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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/12/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c., all'esito della udienza di discussione orale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 758/2025, introdotta
DA
(c.f.: , in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Paola Sarno, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Virginia Guariniello, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare invalido l'atto di precetto opposto per inesistenza del titolo esecutivo o della notifica, e per l'effetto, annullarlo;
con vittoria di spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare l'opposizione; con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.3.2025, proponeva opposizione al precetto Parte_1 notificatole da addì 21.2.2025, per inadempimento di verbale di Controparte_1 conciliazione esecutivo, stipulato in sede sindacale addì 8.11.2024, ivi assumendosi la decadenza dal beneficio del termine, con richiesta di pagamento dell'importo totale di
€ 8.362,37 (comprensivi di spese di precetto).
Deduceva che, nel verbale, la previsione di decadenza dal termine di pagamento rateale
1 si accompagnava inscindibilmente alla previsione di risoluzione del contratto, sicché parte opposta, avvalendosi della decadenza, si era avvalsa anche della risoluzione, con conseguente venir meno del titolo esecutivo.
Eccepiva l'insistenza della notificazione del titolo esecutivo stesso, giacché, trattandosi di titolo di formazione stragiudiziale, esso non poteva essere notificato a mezzo P.E.C.
Affermava di aver provveduto con regolarità al pagamento dei ratei stabiliti, salvo un minimo ritardo sul rateo di gennaio 2025 e, anzi, l'anticipazione di quello di febbraio
2025, con esclusione di qualsiasi rischio d'incapienza.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando l'avversa prospettazione.
Ricostruiti i fatti, deduceva che la decadenza dal beneficio del termine era stata prevista nell'accordo di conciliazione (capo 7) e che la società era inadempiente rispetto ai termini rateali stabiliti, da ritenersi essenziali alla luce della natura del credito.
Aggiungeva che la risoluzione non potesse conseguire in via automatica all'inadempimento dell'obbligato, altrimenti finendo questi per avvantaggiarsene.
Sosteneva la regolarità della notificazione del titolo. Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, le parti rappresentavano l'intervenuto pagamento dell'intera sorta capitale precettata.
Acquisita la documentazione prodotta e fallito il tentativo di conciliazione, all'esito della discussione orale, il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
In assenza di accordo tra le parti, nonostante sia pacifica la soddisfazione del credito portato nell'atto di precetto opposto, il giudicante ritiene che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa di una sopravvenienza che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268; Cass. 25/03/2010, n.
7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in
2 cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cassazione civile, sez. III, 01/06/2004, n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti
l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cassazione civile, sez. III, 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cass. 21/02/2007, n. 4034).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere,
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia in questione può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ.,
17861/2007, 14194/2004, 5390/2000, 1048/2000).
2. Ciò chiarito, ritiene il giudice che debba condividersi quanto sul punto opinato dalla Suprema Corte, secondo cui presupposto essenziale della cessazione del contendere è l'accordo tra le parti, che si manifesta nella formulazione di conclusioni conformi, idonee a far evincere il venir meno dell'interesse delle stesse parti alla decisione di merito della controversia.
In assenza di detto accordo, il giudice dovrà esaminare la persistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, ed in specie verificare se il diritto oggetto della controversia è stato soddisfatto, ipotesi in cui dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire (Cassazione civile, sez. I, ord.
19.8.2024, n. 22906: “Come più volte ribadito da questa Corte, l'allegazione, ad opera di una sola delle parti, di un fatto sopravvenuto idoneo ad eliminare ogni ragione di contrasto non è sufficiente ai fini della dichiarazione di cessazione della
3 materia del contendere, la quale postula che le parti si diano reciprocamente atto del venir meno dell'interesse alla decisione di merito, formulando conclusioni conformi (cfr. Cass., Sez. lav., 30/01/2024, n. 2063; 17/08/2015, n. 16886; Cass., Sez. III,
9/06/2016, n. 11813): in assenza di tale presupposto, la valutazione in ordine alla persistenza del predetto interesse spetta al giudice, il quale, ove accerti l'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dovendo lo stesso sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (cfr. Cass.,
Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. lav., 12/11/2020, n. 25625; Cass., Sez. III, 8/06/2005, n. 11962)”; Cassazione civile, sez. II, 29/07/2021, n. 21757: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e
l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”).
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiarito che la cessazione della materia del contendere opera nelle ipotesi in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite, e ciò attraverso una concorde affermazione delle parti stesse;
solo in tal caso, può farsi luogo alla dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché tutte le parti del giudizio hanno rappresentato la sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse ad una pronuncia di merito.
In assenza, non può essere dichiarata la cessazione del contendere, ma è necessaria la valutazione della sussistenza di un sopravvenuto difetto d'interesse ad agire in giudizio.
