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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8827 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 15845/2024
BBLICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati
- Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15845 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale con domanda riconvenzionale di scioglimento del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. C.F. 1 Parte 1
rappresentata e difesa come da procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. Paola De AL, presso il cui studio in Napoli, al Corso Bruno Buozzi n. 37 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
Controparte 1 (nato a [...] il [...] - C.F. C.F. 2 ), rappresentato e difeso come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesca Caliò, del foro di Catanzaro, presso il cui studio, in Catanzaro alla via Buccarelli n. 49, è elettivamente domiciliato RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda con conferma della disciplina in atto.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2024 Parte 1 deduceva che aveva contratto matrimonio con Controparte 1 in Napoli il 22.05.2008; che dalla predetta unione era nata la figlia,
LL, in data 18.12.2008; che la casa famigliare, in Napoli alla via G.A. Pasquale n. 44, era stata acquistata dal CP 1 e intestata alla figlia;
che il tenore di vita della famiglia grazie ai redditi del resistente era elevato, infatti la famiglia aveva sempre trascorso due mesi estivi a
Lefkada dove prendeva in locazione un appartamento, fatto diversi viaggi in Cambogia, in Cina, in
Egitto, a New York, Giappone, oltre che Lisbona, Svezia, Barcellona, Parigi, Vienna, Londra ecc;
che all'inizio del 2024 di frequente nei fine settimana il marito aveva iniziato ad allontanarsi dalla casa coniugale dicendo di doversi recare presso l'abitazione della madre per far rientro la domenica sera;
che nel contempo, era sempre in crescendo una condotta autoritaria e poco conciliante con la moglie, lesinando affettuosità e ponendosi in maniera aggressiva e conflittuale;
che svariate volte era rientrato a casa in stato di alterazione e numerose erano state le liti;
che nonostante gli sforzi della ricorrente di mantenere integra la famiglia, la stessa aveva visto tutti i suoi sacrifici risultare vani e negli ultimi mesi della convivenza, la situazione era divenuta insostenibile;
che la spiegazione a tutti i comportamenti del resistente era poi emersa attraverso la figlia LL la quale, condividendo l'ID Apple col padre, aveva ricevuto messaggi e delle foto (Instagram) da parte dalla sig.ra conosciuta in un viaggio del resistente con gli amici in Persona 1
Fuerteventura, oggi attuale compagna dello stesso;
che pertanto di fatto era emersa la relazione extraconiugale del de CP_1 con la stessa;
che la convivenza da quel momento era divenuta infernale per la scoperta della infedeltà del coniuge ed in seguito a costanti liti, nell'aprile del 2024, il resistente aveva lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi temporaneamente presso l'abitazione materna sita in Napoli via Sedil Capuano n. 4; che ella collaborava da due anni in qualità di tolettatrice di animali presso la “Pet Shop San Pasquale" di Napoli con contratto di lavoro occasionale e beneficiava di percentuali sulle tolettature che effettuava, riuscendo a percepire circa euro 800,00/1.000,00 mensili;
che ella era proprietaria di un immobile locato a terzi in Napoli alla via Benedetto De AL n. 13 dal quale percepiva un canone locatizio pari ad euro 350.00 mensili;
che il resistente, di professione commercialista, era proprietario del prestigioso studio sito in Napoli alla via Amerigo Vespucci n.2 di 131 mq. ristrutturato a sue spese (circa 140.000,00 euro) ove lo stesso svolgeva l'attività con alcuni collaboratori;
che il medesimo era proprietario di immobili e mobili registrati e titolare di quattro conti correnti di cui uno con la madre. Tutto quanto sopra premesso, chiedeva pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi con addebito al resistente,
l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'affido condiviso della minore LL ad entrambi i genitori con residenza privilegiata della stessa presso la casa coniugale, prevedere incontri liberi tra il padre e la minore secondo le esigenze e richieste della stessa, disporsi a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente medesima la somma di euro 500,00 mensili e a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore AF la somma mensile di non meno di euro 1.000,00 oltre adeguamenti ISTAT, dividere tra le parti le spese straordinarie necessarie per la minore, come da protocollo stilato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Napoli nella percentuale del 30% in capo ad ella e 70% in capo al CP 1 viste le sproporzioni reddituali sopra evidenziate, il tutto con vittoria di spese, diritto ed onorari di giudizio
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c..
