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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/11/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3539/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Ragusa nella persona del dott. Massimo Pulvirenti, giudice della sezione
Civile, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3539/2022 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.317/2022, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Vittoria (Rg), avente ad oggetto la ripetizione somme per costi finanziamento, tra:
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] delle Alpi n.162, codice fiscale elettivamente domiciliato a Catania, C.so C.F._1
Martiri della Libertà n.38, presso e lo studio legale dell'avv. Gaetano Giuliano ER che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di:
, in persona del liquidatore pro Controparte_1 tempore, con sede legale in via Tiberio Solis 40, 71016, San Severo, Foggia, P. Iva e Cod. Fiscale
, rappresentata e difesa nell'ambito del giudizio di primo grado dall'Avv. Fabrizio P.IVA_1
Forzati
APPELLATA CONTUMACE
E Contro
n persona del legale rappresentante e Amministratore Delegato Dott. Controparte_2
, con sede legale in Roma, Via G. Antonio Guattani n. 4, (P.IVA e C.F.: Controparte_3
), contumace nell'ambito del giudizio di primo grado. P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa, tenutasi in forma cartolare all'udienza del
22.10.2025, è stata trattenuta per la decisione, previa concessione di giorni 30 per conclusionali. IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto in fatto:
Con atto di citazione regolarmente notificato deduceva di aver concluso con Parte_1 la per il tramite della mandataria Fincefi S.p.a., nelle date del Controparte_1
29.07.2009 e del 30.07.2009, due contratti di finanziamento rispettivamente n.200900395 e n.200900356, entrambi per l'importo complessivo lordo di €.27.360,00, da restituire a mezzo cessione del quinto dello stipendio in 120 rate da euro 228,00 ciascuna. All'atto della stipula erano stati trattenuti, per ciascun negozio, costi per commissioni bancarie /finanziarie in favore della società mandante per €.1.302,23; commissioni in favore della mandataria Fincefi SP (per
€.4.754,14 sul contratto n.200900395, e €.5.087,94 per il contratto n.200900356); e costi assicurativi per €.393,98.
In data 03.12.2013, in corrispondenza della rata n.50 l'appellante decideva di estinguere anticipatamente il finanziamento, versando in unica soluzione la parte restante delle rate, secondo il conteggio effettuato e comunicato dalla società finanziatrice alla data del 30.11.2013.
Il avvedutosi che, in conseguenza dell' estinzione anticipata dei contratti, non gli erano Parte_1 stati rimborsati i costi delle commissioni e dei premi assicurativi non ancora maturati alla data di estinzione, in palese violazione della prevalente interpretazione dell'art. 125 sexies TUB e delle disposizioni di legge in materia di estinzione anticipata del mutuo, conveniva in giudizio, dinanzi al
Giudice di Pace di Vittoria, la società concedente, introducendo due distinti procedimenti civili iscritti ai nn. 1383 e 1384 /2020 R.G. , poi riuniti.
L'attore deduceva la vessatorietà, e dunque la nullità, della clausola di cui all'art.7 dei testi contrattuali di esclusione del rimborso dei costi sostenuti e non maturati, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, e chiedeva, previa qualificazione di tutte le somme sopra indicate come costi recurring, la restituzione dei rispettivi importi di €.3.561,79 per il contratto n.200900395 e di €.3.910,51 per il contratto n.200900356, a titolo di commissioni e oneri non maturati, oltre a una ulteriore somma pari ad €.228,00 (per ciascun contratto) a titolo di rata già versata ma ugualmente conteggiata dalla società finanziatrice nell'importo da versarsi in unica soluzione per l'estinzione del mutuo.
In subordine chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno quantificato nella medesima misura, ovvero in via equitativa, per violazione dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale ex art.1375 c.c. nell'esecuzione del contratto.
In via di ulteriore subordine, in caso di qualificazione dei costi richiesti come costi up-front, chiedeva prevederne comunque il rimborso secondo il criterio di calcolo “relativamente proporzionale”. Si costituiva in giudizio la società eccependo preliminarmente la Controparte_1 propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di ripetizione delle commissioni di intermediazione e delle quote assicurative non godute, chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa della e della Fincefi SP, al fine di ottenere la condanna di queste ultime Controparte_2 alla restituzione dei costi sostenuti dall'attore a tale titolo, ovvero al fine di essere manlevata in caso di condanna al pagamento degli indicati importi, non avendo la stessa beneficiato delle somme in parola. Contestava nel merito gli avversi assunti in ragione della legittimità del proprio operato, alla luce della normativa vigente ratione temporis e della validità della clausola di cui all'art.7 dei contratti di prestito impugnati, in quanto specificamente sottoscritte dal mutuatario, concludendo, quindi, per il rigetto della domanda attorea.
Autorizzata l'istanza di chiamata in causa della l'appellata procedeva a Controparte_2 notificare l' atto di chiamata in giudizio alla compagnia assicuratrice, la quale, sebbene regolarmente citata, restava contumace.
Con sentenza n.317/2022, depositata in data 27.06.2022, e resa pubblica il 3.08.2022, dall'Ufficio del Giudice di Pace di Vittoria rigettava le pretese restitutorie avanzate dall'attore, condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore della società per un complessivo importo di CP_1
€ 1.500,00, oltre interessi, oltre spese processuali e compensi.
Avverso la citata sentenza lo ha proposto appello deducendo, nel merito, Parte_1
l'erronea applicazione da parte del Giudice di prime cure della disciplina in materia di estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo, alla luce della normativa vigente ratione temporis, e in ragione della disciplina di natura comunitaria. Ha contestato specificatamente la decisione del
GdP nella parte in cui sosteneva l'inoperatività degli effetti restitutori previsti dall'art.125 TUB , in ragione della mancata adozione della normativa attuativa di secondo grado da parte del . Ha CP_4 ribadito l'invalidità della previsione contrattuale di non rimborsabilità dei costi del credito in caso di estinzione anticipata (art.7), sebbene espressamente sottoscritta dal consumatore, perché violativa dell'art.33 e 35 del codice del consumo. Ha lamentato infine l'omessa pronuncia da parte del Gdp sulla domanda di rimborso della 50esima rata dei finanziamenti trattenuta dallo stipendio del mese di novembre 2013 e ugualmente conteggiata nella somma dovuta per l'estinzione, rassegnando infine le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: A) Ritenere e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia dell' art. 7 del contratto n. 200900395 e del contratto n. 200900356, perché vessatoria, per violazione dell'art. 33 e 35 del Codice del Consumo;
B) Ritenere e dichiarare la ripetibilità degli oneri contenuti nel contratto di finanziamento n. 200900395 e del contratto di finanziamento
n. 20090035687652; C) Conseguentemente condannare la società (in via esclusiva o CP_1 solidale con la società ) al rimborso in favore del sig. della somma di € CP_2 Parte_1
3.561,79 (in riferimento al contratto n. 200900395 ) e di € 3.910,51 (in riferimento al contratto n.
