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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/10/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 2843 /2019 da:
L'avv. VULCANO FRANCESCO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. DI CUNTO GAETANO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2843 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 216/19, depositata in data 20 marzo 2019, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Vulcano
APPELLANTE
E
(C.F. ), sito in Cassano Ionio –Laghi di Sibari, in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Di Cunto
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'appellante ha impugnato la sentenza n. 216/19 emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari, con cui è stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 222/17, richiesto dal CP_1
ed avente ad oggetto il pagamento del 50% degli oneri condo miniali dal 2013 ad agosto
[...]
2016 risultanti dalle relative delibere di approvazione del bilancio e relativi all'immobile di cui l'odierno appellante è divenuto comproprietario con atto di donazione del 27 ottobre 2014 unitamente alla sorella e per il quale, ai sensi dell'art. 63, comma IV, disp. att. c.c. è CP_2 obbligato in solido per l'anno di acquisto e per quello precedente con il precedente proprietario.
Ha dedotto: a) la carenza di prova del credito, essendo stato allegato anche un prospetto 2016-2017 non oggetto di domanda;
b) di vantare un controcredito risarcitorio per umidità proveniente dal muro esterno
1 nord, irrilevante essendo la circostanza che il problema sia insorto prima di divenire proprietario, trattandosi di illecito permanente per non essere il condominio intervenuto a porre rimedio;
c) la compensazione del credito con il controcredito vantato dal precedente proprietario a causa dell'allagamento causato dalla rottura della condotta idrica il 14 maggio 2009; d) il carattere eccessivo degli interessi moratori del 10% previsti dal regolamento condominiale raffrontati con il saggio legale dello 0,3% del dicembre 2017.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto dell'avversa pretesa.
1.2. Si è costituito il , chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo di appello non è meritevole di accoglimento, in quanto il decreto ingiuntivo è stato chiesto e ottenuto sulla base delle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi indicati nel ricorso monitorio e con la presentazione dell'integrazione richiesta dal Giudice.
A tal proposito, si rileva che “in tema Condominio negli edifici, le delibere costituenti titolo causale ai sensi dell'art. 63 disp att. c.c., laddove non sospese da parte dell'autorità giurisdizionale ovvero non annullate, sono valide ed efficaci nei confronti del condomino ingiunto e costituiscono prova della sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa creditoria ad opera del medesimo” (Tribunale Roma, Sez. V, CP_1
Sentenza, 29 marzo 2023).
Pertanto, la prova del credito relativo agli oneri condominiali è raggiunta semplicemente attraverso la produzione della delibera con cui le spese sono state ripartite.
2.2. Va, poi, respinta per difetto di titolarità della posizione giuridica attiva anche la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno per l'umidità proveniente dal muro nord, oggetto di una perizia del 9 maggio 2014.
Infatti, l'appellante è divenuto proprietario il 7 ottobre 2014, per cui i danni di cui chiede il risarcimento sarebbero di pertinenza del precedente proprietario.
Al riguardo, in un caso molto simile a quello per cui è causa, in cui il successivo proprietario chiedeva il risarcimento per danno a costruzioni con condanna al ripristino della stabilità di un muro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale (Cass. n. 15744/09). Ne deriva che il relativo credito risarcitorio, che sorge al momento in cui si verificano i danni (indipendentemente dall'epoca in cui è stata posta in essere la condotta da parte del soggetto agente), non ha carattere ambulatorio in quanto non circola in virtù del trasferimento dell'immobile danneggiato, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c..
4.1. - Nella specie, la Corte territoriale non ha ricollegato il diritto delle attrici al risarcimento del danno al fatto che questo si fosse prodotto prima dell'acquisto del fabbricato. Nella sentenza impugnata si parla, Co infatti di "danni presumibilmente provocati dall'attività costruttiva, interrotta prima che le germane divenissero proprietarie del muro danneggiato da essa", sicchè l'unico accertamento di fatto operato al riguardo (sia pure con una formulazione non immune da una certa qual perplessità) dalla Corte distrettuale
2 concerne l'interruzione dei lavori, non l'emergenza dei relativi effetti dannosi. Nè tanto meno ha accertato che il credito in questione sarebbe stato oggetto di apposita e specifica cessione.
Al contrario, ha erroneamente dedotto la legittimazione ad agire da un lato dalla circostanza che l'atto col Co quale il fabbricato era stato donato alle conteneva la clausola per cui l'immobile doveva intendersi trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, con tutti gli accessori, le pertinenze, le accessioni, le dipendenze, le servitù e le comunioni;
e dall'altro dal fatto che solo il proprietario della res è, in quanto tale, titolare del diritto al risarcimento del danno arrecato ad essa.
5. - Anche il secondo motivo è fondato.
