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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 31/07/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 697/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Orlando ha pronunciato e pubblicato mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 697/2022 promossa da:
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Ruggirello, elettivamente domiciliata in Trapani via Virgilio n. 61, presso lo studio del difensore
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Controparte_1 C.F._1
Inzerillo e dell'avv. Ivano Samannà, elettivamente domiciliato in Paceco (TP), Via San Severino n. 7, presso lo studio dei difensori
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Entrambe le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 14 novembre 2024.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito illustrati.
In termini generali, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio pagina 1 di 8 di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, nel corso del quale il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito.
In tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. ex multis, Cass. 22 aprile 2003
n.6421).
Inoltre, se per un verso, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione.
La verifica delle condizioni di ammissibilità del suddetto giudizio di opposizione, in quanto diretta ad evitare la violazione dell'eventuale giudicato interno che nel frattempo potrebbe essersi formato sul provvedimento, è pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella dell'inefficacia del decreto opposto.
A tal fine, incombe sull'opponente l'onere della prova, per consentire al Giudice di controllare in limine la tempestività dell'opposizione o, eventualmente, le ragioni della mancata tempestività. Al riguardo, va rilevato che l'esame sul rispetto dei termini spetta soltanto ed esclusivamente al Giudice, versandosi in materia riguardante norme cogenti, e dunque sottratta alla disponibilità delle parti (cfr.
Cass. 4762/1983).
Nel caso di specie, è emersa dagli atti di causa la tempestività dell'opposizione, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec in data 17.02.2022 ed essendo stato l'atto di citazione in opposizione notificato a mezzo pec in data 28.03.2022.
Non concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i chiesti termini ex art. 183, comma 6, cpc;
effettuata da questo giudice un proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, accettata da parte convenuta opposta e non accettata dalla società attrice opponente, la causa è stata istruita con produzione documentale, prove orali e l'espletamento di una CTU;
all'udienza di precisazione delle conclusioni entrambe le parti hanno concluso come sopra riportato e all'udienza pagina 2 di 8 fissata per la discussione orale dopo la discussione dei procuratori la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Parte opponente ha chiesto di revocare e porre nel nulla il decreto Ingiuntivo Parte_2
n. 105/2022 pubblicato il 17.02.2022 (RG. 2724/2021) emesso dal Tribunale di Trapani in data
27.12.2022 per euro 43.960,29 su ricorso dell'odierno opposto OM che ha Controparte_1 chiesto alla detta società di pagare la somma ingiunta a titolo di compensi professionali dovuti per l'espletamento dell'incarico ricevuto e che lo stesso avrebbe espletato per l'approntamento del progetto di lottizzazione di un lotto di terreno sito in Paceco (TP), Via Ercole Patti / angolo Via Tomasi di
Lampedusa ed ulteriori attività professionali;
parte opponente ha chiesto dichiararsi che la società
[...] nulla deve al OM e che, in ogni caso, ogni eventuale e Parte_2 Controparte_1 contestato diritto di credito verso la società opponente indicato nel decreto ingiunto opposto e nel sotteso ricorso si è estinto per intervenuta prescrizione ex art. 2956 c.c.; con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
Costituitosi, il convenuto opposto ha chiesto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto in tutte le sue statuizioni;
in subordine, accertarsi e dichiararsi l'entità del compenso dovuto al OM
nella misura ritenuta di giustizia, con condanna della al Controparte_1 Parte_2 pagamento della somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi professionali.
Preliminarmente, occorre verificare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte opponente.
A mente dell'art. 2956 c.c. “si prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese” e, ancora, l'art. 2957 c.c. stabilisce che “il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione. Per le competenze dovute agli avvocati e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;
per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione”.
In tema di prestazioni professionali, quindi, la prescrizione del diritto al compenso dei professionisti decorre automaticamente, ai sensi dell'art. 2957 cod. civ., dalla conclusione della prestazione, la quale fa presumere l'immediata esigibilità del corrispettivo.