Si costituiva Controparte_1 il quale, nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto, eccepiva che sin dai primi anni di matrimonio e ancora prima durante la convivenza, l'unione della coppia era stata caratterizzata da forti contrasti, incomprensioni e pressioni psicologiche dal medesimo subìte; che la Parte 1 , venuta in Italia dal Brasile, dopo averlo ivi conosciuto in vacanza, era rimasta dopo poco incinta;
che su tale gravidanza non programmata la Parte_1 aveva cominciato a basare una serie di pretese, esposte al compagno con un atteggiamento prevaricatore tanto da
"costringere" l'odierno resistente a sposarla;
che sin da subito la moglie aveva mancato di offrire un sostegno morale e affettivo al marito e dopo essere rimasta incinta non aveva quasi più voluto avere una vita intima con il medesimo, giustificando e motivando, solo allora, detta sua refrattarietà sull'assunto di aver subito violenze sessuali da parte del compagno della propria madre, quando viveva a casa in Brasile, dopo essere stata abbandonata dal proprio padre naturale;
che tali eventi, erano andati in ogni caso a riverberarsi sulla vita di coppia, non consentendo alla ricorrente di vivere appieno l'unione coniugale con il resistente ed assumendo nei confronti del marito un atteggiamento aggressivo e prepotente, quasi di rivalsa verso il genere maschile;
che la ricorrente, infatti, durante il rapporto di coniugio aveva sempre avuto un atteggiamento violento nei confronti del marito, non solo da un punto di vista psicologico ma addirittura anche fisico, arrivando diverse volte anche ad alzargli le mani ed a lanciare le sue cose giù per le scale condominiali;
che la ricorrente aveva sempre "utilizzato" il proprio status di “madre" come ricatto morale, moneta di scambio per vedersi assecondare da parte del CP 1 qualsivoglia capriccio;
che non di rado, infatti, la ricorrente sottraeva dal patrimonio familiare “ingenti” somme di denaro per inviarle, e in molte occasioni portarle personalmente, in Brasile alla madre e al fratello tossicodipendente, addirittura lasciando per lunghi periodi la figlia piccola e il marito che, nonostante lavorasse tutto il giorno, si trovava costretto a sospendere la propria attività per prendersi cura della propria figlia, stante le continue partenze della moglie verso il proprio Paese di origine;
che dal 2015 in poi era stata esclusivamente una escalation di fortissime discussioni, litigi, polemiche dentro e fuori casa, innanzi ad amici ed estranei;
che a partire dalla fine del 2016 e inizio 2017, quella delle minacce rivolte dalla Parte 1 al CP_1 affinché si allontanasse dal nucleo familiare procedendo con و
una separazione, era divenuta una routine giungendo al culmine nel 2021 allorquando durante l'ennesima sfuriata di parte ricorrente la medesima arrivava a schiaffeggiarlo e prenderlo a pugni tanto da fare intervenire il nucleo radiomobile dei CC di Napoli Mergellina;
che in diverse occasioni i coniugi avevano espresso l'intenzione di volersi separare, poi, la Parte 1 aveva accusato un problema di salute che lo aveva indotto, sempre e soprattutto per il bene e tutela della figlia, a rimandare la separazione de quo anche perché quest'ultimo, per l'ennesima volta, si era ritrovato da solo nella casa coniugale ad accudire la figlia, contemperando le esigenze lavorative e quelle familiari, con notevoli sacrifici;
che la moglie appena scoperta la malattia, invece di rimanere in Italia, con accanto il proprio marito e la loro unica figlia, aveva scelto di andarsene da sola in
Brasile per farsi curare lì; che inoltre la ricorrente non perdeva occasione di “abbandonare" entrambi non solo per andare in Brasile -viaggio che faceva due volte l'anno da sola senza una reale necessità se non quella di evasione da quel nucleo familiare, ma anche alle Per_2 e in Sri Lanka con le amiche;
che quindi la causa della separazione era da ricondurre ai comportamenti della ricorrente e non ad una presunta relazione extraconiugale da parte sua;
che egli si era sempre occupato nella quotidianità della figlia, preparandole la colazione, accompagnandola a scuola e prendendosi cura della stessa;
che egli percepiva solo il reddito derivante dalla propria attività professionale ovverosia, in media, circa euro 2.600,00 mensili, da cui andavano detratte le spese mensili sostenute per mutui/finanziamenti (euro 387,67), quelle relative alla casa coniugale abitata dalla Parte 1 (euro 103,16) e quelle relative al canone di locazione ed oneri accessori (950,00), residuandogli così un reddito netto mensile di circa € 1.160,00, senza considerare il debito ancora in essere nei confronti del fratello di euro 150.000,00. Tutto ciò premesso, spiegando domanda riconvenzionale, chiedeva: pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi Controparte_1 [...] con addebito a quest'ultima (in riconvenzionale), per tutte le ragioni di cui alla Parte 1 '
narrativa che precede;
disporre che alcun contributo fosse dovuto per il mantenimento della moglie;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente nell'esclusivo interesse della minore Persona 3 disporre l'affido condiviso della minore LL ad entrambi i genitori, con tempi di permanenza paritetici e domiciliazione alternata fra i genitori su base settimanale;
disporre il mantenimento diretto della minore LL stante i tempi di permanenza paritetici con entrambi i genitori;
ripartire al 50% tra i genitori le spese straordinarie per la figlia, come disciplinate dal Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Napoli;
in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di mantenimento diretto della minore e frequentazione paritetica con entrambi i genitori, stabilire una contribuzione al mantenimento della minore non superiore ad €300,00 mensili, oltre adeguamento ISTAT;
sempre in via subordinata, in tale ultima ipotesi, stabilire una libera frequentazione tra il padre e la figlia;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Chiedeva inoltre, decorsi i termini di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg. Controparte_1 e a Napoli il 22.05.2008 trascritto nei Registri Parte 1
dello Stato Civile del Comune di Napoli dell'anno 2008, Atto n. 34, p. I, s. sez. G, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
disporre che alcun assegno divorzile è dovuto alla sig.ra Parte_1 mancandone i presupposti di legge, essendo tra l'altro la stessa economicamente autosufficiente;
confermare nel resto le chieste condizioni di separazione.
Depositate le memorie ai sensi dell'art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del 4/02/2025 venivano sentite le parti. Fallito il tentativo di conciliazione, nonostante l'invito a trovare un accordo in ordine alle statuizioni accessorie, nessuna intesa le parti riuscivano a raggiungere pertanto il Giudice delegato alla trattazione del procedimento riservava la decisione. Con provvedimento del 5/02/2025 le parti venivano autorizzate a vivere separatamente, la casa coniugale veniva assegnata alla ricorrente per abitarla unitamente alla figlia che veniva affidata ad entrambi i genitori, disciplinandone i tempi di permanenza presso il padre a carico veniva posto un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento del coniuge e di € 600,00 a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie nella misura del 50%. Venivano altresì rigettate le richieste istruttorie e la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 25/09/2025 di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c..
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art. 151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da aprile 2024, come dichiarato dalle parti in udienza, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Con particolare riguardo alla violazione del dovere di fedeltà, secondo consolidata giurisprudenza:
a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. N. 25618/2007; Cass. N. 16859/2015;
Cass. N. 917/2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e, quindi anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. N.
1557/2008; Cass. N. 8929/2013; Cass. N.21657/2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. N. 2059/2012).
Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso di specie la ricorrente ha ricondotto la causa della crisi alla relazione extraconiugale del marito scoperta dalla stessa ricorrente attraverso la figlia che condividendo l'ID Apple col padre, aveva ricevuto messaggi e delle foto (Instagram) da parte dalla sig.ra Persona 1 conosciuta in un viaggio del resistente con gli amici in Fuerteventura e oggi attuale compagna dello stesso;
il resistente nel contestare tale relazione ha anche eccepito che quei messaggi, scambiati con una semplice amica, sarebbero stati successivi alla crisi coniugale determinata, invece, dagli atteggiamenti violenti della ricorrente, alla quale, a sua volta, ha chiesto addebitare la separazione.
Entrambi non hanno fornito prove specifiche delle condotte poste a fondamento delle reciproche domande di addebito.
Quanto alle deduzioni della ricorrente, in primo luogo occorre osservare che non viene collocata temporalmente in maniera precisa la scoperta della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, l'unico elemento temporale certo è che essa sarebbe avvenuta prima dell'aprile 2024 (pag. 5 del ricorso: “La convivenza da quel momento è divenuta infernale per la scoperta della infedeltà del coniuge ed in seguito a costanti liti, nell'aprile del 2024 il resistente ha lasciato l'abitazione casa coniugale per trasferirsi temporaneamente presso l'abitazione materna "). E però, attese le difese del resistente, che ha eccepito che quei messaggi e quelle foto cui la ricorrente riconduce la scoperta del tradimento sarebbero stati scambiati con un'amica e sarebbero successivi all'emergere della crisi coniugale, producendo una lettera del 25 marzo 2024 con cui un avvocato incaricato dalla Parte 1 gli rappresentava la volontà della stessa di separarsi e lo invitava a trovare un accordo, la collocazione temporale della scoperta della relazione extraconiugale sarebbe stato elemento determinante al fine di riscontrare la sussistenza del nesso causale tra la stessa e la crisi coniugale,
invece tale elemento non è stato dalla ricorrente neanche dedotto. Deve poi considerarsi che dalle copie di alcuni dei messaggi allegati al ricorso scambiati con tal Persona 1 premesso che per altri non si evincono i nomi dei soggetti in conversazione, si ricava che essi sono tutti successivi al
25 marzo 2024 (le date riportate sono: 27 marzo, 2 aprile, 30 aprile). Ciò porta a negare in radice che la scoperta da parte della ricorrente della dedotta relazione extraconiugale del resistente, se ricondotta a quei messaggi come dedotto in ricorso, possa essere stata la causa della crisi coniugale.
Senza considerare che neanche può ricondursi alla dedotta relazione extraconiugale in quanto tale la causa della crisi poiché tale relazione è rimasta del tutto sfornita di riscontro probatorio ed infatti lo scambio di messaggi e fotografie, dai quali in ogni caso non si evince l'esistente di una relazione tra i soggetti in conversazione, è totalmente irrilevante in quanto, come già osservato, intervenuto quando la crisi era ormai irrimediabilmente in atto, tanto che la ricorrente già si era rivolta da un avvocato;
la prova testimoniale articolata sul punto non è stata ammessa vertendo su una circostanza assolutamente generica e valutativa (" Vero che nel mese di marzo del 2024 la figlia
LL attraverso l'ID Apple in comune col padre riceveva inequivocabili messaggi affettuosi dalla sig.ra comunicandolo alla madre sig.ra Parte 1 "). Né in ricorso Persona 1 و
sono descritte altre specifiche condotte del resistente idonee ad integrare una violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi.
Quanto alla domanda di addebito formulata da parte resistente, alcuna prova quest'ultimo ha fornito dei comportamenti che il medesimo ha dedotto essere stati posti in essere dalla moglie in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, condividendo il Collegio la valutazione espressa dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento in ordine alle istanze istruttorie ed espressa nel provvedimento del 5/02/2025, da intendersi in questa sede richiamato. Per tali motivi, in mancanza di prova della certa riconducibilità all'uno o all'altra della crisi della fine dell'unione per violazione dei doveri coniugali la pronuncia di separazione va resa ai sensi del comma 1 dell'art 151 c.c.
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
LL, prossima al compimento dei diciassette anni di età, dalle risultanze processuali non sono emersi elementi per derogare al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, peraltro chiesto da entrambe le parti, pertanto tale regime va confermato nel caso di specie.
Non si ritiene conforme all'interesse della minore la collocazione alternata della stessa su base settimanale come proposto dal resistente, ritenendo prioritario assicurare alla ragazza la permanenza nel medesimo ambiente in cui è cresciuta, pur assicurandole ampi tempi di permanenza presso il padre, del resto tale è stata la scelta della minore da quando tra le parti è cessata la convivenza.
Pertanto va disposta la residenza privilegiata della minore presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale.
Quanto alla disciplina dei tempi di permanenza della minore presso il padre, tenuto conto dell'età della stessa e delle richieste sostanzialmente conformi delle parti sul punto, si ritiene di non prevedere una calendarizzazione ma piuttosto, come finora è accaduto, rimetterli all'accordo tra le parti e alla volontà della minore, ferma restando la necessità di garantire che la ragazza resti con il padre almeno due pomeriggi a settimana, a settimane alterne nel finesettimana, durante le festività in base al criterio dell'alternanza e quindici giorni consecutivi nel periodo estivo.
Venendo ai provvedimenti di carattere economico, la ricorrente ha chiesto porsi a carico del [...]
CP 1 la somma mensile di Euro 1.000,00 a titolo di mantenimento indiretto della figlia mentre il resistente, che in via principale ha chiesto la collocazione paritetica a settimane alternate e mantenimento diretto della stessa, in via subordinata, ha chiesto quantificare tale importo in Euro
300,00.
Ciò premesso va osservato che secondo il consolidato orientamento dei Giudici di legittimità (Sez.
1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020) "L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza"; in altre decisioni si afferma che ".... al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr Cass. Sez.
6, Ord. 19299 del 16.09.2020).
Dando seguito ai principi esposti, occorre allora ricostruire, sulla base di quanto in atti e delle dichiarazioni delle parti, il tenore di vita della famiglia durante la convivenza delle parti, con la precisazione che la valutazione delle condizioni economiche delle stesse non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr.