3. Alla luce di tali condivisibili principi, nel caso di specie deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
È noto che l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., costituendo una condizione dell'azione giudiziaria, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Esso si sostanzia, in concreto, nell'idoneità della pronuncia richiesta a consentire all'attore di conseguire il bene della vita, attraverso la rimozione dello stato di incertezza giuridica in ordine alla sussistenza di un determinato diritto.
Tale interesse deve essere concreto ed attuale e deve persistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche nel corso del giudizio e fino alla decisione.
Ciò posto, deve rilevarsi che la società ha soddisfatto la pretesa creditoria azionata nell'atto di precetto opposto, sicché nessun interesse attuale e concreto a proseguire il
4 giudizio può riconoscersi in capo alla ricorrente, non potendosi rinvenire alcuna esigenza di ottenere dal giudice una pronuncia idonea a garantire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
Invero, i pagamenti dell'intera sorta creditoria eseguiti in pendenza di lite, come dedotto dalla società e come riconosciuto dal lavoratore, integrano una sopravvenienza che elide l'interesse ad agire, nel senso che essa esclude che conservi un Parte_1 interesse a proseguire nell'azione, giacché la domanda contenuta in ricorso è diretta a contestare una pretesa oramai già soddisfatta.
Trattandosi di un diritto di credito estinto, non v'è chi non veda la superfluità di una statuizione giudiziale che accerti se la società fosse o meno in mora rispetto ai termini di pagamento e se fosse decaduta o meno dal beneficio del termine, oppure se sia intervenuta una risoluzione ipso iure dell'accordo conciliativo.
Venuto meno l'interesse per la definizione nel merito della domanda, la pronuncia del giudice si rileverebbe inutiliter data, il che conduce alla declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso giudiziario.
Ciò in ragione della sopravvenuta insussistenza dell'interesse ad agire di parte ricorrente, che, in pendenza di lite, ha riconosciuto e soddisfatto il credito opposto.
Né rileva la permanenza di ulteriori poste creditorie accessorie, tra cui gli accessori del credito successivi alla notificazione dell'atto di precetto, che non sono oggetto del presente giudizio, e le spese ed i compensi di precetto, di cui è sufficiente confermare la spettanza. Assorbito ogni altro profilo.
4. In ordine alle spese di lite, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale, vertendosi in una situazione analoga alla cessazione della materia del contendere (Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2020, n. 14939: “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
Ribadito che l'esame della fattispecie rivela che v'è stato riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria, s'impone di accertare la soccombenza virtuale di parte ricorrente in ragione dell'esistenza di una specifica clausola del verbale di conciliazione (che ha natura giuridica di contratto di transazione), clausola che ha forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c. e che statuisce la decadenza convenzionale dal beneficio della dilazione rateale in caso di ritardo nell'esecuzione dei pagamenti, così non rilevando la decadenza legale ex art. 1186 c.c. e non essendo caduto in contestazione il ritardo stesso.
5 Inoltre, da un lato, si osserva che, nella fattispecie, i termini per i pagamenti rateali devono ritenersi perentori ed essenziali per il lavoratore, tanto che anche un ritardo contenuto configura un inadempimento di non scarsa importanza, e, dall'altro lato, che il lavoratore stesso non ha inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nell'art. 7 della transazione, clausola che prevede sì la risoluzione di diritto in caso d'inadempimento, ma che postula la dichiarazione del contraente, comunicata alla parte inadempiente, di volersi avvalere di tale effetto, per l'appunto producibile solo a seguito di siffatta dichiarazione (Cassazione civile, sez. I, n. 23023 del 11/08/2025).
Tuttavia, ritiene il giudicante che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 77/2018, tali da imporre la compensazione delle spese di lite nella misura dei quattro quinti, ragioni costituite dalla natura e dalla qualità delle parti, dalle rispettive condotte processuali ed extraprocessuali, nonché dalle peculiarità della fattispecie.
In specie, si reputa che la condotta del ricorrente, che ha agevolato la definizione del giudizio, non possa essere equiparata a quella della parte che, di contro, resista fino alla pronuncia della sentenza, e ciò in forza del principio di causalità processualistica, che investe non solo l'instaurazione del processo, ma anche la sua prosecuzione.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con delimitazione dei compensi professionali alle sole fasi di studio ed introduttiva, essendosi il giudizio arrestato nel corso del tentativo di conciliazione, senza procedere ad istruttoria ed a trattazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
2) dichiara dovuti le spese ed i compensi liquidati nell'atto di precetto opposto;
3) compensa le spese di lite del presente giudizio nella misura dei quattro quinti e condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento della residua parte in Parte_1 favore di che liquida in € 260,00, oltre rimborso forfettario Controparte_1
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Avellino, 11.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c., all'esito della udienza di discussione orale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 758/2025, introdotta
DA
(c.f.: , in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Paola Sarno, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Virginia Guariniello, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare invalido l'atto di precetto opposto per inesistenza del titolo esecutivo o della notifica, e per l'effetto, annullarlo;
con vittoria di spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare l'opposizione; con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.3.2025, proponeva opposizione al precetto Parte_1 notificatole da addì 21.2.2025, per inadempimento di verbale di Controparte_1 conciliazione esecutivo, stipulato in sede sindacale addì 8.11.2024, ivi assumendosi la decadenza dal beneficio del termine, con richiesta di pagamento dell'importo totale di
€ 8.362,37 (comprensivi di spese di precetto).