Sul punto la Suprema Corta ha stabilito che “il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento pagina 3 di 8 dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza” (Cass. civ. Ordinanza n. 15665 del 05/06/2023)
Nel caso di specie, da una parte, il creditore, convenuto opposto, rappresenta di non avere potuto portare a termine l'incarico e, quindi, il completo adempimento dell'obbligazione per motivi imputabili non allo stesso ma alla controparte;
dall'altra parte, l'opponente, la società cliente, debitrice, ha contestato integralmente le somme richieste e ha, quindi, tenuto una condotta incompatibile con il loro riconoscimento e saldo.
Da ultimo, osserva il Tribunale che nessun documento con la revoca dell'incarico al OM opposto risulta prodotto mentre il legale rappresentante della società opposta, sentito ad interrogatorio formale all'udienza del 04/04/2023 ha riferito di aver revocato l'incarico “a voce” ma di non ricordare la data (“ho revocato l'incarico a voce, non ricordo quando, credo nel 2015”) mentre risulta un pagamento in contanti di € 10.000,00 effettuato in data 27/12/2025 e, quindi, non risulta provata alcuna data certa di revoca dell'incarico e non risulta l'adempimento dell'obbligazione dalla quale, eventualmente, fare decorrere i termini prescrizionali.
Pertanto, applicando i principi sopra esposti al caso in esame, l'eccezione di prescrizione del credito del professionista sollevata dall'opponente non può essere accolta.
Passando ad esaminare il merito della questione e verificando le risultanze emerse dalla fase istruttoria dalla relazione depositato dal CTU incaricato ing. emerge che “l'oggetto Persona_1 dell'incarico affidato dalla ditta attrice opponente al geom. non è deducibile da alcuna CP_1 lettera o disciplinare d'incarico, in quanto non esistente, ma si desume esclusivamente dall'attività effettivamente svolta dallo stesso, congiuntamente all'ing. per la realizzazione sia CP_2 delle opere di urbanizzazione dell'insediamento residenziale che per le stesse n. 9 unità abitative. In effetti l'incarico iniziale del Piano di Lottizzazione fu affidato ai suddetti professionisti dai precedenti proprietari delle aree su cui insediare un complesso di villette residenziali, a cui la ditta attuale attrice,
è subentrata a seguito di “ atto pubblico, ai rogiti del notaio Parte_2 Persona_2 di Trapani del 19.05.2011, di acquisto dai signori , , e Parte_3 Parte_4 Parte_5
di un appezzamento di terreno edificabile sito in Paceco tra le vie Tomasi di Parte_6
Lampedusa ed Ercole Patti per destinarlo a futura attività edificatoria”. Nel citato atto pubblico “è dato leggere che, su quei fondi, i venditori avevano fatto predisporre al OM Controparte_1
e all'ingegnere un progetto di lottizzazione, esitato favorevolmente dalla C.E.C. del CP_2 comune di Paceco in data 02.03.2010, approvato dal Consiglio Comunale di Paceco il 23.07.2010, previo rilascio del nulla osta del Genio Civile di Trapani n. 3759 del 25.06.2010. In data 12.04.2011 i pagina 4 di 8 venditori avevano firmato con il Comune di Paceco la relativa convenzione urbanistica. Gli originari proprietari, nel vendere i suoli edificabili alla espressamente dichiaravano che la Parte_2 vendita comprendeva anche il diritto per la società acquirente di utilizzare il succennato progetto di lottizzazione, precisando che alla stipula del contratto di compravendita (19.05.2011) non erano state ancora rilasciate dal Comune di Paceco le relative concessioni edilizie” (cfr. CTU pagg. 16 e 17).
Il CTU verificato che, ad oggi, sono state ultimate sia tutte le villette che le opere di urbanizzazione previste nella convenzione con il comune di Paceco, a meno del tappetino di usura del manto inerente le strade previste nella lottizzazione, ha desunto che i professionisti, ai quali non risulta mai pervenuta alcuna disdetta dall'incarico, abbiano congiuntamente prestato l'attività deducibile dalla documentazione versata in atti, di cui procede ad analitico elenco riguardante il Piano di lottizzazione, il Progetto e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il Progetto e realizzazione delle villette previste nel piano di lottizzazione, l'Attività correlate al rilascio dell'abitabilità delle 9 unità abitative, distinguendo di volta in volta l'attività posta in essere congiuntamente dal OM e dall'ingegnere e l'attività svolta Controparte_1 CP_2 soltanto dal primo (cfr. CTU pagg. 17-19).
