un aumento unitario per i reati in continuazione e non è possibile eliminare, attraverso un mero calcolo aritmetico, il segmento relativo al reato prescritto). 3. Il ricorso di AL OR è inammissibile, perché basato su motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati;
in alcuni casi, i motivi risultano non proponibili in sede di legittimità. 3.1. Il primo motivo, con il quale si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per la partecipazione di un giudice onorario al collegio giudicante, è all’evidenza privo di fondamento. Il rilievo non tiene conto che la disposizione transitoria di cui all'art. 30, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, esclude l'applicabilità del divieto di destinare i giudici onorari di pace ai collegi giudicanti dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. con riguardo ai procedimenti nei quali, al 15/08/2017, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, risultava esercitata l'azione penale;
norma che, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere interpretata in senso letterale, avendo riguardo all'atto di esercizio dell'azione penale, posto che l'operatività della deroga al divieto suddetto non può essere collegata a un diverso momento, quale l'apertura del dibattimento (Sez. 2, n. 9943 del 25/02/2025, Motti, Rv. 287654-01). 3.2. Anche la censura relativa all’omesso accertamento della prescrizione del reato di associazione per delinquere (capo 1) è manifestamente infondata, in quanto il tempus commissi delicti risulta contestato in imputazione “dal maggio 2012 a tutt’ora”. Nei reati permanenti in cui la contestazione sia effettuata nella forma cd. aperta o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola processuale è quella secondo cui la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado (nel caso di 12 specie il 15 febbraio 2023); tale regola non risulta contestata dagli imputati nei precedenti gradi di giudizio e l’accertamento di una diversa data con riferimento al OR costituisce una questio facti, il cui esame non è consentito in sede di legittimità. 3.3. I motivi sulla responsabilità, relativi all’accertamento – ritenuto erroneo – della sussistenza del reato associativo contestato al capo 1, dei fatti di bancarotta per distrazione di cui ai 23, 24 e 25 e del delitto di autoriciclaggio sub 30 (seconda parte del secondo motivo, terzo, quarto e quinto motivo) costituiscono reiterazione di censure anche in questo caso ampiamente esaminate e disattese dalla corte di merito con argomenti immuni da vizi logici, corretti nelle implicazioni giuridiche. Il ruolo del OR, al pari di quello del NI, è stato delineato con riferimento sia al consolidato rapporto con il UN, organizzatore del sodalizio criminale, sia alle condotte contestate nell’ambito del contesto associativo in esecuzione del cd. pactum sceleris. La trattazione congiunta da parte della corte territoriale dei rilievi sulla partecipazione all’organizzazione formulati dal NI e dal OR (pagine 106 e segg. della sentenza impugnata) consente di estendere anche a quest’ultimo le considerazioni effettuate nel paragrafo che precede. L’operatività delle varie società, funzionale alla realizzazione delle truffe e al riciclaggio, era gestita, infatti, oltre che dal NI, anche dal OR, stabilmente radicato in Svizzera, che era persona di fiducia del IU e gestiva la parte estera dell’attività, tramite, in particolar modo, la società Skysea;
compiti che consistevano nella copertura e nella agevolazione delle finalità associative, attraverso la formale amministrazione delle società elencate nel capo di imputazione, e che il ricorrente svolgeva non quale dipendente ma con autonomia gestionale, sia pure nell’ambito delle indicazione fornitegli dal IU, con continuità e precisione. L’adesione e il rispetto del vincolo associativo è reso evidente dalla circostanza che il OR, al pari del NI, concludeva autonomi accordi tramite società collegate dal comune scopo di commettere una indeterminata serie di reati fine (truffe e riciclaggi). In tal senso i richiami alla testimonianza del Siravo, alla documentazione bancaria acquisita sui flussi finanziaria e sulle truffe perpetrate ai danni delle società costituitesi parte civile (pagine 111 e 112), alle deleghe rilasciate al OR ad operare su conti correnti delle società e alle funzioni di amministratore delle società svizzere che hanno operato sulla rete di traposto di Snam RE Gas s.p.a. 3.4. Il ricorrente reitera altresì la censura sull’accertamento di responsabilità per i fatti di bancarotta, sul presupposto di non aver mai rivestito alcun ruolo, 13 formale o sostanziale, nelle società fallite, e che nelle prove acquisite (in particolar modo, nelle dichiarazioni testimoniali) non vi è cenno al suo nome. La Corte territoriale ha sottolineato – analogamente a quanto riportato per il NI – come il OR sia stato imputato quale concorrente extraneus, con conseguente irrilevanza delle cariche rivestite nelle società fallite;
ha, inoltre, indicato le operazioni distrattive operate ai danni di tali società (la MM LI s.p.a., la Magenta MM s.p.a., la Marina MM s.r.l.) e le prove attestanti il diretto e consapevole coinvolgimento del ricorrente (testimonianza del curatore fallimentare;
documentazione ex art. 33 l. fall.); si è, infine, soffermata sull’azione in concorso con il IU, rispetto a pagamenti effettuati senza giustificazione, in favore di società del gruppo, con pregiudizio dei creditori (pagine da 117 a 119). 3.5. Il OR reitera anche le censure in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di autoriciclaggio in concorso, contestato al capo 30. La Corte territoriale, con precisi riferimenti all’istruttoria dibattimentale, ha indicato le operazioni di trasferimento di somme di danaro, provento delle truffe in danno della Snam RE Gas s.p.a., ad opera del IU, del BO e del OR, in concorso tra loro;