200900356), calcolata secondo il criterio “pro rata temporis”, ovvero al rimborso della maggiore
o minore somma ritenuta giusta ed equa dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto;
D) In subordine, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al rimborso secondo il diverso criterio di calcolo “relativamente proporzionale”; E) Con vittoria di spese, competenze ed onorari (anche di mediazione, spese forfettarie 15%, cpa 4%, iva 22%), per entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del difensore anticipatario.”
Pur regolarmente notificato l'atto di appello alla , e alla Controparte_1 CP_2
le società appellate sono rimaste contumaci.
[...]
Successivamente sulla documentazione acquisita in giudizio, fatte precisare le conclusioni la causa all'udienza del 22.10.2025, concesso termine di giorni 30 per conclusionali, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Considerato in diritto:
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto per i motivi e nei limiti che di seguito vengono esposti.
Deve preliminarmente osservarsi che, in considerazione delle date di sottoscrizione dei contratti posti al vaglio dello scrivente Giudice (29_30/07/2009), la presente controversia deve essere decisa sulla scorta dell'art. 125 TUB nella versione anteriore alla modifica introdotta con il d.lgs 141/10 ( con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE).
L'art 125 TUB prevedeva che: “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
La norma citata si collega alle disposizioni contenute nelle direttive 87/102/CEE e 90/88/CEE della
Comunità Europea, che hanno lo scopo di armonizzare delle normative nazionali aventi ad oggetto la tutela consumatore nei contratti di credito al consumo.
In particolare l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, prevedeva che "il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito" e "in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". La successiva direttiva 90/88/CEE, che ha modificato la
87/102/CEE, all'art. 1 ha introdotto il concetto di "costo totale del credito al consumatore", nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, ivi inclusi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento. Con la legge comunitaria per il 1991 (L. n. 142 del 1992, art. 18), le richiamate direttive sono state recepite nel nostro ordinamento attraverso la previsione dell'art.125 TUB.
Il giudice di primo grado ha ritenuto di non concedere alcuna riduzione del costo del credito in ragione della mancata emanazione da parte del CICR della delibera attuativa richiamata dall'art. 125 TUB, circa le modalità di riduzione del credito estinto anticipatamente. Detta interpretazione, tuttavia, come ha di recente precisato la Corte di Cassazione con la pronunzia n.25975/2023 “ è errata, sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive Europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive
87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito".
Prosegue la Suprema Corte osservando che i successivi interventi normativi comunitari, posti in essere nella direzione della armonizzazione delle discipline interne in materia di credito al consumo, hanno via via meglio precisato la natura e la tipologia dei costi, sostenuti per il finanziamento, alla cui ripetizione il consumatore ha diritto in caso di rimborso anticipato del mutuo.
La direttiva 2008/48/CE, che ha sostituto la precedente 87/102/CEE e ne ha meglio definito i contorni applicativi, adotta la tecnica dell'armonizzazione piena, finalizzata a garantire a tutti i consumatori della Comunità Europea un elevato e equivalente livello di tutela dei loro interessi nei contratti di credito, allo scopo di realizzare un vero mercato interno in cui vengano applicate le medesime regole di concorrenza. Nello specifico la direttiva 2008/48/CE definisce in modo puntuale -all'art.3 paragrafo 1) lett. g- quali siano i costi ripetibili in caso di estinzione anticipata: vi rientrano “ tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte".
In epoca anteriore all'affermarsi dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di
Giustizia Europea nella sentenza Lexitor del 2019 -Causa C-383/2018-, (nella quale la Corte ha indicato i criteri ermeneutici da utilizzare per la individuazione degli elementi costitutivi del diritto al rimborso nel caso di estinzione anticipata, ribadendo le preminenti finalità di tutela del consumatore in ambito di credito al consumo, finalità che devono orientare non solo il legislatore in fase attuativa delle direttive di armonizzazione richiamate, ma altresì il giudice nazionale nella interpretazione della normativa interna), la Banca d'Italia mediante le sue istruzioni rivolte agli operatori finanziari e creditizi, nonché la giurisprudenza di merito e l'Arbitro Bancario Finanziario, hanno interpretato la suddetta tutela in termini esclusivamente di doveri di traSPrenza contrattuale nella elencazione e delimitazione delle tipologie di costi connessi alla concessione del credito. Nei provvedimenti attuativi della normativa primaria (art.125 d. lgs 385/1993), infatti si avallava l'interpretazione in base alla quale i costi passibili di riduzione consistevano nelle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. costi recurring), che andavano qualificati, nei moduli contrattuali, in maniera chiara , dettagliata e inequivoca, e che sarebbero stati restituiti al consumatore per la parte non maturata, se questi li aveva corrisposti anticipatamente alla società finanziatrice;
le componenti di costo relative invece alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. costi up-front), si sosteneva non fossero passibili di ripetizione..
Tuttavia tale inquadramento -come ha rilevato la Corte di Giustizia nella citata sentenza interpretativa dell'art.16, par 1 della direttiva 2008/48/CE- si presta al rischio di abusi da parte degli operatori, che potrebbero “imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.” (sentenza Lexitor, punto 29).
Per tali ragioni la Corte Europea ha ritenuto di ricorrere alla interpretazione teleologica che, valorizzando le finalità della normativa oggetto di rinvio pregiudiziale da parte del giudice Polacco, ha condotto all' affermazione di principio in base alla quale il consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha diritto al rimborso non soltanto dei costi che maturano in corso di esecuzione del contratto, ma altresì dei costi up-front, relativi alle prestazioni integralmente eseguite e connesse alla conclusione del negozio di credito al consumo.
Al fine di adeguarsi alla interpretazione fornita dalla Lexitor il legislatore italiano ha provveduto
(con il c.d. decreto sostegni bis) ad emanare l'art. 11 octies, d.l. n.73/2021, convertito con modificazioni nella legge n.106/2021, che ha modificato l'art.125-sexies del TUB.