Cass. N. 975/2021). Ancora va considerato che "Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convincimento si era fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato)" (cfr. Cass. N. 18196/2015). In applicazione di tali principi, tenuto che sulla base di quanto in atti è ben possibile procedere alla ricostruzione del tenore di vita della famiglia in costanza di convivenza tra le parti, non si è ritenuto di disporre accertamenti a mezzo Guardia di Finanza sollecitati dalla difesa della ricorrente.
Ciò posto occorre considerare che Parte 1 lavora come tolettatrice presso la "Pet
Shop San Pasquale” di Napoli con contratto di lavoro occasionale, beneficia di percentuali sulle tolettature che effettua e ha dedotto in ricorso di percepire circa euro 800,00/1.000,00 mensili;
ha la disponibilità di una giacenza derivante da una polizza assicurativa di circa € 53.000,00; ha alienato, in data 28/07/2025, per un corrispettivo di € 223.000,00, l'immobile in Napoli alla via Benedetto
De AL n. 13 (come da visura allegata alla memoria di replica di parte resistente) di cui era proprietaria e che all'atto dei provvedimenti provvisori era locato a terzi come da contratto allegato.
Controparte 1 svolge la professione di commercialista e ha dichiarato per l'anno 2023 un reddito complessivo di € 32.590,00 (dichiarazione redditi 2024), per l'anno 2022 un reddito complessivo di
€ 29.528,00 (dichiarazione dei redditi 2023), per l'anno 2021 un reddito di € 36.329,00
(dichiarazione dei redditi 2022), è proprietario di un immobile adibito a studio professionale sito in
Napoli alla via Amerigo Vespucci n. 2, nonché di 1/3 dell'immobile con annesse pertinenze sito in
Napoli al vico Sedil Capuano n. 4, abitato dalla propria madre, è proprietario dei seguenti beni mobili registrati: un autoveicolo BMW serie 2, un motoveicolo Yamaha, un motoveicolo, in uso alla Parte 1 sino al 1.11.2024 e un motoveicolo targato DG87428, ha dedotto di aver preso in locazione un appartamento con un canone mensile di € 800,00. Occorre, poi, considerare che la casa familiare, acquistata dal CP 1 è intestata alla figlia, analogamente a due box auto di cui non è '
documentata la locazione a terzi, ma che comunque vanno considerati ai fini della valutazione che si sta compiendo;
che in costanza di convivenza sono stati fatti numerosi viaggi all'estero sia dalla famiglia, che dalla coppia soltanto, che il resistente ha rappresentato che a tali spese ha contribuito la propria famiglia di origine, così come all'acquisto dell'immobile intestato alla ricorrente e ha anche aggiunto che non di rado la ricorrente ha prelevato dal patrimonio famigliare ingenti somme di denaro per inviarle alla madre e al fratello in Brasile, elemento indicativo della disponibilità
economica della famiglia.
Alla luce di tale complessiva disamina è evidente che le dichiarazioni dei redditi prodotte dal resistente non rispecchiano la reale situazione economica del medesimo, sol che si considerino le spese cui è pacifico che la famiglia faceva fronte per mantenere gli immobili di proprietà - la casa familiare, i due box, lo studio professionale, l'immobile all'epoca locato a terzi - i beni mobili registrati, il tenore di vita dallo stesso resistente definito medio, con viaggi anche all'estero, la disponibilità di somme di danaro periodicamente inviate in Brasile per sostenere la famiglia di origine della ricorrente oltre a vari finanziamenti assunti in costanza di matrimonio.
Sulla scorta di tutto quanto fin qui evidenziato, appare congruo l'assegno a carico di CP_1
[...] così come quantificato in via provvisoria in euro 600,00 a decorrere dalla domanda (luglio
2024) quale contributo al mantenimento della figlia, con rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat a decorrere da Novembre 2026. A carico del padre vanno inoltre poste le spese straordinarie per la minore come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla Presidenza del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli che, in ragione delle differenti possibilità economiche delle parti, si ritiene di ripartire nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre.
La ricorrente ha poi avanzato domanda al fine di ottenere un assegno di mantenimento per sé. Sul punto va osservato che per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, condivisa dal Collegio
(Cass.9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961; n. 18613/2008; 25618/2007; 23051/2007; 17055/2007;
18547/2006; 14840/2006; 13592/2006; 9878/2006; 1480/2006; 23071/2005; 19291/2005) "al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi"; "Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti comprensive non solo dei
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redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica e dall'altro lato non è necessaria la
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determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze". (Cassazione Sez. 1 Sentenza n. 12196 del 16/05/2017) “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio".
Alla stregua di tali principi, tenuto di tutti gli elementi sopra riportati in ordine ai redditi delle parti ma anche alle disponibilità economiche delle stesse, emerge una disparità reddituale tra i coniugi, pertanto ritiene il collegio che possa essere accolta la richiesta in oggetto. A tale titolo si ritiene congruo porre a carico di CP 2 un assegno di mantenimento in favore del coniuge di €
200,00, a decorrere dalla domanda (luglio 2024), da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT a decorrere da Novembre 2026.
Attesa la domanda di divorzio la causa va rimessa sul ruolo per provvedere in ordine alla stessa decorsi i termini di legge ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovata manifestazione di volontà delle parti.