ha preso in considerazione i rilievi difensivi circa l’estraneità del ricorrente ai bonifici in favore della MM LI s.p.a. e della OL nonché alla stipula del contratto preliminare fittizio di vendita immobiliare del 31 marzo 2015, specificando che l’azione concorsuale era consistita nel fatto che la società di cui era amministratore unico (la Skysea SA, società controllante la MM LI) aveva ricevuto pagamenti privi di causale se non quella di ostacolare la provenienza delittuosa del denaro;
ha, infine, argomentato in termini logici in ordine all’elemento soggettivo del delitto di autoriciclaggio in concorso (il OR, nella qualità indicata, ricevette ingenti somme di danaro dalla Marina MM, società del gruppo facente capo al UN, senza alcuna contropartita, sulla base di un contratto simulato (pagine 120 e 121). La responsabilità personale del OR, ben distinta da quella dell’ente ai sensi dell’art. 5 d. lgs. 231/2011, ha riscontro, quindi, in una motivazione effettiva e tutt’altro che contraddittoria. È appena il caso di ribadire – con specifico riferimento al quinto motivo di ricorso – che in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposto dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se – come nel caso di specie – sia stata oggetto di disamina da parte 14 del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801-01). 3.6. I motivi sul trattamento sanzionatorio sono generici: il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con il riferimento alla personalità negativa dell’imputato, desumibile dall’ingente danno causato e dalla notevole gravità dei fatti, oltre che dalla mancanza di forme di resipiscenza o di revisione critica della propria condotta delittuosa;
la pena – ritenuta eccessiva – è stata congruamente determinata, in misura prossima ai minimi edittali, sì che il richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. risulta privo di confronto con la motivazione (pag. 121). 3.7. L’ottavo e il nono motivo si riferiscono a censure non proponibili in sede di legittimità. Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711-01). Quanto alla mancata assunzione nel giudizio di primo grado di una prova decisiva tramite la testimonianza di TT RS, trattasi di una censura estranea all’appello, e proposta per la prima volta in cassazione. Invero, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631-01). L’assunto secondo cui si tratterebbe di “vizio rilevabile in ogni grado del giudizio” (pag. 17 del ricorso) è del tutto privo di fondamento. 3.8. Con l’ultimo motivo il ricorrente eccepisce l’insussistenza dell’elemento oggettivo delle truffe dichiarate prescritte (capi 6 e 7). La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha già avuto modo di chiarire che in presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti ictu oculi dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua 15 commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d'appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell'accusa; pertanto, solo entro questi limiti è consentito l'esame della richiesta di assoluzione nel merito (ex multis, Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679-01). Ha precisato, in seguito, che a fronte di una sentenza di appello di declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, da valutarsi ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu oculi, con una mera attività di “constatazione”, la “evidenza” della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D’Ambrosio, Rv. 285091-01). Il ricorrente non si confronta con tali princìpi e, pur non rinunciando alla prescrizione, richiede una valutazione sulla tenuta logica della motivazione a base del giudizio di responsabilità che implica un confronto effettivo con le argomentazioni del giudice di merito e, quindi, un apprezzamento pieno sui rilievi, formulati con l’atto di appello;
valutazione che si pone oltre il perimetro della mera constatazione della prova di innocenza, come peraltro si rileva dal tenore complessivo degli atti oltre che dal portato letterale dei singoli motivi. 3.9. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del OR al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della SS delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. Il OR è altresì condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile Snam RE Gas s.p.a. nella misura liquidata in dispositivo (la nota depositata in udienza si riferisce in realtà a tutti gli imputati ma deve intendersi indirizzata nei confronti del solo OR, in ragione della nullità della sentenza di primo grado con riferimento al UN e della estraneità del NI alle truffe). Si dà atto, infine, che il Fallimento della Nord Energia s.p.a. ha revocato la costituzione di parte civile, come da documentazione in atti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NI LU in relazione al reato di bancarotta preferenziale di cui al capo 11 perché estinto per 16 prescrizione e per l’effetto dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai residui reati. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di NI LU e irrevocabile l’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 1, 9 e 11 diversi dalla bancarotta preferenziale. Dichiara inammissibili i ricorsi di IU OB e di OR AL che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della SS delle Ammende di euro cinquecento nei confronti di IU e di euro tremila nei confronti di OR. Condanna, inoltre, l’imputato OR AL al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile SNAM RE Gas s.p.a. che liquida in euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 15 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LU AG EA PE
udita la relazione svolta dal Consigliere LU AG;
sentita la Sostituta Procuratrice generale Lidia Giorgio, che ha chiesto, con riferimento a IU OB, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
in parziale accoglimento del ricorso di NI LU, l’annullamento con rinvio ai fini della rideterminazione della pena, stante l’intervenuta prescrizione del reato di bancarotta preferenziale, con rigetto nel resto del ricorso;
il rigetto del ricorso del OR;
sentito il difensore della parte civile Snam RE Gas s.p.a., avv. Giovanni Leone del foro di Milano, in sostituzione dell’avv. Giuseppe Lucibello del foro di Milano, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, con condanna alle spese, come da conclusioni e nota spese che deposita;