Detto articolo è stato tuttavia sottoposto alla verifica di legittimità da parte della Corte
Costituzionale (sentenza n.263/2022) in relazione alla limitazione temporale degli effetti della novella applicabile esclusivamente in riferimento ai contratti di credito al consumo stipulati dopo la data di entrata in vigore dell'art.11-octies.
Ai fini della decisione della presente causa (che come si è detto va risolta con l' applicazione dell'art.125 TUB ante d.lgs 141/2010) occorre verificare se i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella pronunzia che ha ad oggetto la legittimità dell'art.11 octies, comma 2, d.l.
n.73/2021, influenzano l'interpretazione e l'applicazione anche della normativa anteriore. A tal fine rileva il passaggio logico argomentativo espresso dalla Corte, là dove individua il paradigma della riduzione da applicare al recesso anticipato del finanziamento, nella nozione di “costi dovuti per la durata residua del contratto”. (punto 12.3.2 sent.263/2022).
Precisa, infatti, la Corte “Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma cui è riferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un altro lato, la nozione di «costi dovuti per la durata residua del contratto. In particolare, la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza
Lexitor.” Proseguendo nella sua argomentazione il Giudice costituzionale giunge ad affermare che
“Ne discende che il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1,
t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo
l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.).”
E' proprio il richiamo alla normativa secondaria contenuta nelle disposizioni di traSPrenza e di vigilanza della Banca d'Italia -che dovrebbe continuare ad applicarsi ai contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della novella-, che conduce la Corte a rilevare “il vulnus ai principi costituzionali censurati” (art.11 e 117 Cost.) e a farne dichiarare l'illegittimità dell'art. 11- octies, limitatamente a detto rinvio.
Richiamando quanto esposto in precedenza riguardo alla disciplina applicabile al caso di specie, in particolare le direttive nn.87/102/CEE e 90/88/CEE, che fanno rispettivamente riferimento all'”equa riduzione del costo del credito” e al concetto di “costo totale del credito che comprende tutti i costi del credito comprensivi di interessi e altre spese”, l'art.125 TUB nel testo vigente al momento della stipula dei contratti oggetto della presente controversia, già prevedeva che il consumatore avesse diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, salvo poi richiamare a completamento della disciplina “ le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, come si è detto, la disciplina attuativa secondaria ha mostrato la sua contrarietà alle finalità della normativa eurounitaria di settore.
Si è espressa in tal senso la Corte di Cassazione nella sentenza n.25977/2023, in una fattispecie del tutto assimilabile alla presente: “
2.16. Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio
2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17,
EU:C:2019:576, punto 37).
2.17.La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, "in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi".
2.18. Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e Per_1
, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63). Persona_2
2.19.Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.”
La Corte di Cassazione contesta dunque la soluzione adottata dal Giudice di prime cure che, analogamente a quanto deciso dal Giudice di Pace di Vittoria, ha rifiutato la tutela restitutoria sulla base della inesistenza della normativa di secondo grado richiamata ad integrazione dall'art.125
TUB, sulla scorta del principio in base al quale il giudice nell'applicare la normativa nazionale attuativa della direttiva comunitaria deve farlo alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguirne il risultato.
Dall'esame della legislazione europea e del diritto interno come interpretato dalla prevalente giurisprudenza si rileva, dunque, che il diritto del consumatore al rimborso dei costi del finanziamento in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies TUB, proprio in forza delle norme di attuazione delle direttive comunitarie del 1987 e del 1990. La successiva implementazione normativa della materia attraverso la direttiva 2008/48/CE ha contribuito a definire ulteriormente i principi già precedentemente elaborati, attraverso un processo di specificazione degli stessi, sulla scorta dei medesimi capisaldi attorno cui ruota la tutela consumeristica. La sentenza Lexitor offre dunque i criteri ermeneutici per l'interpretazione della normativa nazionale secondo canoni di conformità all'ordinamento comunitario, conducendo alla lettura estensiva adottata altresì dalla
Suprema Corte nei recentissimi arresti n. 25977/2023 della Sez. II, e n.14836/2024 della Sez.I., in base ai quali è stato espresso il seguente principio: “"L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento".
Passando all'esame dell'ulteriore motivo di appello relativo alla invalidità dell'art.7 del contratto di finanziamento, tale eccezione assume ora un significato particolare, proprio in relazione al principio giurisprudenziale appena richiamato, e al citato rinvio all'autonomia contrattuale.
La denunziata clausola, presente in entrambi i testi contrattuali, rubricata “Estinzione Anticipata” recita espressamente:” Il Cedente ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito, versando
l'importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta, nonché il compenso previsto dalla legge in vigore al momento dell'estinzione nella misura massima consentita […] In caso di anticipata estinzione del prestito gli importi indicati sotto le lettere “b-c-d-e-f-g-h” portate nel frontespizio non saranno rimborsabili neppure parzialmente, come pure non saranno rimborsabili quelli espressi nel successivo art.18. Conseguentemente il Cedente fruirà esclusivamente dell'abbuono della quota di interessi per il periodo di ammortamento non goduto.”
Gli importi indicati si riferiscono: alle commissioni dell'istituto finanziatore (€.1.302,23), dell'intermediario finanziario (€.2.018,14), commissioni/provvigioni di agenti /mediatori
(€.2.736,00), e ai costi assicurativi caso morte (€.393,98) Anche su questo aspetto è intervenuta la Corte di Cassazione nel medesimo arresto sopra richiamato precisando che :”
2.31. Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola.” Ed enuclea il seguente principio:” " E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33".
Il relativo motivo di appello deve dunque essere accolto e la clausola dichiarata nulla.
In ordine al metodo di calcolo delle commissioni e spese assicurative da restituire, accertato che devono essere rimborsate al tutte le commissioni che entrano a far parte del costo totale Parte_1 del credito (dunque, anche quelle c.d. “up front”), restano da individuare le modalità di quantificazione di detti costi ripetibili.
La Sentenza “Lexitor”, al punto 24., individua, fra le possibili interpretazioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, quella secondo la quale “il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto”.
Quanto al concetto di “proporzionalità”, si discute in dottrina e nella giurisprudenza -sia di merito che dell'Arbitro Bancario Finanziario- se in tale concetto possa rientrare anche un criterio diverso dalla rigida proporzionalità (c.d. criterio lineare), ed in particolare i criteri del “costo ammortizzato”
o della “curva degli interessi”, essendo entrambi criteri c.d. “proporzionali”.