Il consulente d'ufficio ha effettuato i dovuti sopralluoghi riportando nella relazione depositata le fotografie dei luoghi e delle opere realizzate con rendering ed elaborati grafici progettuali dei progettisti.
In risposta al quesito postogli, inerente l'incarico e l'attività effettivamente svolti dall'opposto, il CTU ha affermato che “Dalla documentazione in atti, non contestata dalla ditta attrice-opponente, risulta che il geom. ha svolto per intero l'incarico affidatogli, prima dai precedenti CP_1 committenti proprietari dell'area e successivamente dalla subentrante ditta , ovvero Parte_2 dalla redazione del piano di lottizzazione alla realizzazione sia delle opere di urbanizzazione che, infine, della costruzione ed ultimazione delle villette. Si rappresenta che ad oggi l'incarico affidato al geom. è ancora vigente non essendo intervenuta alcuna nota di rimozione dall'incarico da CP_1 parte della ditta e non essendo terminati i lavori delle opere di urbanizzazione né Parte_2 quelli di completamento della pratica per l'abitabilità delle villette: in altre parole l'incarico risulta sospeso, in attesa del completamento del completamento delle opere di urbanizzazione (collocazione del tappetino stradale, cavi illuminazione pubblica, pagamento oneri concessori e collaudo definitivo del comune), ma non ultimato. Naturalmente, essendo un incarico congiunto con un ingegnere, l'ing.
non possono essere attribuite al geom. quelle prestazioni normativamente CP_3 CP_1 incompatibili con il titolo di OM, ovvero esclusivamente quelle connesse alla redazione dei calcoli strutturali ed alla direzione lavori delle opere strutturali: queste vanno attribuite per intero pagina 5 di 8 all'ing. come peraltro escluse dal proprio compenso dal geom. Non può essere CP_2 CP_1 altresì attribuita al geom. la redazione degli APE di ogni singola villetta in quanto non CP_1 presenti agli atti giudiziari. (…) La ditta attrice opponente, si è certamente Parte_2 avvantaggiata dell'operato del geom. (congiuntamente a quella dell'ing. per avere CP_1 CP_2 realizzato, sulla scorta delle attività tecniche esperite dallo stesso, le 9 unità abitative previste nel piano di lottizzazione e per averle potute vendere ai rispettivi acquirenti, attuali proprietari” (cfr. CTU pagg. 28 e 29).
Verificata la mancanza di un accordo scritto tra le parti, il CTU a seguito degli accertamenti compiuti ha provveduto ad effettuare il calcolo del saldo dovuto alla parte opposta determinandolo sulla base del tariffario vigente all'epoca delle prestazioni eseguite analizzando tutte le attività svolte ed applicando il tariffario di riferimento nel tempo in cui l'incarico è stato progressivamente eseguito.
Il CTU ha concluso gli accertamenti affermando che “In conclusione, tenuto conto che il geom. ha ricevuto, per quanto di competenza del sottoscritto CTU, l'acconto complessivo di €. CP_1
7.133,06, egli rimane pertanto creditore della ditta a meno di eventuale Parte_2 prescrizione di cui il sottoscritto non ha titolo per decidere, della somma di: €. 40.998,49 - €. 7.133,06
= €. 33.865,43 oltre oneri previdenziali e IVA ove dovuta.” (cfr. CTU pag. 37).
Correttamente il CTU si esime da ogni valutazione sull'esistenza o meno della prescrizione del credito e dal conteggio del pagamento della somma di € 10.000, riferita dal teste , Testimone_1 escusso all'udienza del 13/06/2023.
Non vi sono motivi per i quali il Decidente debba discostarsi delle suesposte conclusioni del
CTU, che si condividono, considerato che il processo logico della consulenza è privo di vizi sul piano logico-giuridico, con le precisazioni sopra effettuate, e che non è affetto da errori materiali ed avendo il
CTU risposto alle osservazioni delle parti.