E' permanente l'illecito che si protrae nel tempo a causa del protrarsi dell'attività lesiva del soggetto agente, mentre è istantaneo l'illecito che unico actu perficitur, cioè che si esaurisce in una condotta unitaria (sia in senso logico che cronologico), indipendentemente dalla diacronia dei relativi effetti (cfr. Cass. n. 9711/13).
E nel caso di illecito istantaneo ad effetti permanenti, la prescrizione decorre dalla prima manifestazione del danno (cfr. Cass. S.U. n. 23763/11)” (Cass. civ. sez. VI, 12 novembre 2014, n. 24146; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. U, 16 febbraio 2016, n. 2951, secondo cui “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario”).
In buona sostanza, quindi, il diritto al risarcimento per danni maturati prima della cessione dell'immobile non si trasmette automaticamente al nuovo proprietario in assenza di uno specifico accordo di cessione
(neppure dedotto nel caso di specie).
Inoltre, il danno in esame non va qualificato permanente, bensì ad effetti permanenti, per cui la titolarità dell'eventuale diritto al risarcimento, in particolar modo quello per equivalente, va attribuita a colui che era proprietario al momento dell'insorgere del danno, vale a dire, nel caso di specie, il precedente proprietario.
2.3. Va, anche respinta, poi, l'eccezione di compensazione con un credito risarcitorio vantato dal precedente proprietario per danni da allagamento verificatisi il 14 maggio 2009 per assoluta carenza di prova dell'evento lesivo e della sua riferibilità al condominio, non avendo l'odierno opponente prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dell'eccezione.
2.4. Da ultimo, non è meritevole neppure la doglianza relativa agli interessi moratori.
Infatti, in primo luogo non è dato comprendere le ragioni per le quali il tasso di mora per il ritardo dovrebbe essere confrontato con il tasso legale di interesse, trattandosi di due istituti del tutto diversi.
Piuttosto, se si considera il tasso degli interessi da ritardo nelle transazioni commerciali nel dicembre 2017, lo stesso era pari all'8%, per cui la previsione di un tasso del 10%, stabilito evidentemente per finalità di dissuasione dei condomini dal maturare morosità, non pare eccessivo al punto tale da giustificare una riduzione equitativa.
2.5. In definitiva, l'appello è respinto.
3. Le spese di lite per il presente giudizio di appello sono poste a car ico dell'appellante e vengono liquidate in euro 2.000,00 (di cui euro 400,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase
3 introduttiva, uro 600,00 per la fase di trattazione ed euro 600,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese ge nerali al 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellata che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio d'appello.
Così deciso in Castrovillari, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
4
L'avv. VULCANO FRANCESCO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. DI CUNTO GAETANO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2843 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 216/19, depositata in data 20 marzo 2019, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Vulcano
APPELLANTE
E
(C.F. ), sito in Cassano Ionio –Laghi di Sibari, in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Di Cunto
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'appellante ha impugnato la sentenza n. 216/19 emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari, con cui è stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 222/17, richiesto dal CP_1
ed avente ad oggetto il pagamento del 50% degli oneri condo miniali dal 2013 ad agosto
[...]
2016 risultanti dalle relative delibere di approvazione del bilancio e relativi all'immobile di cui l'odierno appellante è divenuto comproprietario con atto di donazione del 27 ottobre 2014 unitamente alla sorella e per il quale, ai sensi dell'art. 63, comma IV, disp. att. c.c. è CP_2 obbligato in solido per l'anno di acquisto e per quello precedente con il precedente proprietario.
Ha dedotto: a) la carenza di prova del credito, essendo stato allegato anche un prospetto 2016-2017 non oggetto di domanda;
b) di vantare un controcredito risarcitorio per umidità proveniente dal muro esterno
1 nord, irrilevante essendo la circostanza che il problema sia insorto prima di divenire proprietario, trattandosi di illecito permanente per non essere il condominio intervenuto a porre rimedio;
c) la compensazione del credito con il controcredito vantato dal precedente proprietario a causa dell'allagamento causato dalla rottura della condotta idrica il 14 maggio 2009; d) il carattere eccessivo degli interessi moratori del 10% previsti dal regolamento condominiale raffrontati con il saggio legale dello 0,3% del dicembre 2017.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto dell'avversa pretesa.
1.2. Si è costituito il , chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo di appello non è meritevole di accoglimento, in quanto il decreto ingiuntivo è stato chiesto e ottenuto sulla base delle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi indicati nel ricorso monitorio e con la presentazione dell'integrazione richiesta dal Giudice.
A tal proposito, si rileva che “in tema Condominio negli edifici, le delibere costituenti titolo causale ai sensi dell'art. 63 disp att. c.c., laddove non sospese da parte dell'autorità giurisdizionale ovvero non annullate, sono valide ed efficaci nei confronti del condomino ingiunto e costituiscono prova della sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa creditoria ad opera del medesimo” (Tribunale Roma, Sez. V, CP_1
Sentenza, 29 marzo 2023).