Il legislatore nazionale, nel decreto legge n.69 del 13 giugno 2023 ( Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre- infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano) all'art.1, comma 1 bis, fa riferimento al costo ammortizzato, ove non sia diversamente indicato dalle parti. Deve tuttavia ritenersi che tale disciplina sia applicabile solo alle nuove fattispecie, sebbene qualche pronunzia di merito ne abbia dedotto una indicazione di sistema da applicare anche alle estinzioni dei contratti conclusi anteriormente alla entrata in vigore della legge.
L'ABF, nella decisione del collegio di coordinamento n.26525 del 17 dicembre 2019, ha ritenuto che, “[..] è il giudicante (nella specie l'Arbitro bancario) che deve integrare il regolamento contrattuale incompleto individuando il criterio di riduzione applicabile ai costi up front. Al riguardo è appena il caso di precisare che la questione non sarebbe diversamente risolvibile in via interpretativa, sia pure attingendo alle regole dell'ermeneutica oggettiva (artt.1366 ss.c.c.), perché non si è in presenza di un testo contrattuale oscuro o ambiguo, di cui debba disvelarsi il senso, dato che dalle condizioni generali di contratto emerge con chiarezza l'intenzione di limitare la riduzione dei costi del finanziamento ai soli costi recurring. Dovendo quindi ricorrersi necessariamente a una fonte eteronoma per la costruzione del regolamento contrattuale lacunoso e non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.” L'applicazione di detto criterio richiede tuttavia la necessità di applicare le formule di matematica finanziaria che sono alla base della costruzione del piano di ammortamento a rata fissa (ammortamento alla francese), di cui non si dispone e che richiederebbero il ricorso ad elaborazioni di difficile applicazione.
Si ritiene pertanto corretto nel caso di specie, in applicazione del criterio della integrazione equitativa, fare ricorso al criterio della proporzionalità lineare (c.d. pro rata temporis), in base al quale l'importo da rimborsare si ottiene dividendo la somma complessiva delle commissioni corrisposte per l'intera durata contrattuale (in mesi) e moltiplicando l'importo per la residua durata
(sempre in mesi) del contratto estinto anticipatamente. Deve pertanto quantificarsi nella somma di
€.3.333,79 l'importo ripetibile per il contratto n.200900395 e nella somma di €.3.682,51, il costo da restituire in relazione al contratto n.200900356.
Circa la doglianza di mancata pronuncia del giudice di prime cure in relazione alla restituzione delle somme versate a titolo di rate del mese di novembre 2013 ( pari a €.228,00x2 ) e conteggiate nell'importo di estinzione, questo Giudice osserva che: dai verbali del fascicolo di primo grado risulta che, a seguito del disposto ordine di esibizione ex art.210 cpc nei confronti della
[...]
, il procuratore di quest'ultima ha provveduto a depositare all'udienza del Controparte_1
28.02.2022, documento contabile datato 20.01.2016, dal quale risulta che la società appellata ha provveduto a versare in favore di un rimborso di €.451,24, presuntivamente Parte_1 riferibile alle rate contestate;
contestualmente, nella medesima udienza, la difesa di parte attrice, non contestando la produzione, ha chiesto al Gdp di decurtarne l'importo dalla complessiva somma chiesta in domanda. A fronte di ciò residuerebbe solo un credito di €.4,76 in relazione a tale capo di domanda.
Conseguentemente a quanto sopra argomentato deve accogliersi l'appello proposto, la sentenza impugnata deve essere riformata con la condanna della società alla Controparte_1 restituzione nei confronti di della complessiva somma di €.7.021,06 Parte_1
(€.3.333,79+€.3.682,51+€.4,76) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Si rileva, infine, che non può, in questa sede, esaminarsi la domanda di manleva proposta in primo grado dalla nei confronti di domanda rimasta Controparte_1 Controparte_2 assorbita in conseguenza del rigetto della domanda attorea.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno infatti affermato che nel processo ordinario di cognizione, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae –, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia delle domande proposte (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (Cass. S.U., n. 7940/2019).
In caso di impugnazione da parte dell'attore della sentenza di rigetto della domanda, la devoluzione al giudice del gravame della domanda in garanzia nei confronti del chiamato da parte del convenuto/appellato, non decisa perché condizionata all'accoglimento della pretesa principale, non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 (Cass. S.U., n. 7700/2016). Tuttavia il principio sancito dall'art. 346 c.p.c., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore:
“La decadenza dalle domande ed eccezioni non riproposte in appello si applica anche nei confronti dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame” (Cass. civ Sez.II n.21540/2016). In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, deve disporsi una nuova regolamentazione delle spese in relazione a entrambi i gradi di giudizio avuto riguardo all'esito complessivo dello stesso.
Quanto alle spese processuali, come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, “il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass.
1775/2017; nello stesso senso, fra tante, Cass. 5967/2020, 32778/2019, 23123/2019, 25380/2018,
18045/2018, 18637/2017 e 3924/2016).
Considerata la complessità della lite ed i contrastanti orientamenti giurisprudenziali che ancora si registrano in materia, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio si compensano tra le parti nella misura della metà, ponendosi il residuo 50% a carico della parte appellata soccombente, come liquidato in dispositivo a norma del DM 147/2022 in ragione della somma liquidata in sentenza e delle attività difensive espletate, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3539/2022 R.G., così statuisce sull'appello proposto da avverso la sentenza n.317/2022, depositata in data 27.06.2022, e Parte_1 resa pubblica il 3.08.2022, dall'Ufficio del Giudice di Pace di Vittoria, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di €.7.021,06 (€.3.333,79+€.3.682,51+€.4,76) oltre interessi
[...] legali dalla domanda al soddisfo.
- compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio nella misura del 50% e condanna la società appellata al pagamento in favore di del residuo 50%, che liquida in €. 49,00 Parte_1 per spese ed €. 750,00 per compenso professionale, in relazione al giudizio di primo grado, ed in €.
1800,00 per compenso professionale, ed €.191,25 per spese in relazione al grado di appello, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Gaetano Giuliano
ER in qualità di procuratore antistatario, che ne ha presentato istanza.
Così deciso in Ragusa, in data 26.11.2025.
