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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/05/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 292/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 292/2024
All'udienza del 12 maggio 2025, è comparsa per parte ricorrente l'avv.
Rosalia Amata, mentre nessuno è comparso per i resistenti che non sono costituiti.
Il Giudice invita la parte presente alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
L'avv. Rosalia Amata precisa le conclusioni come da note scritte depositate il 12 febbraio 2025.
La causa viene posta in decisione ex art. 281 sexies comma 1 c.p.c. (come richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c.) a tenore del quale “Se non dispone a
norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può
ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte,
in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione,
dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione” (281 sexies comma 1 c.p.c.).
Al termine della discussione, alla fine delle attività di udienza, il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia la sentenza di seguito allegata che forma parte integrante del verbale e di cui dà lettura in udienza alle ore 15,20.
pagina 1 di 10 N.R.G. 292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 292/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in PA (ME), Via L. C.F._1
D'Amico n. 10, presso lo studio dell'avv. Rosalia Amata che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...], ivi residente in c/da Controparte_1
Rando, n. 5, (C.F. ); C.F._2
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Pisacane, n. 20, (C.F. ); C.F._3
pagina 2 di 10 nato a [...] l'[...], ivi residente in [...]
Pisacane, n. 20, (C.F. ); C.F._4
Resistenti non costituiti-
Conclusioni: All'udienza del 12 maggio 2025, il ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 14 D.Lgs.vo n° 150/2011 e 281 decies c.p.c., depositato il 13 marzo del 2024, l'avv. esponeva di aver “rappresentato Parte_1
e difeso davanti al Tribunale di PA i signori , , Controparte_1 Parte_4
e nei seguenti giudizi contro di Parte_2 Parte_5 Parte_3
loro intrapresi dalla signora a) Giudizio di danno temuto ex art. CP_2
1172 c.c. iscritto al n. 43/2006 R.G. definito dal Tribunale con Rep. n. 179/2009
del 25/2/2009; b) successivo giudizio di merito iscritto al n. 518/2009 R.G., definito
dallo stesso Tribunale con la sentenza n. 167/2023 del 23/2/2023; che in entrambi i
giudizi il predetto professionista ha posto in essere tutta l'attività inerente al
mandato ricevuto, redigendo le comparse di costituzione e risposta e, quindi, le
successive necessarie memorie difensive, partecipando alle numerose udienze
davanti al Tribunale;
che, nel caso di specie, applicando i valori di riferimento dei
parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014 e
tenendo conto del valore della lite risultante dagli atti introduttivi del giudizio, i
compensi, comprensivi degli accessori di legge, spettanti al ricorrente, possono
determinarsi in complessivi €. 11.089,90, come da nota spese depositata nel
pagina 3 di 10 fascicolo processuale e allegata in atti;
che gli odierni resistenti, sebbene
formalmente invitati con lettera raccomandata a.r. del 29/9/2023, non hanno inteso
corrispondere la quota delle competenze a ciascuno spettante nella misura di €.
2.217,98; che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del D.lgs n° 150 del 2011,
come novellato dall'art. 15, comma 3°, lett. e), punto 1) del D.lgs 10/10/2022, n.
149, la controversia di cui all'art. 28 della L. n° 794 del 1942, è regolata dal rito
semplificato di cognizione di cui all'art. 281 decies c.p.c.”.
Sulla scorta di tali ragioni, chiedeva all'intestato Tribunale di “1) Liquidare
in favore dell'avv. i compensi dovuti per l'attività professionale Parte_1
prestata nel giudizio di cui alla superiore narrativa, determinandone l'ammontare
complessivo in misura pari ad €. 11.089,90 o nella diversa somma che il Tribunale
riterrà di Giustizia;
2) Conseguentemente condannare i signori , Controparte_1
e al pagamento in favore del ricorrente Parte_2 Parte_3
dell'importo liquidato in ragione della quota di 1/5 ciascuno nonché delle spese e
compensi del presente procedimento oltre rimborso forfetario spese generali ed
accessori di legge”.
Il contraddittorio veniva ritualmente instaurato (cfr. produzione del ricorrente del 5-07-2024) ma, tuttavia, , e Controparte_1 Parte_2
non si costituivano e, pertanto, ne va dichiarata la Parte_3
contumacia.
Alla prima udienza dell'8 luglio 2024, la causa era rinviata all'udienza del
25-11-2024 all'esito della quale il G.I., con ordinanza del 27-11-2024,
invitava parte ricorrente “a chiarire il tenore della domanda formulata nel ricorso
introduttivo, ovvero “1) Liquidare in favore dell'avv. i compensi Parte_1
pagina 4 di 10 dovuti per l'attività professionale prestata nel giudizio di cui alla superiore
narrativa, determinandone l'ammontare complessivo in misura pari ad €.
11.089,90 o nella diversa somma che il Tribunale riterrà di Giustizia 2)
Conseguentemente condannare i signori e Controparte_1 Parte_2
al pagamento in favore del ricorrente dell'importo liquidato in Parte_3
ragione della quota di 1/5 ciascuno nonché delle spese e compensi del presente
procedimento oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge”, non
risultando chiaro se la somma di cui si chiede la liquidazione debba essere
complessivamente pari ai 3/5 di € 11.089,90 e, inoltre, se si chiede la condanna di
ciascuno dei tre resistenti al pagamento del solo terzo del quantum richiesto (e
accertato), inteso, allora, come introduttivo di un'obbligazione parziaria e non solidale”, rinviando la causa all'udienza del 18 febbraio 2025.
