Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4222
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità della sentenza per omessa notifica

    Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per rituale rinuncia all’impugnazione, per mezzo del difensore e procuratore speciale.

  • Accolto
    Omessa declaratoria di estinzione per decorso del termine prescrizionale

    È fondato il motivo di ricorso relativo alla omessa dichiarazione di estinzione del reato di bancarotta preferenziale contestato nella seconda parte del capo 11, per decorso del termine prescrizionale, verificatosi prima della pronuncia di secondo grado. La pena edittale massima prevista per tale reato è di cinque anni, con la conseguenza che – considerati gli eventi interruttivi – il termine massimo di prescrizione è di sette anni e sei mesi, decorrente nel caso di specie dal 6 agosto 2015, data del fallimento della società interessata. Il periodo di sospensione del termine in primo grado determinato in sentenza è stato indicato in 168 giorni, da ridursi, tuttavia a 158 giorni. Il reato, pertanto, risulta prescritto in data 14 luglio 2023, prima della sentenza di secondo grado che avrebbe dovuto provvedere in tal senso.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in ordine all'affermata consapevolezza di partecipare all'associazione per delinquere

    I motivi sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. Si tratta dei motivi relativi all’affermazione di responsabilità, con riferimento al capo 1, associazione per delinquere. I motivi sono reiterativi e generici, in quanto non si confrontano in termini critici con le risultanze processuali, così come esaminate in termini privi di incongruenze logiche e giuridiche alle pagine da 106 a 126 della sentenza di appello. È emerso il ruolo centrale del IU, promotore dell’associazione a delinquere, in quanto le società utilizzate per la commissione dei reati erano a lui riconducibili, venivano poi dismesse, messe in liquidazione e indotte al fallimento; i capitali di tali società erano poi trasferiti all’estero, in Svizzera e Lussemburgo, per essere indirizzati in seguito a Panama e alle Seychelles e rientrare poi in LI attraverso la costituzione di altre società. Il NI è risultato essere stretto collaboratore del IU, prestandosi all’attività di riciclaggio all’estero del danaro proveniente dalle truffe perpetrate ai danni della Snam Gas s.p.a., come emerso dalla documentazione sequestrata presso il suo ufficio. La Corte di merito ha esaminato l’assunto difensivo, reiterato in questa sede, secondo cui l’imputato si sarebbe limitato a dare esecuzione alle direttive del IU, nel rispetto della normativa estera, e ha sottolineato – al contrario – il ruolo effettivo e concreto, oltre che consapevole, nell’ambito della struttura illecita, indicando gli elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale che giustificano tale conclusione.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita del danaro

    La sentenza impugnata si sottrae a censure anche con riferimento al delitto di riciclaggio (capo 9), descrivendo il sistema di occultamento dei profitti illeciti derivante dalle truffe, attraverso la rete di holding e trust di diritto lussemburghese, in mancanza di giustificazione dei trasferimenti di capitali (le società lussemburghesi erano amministrate dal NI ma appartenevano al IU): le pagine da 122 a 124 indicano le prove a tal fine rilevanti, utilizzate per ricostruire le operazioni di occultamento nonché il collegamento fra società che introitavano i proventi delle truffe e società che ricevevano le somme, indirizzandole poi sui conti nella disponibilità del IU.

  • Rigettato
    Mancata riqualificazione delle condotte in concorso nei reati presupposti di truffa

    La sentenza impugnata non aveva riscontrato adeguatamente il motivo di appello relativo alla richiesta di riqualificazione delle condotte contestate al capo 9 in termini di concorso nei reati presupposti di truffa ai danni della società Snam; in particolare, non era stato valorizzato un dato rilevante, enucleabile dalle imputazioni, ossia la preventiva assicurazione da parte del ricorrente di procedere al materiale trasferimento dei proventi delle truffe, condotta che aveva rafforzato il proposito criminoso degli autori di tali reati.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione, ritenuta mancante e contraddittoria, con riferimento al reato di bancarotta contestato al capo 11

    L’istruttoria dibattimentale ha consentito anche di ritenere provata la sussistenza dei fatti di bancarotta (pagine da 124 a 126), con argomentazioni prive dei denunciati vizi motivazionali, coerenti con i parametri normativi di riferimento: la distrazione di risorse dalla società Nord Energia s.r.l. in favore della controllante Lux Gas & Power s.r.l. nonché i pagamenti preferenziali in favore di società riferibili al gruppo della controllante (in tal senso la testimonianza del curatore fallimentare e la relazione, acquisita agli atti, dello stesso curatore ex art. 33 l. fall.). Il ricorrente ha reiterato la propria estraneità al delitto in questione, assumendo di non aver rivestito cariche nelle società interessate, situazione che il giudice di merito ha ritenuto a ragione non rilevante, a fronte dell’accertato coinvolgimento nelle vicende di bancarotta quale extraneus, in concorso con UC BO e OB IU, presidenti del consiglio di amministrazione delle società fallite.