Spese alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte 1 (atto n.34, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
b) Rigetta le domande di addebito:
c) Dispone l'affido condiviso di LL ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplinandone i tempi di permanenza presso il padre come in parte motiva;
d) Assegna la casa coniugale a Parte 1
e) Pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare in favore di Parte 1 "entro il giorno 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del 2018 firmato dal Presidente del Tribunale di Napoli
e il COA di Napoli ed oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza dal mese di novembre 2026;
f) Pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare in favore di Parte 1 entro il giorno
5 di ciascun mese, la somma di Euro 200,00 a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza dal mese di novembre 2026;
g) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
h) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
i) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 di ciascun mese, la somma di Euro 600,00 a titolo di contributo nel mantenimento della figlia oltre il
BBLICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati
- Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15845 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale con domanda riconvenzionale di scioglimento del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. C.F. 1 Parte 1
rappresentata e difesa come da procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. Paola De AL, presso il cui studio in Napoli, al Corso Bruno Buozzi n. 37 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
Controparte 1 (nato a [...] il [...] - C.F. C.F. 2 ), rappresentato e difeso come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesca Caliò, del foro di Catanzaro, presso il cui studio, in Catanzaro alla via Buccarelli n. 49, è elettivamente domiciliato RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda con conferma della disciplina in atto.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2024 Parte 1 deduceva che aveva contratto matrimonio con Controparte 1 in Napoli il 22.05.2008; che dalla predetta unione era nata la figlia,
LL, in data 18.12.2008; che la casa famigliare, in Napoli alla via G.A. Pasquale n. 44, era stata acquistata dal CP 1 e intestata alla figlia;
che il tenore di vita della famiglia grazie ai redditi del resistente era elevato, infatti la famiglia aveva sempre trascorso due mesi estivi a
Lefkada dove prendeva in locazione un appartamento, fatto diversi viaggi in Cambogia, in Cina, in
Egitto, a New York, Giappone, oltre che Lisbona, Svezia, Barcellona, Parigi, Vienna, Londra ecc;
che all'inizio del 2024 di frequente nei fine settimana il marito aveva iniziato ad allontanarsi dalla casa coniugale dicendo di doversi recare presso l'abitazione della madre per far rientro la domenica sera;
che nel contempo, era sempre in crescendo una condotta autoritaria e poco conciliante con la moglie, lesinando affettuosità e ponendosi in maniera aggressiva e conflittuale;
che svariate volte era rientrato a casa in stato di alterazione e numerose erano state le liti;
che nonostante gli sforzi della ricorrente di mantenere integra la famiglia, la stessa aveva visto tutti i suoi sacrifici risultare vani e negli ultimi mesi della convivenza, la situazione era divenuta insostenibile;
che la spiegazione a tutti i comportamenti del resistente era poi emersa attraverso la figlia LL la quale, condividendo l'ID Apple col padre, aveva ricevuto messaggi e delle foto (Instagram) da parte dalla sig.ra conosciuta in un viaggio del resistente con gli amici in Persona 1
Fuerteventura, oggi attuale compagna dello stesso;
che pertanto di fatto era emersa la relazione extraconiugale del de CP_1 con la stessa;
che la convivenza da quel momento era divenuta infernale per la scoperta della infedeltà del coniuge ed in seguito a costanti liti, nell'aprile del 2024, il resistente aveva lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi temporaneamente presso l'abitazione materna sita in Napoli via Sedil Capuano n. 4; che ella collaborava da due anni in qualità di tolettatrice di animali presso la “Pet Shop San Pasquale" di Napoli con contratto di lavoro occasionale e beneficiava di percentuali sulle tolettature che effettuava, riuscendo a percepire circa euro 800,00/1.000,00 mensili;
che ella era proprietaria di un immobile locato a terzi in Napoli alla via Benedetto De AL n. 13 dal quale percepiva un canone locatizio pari ad euro 350.00 mensili;
che il resistente, di professione commercialista, era proprietario del prestigioso studio sito in Napoli alla via Amerigo Vespucci n.2 di 131 mq. ristrutturato a sue spese (circa 140.000,00 euro) ove lo stesso svolgeva l'attività con alcuni collaboratori;
che il medesimo era proprietario di immobili e mobili registrati e titolare di quattro conti correnti di cui uno con la madre. Tutto quanto sopra premesso, chiedeva pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi con addebito al resistente,
l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'affido condiviso della minore LL ad entrambi i genitori con residenza privilegiata della stessa presso la casa coniugale, prevedere incontri liberi tra il padre e la minore secondo le esigenze e richieste della stessa, disporsi a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente medesima la somma di euro 500,00 mensili e a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore AF la somma mensile di non meno di euro 1.000,00 oltre adeguamenti ISTAT, dividere tra le parti le spese straordinarie necessarie per la minore, come da protocollo stilato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Napoli nella percentuale del 30% in capo ad ella e 70% in capo al CP 1 viste le sproporzioni reddituali sopra evidenziate, il tutto con vittoria di spese, diritto ed onorari di giudizio
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c..