Il Giudice dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Ragusa nella persona del dott. Massimo Pulvirenti, giudice della sezione
Civile, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3539/2022 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.317/2022, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Vittoria (Rg), avente ad oggetto la ripetizione somme per costi finanziamento, tra:
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] delle Alpi n.162, codice fiscale elettivamente domiciliato a Catania, C.so C.F._1
Martiri della Libertà n.38, presso e lo studio legale dell'avv. Gaetano Giuliano ER che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di:
, in persona del liquidatore pro Controparte_1 tempore, con sede legale in via Tiberio Solis 40, 71016, San Severo, Foggia, P. Iva e Cod. Fiscale
, rappresentata e difesa nell'ambito del giudizio di primo grado dall'Avv. Fabrizio P.IVA_1
Forzati
APPELLATA CONTUMACE
E Contro
n persona del legale rappresentante e Amministratore Delegato Dott. Controparte_2
, con sede legale in Roma, Via G. Antonio Guattani n. 4, (P.IVA e C.F.: Controparte_3
), contumace nell'ambito del giudizio di primo grado. P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa, tenutasi in forma cartolare all'udienza del
22.10.2025, è stata trattenuta per la decisione, previa concessione di giorni 30 per conclusionali. IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto in fatto:
Con atto di citazione regolarmente notificato deduceva di aver concluso con Parte_1 la per il tramite della mandataria Fincefi S.p.a., nelle date del Controparte_1
29.07.2009 e del 30.07.2009, due contratti di finanziamento rispettivamente n.200900395 e n.200900356, entrambi per l'importo complessivo lordo di €.27.360,00, da restituire a mezzo cessione del quinto dello stipendio in 120 rate da euro 228,00 ciascuna. All'atto della stipula erano stati trattenuti, per ciascun negozio, costi per commissioni bancarie /finanziarie in favore della società mandante per €.1.302,23; commissioni in favore della mandataria Fincefi SP (per
€.4.754,14 sul contratto n.200900395, e €.5.087,94 per il contratto n.200900356); e costi assicurativi per €.393,98.
In data 03.12.2013, in corrispondenza della rata n.50 l'appellante decideva di estinguere anticipatamente il finanziamento, versando in unica soluzione la parte restante delle rate, secondo il conteggio effettuato e comunicato dalla società finanziatrice alla data del 30.11.2013.
Il avvedutosi che, in conseguenza dell' estinzione anticipata dei contratti, non gli erano Parte_1 stati rimborsati i costi delle commissioni e dei premi assicurativi non ancora maturati alla data di estinzione, in palese violazione della prevalente interpretazione dell'art. 125 sexies TUB e delle disposizioni di legge in materia di estinzione anticipata del mutuo, conveniva in giudizio, dinanzi al
Giudice di Pace di Vittoria, la società concedente, introducendo due distinti procedimenti civili iscritti ai nn. 1383 e 1384 /2020 R.G. , poi riuniti.
L'attore deduceva la vessatorietà, e dunque la nullità, della clausola di cui all'art.7 dei testi contrattuali di esclusione del rimborso dei costi sostenuti e non maturati, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, e chiedeva, previa qualificazione di tutte le somme sopra indicate come costi recurring, la restituzione dei rispettivi importi di €.3.561,79 per il contratto n.200900395 e di €.3.910,51 per il contratto n.200900356, a titolo di commissioni e oneri non maturati, oltre a una ulteriore somma pari ad €.228,00 (per ciascun contratto) a titolo di rata già versata ma ugualmente conteggiata dalla società finanziatrice nell'importo da versarsi in unica soluzione per l'estinzione del mutuo.
In subordine chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno quantificato nella medesima misura, ovvero in via equitativa, per violazione dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale ex art.1375 c.c. nell'esecuzione del contratto.
In via di ulteriore subordine, in caso di qualificazione dei costi richiesti come costi up-front, chiedeva prevederne comunque il rimborso secondo il criterio di calcolo “relativamente proporzionale”. Si costituiva in giudizio la società eccependo preliminarmente la Controparte_1 propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di ripetizione delle commissioni di intermediazione e delle quote assicurative non godute, chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa della e della Fincefi SP, al fine di ottenere la condanna di queste ultime Controparte_2 alla restituzione dei costi sostenuti dall'attore a tale titolo, ovvero al fine di essere manlevata in caso di condanna al pagamento degli indicati importi, non avendo la stessa beneficiato delle somme in parola. Contestava nel merito gli avversi assunti in ragione della legittimità del proprio operato, alla luce della normativa vigente ratione temporis e della validità della clausola di cui all'art.7 dei contratti di prestito impugnati, in quanto specificamente sottoscritte dal mutuatario, concludendo, quindi, per il rigetto della domanda attorea.
Autorizzata l'istanza di chiamata in causa della l'appellata procedeva a Controparte_2 notificare l' atto di chiamata in giudizio alla compagnia assicuratrice, la quale, sebbene regolarmente citata, restava contumace.
Con sentenza n.317/2022, depositata in data 27.06.2022, e resa pubblica il 3.08.2022, dall'Ufficio del Giudice di Pace di Vittoria rigettava le pretese restitutorie avanzate dall'attore, condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore della società per un complessivo importo di CP_1
€ 1.500,00, oltre interessi, oltre spese processuali e compensi.
Avverso la citata sentenza lo ha proposto appello deducendo, nel merito, Parte_1
l'erronea applicazione da parte del Giudice di prime cure della disciplina in materia di estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo, alla luce della normativa vigente ratione temporis, e in ragione della disciplina di natura comunitaria. Ha contestato specificatamente la decisione del
GdP nella parte in cui sosteneva l'inoperatività degli effetti restitutori previsti dall'art.125 TUB , in ragione della mancata adozione della normativa attuativa di secondo grado da parte del . Ha CP_4 ribadito l'invalidità della previsione contrattuale di non rimborsabilità dei costi del credito in caso di estinzione anticipata (art.7), sebbene espressamente sottoscritta dal consumatore, perché violativa dell'art.33 e 35 del codice del consumo. Ha lamentato infine l'omessa pronuncia da parte del Gdp sulla domanda di rimborso della 50esima rata dei finanziamenti trattenuta dallo stipendio del mese di novembre 2013 e ugualmente conteggiata nella somma dovuta per l'estinzione, rassegnando infine le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: A) Ritenere e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia dell' art. 7 del contratto n. 200900395 e del contratto n. 200900356, perché vessatoria, per violazione dell'art. 33 e 35 del Codice del Consumo;
B) Ritenere e dichiarare la ripetibilità degli oneri contenuti nel contratto di finanziamento n. 200900395 e del contratto di finanziamento
n. 20090035687652; C) Conseguentemente condannare la società (in via esclusiva o CP_1 solidale con la società ) al rimborso in favore del sig. della somma di € CP_2 Parte_1
3.561,79 (in riferimento al contratto n. 200900395 ) e di € 3.910,51 (in riferimento al contratto n.