Osserva il Tribunale che per le considerazioni già svolte in relazione all'eccezione di prescrizione già rigettata ai fini del pagamento dei chiesti compensi professionali non rileva la considerazione effettuata dal CTU sulla vigenza o meno dell'incarico al geom. CP_1
Mentre, valutate le qualità delle parti e la natura del contratto, stipulato in forma orale, deve tenersi conto del fatto relativo al pagamento, in data 27/12/2015, della somma di euro 10.000,00 riferito dal teste , socio della società attrice, che ha personalmente effettuato il pagamento in Testimone_1 contanti al geom. per conto della società annotando l'importo della somma consegnata nel CP_1 documento allegato all'atto di citazione al n. 9.
Osserva il Tribunale che la prova del pagamento, estintivo dell'obbligazione debba essere soggetta alle medesime limitazioni del fatto costitutivo dell'obbligazione e non a limitazioni ultronee e pagina 6 di 8 superiori.
Infatti, se le parti hanno concordato di non mettere per iscritto l'accordo stipulato per il complesso ed articolato incarico conferito al OM ed hanno ritenuto che la forma scritta CP_1 non fosse necessaria né ad substantiam e nemmeno ad probationem deve ritenersi allo stesso modo che la prova scritta dei relativi pagamenti non sia stata ritenuta necessaria dalle stesse parti per la prova del passaggio di denaro ai fini del pagamento del compenso;
come neanche l'asserita revoca dell'incarico da parte opponente risulta mai essere stata fatta pe riscritto ma “a voce” in una data mai indicata.
Ancora, essendo parte opponente una società di capitali, con propria personalità giuridica, si ritiene che il socio della società abbia la piena capacità a testimoniare e a riferire un fatto dallo stesso percepito e, anzi, nel caso di specie, proprio dallo stesso posto in essere.
Inoltre, l'esito della causa non è destinato in alcun modo a riflettersi sul patrimonio o sulla sfera giuridica individuale del teste né giustificherebbe la sua personale partecipazione al giudizio.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato il granitico principio secondo cui “l'interesse previsto dall'art. 246 cod. proc. civ. quale causa di incapacità ad essere assunto come testimonio deve consistere in un interesse personale, concreto ed attuale, e non di mero fatto, ma esclusivamente quello che può autorizzare il teste a divenire parte nel giudizio, cioè a chiedere il riconoscimento di un proprio diritto e a contrastare l'esistenza di quello dedotto da altri. Siffatta incapacità non sussiste nel socio di una società per azioni, rispetto a un giudizio promosso da terzi relativamente agli affari sociali, giacche nelle società di capitali la personalità giuridica della società e distinta da quella dei soci, e questi ultimi non sono legittimati ad intervenire in giudizi del genere per far valere un loro personale diritto” (Cass. Civ. Sentenza n. 1076 del 10/04/1968).
Da quanto sopra argomentato, tenuto conto dei calcoli effettuati dal CTU, ne consegue che all'importo dallo stesso indicato debba sottrarsi l'ulteriore somma di € 10.000,00 e, pertanto, opponente deve pagare al convenuto opposto, OM , rispetto alla Parte_2 Controparte_1 somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto, la minore somma di euro 23.865,43 oltre oneri previdenziali e IVA come per legge (€ 40.998,49 - € 7.133,06 - € 10.000,00 = € 23.865,43).
Alla luce delle sopra espresse considerazioni, l'opposizione proposta dall'opponente va parzialmente accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo impugnato va revocato.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione e, pertanto, considerando le parti reciprocamente parzialmente soccombenti, e tenuto anche conto del comportamento processuale delle parti, si ritiene che le spese vadano integralmente compensate tra le parti in causa.
Per gli stessi motivi le spese della CTU vanno poste definitivamente in capo ad entrambe le parti in solido nella misura del 50% ciascuno. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , e, per l'effetto, Controparte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 105/2022 (RG 2724/2021) emesso da questo Tribunale in data 17.02.2022 per € 43.960,29, notificato a mezzo pec il 17.02.2022;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Parte_2 in favore di la somma di € € 23.865,43 oltre oneri previdenziali e IVA Controparte_1 come per legge;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese della CTU in capo ad entrambe le parti in solido nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso a Trapani, il giorno 31 luglio 2025, ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Il Giudice
Giovanna Orlando
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Orlando ha pronunciato e pubblicato mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 697/2022 promossa da:
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Ruggirello, elettivamente domiciliata in Trapani via Virgilio n. 61, presso lo studio del difensore
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Controparte_1 C.F._1
Inzerillo e dell'avv. Ivano Samannà, elettivamente domiciliato in Paceco (TP), Via San Severino n. 7, presso lo studio dei difensori
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Entrambe le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 14 novembre 2024.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito illustrati.