sentiti i difensori dei ricorrenti, avv. Emiliano Palucci del foro di Chieti, anche in sostituzione dell’avv. AL Mastrodomenico del foro di Foggia, per il NI, avv. Loredana Tulino del foro di Vibo Valentia, in sostituzione dell’avv. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4222 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 15/01/2026 2 AL Bianchi del foro di Milano, per il OR, che hanno concluso riportandosi ai motivi dei rispettivi ricorsi, dei quali hanno chiesto l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 24 giugno 2025 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Catania del 10 settembre 2024, appellata anche da OB IU, LU NI e AL OR, ha così provveduto: ha dichiarato la nullità dell’ordinanza emessa il 24 marzo 2021, degli atti conseguenti e della sentenza di primo grado nei confronti del IU, con rinvio degli atti al Tribunale di Milano;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del OR in ordine ai reati contestati ai capi 6 e 7 dell’imputazione, per essere gli stessi estinti per prescrizione, rideterminando la pena nei suoi confronti in anni cinque e mesi cinque di reclusione, con riferimento alle residue imputazioni sub 1, 23, 24, 25 e 30; ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti del NI, in relazione alla condanna per i capi 1, 9 e 11; ha confermato nel resto, con riferimento anche alle statuizione civili disposte a carico del NI in favore del Fallimento Nord Energia s.r.l. e a carico del OR in favore della Snam RE Gas s.p.a. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili, nelle rispettive qualità contestate, di aver fatto parte di un’associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio e, in particolare, di truffe aggravate in danno della Snam RE Gas s.p.a., primaria società italiana esercente attività di pubblico servizio nel mercato regolamentato del trasporto e del dispacciamento di gas naturale, nonché di delitti di riciclaggio e di reimpiego dei proventi illeciti conseguiti (capo 1). Il NI è stato altresì condannato per i reati fine di riciclaggio e di bancarotta fraudolenta e preferenziale di cui ai capi 9 e 11; il OR per i fatti di bancarotta fraudolenta di cui ai capi 23, 24 e 25 nonché per il delitto di autoriciclaggio di cui al capo 30. 2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione OB IU, LU NI e AL OR, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Nell’interesse del UN con un unico motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello presso il domicilio dichiarato. Con successivo atto del 4 dicembre 2024 il difensore e procuratore speciale dell’imputato ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione proposta per sopravvenuta carenza di interesse. 2.2. Nell’interesse del NI sono articolati cinque motivi. 3 2.2.1. Con il primo si eccepisce l’inosservanza o errata applicazione dell’art. 416 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine all’affermata consapevolezza di partecipare all’associazione per delinquere. Premette al riguardo il ricorrente di essere stato condannato in quanto ritenuto partecipe del sodalizio delinquenziale, con funzioni esecutive delle disposizioni di volta in volta impartite dal promotore OB IU, con il ruolo di organizzatore e autore materiale del trasferimento dei proventi delle truffe, in danno della società Snam RE Gas, ad un’articolata rete di holding e trust di diritto lussemburghese, nell’ambito della quale figuravano società di cui era legale rappresentante (la Immobiliari S.A. e la Real Estate Europe Investment S.A.), create al fine di ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza dei capitali. La Corte territoriale, tuttavia, non aveva considerato le censure difensive, tese ad evidenziare che il IU non conosceva gli altri sodali e che si era limitato ad eseguire le disposizioni del NI, senza sospettare dell’esistenza di un’associazione e della provenienza illecita delle somme trasferite. Anche gli elementi valutati in senso contrario (una mail del 21 novembre 2013 inviata al IU da VA FE, ritenuta erroneamente dipendente del ricorrente;
una richiesta del IU alla segretaria Macrì di mettersi in contatto con il NI per effettuare trasferimenti di somme) attestavano semmai ipotesi distrattive, in concorso, e non di partecipazione ad una compagine associativa. 2.2.2. Con riferimento al reato di riciclaggio, le censure sono duplici. Per un verso si eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita del danaro, sostenendosi che le argomentazioni utilizzate dalla Corte di merito (mancata giustificazione dei trasferimenti di denaro effettuati tra le società del gruppo) fossero illogiche, perché non provavano il dolo del riciclaggio ossia la conoscenza della illegittimità delle operazioni effettuate;
vero è, invece, che il NI, in qualità di dipendente (e non di amministratore o socio di maggioranza), eseguiva attività in adempimento di mandati fiduciari, e che non erano state acquisite prove circostanziate sul coinvolgimento nel delitto in questione. Per altro verso, la sentenza impugnata non aveva riscontrato adeguatamente il motivo di appello relativo alla richiesta di riqualificazione delle condotte contestate al capo 9 in termini di concorso nei reati presupposti di truffa ai danni della società Snam;