200900356), calcolata secondo il criterio “pro rata temporis”, ovvero al rimborso della maggiore
o minore somma ritenuta giusta ed equa dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto;
D) In subordine, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al rimborso secondo il diverso criterio di calcolo “relativamente proporzionale”; E) Con vittoria di spese, competenze ed onorari (anche di mediazione, spese forfettarie 15%, cpa 4%, iva 22%), per entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del difensore anticipatario.”
Pur regolarmente notificato l'atto di appello alla , e alla Controparte_1 CP_2
le società appellate sono rimaste contumaci.
[...]
Successivamente sulla documentazione acquisita in giudizio, fatte precisare le conclusioni la causa all'udienza del 22.10.2025, concesso termine di giorni 30 per conclusionali, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Considerato in diritto:
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto per i motivi e nei limiti che di seguito vengono esposti.
Deve preliminarmente osservarsi che, in considerazione delle date di sottoscrizione dei contratti posti al vaglio dello scrivente Giudice (29_30/07/2009), la presente controversia deve essere decisa sulla scorta dell'art. 125 TUB nella versione anteriore alla modifica introdotta con il d.lgs 141/10 ( con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE).
L'art 125 TUB prevedeva che: “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
La norma citata si collega alle disposizioni contenute nelle direttive 87/102/CEE e 90/88/CEE della
Comunità Europea, che hanno lo scopo di armonizzare delle normative nazionali aventi ad oggetto la tutela consumatore nei contratti di credito al consumo.
In particolare l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, prevedeva che "il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito" e "in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". La successiva direttiva 90/88/CEE, che ha modificato la
87/102/CEE, all'art. 1 ha introdotto il concetto di "costo totale del credito al consumatore", nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, ivi inclusi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento. Con la legge comunitaria per il 1991 (L. n. 142 del 1992, art. 18), le richiamate direttive sono state recepite nel nostro ordinamento attraverso la previsione dell'art.125 TUB.
Il giudice di primo grado ha ritenuto di non concedere alcuna riduzione del costo del credito in ragione della mancata emanazione da parte del CICR della delibera attuativa richiamata dall'art. 125 TUB, circa le modalità di riduzione del credito estinto anticipatamente. Detta interpretazione, tuttavia, come ha di recente precisato la Corte di Cassazione con la pronunzia n.25975/2023 “ è errata, sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive Europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive
87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito".
Prosegue la Suprema Corte osservando che i successivi interventi normativi comunitari, posti in essere nella direzione della armonizzazione delle discipline interne in materia di credito al consumo, hanno via via meglio precisato la natura e la tipologia dei costi, sostenuti per il finanziamento, alla cui ripetizione il consumatore ha diritto in caso di rimborso anticipato del mutuo.
La direttiva 2008/48/CE, che ha sostituto la precedente 87/102/CEE e ne ha meglio definito i contorni applicativi, adotta la tecnica dell'armonizzazione piena, finalizzata a garantire a tutti i consumatori della Comunità Europea un elevato e equivalente livello di tutela dei loro interessi nei contratti di credito, allo scopo di realizzare un vero mercato interno in cui vengano applicate le medesime regole di concorrenza. Nello specifico la direttiva 2008/48/CE definisce in modo puntuale -all'art.3 paragrafo 1) lett. g- quali siano i costi ripetibili in caso di estinzione anticipata: vi rientrano “ tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte".
In epoca anteriore all'affermarsi dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di
Giustizia Europea nella sentenza Lexitor del 2019 -Causa C-383/2018-, (nella quale la Corte ha indicato i criteri ermeneutici da utilizzare per la individuazione degli elementi costitutivi del diritto al rimborso nel caso di estinzione anticipata, ribadendo le preminenti finalità di tutela del consumatore in ambito di credito al consumo, finalità che devono orientare non solo il legislatore in fase attuativa delle direttive di armonizzazione richiamate, ma altresì il giudice nazionale nella interpretazione della normativa interna), la Banca d'Italia mediante le sue istruzioni rivolte agli operatori finanziari e creditizi, nonché la giurisprudenza di merito e l'Arbitro Bancario Finanziario, hanno interpretato la suddetta tutela in termini esclusivamente di doveri di traSPrenza contrattuale nella elencazione e delimitazione delle tipologie di costi connessi alla concessione del credito. Nei provvedimenti attuativi della normativa primaria (art.125 d. lgs 385/1993), infatti si avallava l'interpretazione in base alla quale i costi passibili di riduzione consistevano nelle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. costi recurring), che andavano qualificati, nei moduli contrattuali, in maniera chiara , dettagliata e inequivoca, e che sarebbero stati restituiti al consumatore per la parte non maturata, se questi li aveva corrisposti anticipatamente alla società finanziatrice;
le componenti di costo relative invece alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. costi up-front), si sosteneva non fossero passibili di ripetizione..
Tuttavia tale inquadramento -come ha rilevato la Corte di Giustizia nella citata sentenza interpretativa dell'art.16, par 1 della direttiva 2008/48/CE- si presta al rischio di abusi da parte degli operatori, che potrebbero “imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.” (sentenza Lexitor, punto 29).
Per tali ragioni la Corte Europea ha ritenuto di ricorrere alla interpretazione teleologica che, valorizzando le finalità della normativa oggetto di rinvio pregiudiziale da parte del giudice Polacco, ha condotto all' affermazione di principio in base alla quale il consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha diritto al rimborso non soltanto dei costi che maturano in corso di esecuzione del contratto, ma altresì dei costi up-front, relativi alle prestazioni integralmente eseguite e connesse alla conclusione del negozio di credito al consumo.
Al fine di adeguarsi alla interpretazione fornita dalla Lexitor il legislatore italiano ha provveduto
(con il c.d. decreto sostegni bis) ad emanare l'art. 11 octies, d.l. n.73/2021, convertito con modificazioni nella legge n.106/2021, che ha modificato l'art.125-sexies del TUB.