  • Rigettato
    Violazione di legge per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale

    Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di norma processuale (art. 603, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen.) per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, relativamente alle prove dichiarative poste a base della condanna, a seguito della ritenuta motivazione apparente della sentenza di primo grado. Il rilievo è in primo luogo generico perché, rispetto al paramento del comma 3, non si indicano i profili di assoluta necessità della rinnovazione; con riferimento al comma 3-bis, a prescindere dalla circostanza che nel caso di specie non si tratta di una sentenza di proscioglimento appellata dal pubblico ministero, non si specificano i profili valutativi della prova dichiarativa decisivi ai fini della condanna, a fronte della cospicua documentazione acquisita agli atti, che ha consentito di ricostruire le vicende in oggetto. In ogni caso, la questione, nelle sue linee generali, è stata esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, che ha in primo luogo affermato il principio secondo cui la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118-01). Le Sezioni unite hanno altresì specificato, in motivazione (§ 3.5.), che la Corte territoriale - anche a fronte del deposito del mero dispositivo della sentenza di primo grado - avrebbe comunque potuto decidere nel merito e, nel rispetto dei limiti del devoluto e del divieto di reformatio in peius, procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante, utilizzando le prove già legittimamente acquisite nel precedente grado di giudizio nel contraddittorio delle parti (in tal senso anche Sez. 5, n. 11961 del 25/03/2005, Bellantone, non mass.). Proprio la mancanza di reformatio in peius in appello esclude la necessità della invocata rinnovazione istruttoria, trattandosi, invece, di valutazione conforme dei giudici di merito, nei due diversi gradi di giudizio, congruamente motivata dalla Corte territoriale che ha in tal modo sanato la nullità della sentenza di primo grado. La manifesta infondatezza del motivo esclude la possibilità di un giudizio incidentale di costituzionalità, avente ad oggetto l’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., il cui presupposto è, appunto, la non manifesta infondatezza (oltre che la rilevanza) della questione di legittimità costituzionale. Anche l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione Europea, per contrasto con l’art. 6 CEDU, è all’evidenza priva di giustificazione, in quanto il NI non è stato condannato per la prima volta in appello; la Corte di merito, al contrario, ha confermato la condanna di primo grado, emessa a seguito di un regolare giudizio e della legittima acquisizione di prove, condividendo le conclusioni del Tribunale e fornendo ampia motivazione del proprio convincimento. Va in ogni caso considerato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione osta, per difetto di rilevanza, al rinvio pregiudiziale di questione alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, potendo il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale qualora sia manifesto che l'interpretazione richiesta non si trova in rapporto con l'effettività o con l'oggetto del giudizio principale (Sez. 3, n. 42156 del 15/09/2021, Bertora, Rv. 282461-01; il ricorso del NI è inammissibile con riferimento a tutti i capi per cui ha riportato condanna in appello, ad eccezione della bancarotta preferenziale, prescritta, per le ragioni di cui al paragrafo che segue).

  • Rigettato
    Nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. a, e 179 cod. proc. pen., in relazione alla composizione del Collegio

    Il primo motivo, con il quale si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per la partecipazione di un giudice onorario al collegio giudicante, è all’evidenza privo di fondamento. Il rilievo non tiene conto che la disposizione transitoria di cui all'art. 30, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, esclude l'applicabilità del divieto di destinare i giudici onorari di pace ai collegi giudicanti dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. con riguardo ai procedimenti nei quali, al 15/08/2017, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, risultava esercitata l'azione penale; norma che, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere interpretata in senso letterale, avendo riguardo all'atto di esercizio dell'azione penale, posto che l'operatività della deroga al divieto suddetto non può essere collegata a un diverso momento, quale l'apertura del dibattimento (Sez. 2, n. 9943 del 25/02/2025, Motti, Rv. 287654-01).