Si costituiva Controparte_1 il quale, nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto, eccepiva che sin dai primi anni di matrimonio e ancora prima durante la convivenza, l'unione della coppia era stata caratterizzata da forti contrasti, incomprensioni e pressioni psicologiche dal medesimo subìte; che la Parte 1 , venuta in Italia dal Brasile, dopo averlo ivi conosciuto in vacanza, era rimasta dopo poco incinta;
che su tale gravidanza non programmata la Parte_1 aveva cominciato a basare una serie di pretese, esposte al compagno con un atteggiamento prevaricatore tanto da
"costringere" l'odierno resistente a sposarla;
che sin da subito la moglie aveva mancato di offrire un sostegno morale e affettivo al marito e dopo essere rimasta incinta non aveva quasi più voluto avere una vita intima con il medesimo, giustificando e motivando, solo allora, detta sua refrattarietà sull'assunto di aver subito violenze sessuali da parte del compagno della propria madre, quando viveva a casa in Brasile, dopo essere stata abbandonata dal proprio padre naturale;
che tali eventi, erano andati in ogni caso a riverberarsi sulla vita di coppia, non consentendo alla ricorrente di vivere appieno l'unione coniugale con il resistente ed assumendo nei confronti del marito un atteggiamento aggressivo e prepotente, quasi di rivalsa verso il genere maschile;
che la ricorrente, infatti, durante il rapporto di coniugio aveva sempre avuto un atteggiamento violento nei confronti del marito, non solo da un punto di vista psicologico ma addirittura anche fisico, arrivando diverse volte anche ad alzargli le mani ed a lanciare le sue cose giù per le scale condominiali;
che la ricorrente aveva sempre "utilizzato" il proprio status di “madre" come ricatto morale, moneta di scambio per vedersi assecondare da parte del CP 1 qualsivoglia capriccio;
che non di rado, infatti, la ricorrente sottraeva dal patrimonio familiare “ingenti” somme di denaro per inviarle, e in molte occasioni portarle personalmente, in Brasile alla madre e al fratello tossicodipendente, addirittura lasciando per lunghi periodi la figlia piccola e il marito che, nonostante lavorasse tutto il giorno, si trovava costretto a sospendere la propria attività per prendersi cura della propria figlia, stante le continue partenze della moglie verso il proprio Paese di origine;
che dal 2015 in poi era stata esclusivamente una escalation di fortissime discussioni, litigi, polemiche dentro e fuori casa, innanzi ad amici ed estranei;
che a partire dalla fine del 2016 e inizio 2017, quella delle minacce rivolte dalla Parte 1 al CP_1 affinché si allontanasse dal nucleo familiare procedendo con و
una separazione, era divenuta una routine giungendo al culmine nel 2021 allorquando durante l'ennesima sfuriata di parte ricorrente la medesima arrivava a schiaffeggiarlo e prenderlo a pugni tanto da fare intervenire il nucleo radiomobile dei CC di Napoli Mergellina;
che in diverse occasioni i coniugi avevano espresso l'intenzione di volersi separare, poi, la Parte 1 aveva accusato un problema di salute che lo aveva indotto, sempre e soprattutto per il bene e tutela della figlia, a rimandare la separazione de quo anche perché quest'ultimo, per l'ennesima volta, si era ritrovato da solo nella casa coniugale ad accudire la figlia, contemperando le esigenze lavorative e quelle familiari, con notevoli sacrifici;
che la moglie appena scoperta la malattia, invece di rimanere in Italia, con accanto il proprio marito e la loro unica figlia, aveva scelto di andarsene da sola in
Brasile per farsi curare lì; che inoltre la ricorrente non perdeva occasione di “abbandonare" entrambi non solo per andare in Brasile -viaggio che faceva due volte l'anno da sola senza una reale necessità se non quella di evasione da quel nucleo familiare, ma anche alle Per_2 e in Sri Lanka con le amiche;
che quindi la causa della separazione era da ricondurre ai comportamenti della ricorrente e non ad una presunta relazione extraconiugale da parte sua;
che egli si era sempre occupato nella quotidianità della figlia, preparandole la colazione, accompagnandola a scuola e prendendosi cura della stessa;
che egli percepiva solo il reddito derivante dalla propria attività professionale ovverosia, in media, circa euro 2.600,00 mensili, da cui andavano detratte le spese mensili sostenute per mutui/finanziamenti (euro 387,67), quelle relative alla casa coniugale abitata dalla Parte 1 (euro 103,16) e quelle relative al canone di locazione ed oneri accessori (950,00), residuandogli così un reddito netto mensile di circa € 1.160,00, senza considerare il debito ancora in essere nei confronti del fratello di euro 150.000,00. Tutto ciò premesso, spiegando domanda riconvenzionale, chiedeva: pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi Controparte_1 [...] con addebito a quest'ultima (in riconvenzionale), per tutte le ragioni di cui alla Parte 1 '
narrativa che precede;
disporre che alcun contributo fosse dovuto per il mantenimento della moglie;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente nell'esclusivo interesse della minore Persona 3 disporre l'affido condiviso della minore LL ad entrambi i genitori, con tempi di permanenza paritetici e domiciliazione alternata fra i genitori su base settimanale;
disporre il mantenimento diretto della minore LL stante i tempi di permanenza paritetici con entrambi i genitori;
ripartire al 50% tra i genitori le spese straordinarie per la figlia, come disciplinate dal Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Napoli;
in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di mantenimento diretto della minore e frequentazione paritetica con entrambi i genitori, stabilire una contribuzione al mantenimento della minore non superiore ad €300,00 mensili, oltre adeguamento ISTAT;
sempre in via subordinata, in tale ultima ipotesi, stabilire una libera frequentazione tra il padre e la figlia;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Chiedeva inoltre, decorsi i termini di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg. Controparte_1 e a Napoli il 22.05.2008 trascritto nei Registri Parte 1
dello Stato Civile del Comune di Napoli dell'anno 2008, Atto n. 34, p. I, s. sez. G, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
disporre che alcun assegno divorzile è dovuto alla sig.ra Parte_1 mancandone i presupposti di legge, essendo tra l'altro la stessa economicamente autosufficiente;
confermare nel resto le chieste condizioni di separazione.
Depositate le memorie ai sensi dell'art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del 4/02/2025 venivano sentite le parti. Fallito il tentativo di conciliazione, nonostante l'invito a trovare un accordo in ordine alle statuizioni accessorie, nessuna intesa le parti riuscivano a raggiungere pertanto il Giudice delegato alla trattazione del procedimento riservava la decisione. Con provvedimento del 5/02/2025 le parti venivano autorizzate a vivere separatamente, la casa coniugale veniva assegnata alla ricorrente per abitarla unitamente alla figlia che veniva affidata ad entrambi i genitori, disciplinandone i tempi di permanenza presso il padre a carico veniva posto un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento del coniuge e di € 600,00 a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie nella misura del 50%. Venivano altresì rigettate le richieste istruttorie e la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 25/09/2025 di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c..
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art. 151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da aprile 2024, come dichiarato dalle parti in udienza, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Con particolare riguardo alla violazione del dovere di fedeltà, secondo consolidata giurisprudenza:
a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. N. 25618/2007; Cass. N. 16859/2015;
Cass. N. 917/2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e, quindi anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. N.
1557/2008; Cass. N. 8929/2013; Cass. N.21657/2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. N. 2059/2012).
Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso di specie la ricorrente ha ricondotto la causa della crisi alla relazione extraconiugale del marito scoperta dalla stessa ricorrente attraverso la figlia che condividendo l'ID Apple col padre, aveva ricevuto messaggi e delle foto (Instagram) da parte dalla sig.ra Persona 1 conosciuta in un viaggio del resistente con gli amici in Fuerteventura e oggi attuale compagna dello stesso;
il resistente nel contestare tale relazione ha anche eccepito che quei messaggi, scambiati con una semplice amica, sarebbero stati successivi alla crisi coniugale determinata, invece, dagli atteggiamenti violenti della ricorrente, alla quale, a sua volta, ha chiesto addebitare la separazione.
Entrambi non hanno fornito prove specifiche delle condotte poste a fondamento delle reciproche domande di addebito.
Quanto alle deduzioni della ricorrente, in primo luogo occorre osservare che non viene collocata temporalmente in maniera precisa la scoperta della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, l'unico elemento temporale certo è che essa sarebbe avvenuta prima dell'aprile 2024 (pag. 5 del ricorso: “La convivenza da quel momento è divenuta infernale per la scoperta della infedeltà del coniuge ed in seguito a costanti liti, nell'aprile del 2024 il resistente ha lasciato l'abitazione casa coniugale per trasferirsi temporaneamente presso l'abitazione materna "). E però, attese le difese del resistente, che ha eccepito che quei messaggi e quelle foto cui la ricorrente riconduce la scoperta del tradimento sarebbero stati scambiati con un'amica e sarebbero successivi all'emergere della crisi coniugale, producendo una lettera del 25 marzo 2024 con cui un avvocato incaricato dalla Parte 1 gli rappresentava la volontà della stessa di separarsi e lo invitava a trovare un accordo, la collocazione temporale della scoperta della relazione extraconiugale sarebbe stato elemento determinante al fine di riscontrare la sussistenza del nesso causale tra la stessa e la crisi coniugale,
invece tale elemento non è stato dalla ricorrente neanche dedotto. Deve poi considerarsi che dalle copie di alcuni dei messaggi allegati al ricorso scambiati con tal Persona 1 premesso che per altri non si evincono i nomi dei soggetti in conversazione, si ricava che essi sono tutti successivi al
25 marzo 2024 (le date riportate sono: 27 marzo, 2 aprile, 30 aprile). Ciò porta a negare in radice che la scoperta da parte della ricorrente della dedotta relazione extraconiugale del resistente, se ricondotta a quei messaggi come dedotto in ricorso, possa essere stata la causa della crisi coniugale.
Senza considerare che neanche può ricondursi alla dedotta relazione extraconiugale in quanto tale la causa della crisi poiché tale relazione è rimasta del tutto sfornita di riscontro probatorio ed infatti lo scambio di messaggi e fotografie, dai quali in ogni caso non si evince l'esistente di una relazione tra i soggetti in conversazione, è totalmente irrilevante in quanto, come già osservato, intervenuto quando la crisi era ormai irrimediabilmente in atto, tanto che la ricorrente già si era rivolta da un avvocato;
la prova testimoniale articolata sul punto non è stata ammessa vertendo su una circostanza assolutamente generica e valutativa (" Vero che nel mese di marzo del 2024 la figlia
LL attraverso l'ID Apple in comune col padre riceveva inequivocabili messaggi affettuosi dalla sig.ra comunicandolo alla madre sig.ra Parte 1 "). Né in ricorso Persona 1 و
sono descritte altre specifiche condotte del resistente idonee ad integrare una violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi.
Quanto alla domanda di addebito formulata da parte resistente, alcuna prova quest'ultimo ha fornito dei comportamenti che il medesimo ha dedotto essere stati posti in essere dalla moglie in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, condividendo il Collegio la valutazione espressa dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento in ordine alle istanze istruttorie ed espressa nel provvedimento del 5/02/2025, da intendersi in questa sede richiamato. Per tali motivi, in mancanza di prova della certa riconducibilità all'uno o all'altra della crisi della fine dell'unione per violazione dei doveri coniugali la pronuncia di separazione va resa ai sensi del comma 1 dell'art 151 c.c.
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
LL, prossima al compimento dei diciassette anni di età, dalle risultanze processuali non sono emersi elementi per derogare al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, peraltro chiesto da entrambe le parti, pertanto tale regime va confermato nel caso di specie.
Non si ritiene conforme all'interesse della minore la collocazione alternata della stessa su base settimanale come proposto dal resistente, ritenendo prioritario assicurare alla ragazza la permanenza nel medesimo ambiente in cui è cresciuta, pur assicurandole ampi tempi di permanenza presso il padre, del resto tale è stata la scelta della minore da quando tra le parti è cessata la convivenza.
Pertanto va disposta la residenza privilegiata della minore presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale.
Quanto alla disciplina dei tempi di permanenza della minore presso il padre, tenuto conto dell'età della stessa e delle richieste sostanzialmente conformi delle parti sul punto, si ritiene di non prevedere una calendarizzazione ma piuttosto, come finora è accaduto, rimetterli all'accordo tra le parti e alla volontà della minore, ferma restando la necessità di garantire che la ragazza resti con il padre almeno due pomeriggi a settimana, a settimane alterne nel finesettimana, durante le festività in base al criterio dell'alternanza e quindici giorni consecutivi nel periodo estivo.
Venendo ai provvedimenti di carattere economico, la ricorrente ha chiesto porsi a carico del [...]
CP 1 la somma mensile di Euro 1.000,00 a titolo di mantenimento indiretto della figlia mentre il resistente, che in via principale ha chiesto la collocazione paritetica a settimane alternate e mantenimento diretto della stessa, in via subordinata, ha chiesto quantificare tale importo in Euro
300,00.
Ciò premesso va osservato che secondo il consolidato orientamento dei Giudici di legittimità (Sez.
1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020) "L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza"; in altre decisioni si afferma che ".... al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr Cass. Sez.
6, Ord. 19299 del 16.09.2020).
Dando seguito ai principi esposti, occorre allora ricostruire, sulla base di quanto in atti e delle dichiarazioni delle parti, il tenore di vita della famiglia durante la convivenza delle parti, con la precisazione che la valutazione delle condizioni economiche delle stesse non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr.