In termini generali, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio pagina 1 di 8 di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, nel corso del quale il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito.
In tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. ex multis, Cass. 22 aprile 2003
n.6421).
Inoltre, se per un verso, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione.
La verifica delle condizioni di ammissibilità del suddetto giudizio di opposizione, in quanto diretta ad evitare la violazione dell'eventuale giudicato interno che nel frattempo potrebbe essersi formato sul provvedimento, è pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella dell'inefficacia del decreto opposto.
A tal fine, incombe sull'opponente l'onere della prova, per consentire al Giudice di controllare in limine la tempestività dell'opposizione o, eventualmente, le ragioni della mancata tempestività. Al riguardo, va rilevato che l'esame sul rispetto dei termini spetta soltanto ed esclusivamente al Giudice, versandosi in materia riguardante norme cogenti, e dunque sottratta alla disponibilità delle parti (cfr.
Cass. 4762/1983).
Nel caso di specie, è emersa dagli atti di causa la tempestività dell'opposizione, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec in data 17.02.2022 ed essendo stato l'atto di citazione in opposizione notificato a mezzo pec in data 28.03.2022.
Non concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i chiesti termini ex art. 183, comma 6, cpc;
effettuata da questo giudice un proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, accettata da parte convenuta opposta e non accettata dalla società attrice opponente, la causa è stata istruita con produzione documentale, prove orali e l'espletamento di una CTU;
all'udienza di precisazione delle conclusioni entrambe le parti hanno concluso come sopra riportato e all'udienza pagina 2 di 8 fissata per la discussione orale dopo la discussione dei procuratori la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Parte opponente ha chiesto di revocare e porre nel nulla il decreto Ingiuntivo Parte_2
n. 105/2022 pubblicato il 17.02.2022 (RG. 2724/2021) emesso dal Tribunale di Trapani in data
27.12.2022 per euro 43.960,29 su ricorso dell'odierno opposto OM che ha Controparte_1 chiesto alla detta società di pagare la somma ingiunta a titolo di compensi professionali dovuti per l'espletamento dell'incarico ricevuto e che lo stesso avrebbe espletato per l'approntamento del progetto di lottizzazione di un lotto di terreno sito in Paceco (TP), Via Ercole Patti / angolo Via Tomasi di
Lampedusa ed ulteriori attività professionali;
parte opponente ha chiesto dichiararsi che la società
[...] nulla deve al OM e che, in ogni caso, ogni eventuale e Parte_2 Controparte_1 contestato diritto di credito verso la società opponente indicato nel decreto ingiunto opposto e nel sotteso ricorso si è estinto per intervenuta prescrizione ex art. 2956 c.c.; con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
Costituitosi, il convenuto opposto ha chiesto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto in tutte le sue statuizioni;
in subordine, accertarsi e dichiararsi l'entità del compenso dovuto al OM
nella misura ritenuta di giustizia, con condanna della al Controparte_1 Parte_2 pagamento della somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi professionali.
Preliminarmente, occorre verificare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte opponente.
A mente dell'art. 2956 c.c. “si prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese” e, ancora, l'art. 2957 c.c. stabilisce che “il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione. Per le competenze dovute agli avvocati e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;
per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione”.
In tema di prestazioni professionali, quindi, la prescrizione del diritto al compenso dei professionisti decorre automaticamente, ai sensi dell'art. 2957 cod. civ., dalla conclusione della prestazione, la quale fa presumere l'immediata esigibilità del corrispettivo.