  • Rigettato
    Omessa declaratoria di prescrizione del reato di associazione per delinquere

    Anche la censura relativa all’omesso accertamento della prescrizione del reato di associazione per delinquere (capo 1) è manifestamente infondata, in quanto il tempus commissi delicti risulta contestato in imputazione “dal maggio 2012 a tutt’ora”. Nei reati permanenti in cui la contestazione sia effettuata nella forma cd. aperta o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola processuale è quella secondo cui la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado (nel caso di specie il 15 febbraio 2023); tale regola non risulta contestata dagli imputati nei precedenti gradi di giudizio e l’accertamento di una diversa data con riferimento al OR costituisce una questio facti, il cui esame non è consentito in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Erronea valutazione del materiale probatorio ed insussistenza della struttura associativa descritta nel capo di imputazione sub 1

    I motivi sulla responsabilità, relativi all’accertamento – ritenuto erroneo – della sussistenza del reato associativo contestato al capo 1, costituiscono reiterazione di censure anche in questo caso ampiamente esaminate e disattese dalla corte di merito con argomenti immuni da vizi logici, corretti nelle implicazioni giuridiche. Il ruolo del OR, al pari di quello del NI, è stato delineato con riferimento sia al consolidato rapporto con il UN, organizzatore del sodalizio criminale, sia alle condotte contestate nell’ambito del contesto associativo in esecuzione del cd. pactum sceleris. La trattazione congiunta da parte della corte territoriale dei rilievi sulla partecipazione all’organizzazione formulati dal NI e dal OR (pagine 106 e segg. della sentenza impugnata) consente di estendere anche a quest’ultimo le considerazioni effettuate nel paragrafo che precede. L’operatività delle varie società, funzionale alla realizzazione delle truffe e al riciclaggio, era gestita, infatti, oltre che dal NI, anche dal OR, stabilmente radicato in Svizzera, che era persona di fiducia del IU e gestiva la parte estera dell’attività, tramite, in particolar modo, la società Skysea; compiti che consistevano nella copertura e nella agevolazione delle finalità associative, attraverso la formale amministrazione delle società elencate nel capo di imputazione, e che il ricorrente svolgeva non quale dipendente ma con autonomia gestionale, sia pure nell’ambito delle indicazione fornitegli dal IU, con continuità e precisione. L’adesione e il rispetto del vincolo associativo è reso evidente dalla circostanza che il OR, al pari del NI, concludeva autonomi accordi tramite società collegate dal comune scopo di commettere una indeterminata serie di reati fine (truffe e riciclaggi). In tal senso i richiami alla testimonianza del Siravo, alla documentazione bancaria acquisita sui flussi finanziaria e sulle truffe perpetrate ai danni delle società costituitesi parte civile (pagine 111 e 112), alle deleghe rilasciate al OR ad operare su conti correnti delle società e alle funzioni di amministratore delle società svizzere che hanno operato sulla rete di traposto di Snam RE Gas s.p.a.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della normativa in materia di reati fallimentari contestati ai capi 23, 24 e 25

    Il ricorrente reitera altresì la censura sull’accertamento di responsabilità per i fatti di bancarotta, sul presupposto di non aver mai rivestito alcun ruolo, formale o sostanziale, nelle società fallite, e che nelle prove acquisite (in particolar modo, nelle dichiarazioni testimoniali) non vi è cenno al suo nome. La Corte territoriale ha sottolineato – analogamente a quanto riportato per il NI – come il OR sia stato imputato quale concorrente extraneus, con conseguente irrilevanza delle cariche rivestite nelle società fallite; ha, inoltre, indicato le operazioni distrattive operate ai danni di tali società (la MM LI s.p.a., la Magenta MM s.p.a., la Marina MM s.r.l.) e le prove attestanti il diretto e consapevole coinvolgimento del ricorrente (testimonianza del curatore fallimentare; documentazione ex art. 33 l. fall.); si è, infine, soffermata sull’azione in concorso con il IU, rispetto a pagamenti effettuati senza giustificazione, in favore di società del gruppo, con pregiudizio dei creditori (pagine da 117 a 119).

  • Rigettato
    Erroneo accertamento del reato di autoriciclaggio, con conseguente inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 648-ter.1 cod. pen.