in particolare, non era stato valorizzato un dato rilevante, enucleabile dalle imputazioni, ossia la preventiva assicurazione da parte del ricorrente di procedere al materiale trasferimento dei proventi delle truffe, condotta che aveva rafforzato il proposito criminoso degli autori di tali reati. 2.2.3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce il vizio di motivazione, ritenuta mancante e contraddittoria, con riferimento al reato di bancarotta 4 contestato al capo 11 dell’imputazione. La sentenza impugnata non aveva riscontrato il motivo di appello con il quale si rilevava che il NI non aveva rivestito cariche amministrative nella società Nord Energia s.r.l., poi dichiarata fallita, e nelle società beneficiarie delle somme, ritenute di natura distrattiva o preferenziale. Le operazioni contestate erano state poste in essere prima che il ricorrente diventasse amministratore di Lux Gas&Power; inoltre, non era stata indicata la condotta che avrebbe avuto finalità agevolatrice delle operazioni distrattive compiute dagli amministratori di altre società, sì che la lacuna motivazionale si estendeva anche alla prova del dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore. 2.2.4. Violazione di legge (artt. 157, 161 cod. pen., artt. 129, 531 cod. proc. pen.) per omessa declaratoria di estinzione per decorso del termine prescrizionale, in relazione alle condotte di bancarotta preferenziale, contestate al capo 11), consistite nel pagamento di un importo complessivo di euro 510.040,00 a favore di società riferibili al gruppo della controllante;
fatti commessi secondo l’imputazione in Milano, il 6 agosto 2015, data dal fallimento. Alla data della sentenza impugnata (31 marzo 2025) era decorso il termine massimo di prescrizione del reato, pari ad anni sette e mesi sei (in ragione della pena massima di cinque anni, prevista per la bancarotta preferenziale), pur considerando il periodo di sospensione di 168 giorni durante il processo di primo grado. 2.2.5. Violazione di legge (artt. 603, commi 3 e 3-bis cod. proc. pen., 6, par. 1 e 3, lett. d, CEDU) per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con riferimento alle prove dichiarative poste a base della sentenza di primo grado, la cui motivazione era stata ritenuta apparente dalla Corte di appello. Poiché la responsabilità dell’imputato era stata rivalutata nel secondo grado di giudizio, la condanna – al pari di quanto avviene in caso di assoluzione in primo grado – era stata affermata sulla base dei riscontri cartolari e non della diretta acquisizione delle prove testimoniali. In particolare, la violazione dell’art. 6 CEDU doveva ritenersi esistente anche in ipotesi di omessa rinnovazione della prova dichiarativa quando la sentenza di condanna sia connotata da motivazione apparente. Per tali ragioni, il ricorrente rivolge istanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. per violazione degli artt. 111, 3, 24 Cost. e art.
6. Par. 1 e 3, lett. d), CEDU nonché, per gli stessi motivi, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 2.3. Nell’interesse di AL OR si premette che all’imputato è stato contestato di aver fatto parte dell’associazione a delinquere per aver ricoperto il ruolo di amministratore in alcune società svizzere, utilizzate per porre in essere le 5 truffe di cui ai capi di imputazione 6 e 7 – dichiarate prescritte – e per aver concorso a cagionare il dissesto ed il conseguente dissesto fallimento di tre società immobiliari italiani (capi 23, 24 e 25) e per aver concorso ad autoriciclare i proventi delle attività illecite (capo 30). Sono articolati, quindi, dieci motivi di ricorso, con i quali si eccepisce: 2.3.1. violazione di norma processuale e nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. a, e 179 cod. proc. pen., in relazione alla composizione del Collegio, per la partecipazione al giudizio di primo grado di un giudice onorario, in qualità di componente del Collegio, per la quasi totalità dell’istruttoria dibattimentale ed anche dopo la chiusura del dibattimento;
2.3.2. violazione di legge, con riferimento all’art. 416 cod. pen., ed erronea applicazione della legge penale, per l’omessa declaratoria di prescrizione del reato, commesso il 29 settembre 2014, data di cessazione delle attività illecite contestate;
nel merito, erronea valutazione del materiale probatorio ed insussistenza della struttura associativa descritta nel capo di imputazione sub 1, e, in particolare, dell’elemento oggettivo (posto che il ruolo di dipendente del OR, esecutore di disposizioni impartite dal datore di lavoro, era stato confuso con quello di partecipe del sodalizio) e soggettivo del reato (posto che non solo il OR non sapeva ma non poteva essere a conoscenza di situazioni che coinvolgevano le società); 2.3.3. con riferimento ai reati fallimentari contestati ai capi 23, 24 e 25, erronea applicazione della normativa in materia, in quanto dalle dichiarazioni testimoniali non era emerso alcun riferimento al OR, il quale aveva sempre operato in Svizzera, senza avere collegamenti con le società italiane fallite, e non poteva considerarsi concorrente extraneus rispetto a condotte distrattive, rimaste prive di prova nei suoi confronti;
inoltre, sotto il profilo soggettivo, non era stata dimostrata la consapevolezza dell’apporto fornito all’intraneus circa il depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori;
2.3.4. con riferimento al reato contestato al capo 30, erroneo accertamento del reato di autoriciclaggio, con conseguente inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 648-ter.1 cod. pen., sia per il profilo oggettivo (assenza di condotte attive o omissive circa il trasferimento di denaro dalle società italiane a quelle svizzere riconducibili al IU) sia per l’elemento soggettivo del reato (consapevolezza della provenienza illecita del danaro); 2.3.5. erronea interpretazione dell’art. 533 cod. proc. pen. e omessa assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., alla stregua delle risultanze processuali;
6 2.3.6. erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi ingiustificato, atteso il ruolo marginale nelle vicende in esame;
2.3.7. erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 133 cod. pen. in merito ai criteri di determinazione della pena, eccesiva rispetto alla partecipazione materiale al dissesto delle società fallite;
