Articolo 38 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193
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18 dicembre 2024
Art. 38.

Modifica all' articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 , in materia di reciprocita' nel sistema dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma
1. All'articolo 15, comma 3, primo periodo, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sia lavorato in regime di libero mercato ». Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell' articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale). - (Omissis)
3. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 2, le aziende produttrici di medicinali emoderivati si avvalgono di stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione ubicati in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che sono parte di accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati e sia lavorato in regime di libero mercato. Gli stabilimenti di cui al primo periodo sono autorizzati alla lavorazione, al frazionamento del plasma e alla produzione di medicinali emoderivati dalle rispettive autorita' nazionali competenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea.
(Omissis).».
Entrata in vigore il 18 dicembre 2024