Sul punto la Suprema Corta ha stabilito che “il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento pagina 3 di 8 dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza” (Cass. civ. Ordinanza n. 15665 del 05/06/2023)
Nel caso di specie, da una parte, il creditore, convenuto opposto, rappresenta di non avere potuto portare a termine l'incarico e, quindi, il completo adempimento dell'obbligazione per motivi imputabili non allo stesso ma alla controparte;
dall'altra parte, l'opponente, la società cliente, debitrice, ha contestato integralmente le somme richieste e ha, quindi, tenuto una condotta incompatibile con il loro riconoscimento e saldo.
Da ultimo, osserva il Tribunale che nessun documento con la revoca dell'incarico al OM opposto risulta prodotto mentre il legale rappresentante della società opposta, sentito ad interrogatorio formale all'udienza del 04/04/2023 ha riferito di aver revocato l'incarico “a voce” ma di non ricordare la data (“ho revocato l'incarico a voce, non ricordo quando, credo nel 2015”) mentre risulta un pagamento in contanti di € 10.000,00 effettuato in data 27/12/2025 e, quindi, non risulta provata alcuna data certa di revoca dell'incarico e non risulta l'adempimento dell'obbligazione dalla quale, eventualmente, fare decorrere i termini prescrizionali.
Pertanto, applicando i principi sopra esposti al caso in esame, l'eccezione di prescrizione del credito del professionista sollevata dall'opponente non può essere accolta.
Passando ad esaminare il merito della questione e verificando le risultanze emerse dalla fase istruttoria dalla relazione depositato dal CTU incaricato ing. emerge che “l'oggetto Persona_1 dell'incarico affidato dalla ditta attrice opponente al geom. non è deducibile da alcuna CP_1 lettera o disciplinare d'incarico, in quanto non esistente, ma si desume esclusivamente dall'attività effettivamente svolta dallo stesso, congiuntamente all'ing. per la realizzazione sia CP_2 delle opere di urbanizzazione dell'insediamento residenziale che per le stesse n. 9 unità abitative. In effetti l'incarico iniziale del Piano di Lottizzazione fu affidato ai suddetti professionisti dai precedenti proprietari delle aree su cui insediare un complesso di villette residenziali, a cui la ditta attuale attrice,
è subentrata a seguito di “ atto pubblico, ai rogiti del notaio Parte_2 Persona_2 di Trapani del 19.05.2011, di acquisto dai signori , , e Parte_3 Parte_4 Parte_5
di un appezzamento di terreno edificabile sito in Paceco tra le vie Tomasi di Parte_6
Lampedusa ed Ercole Patti per destinarlo a futura attività edificatoria”. Nel citato atto pubblico “è dato leggere che, su quei fondi, i venditori avevano fatto predisporre al OM Controparte_1
e all'ingegnere un progetto di lottizzazione, esitato favorevolmente dalla C.E.C. del CP_2 comune di Paceco in data 02.03.2010, approvato dal Consiglio Comunale di Paceco il 23.07.2010, previo rilascio del nulla osta del Genio Civile di Trapani n. 3759 del 25.06.2010. In data 12.04.2011 i pagina 4 di 8 venditori avevano firmato con il Comune di Paceco la relativa convenzione urbanistica. Gli originari proprietari, nel vendere i suoli edificabili alla espressamente dichiaravano che la Parte_2 vendita comprendeva anche il diritto per la società acquirente di utilizzare il succennato progetto di lottizzazione, precisando che alla stipula del contratto di compravendita (19.05.2011) non erano state ancora rilasciate dal Comune di Paceco le relative concessioni edilizie” (cfr. CTU pagg. 16 e 17).
Il CTU verificato che, ad oggi, sono state ultimate sia tutte le villette che le opere di urbanizzazione previste nella convenzione con il comune di Paceco, a meno del tappetino di usura del manto inerente le strade previste nella lottizzazione, ha desunto che i professionisti, ai quali non risulta mai pervenuta alcuna disdetta dall'incarico, abbiano congiuntamente prestato l'attività deducibile dalla documentazione versata in atti, di cui procede ad analitico elenco riguardante il Piano di lottizzazione, il Progetto e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il Progetto e realizzazione delle villette previste nel piano di lottizzazione, l'Attività correlate al rilascio dell'abitabilità delle 9 unità abitative, distinguendo di volta in volta l'attività posta in essere congiuntamente dal OM e dall'ingegnere e l'attività svolta Controparte_1 CP_2 soltanto dal primo (cfr. CTU pagg. 17-19).