Pertanto, la prova del credito relativo agli oneri condominiali è raggiunta semplicemente attraverso la produzione della delibera con cui le spese sono state ripartite.
2.2. Va, poi, respinta per difetto di titolarità della posizione giuridica attiva anche la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno per l'umidità proveniente dal muro nord, oggetto di una perizia del 9 maggio 2014.
Infatti, l'appellante è divenuto proprietario il 7 ottobre 2014, per cui i danni di cui chiede il risarcimento sarebbero di pertinenza del precedente proprietario.
Al riguardo, in un caso molto simile a quello per cui è causa, in cui il successivo proprietario chiedeva il risarcimento per danno a costruzioni con condanna al ripristino della stabilità di un muro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale (Cass. n. 15744/09). Ne deriva che il relativo credito risarcitorio, che sorge al momento in cui si verificano i danni (indipendentemente dall'epoca in cui è stata posta in essere la condotta da parte del soggetto agente), non ha carattere ambulatorio in quanto non circola in virtù del trasferimento dell'immobile danneggiato, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c..
4.1. - Nella specie, la Corte territoriale non ha ricollegato il diritto delle attrici al risarcimento del danno al fatto che questo si fosse prodotto prima dell'acquisto del fabbricato. Nella sentenza impugnata si parla, Co infatti di "danni presumibilmente provocati dall'attività costruttiva, interrotta prima che le germane divenissero proprietarie del muro danneggiato da essa", sicchè l'unico accertamento di fatto operato al riguardo (sia pure con una formulazione non immune da una certa qual perplessità) dalla Corte distrettuale
2 concerne l'interruzione dei lavori, non l'emergenza dei relativi effetti dannosi. Nè tanto meno ha accertato che il credito in questione sarebbe stato oggetto di apposita e specifica cessione.
Al contrario, ha erroneamente dedotto la legittimazione ad agire da un lato dalla circostanza che l'atto col Co quale il fabbricato era stato donato alle conteneva la clausola per cui l'immobile doveva intendersi trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, con tutti gli accessori, le pertinenze, le accessioni, le dipendenze, le servitù e le comunioni;
e dall'altro dal fatto che solo il proprietario della res è, in quanto tale, titolare del diritto al risarcimento del danno arrecato ad essa.
5. - Anche il secondo motivo è fondato.
E' permanente l'illecito che si protrae nel tempo a causa del protrarsi dell'attività lesiva del soggetto agente, mentre è istantaneo l'illecito che unico actu perficitur, cioè che si esaurisce in una condotta unitaria (sia in senso logico che cronologico), indipendentemente dalla diacronia dei relativi effetti (cfr. Cass. n. 9711/13).
E nel caso di illecito istantaneo ad effetti permanenti, la prescrizione decorre dalla prima manifestazione del danno (cfr. Cass. S.U. n. 23763/11)” (Cass. civ. sez. VI, 12 novembre 2014, n. 24146; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. U, 16 febbraio 2016, n. 2951, secondo cui “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario”).
In buona sostanza, quindi, il diritto al risarcimento per danni maturati prima della cessione dell'immobile non si trasmette automaticamente al nuovo proprietario in assenza di uno specifico accordo di cessione
(neppure dedotto nel caso di specie).
Inoltre, il danno in esame non va qualificato permanente, bensì ad effetti permanenti, per cui la titolarità dell'eventuale diritto al risarcimento, in particolar modo quello per equivalente, va attribuita a colui che era proprietario al momento dell'insorgere del danno, vale a dire, nel caso di specie, il precedente proprietario.
2.3. Va, anche respinta, poi, l'eccezione di compensazione con un credito risarcitorio vantato dal precedente proprietario per danni da allagamento verificatisi il 14 maggio 2009 per assoluta carenza di prova dell'evento lesivo e della sua riferibilità al condominio, non avendo l'odierno opponente prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dell'eccezione.
2.4. Da ultimo, non è meritevole neppure la doglianza relativa agli interessi moratori.
Infatti, in primo luogo non è dato comprendere le ragioni per le quali il tasso di mora per il ritardo dovrebbe essere confrontato con il tasso legale di interesse, trattandosi di due istituti del tutto diversi.
Piuttosto, se si considera il tasso degli interessi da ritardo nelle transazioni commerciali nel dicembre 2017, lo stesso era pari all'8%, per cui la previsione di un tasso del 10%, stabilito evidentemente per finalità di dissuasione dei condomini dal maturare morosità, non pare eccessivo al punto tale da giustificare una riduzione equitativa.
2.5. In definitiva, l'appello è respinto.
3. Le spese di lite per il presente giudizio di appello sono poste a car ico dell'appellante e vengono liquidate in euro 2.000,00 (di cui euro 400,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase
3 introduttiva, uro 600,00 per la fase di trattazione ed euro 600,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese ge nerali al 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellata che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio d'appello.
Così deciso in Castrovillari, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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