2.3.8. vizio di motivazione circa la valutazione delle specifiche condotte contestate al OR e sui criteri di liquidazione della provvisionale per un importo eccessivo (otto milioni di euro); 2.3.9. violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva (testimonianza di MA RS, nonostante l’inserimento nella lista testi); 2.3.10. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in materia di truffa aggravata transnazionale, in quanto i due reati, ancorché prescritti, erano insussistenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di OB IU è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per rituale rinuncia all’impugnazione, per mezzo del difensore e procuratore speciale. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della SS delle ammende che può contenersi nell’importo di euro cinquecentomila, in ragione dell’esigua attività processuale espletata a seguito della proposizione del ricorso. 2. Il ricorso di LU NI. 2.1. I primi tre motivi sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. Si tratta dei motivi relativi all’affermazione di responsabilità, con riferimento al capo 1, associazione per delinquere (primo motivo), al capo 9, riciclaggio (secondo motivo, parte prima e seconda), al capo 11, bancarotta fraudolenta, per distrazione e preferenziale (terzo motivo): i motivi sono reiterativi e generici, in quanto non si confrontano in termini critici con le risultanze processuali, così come esaminate in termini privi di incongruenze logiche e giuridiche alle pagine da 106 a 126 della sentenza di appello. È sufficiente a tal fine richiamare sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di giudizio di cassazione, pur dopo la novella codicistica operata dalla legge n. 46 del 2006, che consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo", alla Corte di cassazione 7 restano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti dal ricorrente maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Perelli, Rv. 280601-01). È emerso il ruolo centrale del IU, promotore dell’associazione a delinquere, in quanto le società utilizzate per la commissione dei reati erano a lui riconducibili, venivano poi dismesse, messe in liquidazione e indotte al fallimento;
i capitali di tali società erano poi trasferiti all’estero, in Svizzera e Lussemburgo, per essere indirizzati in seguito a Panama e alle Seychelles e rientrare poi in LI attraverso la costituzione di altre società (in tal senso gli atti della minuziosa indagine espletata dalla Guardia di Finanza, a seguito anche dell’acquisizione di documentazione bancaria italiana e lussemburghese). Il NI è risultato essere stretto collaboratore del IU, prestandosi all’attività di riciclaggio all’estero del danaro proveniente dalle truffe perpetrate ai danni della Snam Gas s.p.a., come emerso dalla documentazione sequestrata presso il suo ufficio. La Corte di merito ha esaminato l’assunto difensivo, reiterato in questa sede, secondo cui l’imputato si sarebbe limitato a dare esecuzione alle direttive del IU, nel rispetto della normativa estera, e ha sottolineato – al contrario – il ruolo effettivo e concreto, oltre che consapevole, nell’ambito della struttura illecita, indicando gli elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale che giustificano tale conclusione. In particolare, con riferimento all’art. 416 cod. pen., la motivazione pone in risalto gli elementi costitutivi della fattispecie (il vincolo associativo tra il IU, il OR e il NI – oltre che UC BO, giudicato separatamente – cementato da un legame consolidato nel tempo e finalizzato alla realizzazione dei reati programmati;
l’indeterminatezza del programma criminoso, posto che l’intera attività imprenditoriale del IU è risultata incentrata sulla sistematica commissione di truffe, realizzata attraverso una serie di imprese, in forma societaria, che si avvicendavano nell’acquisizione di contratti con Snam RE Gas per poi essere messe in liquidazione e cessare la loro operatività; l’esistenza di una struttura organizzativa, con la disponibilità di veicoli societari per la commissione dei reati e con la ripartizione dei ruoli fra i diversi associati;
l’affectio societatis ovvero la consapevolezza di fornire con le proprie condotte un contributo alla vita del sodalizio e al perseguimento dei comuni obiettivi illeciti). In tale contesto, il NI ha svolto compiti di organizzazione e di materiale trasferimento dei proventi delle truffe, attraverso un’articolata rete di società di 8 diritto lussemburghese di cui era legale rappresentante, create al fine di ostacolare l’identificazione della illecita provenienza dei capitali trasferiti. La sentenza impugnata si sofferma proprio sul collegamento tra l’attività di tali società e la struttura organizzativa creata dal IU nonché sulla collaborazione degli amministratori formali (il NI e il OR) alla commissione dei reati di truffa e riciclaggio, sì da consentire al sodalizio di procurarsi ingiusti profitti;
si relaziona alla tesi difensiva circa la mancata consapevolezza delle finalità del IU, evidenziando in particolare che il NI, al pari del OR, aveva sempre condiviso le scelte operative e gestionali del promotore, attraverso la fattiva e costante amministrazione delle varie società. La Corte di merito indica a tal fine alcuni dati istruttori di indubbia rilevanza (la corrispondenza con la FE, attestante la necessità di fornire giustificativi per pagamenti riguardanti le transazioni interne tra società; la testimonianza del Siravo circa l’operatività delle società attive nel settore della commercializzazione del gas ed il meccanismo truffaldino posto in essere, con trasferimento e occultamento dei profitti;
la documentazione, reperita e sequestrata dalla Guardia di Finanza, esplicativa del ruolo del NI nel trasferimento dei capitali ed il suo stabile inserimento nel sodalizio criminale creato dal IU;