Il consulente d'ufficio ha effettuato i dovuti sopralluoghi riportando nella relazione depositata le fotografie dei luoghi e delle opere realizzate con rendering ed elaborati grafici progettuali dei progettisti.
In risposta al quesito postogli, inerente l'incarico e l'attività effettivamente svolti dall'opposto, il CTU ha affermato che “Dalla documentazione in atti, non contestata dalla ditta attrice-opponente, risulta che il geom. ha svolto per intero l'incarico affidatogli, prima dai precedenti CP_1 committenti proprietari dell'area e successivamente dalla subentrante ditta , ovvero Parte_2 dalla redazione del piano di lottizzazione alla realizzazione sia delle opere di urbanizzazione che, infine, della costruzione ed ultimazione delle villette. Si rappresenta che ad oggi l'incarico affidato al geom. è ancora vigente non essendo intervenuta alcuna nota di rimozione dall'incarico da CP_1 parte della ditta e non essendo terminati i lavori delle opere di urbanizzazione né Parte_2 quelli di completamento della pratica per l'abitabilità delle villette: in altre parole l'incarico risulta sospeso, in attesa del completamento del completamento delle opere di urbanizzazione (collocazione del tappetino stradale, cavi illuminazione pubblica, pagamento oneri concessori e collaudo definitivo del comune), ma non ultimato. Naturalmente, essendo un incarico congiunto con un ingegnere, l'ing.
non possono essere attribuite al geom. quelle prestazioni normativamente CP_3 CP_1 incompatibili con il titolo di OM, ovvero esclusivamente quelle connesse alla redazione dei calcoli strutturali ed alla direzione lavori delle opere strutturali: queste vanno attribuite per intero pagina 5 di 8 all'ing. come peraltro escluse dal proprio compenso dal geom. Non può essere CP_2 CP_1 altresì attribuita al geom. la redazione degli APE di ogni singola villetta in quanto non CP_1 presenti agli atti giudiziari. (…) La ditta attrice opponente, si è certamente Parte_2 avvantaggiata dell'operato del geom. (congiuntamente a quella dell'ing. per avere CP_1 CP_2 realizzato, sulla scorta delle attività tecniche esperite dallo stesso, le 9 unità abitative previste nel piano di lottizzazione e per averle potute vendere ai rispettivi acquirenti, attuali proprietari” (cfr. CTU pagg. 28 e 29).
Verificata la mancanza di un accordo scritto tra le parti, il CTU a seguito degli accertamenti compiuti ha provveduto ad effettuare il calcolo del saldo dovuto alla parte opposta determinandolo sulla base del tariffario vigente all'epoca delle prestazioni eseguite analizzando tutte le attività svolte ed applicando il tariffario di riferimento nel tempo in cui l'incarico è stato progressivamente eseguito.
Il CTU ha concluso gli accertamenti affermando che “In conclusione, tenuto conto che il geom. ha ricevuto, per quanto di competenza del sottoscritto CTU, l'acconto complessivo di €. CP_1
7.133,06, egli rimane pertanto creditore della ditta a meno di eventuale Parte_2 prescrizione di cui il sottoscritto non ha titolo per decidere, della somma di: €. 40.998,49 - €. 7.133,06
= €. 33.865,43 oltre oneri previdenziali e IVA ove dovuta.” (cfr. CTU pag. 37).
Correttamente il CTU si esime da ogni valutazione sull'esistenza o meno della prescrizione del credito e dal conteggio del pagamento della somma di € 10.000, riferita dal teste , Testimone_1 escusso all'udienza del 13/06/2023.
Non vi sono motivi per i quali il Decidente debba discostarsi delle suesposte conclusioni del
CTU, che si condividono, considerato che il processo logico della consulenza è privo di vizi sul piano logico-giuridico, con le precisazioni sopra effettuate, e che non è affetto da errori materiali ed avendo il
CTU risposto alle osservazioni delle parti.