    Il OR reitera anche le censure in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di autoriciclaggio in concorso, contestato al capo 30. La Corte territoriale, con precisi riferimenti all’istruttoria dibattimentale, ha indicato le operazioni di trasferimento di somme di danaro, provento delle truffe in danno della Snam RE Gas s.p.a., ad opera del IU, del BO e del OR, in concorso tra loro; ha preso in considerazione i rilievi difensivi circa l’estraneità del ricorrente ai bonifici in favore della MM LI s.p.a. e della OL nonché alla stipula del contratto preliminare fittizio di vendita immobiliare del 31 marzo 2015, specificando che l’azione concorsuale era consistita nel fatto che la società di cui era amministratore unico (la Skysea SA, società controllante la MM LI) aveva ricevuto pagamenti privi di causale se non quella di ostacolare la provenienza delittuosa del denaro; ha, infine, argomentato in termini logici in ordine all’elemento soggettivo del delitto di autoriciclaggio in concorso (il OR, nella qualità indicata, ricevette ingenti somme di danaro dalla Marina MM, società del gruppo facente capo al UN, senza alcuna contropartita, sulla base di un contratto simulato (pagine 120 e 121). La responsabilità personale del OR, ben distinta da quella dell’ente ai sensi dell’art. 5 d. lgs. 231/2011, ha riscontro, quindi, in una motivazione effettiva e tutt’altro che contraddittoria.

  • Rigettato
    Erronea interpretazione dell’art. 533 cod. proc. pen. e omessa assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    È appena il caso di ribadire – con specifico riferimento al quinto motivo di ricorso – che in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposto dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'

  • Rigettato
    Erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche

    I motivi sul trattamento sanzionatorio sono generici: il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con il riferimento alla personalità negativa dell’imputato, desumibile dall’ingente danno causato e dalla notevole gravità dei fatti, oltre che dalla mancanza di forme di resipiscenza o di revisione critica della propria condotta delittuosa; la pena – ritenuta eccessiva – è stata congruamente determinata, in misura prossima ai minimi edittali, sì che il richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. risulta privo di confronto con la motivazione (pag. 121).

  • Rigettato
    Erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 133 cod. pen. in merito ai criteri di determinazione della pena

    I motivi sul trattamento sanzionatorio sono generici: il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con il riferimento alla personalità negativa dell’imputato, desumibile dall’ingente danno causato e dalla notevole gravità dei fatti, oltre che dalla mancanza di forme di resipiscenza o di revisione critica della propria condotta delittuosa; la pena – ritenuta eccessiva – è stata congruamente determinata, in misura prossima ai minimi edittali, sì che il richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. risulta privo di confronto con la motivazione (pag. 121).

  • Rigettato
    Vizio di motivazione circa la valutazione delle specifiche condotte contestate al OR e sui criteri di liquidazione della provvisionale per un importo eccessivo

    L’ottavo e il nono motivo si riferiscono a censure non proponibili in sede di legittimità. Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711-01).

  • Rigettato
    Violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva (testimonianza di MA RS)

    Quanto alla mancata assunzione nel giudizio di primo grado di una prova decisiva tramite la testimonianza di TT RS, trattasi di una censura estranea all’appello, e proposta per la prima volta in cassazione. Invero, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631-01). L’assunto secondo cui si tratterebbe di “vizio rilevabile in ogni grado del giudizio” (pag. 17 del ricorso) è del tutto privo di fondamento.

  • Rigettato
    Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in materia di truffa aggravata transnazionale

    Con l’ultimo motivo il ricorrente eccepisce l’insussistenza dell’elemento oggettivo delle truffe dichiarate prescritte (capi 6 e 7). La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha già avuto modo di chiarire che in presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti ictu oculi dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d'appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell'accusa; pertanto, solo entro questi limiti è consentito l'esame della richiesta di assoluzione nel merito (ex multis, Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679-01). Ha precisato, in seguito, che a fronte di una sentenza di appello di declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, da valutarsi ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu oculi, con una mera attività di “constatazione”, la “evidenza” della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D’Ambrosio, Rv. 285091-01). Il ricorrente non si confronta con tali princìpi e, pur non rinunciando alla prescrizione, richiede una valutazione sulla tenuta logica della motivazione a base del giudizio di responsabilità che implica un confronto effettivo con le argomentazioni del giudice di merito e, quindi, un apprezzamento pieno sui rilievi, formulati con l’atto di appello; valutazione che si pone oltre il perimetro della mera constatazione della prova di innocenza, come peraltro si rileva dal tenore complessivo degli atti oltre che dal portato letterale dei singoli motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4222
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4222
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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