Cass. N. 975/2021). Ancora va considerato che "Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convincimento si era fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato)" (cfr. Cass. N. 18196/2015). In applicazione di tali principi, tenuto che sulla base di quanto in atti è ben possibile procedere alla ricostruzione del tenore di vita della famiglia in costanza di convivenza tra le parti, non si è ritenuto di disporre accertamenti a mezzo Guardia di Finanza sollecitati dalla difesa della ricorrente.
Ciò posto occorre considerare che Parte 1 lavora come tolettatrice presso la "Pet
Shop San Pasquale” di Napoli con contratto di lavoro occasionale, beneficia di percentuali sulle tolettature che effettua e ha dedotto in ricorso di percepire circa euro 800,00/1.000,00 mensili;
ha la disponibilità di una giacenza derivante da una polizza assicurativa di circa € 53.000,00; ha alienato, in data 28/07/2025, per un corrispettivo di € 223.000,00, l'immobile in Napoli alla via Benedetto
De AL n. 13 (come da visura allegata alla memoria di replica di parte resistente) di cui era proprietaria e che all'atto dei provvedimenti provvisori era locato a terzi come da contratto allegato.
Controparte 1 svolge la professione di commercialista e ha dichiarato per l'anno 2023 un reddito complessivo di € 32.590,00 (dichiarazione redditi 2024), per l'anno 2022 un reddito complessivo di
€ 29.528,00 (dichiarazione dei redditi 2023), per l'anno 2021 un reddito di € 36.329,00
(dichiarazione dei redditi 2022), è proprietario di un immobile adibito a studio professionale sito in
Napoli alla via Amerigo Vespucci n. 2, nonché di 1/3 dell'immobile con annesse pertinenze sito in
Napoli al vico Sedil Capuano n. 4, abitato dalla propria madre, è proprietario dei seguenti beni mobili registrati: un autoveicolo BMW serie 2, un motoveicolo Yamaha, un motoveicolo, in uso alla Parte 1 sino al 1.11.2024 e un motoveicolo targato DG87428, ha dedotto di aver preso in locazione un appartamento con un canone mensile di € 800,00. Occorre, poi, considerare che la casa familiare, acquistata dal CP 1 è intestata alla figlia, analogamente a due box auto di cui non è '
documentata la locazione a terzi, ma che comunque vanno considerati ai fini della valutazione che si sta compiendo;
che in costanza di convivenza sono stati fatti numerosi viaggi all'estero sia dalla famiglia, che dalla coppia soltanto, che il resistente ha rappresentato che a tali spese ha contribuito la propria famiglia di origine, così come all'acquisto dell'immobile intestato alla ricorrente e ha anche aggiunto che non di rado la ricorrente ha prelevato dal patrimonio famigliare ingenti somme di denaro per inviarle alla madre e al fratello in Brasile, elemento indicativo della disponibilità
economica della famiglia.
Alla luce di tale complessiva disamina è evidente che le dichiarazioni dei redditi prodotte dal resistente non rispecchiano la reale situazione economica del medesimo, sol che si considerino le spese cui è pacifico che la famiglia faceva fronte per mantenere gli immobili di proprietà - la casa familiare, i due box, lo studio professionale, l'immobile all'epoca locato a terzi - i beni mobili registrati, il tenore di vita dallo stesso resistente definito medio, con viaggi anche all'estero, la disponibilità di somme di danaro periodicamente inviate in Brasile per sostenere la famiglia di origine della ricorrente oltre a vari finanziamenti assunti in costanza di matrimonio.
Sulla scorta di tutto quanto fin qui evidenziato, appare congruo l'assegno a carico di CP_1
[...] così come quantificato in via provvisoria in euro 600,00 a decorrere dalla domanda (luglio
2024) quale contributo al mantenimento della figlia, con rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat a decorrere da Novembre 2026. A carico del padre vanno inoltre poste le spese straordinarie per la minore come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla Presidenza del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli che, in ragione delle differenti possibilità economiche delle parti, si ritiene di ripartire nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre.
La ricorrente ha poi avanzato domanda al fine di ottenere un assegno di mantenimento per sé. Sul punto va osservato che per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, condivisa dal Collegio
(Cass.9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961; n. 18613/2008; 25618/2007; 23051/2007; 17055/2007;
18547/2006; 14840/2006; 13592/2006; 9878/2006; 1480/2006; 23071/2005; 19291/2005) "al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi"; "Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti comprensive non solo dei
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redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica e dall'altro lato non è necessaria la
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determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze". (Cassazione Sez. 1 Sentenza n. 12196 del 16/05/2017) “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio".
Alla stregua di tali principi, tenuto di tutti gli elementi sopra riportati in ordine ai redditi delle parti ma anche alle disponibilità economiche delle stesse, emerge una disparità reddituale tra i coniugi, pertanto ritiene il collegio che possa essere accolta la richiesta in oggetto. A tale titolo si ritiene congruo porre a carico di CP 2 un assegno di mantenimento in favore del coniuge di €
200,00, a decorrere dalla domanda (luglio 2024), da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT a decorrere da Novembre 2026.
Attesa la domanda di divorzio la causa va rimessa sul ruolo per provvedere in ordine alla stessa decorsi i termini di legge ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovata manifestazione di volontà delle parti.
Spese alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte 1 (atto n.34, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
b) Rigetta le domande di addebito:
c) Dispone l'affido condiviso di LL ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplinandone i tempi di permanenza presso il padre come in parte motiva;
d) Assegna la casa coniugale a Parte 1
e) Pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare in favore di Parte 1 "entro il giorno 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del 2018 firmato dal Presidente del Tribunale di Napoli
e il COA di Napoli ed oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza dal mese di novembre 2026;
f) Pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare in favore di Parte 1 entro il giorno
5 di ciascun mese, la somma di Euro 200,00 a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza dal mese di novembre 2026;
g) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
h) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
i) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 di ciascun mese, la somma di Euro 600,00 a titolo di contributo nel mantenimento della figlia oltre il