Detto articolo è stato tuttavia sottoposto alla verifica di legittimità da parte della Corte
Costituzionale (sentenza n.263/2022) in relazione alla limitazione temporale degli effetti della novella applicabile esclusivamente in riferimento ai contratti di credito al consumo stipulati dopo la data di entrata in vigore dell'art.11-octies.
Ai fini della decisione della presente causa (che come si è detto va risolta con l' applicazione dell'art.125 TUB ante d.lgs 141/2010) occorre verificare se i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella pronunzia che ha ad oggetto la legittimità dell'art.11 octies, comma 2, d.l.
n.73/2021, influenzano l'interpretazione e l'applicazione anche della normativa anteriore. A tal fine rileva il passaggio logico argomentativo espresso dalla Corte, là dove individua il paradigma della riduzione da applicare al recesso anticipato del finanziamento, nella nozione di “costi dovuti per la durata residua del contratto”. (punto 12.3.2 sent.263/2022).
Precisa, infatti, la Corte “Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma cui è riferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un altro lato, la nozione di «costi dovuti per la durata residua del contratto. In particolare, la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza
Lexitor.” Proseguendo nella sua argomentazione il Giudice costituzionale giunge ad affermare che
“Ne discende che il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1,
t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo
l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.).”
E' proprio il richiamo alla normativa secondaria contenuta nelle disposizioni di traSPrenza e di vigilanza della Banca d'Italia -che dovrebbe continuare ad applicarsi ai contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della novella-, che conduce la Corte a rilevare “il vulnus ai principi costituzionali censurati” (art.11 e 117 Cost.) e a farne dichiarare l'illegittimità dell'art. 11- octies, limitatamente a detto rinvio.
Richiamando quanto esposto in precedenza riguardo alla disciplina applicabile al caso di specie, in particolare le direttive nn.87/102/CEE e 90/88/CEE, che fanno rispettivamente riferimento all'”equa riduzione del costo del credito” e al concetto di “costo totale del credito che comprende tutti i costi del credito comprensivi di interessi e altre spese”, l'art.125 TUB nel testo vigente al momento della stipula dei contratti oggetto della presente controversia, già prevedeva che il consumatore avesse diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, salvo poi richiamare a completamento della disciplina “ le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, come si è detto, la disciplina attuativa secondaria ha mostrato la sua contrarietà alle finalità della normativa eurounitaria di settore.
Si è espressa in tal senso la Corte di Cassazione nella sentenza n.25977/2023, in una fattispecie del tutto assimilabile alla presente: “
2.16. Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio
2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17,
EU:C:2019:576, punto 37).
2.17.La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, "in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi".
2.18. Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e Per_1
, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63). Persona_2
2.19.Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.”
La Corte di Cassazione contesta dunque la soluzione adottata dal Giudice di prime cure che, analogamente a quanto deciso dal Giudice di Pace di Vittoria, ha rifiutato la tutela restitutoria sulla base della inesistenza della normativa di secondo grado richiamata ad integrazione dall'art.125
TUB, sulla scorta del principio in base al quale il giudice nell'applicare la normativa nazionale attuativa della direttiva comunitaria deve farlo alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguirne il risultato.
Dall'esame della legislazione europea e del diritto interno come interpretato dalla prevalente giurisprudenza si rileva, dunque, che il diritto del consumatore al rimborso dei costi del finanziamento in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies TUB, proprio in forza delle norme di attuazione delle direttive comunitarie del 1987 e del 1990. La successiva implementazione normativa della materia attraverso la direttiva 2008/48/CE ha contribuito a definire ulteriormente i principi già precedentemente elaborati, attraverso un processo di specificazione degli stessi, sulla scorta dei medesimi capisaldi attorno cui ruota la tutela consumeristica. La sentenza Lexitor offre dunque i criteri ermeneutici per l'interpretazione della normativa nazionale secondo canoni di conformità all'ordinamento comunitario, conducendo alla lettura estensiva adottata altresì dalla
Suprema Corte nei recentissimi arresti n. 25977/2023 della Sez. II, e n.14836/2024 della Sez.I., in base ai quali è stato espresso il seguente principio: “"L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento".
Passando all'esame dell'ulteriore motivo di appello relativo alla invalidità dell'art.7 del contratto di finanziamento, tale eccezione assume ora un significato particolare, proprio in relazione al principio giurisprudenziale appena richiamato, e al citato rinvio all'autonomia contrattuale.
La denunziata clausola, presente in entrambi i testi contrattuali, rubricata “Estinzione Anticipata” recita espressamente:” Il Cedente ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito, versando
l'importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta, nonché il compenso previsto dalla legge in vigore al momento dell'estinzione nella misura massima consentita […] In caso di anticipata estinzione del prestito gli importi indicati sotto le lettere “b-c-d-e-f-g-h” portate nel frontespizio non saranno rimborsabili neppure parzialmente, come pure non saranno rimborsabili quelli espressi nel successivo art.18. Conseguentemente il Cedente fruirà esclusivamente dell'abbuono della quota di interessi per il periodo di ammortamento non goduto.”
Gli importi indicati si riferiscono: alle commissioni dell'istituto finanziatore (€.1.302,23), dell'intermediario finanziario (€.2.018,14), commissioni/provvigioni di agenti /mediatori
(€.2.736,00), e ai costi assicurativi caso morte (€.393,98) Anche su questo aspetto è intervenuta la Corte di Cassazione nel medesimo arresto sopra richiamato precisando che :”
2.31. Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola.” Ed enuclea il seguente principio:” " E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33".
Il relativo motivo di appello deve dunque essere accolto e la clausola dichiarata nulla.
In ordine al metodo di calcolo delle commissioni e spese assicurative da restituire, accertato che devono essere rimborsate al tutte le commissioni che entrano a far parte del costo totale Parte_1 del credito (dunque, anche quelle c.d. “up front”), restano da individuare le modalità di quantificazione di detti costi ripetibili.
La Sentenza “Lexitor”, al punto 24., individua, fra le possibili interpretazioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, quella secondo la quale “il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto”.
Quanto al concetto di “proporzionalità”, si discute in dottrina e nella giurisprudenza -sia di merito che dell'Arbitro Bancario Finanziario- se in tale concetto possa rientrare anche un criterio diverso dalla rigida proporzionalità (c.d. criterio lineare), ed in particolare i criteri del “costo ammortizzato”
o della “curva degli interessi”, essendo entrambi criteri c.d. “proporzionali”.