la conversazione fra quest’ultimo e la segreteria Macrì circa operazioni di storno di capitali che il NI avrebbe dovuto effettuare sul conto personale del IU, con prelievi dal conto di una delle società del gruppo). La diversa e frammentaria valutazione delle prove, reiterata dalla difesa, si traduce in una questio facti, insuscettibile di esame in sede di legittimità, a fronte dell’iter logico della motivazione, ancorato ai dati emersi dall’istruttoria. 2.1.1. La sentenza impugnata si sottrae a censure anche con riferimento al delitto di riciclaggio (capo 9), descrivendo il sistema di occultamento dei profitti illeciti derivante dalle truffe, attraverso la rete di holding e trust di diritto lussemburghese, in mancanza di giustificazione dei trasferimenti di capitali (le società lussemburghesi erano amministrate dal NI ma appartenevano al IU): le pagine da 122 a 124 indicano le prove a tal fine rilevanti, utilizzate per ricostruire le operazioni di occultamento nonché il collegamento fra società che introitavano i proventi delle truffe e società che ricevevano le somme, indirizzandole poi sui conti nella disponibilità del IU. 2.1.2. L’istruttoria dibattimentale ha consentito anche di ritenere provata la sussistenza dei fatti di bancarotta (pagine da 124 a 126), con argomentazioni prive dei denunciati vizi motivazionali, coerenti con i parametri normativi di riferimento: la distrazione di risorse dalla società Nord Energia s.r.l. in favore della controllante Lux Gas & Power s.r.l. nonché i pagamenti preferenziali in favore di società riferibili 9 al gruppo della controllante (in tal senso la testimonianza del curatore fallimentare e la relazione, acquisita agli atti, dello stesso curatore ex art. 33 l. fall.). Il ricorrente ha reiterato la propria estraneità al delitto in questione, assumendo di non aver rivestito cariche nelle società interessate, situazione che il giudice di merito ha ritenuto a ragione non rilevante, a fronte dell’accertato coinvolgimento nelle vicende di bancarotta quale extraneus, in concorso con UC BO e OB IU, presidenti del consiglio di amministrazione delle società fallite. 2.2. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di norma processuale (art. 603, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen.) per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, relativamente alle prove dichiarative poste a base della condanna, a seguito della ritenuta motivazione apparente della sentenza di primo grado. Il rilievo è in primo luogo generico perché, rispetto al paramento del comma 3, non si indicano i profili di assoluta necessità della rinnovazione;
con riferimento al comma 3-bis, a prescindere dalla circostanza che nel caso di specie non si tratta di una sentenza di proscioglimento appellata dal pubblico ministero, non si specificano i profili valutativi della prova dichiarativa decisivi ai fini della condanna, a fronte della cospicua documentazione acquisita agli atti, che ha consentito di ricostruire le vicende in oggetto. In ogni caso, la questione, nelle sue linee generali, è stata esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, che ha in primo luogo affermato il principio secondo cui la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118-01). Le Sezioni unite hanno altresì specificato, in motivazione (§ 3.5.), che la Corte territoriale - anche a fronte del deposito del mero dispositivo della sentenza di primo grado - avrebbe comunque potuto decidere nel merito e, nel rispetto dei limiti del devoluto e del divieto di reformatio in peius, procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante, utilizzando le prove già legittimamente acquisite nel precedente grado di giudizio nel contraddittorio delle parti (in tal senso anche Sez. 5, n. 11961 del 25/03/2005, Bellantone, non mass.). Proprio la mancanza di reformatio in peius in appello esclude la necessità della invocata rinnovazione istruttoria, trattandosi, invece, di valutazione conforme dei 10 giudici di merito, nei due diversi gradi di giudizio, congruamente motivata dalla Corte territoriale che ha in tal modo sanato la nullità della sentenza di primo grado. La manifesta infondatezza del motivo esclude la possibilità di un giudizio incidentale di costituzionalità, avente ad oggetto l’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., il cui presupposto è, appunto, la non manifesta infondatezza (oltre che la rilevanza) della questione di legittimità costituzionale. Anche l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione Europea, per contrasto con l’art. 6 CEDU, è all’evidenza priva di giustificazione, in quanto il NI non è stato condannato per la prima volta in appello;
la Corte di merito, al contrario, ha confermato la condanna di primo grado, emessa a seguito di un regolare giudizio e della legittima acquisizione di prove, condividendo le conclusioni del Tribunale e fornendo ampia motivazione del proprio convincimento. Va in ogni caso considerato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione osta, per difetto di rilevanza, al rinvio pregiudiziale di questione alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, potendo il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale qualora sia manifesto che l'interpretazione richiesta non si trova in rapporto con l'effettività o con l'oggetto del giudizio principale (Sez. 3, n. 42156 del 15/09/2021, Bertora, Rv. 282461-01; il ricorso del NI è inammissibile con riferimento a tutti i capi per cui ha riportato condanna in appello, ad eccezione della bancarotta preferenziale, prescritta, per le ragioni di cui al paragrafo che segue). 2.3. È fondato il quarto motivo di ricorso relativo alla omessa dichiarazione di estinzione del reato di bancarotta preferenziale contestato nella seconda parte del capo 11, per decorso del termine prescrizionale, verificatosi prima della pronuncia di secondo grado. La pena edittale massima prevista per tale reato è di cinque anni, con la conseguenza che – considerati gli eventi interruttivi – il termine massimo di prescrizione è di sette anni e sei mesi, decorrente nel caso di specie dal 6 agosto 2015, data del fallimento della società interessata, come si rileva dal capo di imputazione (sul dies a quo del termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale, decorrente dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento, Sez. 5, n. 48739 del 14/10/2014, Grillo, Rv. 261299-01). La circostanza aggravante dell’art. 219, comma 2, l. fall. è cd. indipendente e non ad effetto speciale, perché non determina un aumento superiore ad un terzo e, quindi, non si computa ai fini della prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. Il periodo di sospensione del termine in primo grado determinato in sentenza è stato indicato in 168 giorni, da ridursi, tuttavia a 158 giorni, essendo evidente 11 l’errore di calcolo nei periodi considerati dal Tribunale (dal 18 marzo 2020 all’11 maggio 2020, dall’11 febbraio 2021 al 24 marzo 2021, dal 5 maggio 2021 al 7 luglio 2021): il reato, pertanto, risulta prescritto in data 14 luglio 2023, prima della sentenza di secondo grado che avrebbe dovuto provvedere in tal senso. Deve, di conseguenza, annullarsi senza rinvio la sentenza annullata, in relazione al suddetto reato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, relativamente agli ulteriori reati, per i quali il ricorso va considerato inammissibile, con dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità (non può procedersi alla rimodulazione della pena ai sensi dell’art. 630, lett. l), cod. proc. pen. perché il Tribunale ha effettuato un aumento unitario per i reati in continuazione e non è possibile eliminare, attraverso un mero calcolo aritmetico, il segmento relativo al reato prescritto). 