Deduceva che, nel verbale, la previsione di decadenza dal termine di pagamento rateale
1 si accompagnava inscindibilmente alla previsione di risoluzione del contratto, sicché parte opposta, avvalendosi della decadenza, si era avvalsa anche della risoluzione, con conseguente venir meno del titolo esecutivo.
Eccepiva l'insistenza della notificazione del titolo esecutivo stesso, giacché, trattandosi di titolo di formazione stragiudiziale, esso non poteva essere notificato a mezzo P.E.C.
Affermava di aver provveduto con regolarità al pagamento dei ratei stabiliti, salvo un minimo ritardo sul rateo di gennaio 2025 e, anzi, l'anticipazione di quello di febbraio
2025, con esclusione di qualsiasi rischio d'incapienza.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando l'avversa prospettazione.
Ricostruiti i fatti, deduceva che la decadenza dal beneficio del termine era stata prevista nell'accordo di conciliazione (capo 7) e che la società era inadempiente rispetto ai termini rateali stabiliti, da ritenersi essenziali alla luce della natura del credito.
Aggiungeva che la risoluzione non potesse conseguire in via automatica all'inadempimento dell'obbligato, altrimenti finendo questi per avvantaggiarsene.
Sosteneva la regolarità della notificazione del titolo. Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, le parti rappresentavano l'intervenuto pagamento dell'intera sorta capitale precettata.
Acquisita la documentazione prodotta e fallito il tentativo di conciliazione, all'esito della discussione orale, il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
In assenza di accordo tra le parti, nonostante sia pacifica la soddisfazione del credito portato nell'atto di precetto opposto, il giudicante ritiene che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa di una sopravvenienza che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268; Cass. 25/03/2010, n.
7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in
2 cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cassazione civile, sez. III, 01/06/2004, n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti
l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cassazione civile, sez. III, 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cass. 21/02/2007, n. 4034).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere,
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia in questione può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ.,
17861/2007, 14194/2004, 5390/2000, 1048/2000).
2. Ciò chiarito, ritiene il giudice che debba condividersi quanto sul punto opinato dalla Suprema Corte, secondo cui presupposto essenziale della cessazione del contendere è l'accordo tra le parti, che si manifesta nella formulazione di conclusioni conformi, idonee a far evincere il venir meno dell'interesse delle stesse parti alla decisione di merito della controversia.
In assenza di detto accordo, il giudice dovrà esaminare la persistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, ed in specie verificare se il diritto oggetto della controversia è stato soddisfatto, ipotesi in cui dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire (Cassazione civile, sez. I, ord.
19.8.2024, n. 22906: “Come più volte ribadito da questa Corte, l'allegazione, ad opera di una sola delle parti, di un fatto sopravvenuto idoneo ad eliminare ogni ragione di contrasto non è sufficiente ai fini della dichiarazione di cessazione della
3 materia del contendere, la quale postula che le parti si diano reciprocamente atto del venir meno dell'interesse alla decisione di merito, formulando conclusioni conformi (cfr. Cass., Sez. lav., 30/01/2024, n. 2063; 17/08/2015, n. 16886; Cass., Sez. III,
9/06/2016, n. 11813): in assenza di tale presupposto, la valutazione in ordine alla persistenza del predetto interesse spetta al giudice, il quale, ove accerti l'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dovendo lo stesso sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (cfr. Cass.,
Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. lav., 12/11/2020, n. 25625; Cass., Sez. III, 8/06/2005, n. 11962)”; Cassazione civile, sez. II, 29/07/2021, n. 21757: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e
l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”).
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiarito che la cessazione della materia del contendere opera nelle ipotesi in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite, e ciò attraverso una concorde affermazione delle parti stesse;
solo in tal caso, può farsi luogo alla dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché tutte le parti del giudizio hanno rappresentato la sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse ad una pronuncia di merito.
In assenza, non può essere dichiarata la cessazione del contendere, ma è necessaria la valutazione della sussistenza di un sopravvenuto difetto d'interesse ad agire in giudizio.