Il legislatore nazionale, nel decreto legge n.69 del 13 giugno 2023 ( Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre- infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano) all'art.1, comma 1 bis, fa riferimento al costo ammortizzato, ove non sia diversamente indicato dalle parti. Deve tuttavia ritenersi che tale disciplina sia applicabile solo alle nuove fattispecie, sebbene qualche pronunzia di merito ne abbia dedotto una indicazione di sistema da applicare anche alle estinzioni dei contratti conclusi anteriormente alla entrata in vigore della legge.
L'ABF, nella decisione del collegio di coordinamento n.26525 del 17 dicembre 2019, ha ritenuto che, “[..] è il giudicante (nella specie l'Arbitro bancario) che deve integrare il regolamento contrattuale incompleto individuando il criterio di riduzione applicabile ai costi up front. Al riguardo è appena il caso di precisare che la questione non sarebbe diversamente risolvibile in via interpretativa, sia pure attingendo alle regole dell'ermeneutica oggettiva (artt.1366 ss.c.c.), perché non si è in presenza di un testo contrattuale oscuro o ambiguo, di cui debba disvelarsi il senso, dato che dalle condizioni generali di contratto emerge con chiarezza l'intenzione di limitare la riduzione dei costi del finanziamento ai soli costi recurring. Dovendo quindi ricorrersi necessariamente a una fonte eteronoma per la costruzione del regolamento contrattuale lacunoso e non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.” L'applicazione di detto criterio richiede tuttavia la necessità di applicare le formule di matematica finanziaria che sono alla base della costruzione del piano di ammortamento a rata fissa (ammortamento alla francese), di cui non si dispone e che richiederebbero il ricorso ad elaborazioni di difficile applicazione.
Si ritiene pertanto corretto nel caso di specie, in applicazione del criterio della integrazione equitativa, fare ricorso al criterio della proporzionalità lineare (c.d. pro rata temporis), in base al quale l'importo da rimborsare si ottiene dividendo la somma complessiva delle commissioni corrisposte per l'intera durata contrattuale (in mesi) e moltiplicando l'importo per la residua durata
(sempre in mesi) del contratto estinto anticipatamente. Deve pertanto quantificarsi nella somma di
€.3.333,79 l'importo ripetibile per il contratto n.200900395 e nella somma di €.3.682,51, il costo da restituire in relazione al contratto n.200900356.
Circa la doglianza di mancata pronuncia del giudice di prime cure in relazione alla restituzione delle somme versate a titolo di rate del mese di novembre 2013 ( pari a €.228,00x2 ) e conteggiate nell'importo di estinzione, questo Giudice osserva che: dai verbali del fascicolo di primo grado risulta che, a seguito del disposto ordine di esibizione ex art.210 cpc nei confronti della
[...]
, il procuratore di quest'ultima ha provveduto a depositare all'udienza del Controparte_1
28.02.2022, documento contabile datato 20.01.2016, dal quale risulta che la società appellata ha provveduto a versare in favore di un rimborso di €.451,24, presuntivamente Parte_1 riferibile alle rate contestate;
contestualmente, nella medesima udienza, la difesa di parte attrice, non contestando la produzione, ha chiesto al Gdp di decurtarne l'importo dalla complessiva somma chiesta in domanda. A fronte di ciò residuerebbe solo un credito di €.4,76 in relazione a tale capo di domanda.
Conseguentemente a quanto sopra argomentato deve accogliersi l'appello proposto, la sentenza impugnata deve essere riformata con la condanna della società alla Controparte_1 restituzione nei confronti di della complessiva somma di €.7.021,06 Parte_1
(€.3.333,79+€.3.682,51+€.4,76) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Si rileva, infine, che non può, in questa sede, esaminarsi la domanda di manleva proposta in primo grado dalla nei confronti di domanda rimasta Controparte_1 Controparte_2 assorbita in conseguenza del rigetto della domanda attorea.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno infatti affermato che nel processo ordinario di cognizione, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae –, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia delle domande proposte (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (Cass. S.U., n. 7940/2019).
In caso di impugnazione da parte dell'attore della sentenza di rigetto della domanda, la devoluzione al giudice del gravame della domanda in garanzia nei confronti del chiamato da parte del convenuto/appellato, non decisa perché condizionata all'accoglimento della pretesa principale, non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 (Cass. S.U., n. 7700/2016). Tuttavia il principio sancito dall'art. 346 c.p.c., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore:
“La decadenza dalle domande ed eccezioni non riproposte in appello si applica anche nei confronti dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame” (Cass. civ Sez.II n.21540/2016). In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, deve disporsi una nuova regolamentazione delle spese in relazione a entrambi i gradi di giudizio avuto riguardo all'esito complessivo dello stesso.
Quanto alle spese processuali, come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, “il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass.
1775/2017; nello stesso senso, fra tante, Cass. 5967/2020, 32778/2019, 23123/2019, 25380/2018,
18045/2018, 18637/2017 e 3924/2016).
Considerata la complessità della lite ed i contrastanti orientamenti giurisprudenziali che ancora si registrano in materia, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio si compensano tra le parti nella misura della metà, ponendosi il residuo 50% a carico della parte appellata soccombente, come liquidato in dispositivo a norma del DM 147/2022 in ragione della somma liquidata in sentenza e delle attività difensive espletate, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3539/2022 R.G., così statuisce sull'appello proposto da avverso la sentenza n.317/2022, depositata in data 27.06.2022, e Parte_1 resa pubblica il 3.08.2022, dall'Ufficio del Giudice di Pace di Vittoria, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di €.7.021,06 (€.3.333,79+€.3.682,51+€.4,76) oltre interessi
[...] legali dalla domanda al soddisfo.
- compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio nella misura del 50% e condanna la società appellata al pagamento in favore di del residuo 50%, che liquida in €. 49,00 Parte_1 per spese ed €. 750,00 per compenso professionale, in relazione al giudizio di primo grado, ed in €.
1800,00 per compenso professionale, ed €.191,25 per spese in relazione al grado di appello, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Gaetano Giuliano
ER in qualità di procuratore antistatario, che ne ha presentato istanza.
Così deciso in Ragusa, in data 26.11.2025.
Il Giudice dott. Massimo Pulvirenti