Osserva il Tribunale che per le considerazioni già svolte in relazione all'eccezione di prescrizione già rigettata ai fini del pagamento dei chiesti compensi professionali non rileva la considerazione effettuata dal CTU sulla vigenza o meno dell'incarico al geom. CP_1
Mentre, valutate le qualità delle parti e la natura del contratto, stipulato in forma orale, deve tenersi conto del fatto relativo al pagamento, in data 27/12/2015, della somma di euro 10.000,00 riferito dal teste , socio della società attrice, che ha personalmente effettuato il pagamento in Testimone_1 contanti al geom. per conto della società annotando l'importo della somma consegnata nel CP_1 documento allegato all'atto di citazione al n. 9.
Osserva il Tribunale che la prova del pagamento, estintivo dell'obbligazione debba essere soggetta alle medesime limitazioni del fatto costitutivo dell'obbligazione e non a limitazioni ultronee e pagina 6 di 8 superiori.
Infatti, se le parti hanno concordato di non mettere per iscritto l'accordo stipulato per il complesso ed articolato incarico conferito al OM ed hanno ritenuto che la forma scritta CP_1 non fosse necessaria né ad substantiam e nemmeno ad probationem deve ritenersi allo stesso modo che la prova scritta dei relativi pagamenti non sia stata ritenuta necessaria dalle stesse parti per la prova del passaggio di denaro ai fini del pagamento del compenso;
come neanche l'asserita revoca dell'incarico da parte opponente risulta mai essere stata fatta pe riscritto ma “a voce” in una data mai indicata.
Ancora, essendo parte opponente una società di capitali, con propria personalità giuridica, si ritiene che il socio della società abbia la piena capacità a testimoniare e a riferire un fatto dallo stesso percepito e, anzi, nel caso di specie, proprio dallo stesso posto in essere.
Inoltre, l'esito della causa non è destinato in alcun modo a riflettersi sul patrimonio o sulla sfera giuridica individuale del teste né giustificherebbe la sua personale partecipazione al giudizio.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato il granitico principio secondo cui “l'interesse previsto dall'art. 246 cod. proc. civ. quale causa di incapacità ad essere assunto come testimonio deve consistere in un interesse personale, concreto ed attuale, e non di mero fatto, ma esclusivamente quello che può autorizzare il teste a divenire parte nel giudizio, cioè a chiedere il riconoscimento di un proprio diritto e a contrastare l'esistenza di quello dedotto da altri. Siffatta incapacità non sussiste nel socio di una società per azioni, rispetto a un giudizio promosso da terzi relativamente agli affari sociali, giacche nelle società di capitali la personalità giuridica della società e distinta da quella dei soci, e questi ultimi non sono legittimati ad intervenire in giudizi del genere per far valere un loro personale diritto” (Cass. Civ. Sentenza n. 1076 del 10/04/1968).
Da quanto sopra argomentato, tenuto conto dei calcoli effettuati dal CTU, ne consegue che all'importo dallo stesso indicato debba sottrarsi l'ulteriore somma di € 10.000,00 e, pertanto, opponente deve pagare al convenuto opposto, OM , rispetto alla Parte_2 Controparte_1 somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto, la minore somma di euro 23.865,43 oltre oneri previdenziali e IVA come per legge (€ 40.998,49 - € 7.133,06 - € 10.000,00 = € 23.865,43).
Alla luce delle sopra espresse considerazioni, l'opposizione proposta dall'opponente va parzialmente accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo impugnato va revocato.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione e, pertanto, considerando le parti reciprocamente parzialmente soccombenti, e tenuto anche conto del comportamento processuale delle parti, si ritiene che le spese vadano integralmente compensate tra le parti in causa.
Per gli stessi motivi le spese della CTU vanno poste definitivamente in capo ad entrambe le parti in solido nella misura del 50% ciascuno. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , e, per l'effetto, Controparte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 105/2022 (RG 2724/2021) emesso da questo Tribunale in data 17.02.2022 per € 43.960,29, notificato a mezzo pec il 17.02.2022;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Parte_2 in favore di la somma di € € 23.865,43 oltre oneri previdenziali e IVA Controparte_1 come per legge;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese della CTU in capo ad entrambe le parti in solido nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso a Trapani, il giorno 31 luglio 2025, ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Il Giudice
Giovanna Orlando
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