3. Il ricorso di AL OR è inammissibile, perché basato su motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati;
in alcuni casi, i motivi risultano non proponibili in sede di legittimità. 3.1. Il primo motivo, con il quale si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per la partecipazione di un giudice onorario al collegio giudicante, è all’evidenza privo di fondamento. Il rilievo non tiene conto che la disposizione transitoria di cui all'art. 30, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, esclude l'applicabilità del divieto di destinare i giudici onorari di pace ai collegi giudicanti dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. con riguardo ai procedimenti nei quali, al 15/08/2017, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, risultava esercitata l'azione penale;
norma che, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere interpretata in senso letterale, avendo riguardo all'atto di esercizio dell'azione penale, posto che l'operatività della deroga al divieto suddetto non può essere collegata a un diverso momento, quale l'apertura del dibattimento (Sez. 2, n. 9943 del 25/02/2025, Motti, Rv. 287654-01). 3.2. Anche la censura relativa all’omesso accertamento della prescrizione del reato di associazione per delinquere (capo 1) è manifestamente infondata, in quanto il tempus commissi delicti risulta contestato in imputazione “dal maggio 2012 a tutt’ora”. Nei reati permanenti in cui la contestazione sia effettuata nella forma cd. aperta o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola processuale è quella secondo cui la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado (nel caso di 12 specie il 15 febbraio 2023); tale regola non risulta contestata dagli imputati nei precedenti gradi di giudizio e l’accertamento di una diversa data con riferimento al OR costituisce una questio facti, il cui esame non è consentito in sede di legittimità. 3.3. I motivi sulla responsabilità, relativi all’accertamento – ritenuto erroneo – della sussistenza del reato associativo contestato al capo 1, dei fatti di bancarotta per distrazione di cui ai 23, 24 e 25 e del delitto di autoriciclaggio sub 30 (seconda parte del secondo motivo, terzo, quarto e quinto motivo) costituiscono reiterazione di censure anche in questo caso ampiamente esaminate e disattese dalla corte di merito con argomenti immuni da vizi logici, corretti nelle implicazioni giuridiche. Il ruolo del OR, al pari di quello del NI, è stato delineato con riferimento sia al consolidato rapporto con il UN, organizzatore del sodalizio criminale, sia alle condotte contestate nell’ambito del contesto associativo in esecuzione del cd. pactum sceleris. La trattazione congiunta da parte della corte territoriale dei rilievi sulla partecipazione all’organizzazione formulati dal NI e dal OR (pagine 106 e segg. della sentenza impugnata) consente di estendere anche a quest’ultimo le considerazioni effettuate nel paragrafo che precede. L’operatività delle varie società, funzionale alla realizzazione delle truffe e al riciclaggio, era gestita, infatti, oltre che dal NI, anche dal OR, stabilmente radicato in Svizzera, che era persona di fiducia del IU e gestiva la parte estera dell’attività, tramite, in particolar modo, la società Skysea;
compiti che consistevano nella copertura e nella agevolazione delle finalità associative, attraverso la formale amministrazione delle società elencate nel capo di imputazione, e che il ricorrente svolgeva non quale dipendente ma con autonomia gestionale, sia pure nell’ambito delle indicazione fornitegli dal IU, con continuità e precisione. L’adesione e il rispetto del vincolo associativo è reso evidente dalla circostanza che il OR, al pari del NI, concludeva autonomi accordi tramite società collegate dal comune scopo di commettere una indeterminata serie di reati fine (truffe e riciclaggi). In tal senso i richiami alla testimonianza del Siravo, alla documentazione bancaria acquisita sui flussi finanziaria e sulle truffe perpetrate ai danni delle società costituitesi parte civile (pagine 111 e 112), alle deleghe rilasciate al OR ad operare su conti correnti delle società e alle funzioni di amministratore delle società svizzere che hanno operato sulla rete di traposto di Snam RE Gas s.p.a. 3.4. Il ricorrente reitera altresì la censura sull’accertamento di responsabilità per i fatti di bancarotta, sul presupposto di non aver mai rivestito alcun ruolo, 13 formale o sostanziale, nelle società fallite, e che nelle prove acquisite (in particolar modo, nelle dichiarazioni testimoniali) non vi è cenno al suo nome. La Corte territoriale ha sottolineato – analogamente a quanto riportato per il NI – come il OR sia stato imputato quale concorrente extraneus, con conseguente irrilevanza delle cariche rivestite nelle società fallite;
ha, inoltre, indicato le operazioni distrattive operate ai danni di tali società (la MM LI s.p.a., la Magenta MM s.p.a., la Marina MM s.r.l.) e le prove attestanti il diretto e consapevole coinvolgimento del ricorrente (testimonianza del curatore fallimentare;