3. Alla luce di tali condivisibili principi, nel caso di specie deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
È noto che l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., costituendo una condizione dell'azione giudiziaria, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Esso si sostanzia, in concreto, nell'idoneità della pronuncia richiesta a consentire all'attore di conseguire il bene della vita, attraverso la rimozione dello stato di incertezza giuridica in ordine alla sussistenza di un determinato diritto.
Tale interesse deve essere concreto ed attuale e deve persistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche nel corso del giudizio e fino alla decisione.
Ciò posto, deve rilevarsi che la società ha soddisfatto la pretesa creditoria azionata nell'atto di precetto opposto, sicché nessun interesse attuale e concreto a proseguire il
4 giudizio può riconoscersi in capo alla ricorrente, non potendosi rinvenire alcuna esigenza di ottenere dal giudice una pronuncia idonea a garantire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
Invero, i pagamenti dell'intera sorta creditoria eseguiti in pendenza di lite, come dedotto dalla società e come riconosciuto dal lavoratore, integrano una sopravvenienza che elide l'interesse ad agire, nel senso che essa esclude che conservi un Parte_1 interesse a proseguire nell'azione, giacché la domanda contenuta in ricorso è diretta a contestare una pretesa oramai già soddisfatta.
Trattandosi di un diritto di credito estinto, non v'è chi non veda la superfluità di una statuizione giudiziale che accerti se la società fosse o meno in mora rispetto ai termini di pagamento e se fosse decaduta o meno dal beneficio del termine, oppure se sia intervenuta una risoluzione ipso iure dell'accordo conciliativo.
Venuto meno l'interesse per la definizione nel merito della domanda, la pronuncia del giudice si rileverebbe inutiliter data, il che conduce alla declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso giudiziario.
Ciò in ragione della sopravvenuta insussistenza dell'interesse ad agire di parte ricorrente, che, in pendenza di lite, ha riconosciuto e soddisfatto il credito opposto.
Né rileva la permanenza di ulteriori poste creditorie accessorie, tra cui gli accessori del credito successivi alla notificazione dell'atto di precetto, che non sono oggetto del presente giudizio, e le spese ed i compensi di precetto, di cui è sufficiente confermare la spettanza. Assorbito ogni altro profilo.
4. In ordine alle spese di lite, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale, vertendosi in una situazione analoga alla cessazione della materia del contendere (Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2020, n. 14939: “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
Ribadito che l'esame della fattispecie rivela che v'è stato riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria, s'impone di accertare la soccombenza virtuale di parte ricorrente in ragione dell'esistenza di una specifica clausola del verbale di conciliazione (che ha natura giuridica di contratto di transazione), clausola che ha forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c. e che statuisce la decadenza convenzionale dal beneficio della dilazione rateale in caso di ritardo nell'esecuzione dei pagamenti, così non rilevando la decadenza legale ex art. 1186 c.c. e non essendo caduto in contestazione il ritardo stesso.
5 Inoltre, da un lato, si osserva che, nella fattispecie, i termini per i pagamenti rateali devono ritenersi perentori ed essenziali per il lavoratore, tanto che anche un ritardo contenuto configura un inadempimento di non scarsa importanza, e, dall'altro lato, che il lavoratore stesso non ha inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nell'art. 7 della transazione, clausola che prevede sì la risoluzione di diritto in caso d'inadempimento, ma che postula la dichiarazione del contraente, comunicata alla parte inadempiente, di volersi avvalere di tale effetto, per l'appunto producibile solo a seguito di siffatta dichiarazione (Cassazione civile, sez. I, n. 23023 del 11/08/2025).
Tuttavia, ritiene il giudicante che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 77/2018, tali da imporre la compensazione delle spese di lite nella misura dei quattro quinti, ragioni costituite dalla natura e dalla qualità delle parti, dalle rispettive condotte processuali ed extraprocessuali, nonché dalle peculiarità della fattispecie.
In specie, si reputa che la condotta del ricorrente, che ha agevolato la definizione del giudizio, non possa essere equiparata a quella della parte che, di contro, resista fino alla pronuncia della sentenza, e ciò in forza del principio di causalità processualistica, che investe non solo l'instaurazione del processo, ma anche la sua prosecuzione.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con delimitazione dei compensi professionali alle sole fasi di studio ed introduttiva, essendosi il giudizio arrestato nel corso del tentativo di conciliazione, senza procedere ad istruttoria ed a trattazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
2) dichiara dovuti le spese ed i compensi liquidati nell'atto di precetto opposto;
3) compensa le spese di lite del presente giudizio nella misura dei quattro quinti e condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento della residua parte in Parte_1 favore di che liquida in € 260,00, oltre rimborso forfettario Controparte_1
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Avellino, 11.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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