documentazione ex art. 33 l. fall.); si è, infine, soffermata sull’azione in concorso con il IU, rispetto a pagamenti effettuati senza giustificazione, in favore di società del gruppo, con pregiudizio dei creditori (pagine da 117 a 119). 3.5. Il OR reitera anche le censure in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di autoriciclaggio in concorso, contestato al capo 30. La Corte territoriale, con precisi riferimenti all’istruttoria dibattimentale, ha indicato le operazioni di trasferimento di somme di danaro, provento delle truffe in danno della Snam RE Gas s.p.a., ad opera del IU, del BO e del OR, in concorso tra loro;
ha preso in considerazione i rilievi difensivi circa l’estraneità del ricorrente ai bonifici in favore della MM LI s.p.a. e della OL nonché alla stipula del contratto preliminare fittizio di vendita immobiliare del 31 marzo 2015, specificando che l’azione concorsuale era consistita nel fatto che la società di cui era amministratore unico (la Skysea SA, società controllante la MM LI) aveva ricevuto pagamenti privi di causale se non quella di ostacolare la provenienza delittuosa del denaro;
ha, infine, argomentato in termini logici in ordine all’elemento soggettivo del delitto di autoriciclaggio in concorso (il OR, nella qualità indicata, ricevette ingenti somme di danaro dalla Marina MM, società del gruppo facente capo al UN, senza alcuna contropartita, sulla base di un contratto simulato (pagine 120 e 121). La responsabilità personale del OR, ben distinta da quella dell’ente ai sensi dell’art. 5 d. lgs. 231/2011, ha riscontro, quindi, in una motivazione effettiva e tutt’altro che contraddittoria. È appena il caso di ribadire – con specifico riferimento al quinto motivo di ricorso – che in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposto dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se – come nel caso di specie – sia stata oggetto di disamina da parte 14 del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801-01). 3.6. I motivi sul trattamento sanzionatorio sono generici: il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con il riferimento alla personalità negativa dell’imputato, desumibile dall’ingente danno causato e dalla notevole gravità dei fatti, oltre che dalla mancanza di forme di resipiscenza o di revisione critica della propria condotta delittuosa;
la pena – ritenuta eccessiva – è stata congruamente determinata, in misura prossima ai minimi edittali, sì che il richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. risulta privo di confronto con la motivazione (pag. 121). 3.7. L’ottavo e il nono motivo si riferiscono a censure non proponibili in sede di legittimità. Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711-01). Quanto alla mancata assunzione nel giudizio di primo grado di una prova decisiva tramite la testimonianza di TT RS, trattasi di una censura estranea all’appello, e proposta per la prima volta in cassazione. Invero, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631-01). L’assunto secondo cui si tratterebbe di “vizio rilevabile in ogni grado del giudizio” (pag. 17 del ricorso) è del tutto privo di fondamento. 3.8. Con l’ultimo motivo il ricorrente eccepisce l’insussistenza dell’elemento oggettivo delle truffe dichiarate prescritte (capi 6 e 7). La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha già avuto modo di chiarire che in presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti ictu oculi dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua 15 commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d'appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell'accusa; pertanto, solo entro questi limiti è consentito l'esame della richiesta di assoluzione nel merito (ex multis, Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679-01). Ha precisato, in seguito, che a fronte di una sentenza di appello di declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, da valutarsi ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu oculi, con una mera attività di “constatazione”, la “evidenza” della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D’Ambrosio, Rv. 285091-01). Il ricorrente non si confronta con tali princìpi e, pur non rinunciando alla prescrizione, richiede una valutazione sulla tenuta logica della motivazione a base del giudizio di responsabilità che implica un confronto effettivo con le argomentazioni del giudice di merito e, quindi, un apprezzamento pieno sui rilievi, formulati con l’atto di appello;
valutazione che si pone oltre il perimetro della mera constatazione della prova di innocenza, come peraltro si rileva dal tenore complessivo degli atti oltre che dal portato letterale dei singoli motivi. 3.9. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del OR al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della SS delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. Il OR è altresì condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile Snam RE Gas s.p.a. nella misura liquidata in dispositivo (la nota depositata in udienza si riferisce in realtà a tutti gli imputati ma deve intendersi indirizzata nei confronti del solo OR, in ragione della nullità della sentenza di primo grado con riferimento al UN e della estraneità del NI alle truffe). Si dà atto, infine, che il Fallimento della Nord Energia s.p.a. ha revocato la costituzione di parte civile, come da documentazione in atti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NI LU in relazione al reato di bancarotta preferenziale di cui al capo 11 perché estinto per 16 prescrizione e per l’effetto dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai residui reati. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di NI LU e irrevocabile l’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 1, 9 e 11 diversi dalla bancarotta preferenziale. Dichiara inammissibili i ricorsi di IU OB e di OR AL che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della SS delle Ammende di euro cinquecento nei confronti di IU e di euro tremila nei confronti di OR. Condanna, inoltre, l’imputato OR AL al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile SNAM RE Gas s.p.a. che liquida in euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 15 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LU AG EA PE