Di talché, nelle proprie note depositate il 12-02-2025, l'avv. Amata precisava che “Il sottoscritto avvocato nell'interesse del ricorrente chiede che la causa venga
posta in decisione, precisando e specificando come segue le domande formulate con
il ricorso introduttivo del giudizio: 1) Liquidare a favore dell'avvocato Pt_1
i compensi dovuti per l'attività professionale prestata nel giudizio indicato
[...]
in ricorso, determinandone l'ammontare complessivo in misura pari a €. 11.089,90
o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
2) Conseguentemente condannare ai
sensi dell'art. 1294 c.c. i resistenti e Controparte_1 Parte_2 [...]
in solido tra di loro al pagamento a favore del ricorrente dell'importo dei Parte_3
3/5 (€. 6.653,94) della somma richiesta o di quella che sarà accertata dal Tribunale;
3) Condannare i resistenti al pagamento in solido delle spese e dei compensi del
giudizio oltre rimborso forfettario spese generali 15% e accessori di legge” e la pagina 5 di 10 causa veniva rinviata all'udienza del 12 maggio 2025 ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
Come accennato, all'udienza del 12 maggio 2025, il ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c.
2. Nel merito, occorre rammentare che, a norma dell'art. 2697 c.c., “Chi vuol
far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Trattasi, come noto, di una norma di rilievo centrale in materia di istruzione probatoria poiché contempla il principio generale secondo cui ogni soggetto, che intende agire o resistere in giudizio, deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Con riferimento alla materia per cui è causa, tali principi vengono declinati dalla giurisprudenza nel senso che “L'avvocato che reclama il compenso per
l'attività giudiziale o stragiudiziale prestata deve provare il conferimento
dell'incarico e l'effettivo svolgimento dell'attività per la quale pretende di
essere pagato; di contro, il cliente si può limitare a contestare, anche
genericamente, la richiesta, in tal caso incombendo sul professionista
la prova dell'attività svolta. In sostanza, la mera contestazione, anche generica, è
idonea ad investire il giudice del potere di dare corso alla verifica della fondatezza
della contestazione e correlativamente a determinare l'onere probatorio a carico del
professionista in ordine all'attività svolta e alla congruità del compenso richiesto”
(Tribunale Piacenza sez. I, 12/07/2024, n.591), dovendosi, ancora,
pagina 6 di 10 soggiungere, quanto alla prova della congruità dei compensi richiesti, che
“Il visto di conformità sui compensi professionali, pur costituendo un titolo
esecutivo, non ha valore probatorio assoluto in sede di opposizione. Il giudice,
infatti, ha il potere e il dovere di verificare
la congruità degli onorari richiesti alla luce delle effettive attività svolte,
della complessità della causa e dei parametri tariffari vigenti. In caso di
contestazione, l'onere della prova circa la congruità del compenso spetta al
professionista, mentre la parte debitrice può fornire elementi probatori a sostegno
della propria tesi, anche attraverso testimonianze, purché pertinenti e specifiche”
(Tribunale Potenza, 25/11/2024, n.1929).
In ogni caso, giova osservare che, come noto, “Alla contumacia del convenuto
non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal
momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può
presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio”
(Cassazione civile sez. III, 24/05/2023, n.14372), atteso che “Non può correlarsi
la non contestazione dei fatti allegati dall'attore alla contumacia della controparte,
atteso che la mancata negazione basata sulla volontà della parte processuale non
può presumersi soltanto per il fatto che la medesima non si sia costituita in
giudizio” (Tribunale Bari sez. I, 04/10/2023, n.3864).
3. Fornite queste coordinate giurisprudenziali, in disparte ogni considerazione sulla mancata costituzione in giudizio dei resistenti, che non assume alcun rilievo ai fini del vaglio della fondatezza della domanda,
dalla copiosa documentazione allegata da parte ricorrente all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, si ritiene che l'avv. Amata abbia fornito pagina 7 di 10 la prova sia del conferimento dell'incarico da parte dei clienti, odierni resistenti, sia dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale richiede di essere pagato in relazione ai procedimenti indicati nel ricorso introduttivo:
il giudizio di danno temuto, ex art. 1172 c.c., iscritto al n. 43/2006 R.G.
definito dal Tribunale di PA con ordinanza rep. n. 179/2009 del 25/2/2009 e il successivo giudizio di merito iscritto al n. 518/2009 R.G., definito dallo stesso Tribunale con la sentenza n. 167/2023 del 23/2/2023 in atti.
3.1. Quanto ai compensi richiesti per l'attività professionale svolta nel procedimento cautelare n. 43/2006 R.G., gli stessi risultano congrui atteso che, nella propria nota spese il professionista ha applicato i minimi tariffari,
discendendone allora la parcella complessiva di € 3.762,00 comprensiva delle spese generali al 15% e del C.P.A. al 4%.
3.2. Con riguardo, ai parametri applicati dal legale in relazione alle prestazioni rese nel giudizio di merito n. 518/2009 R.G., definito con la sentenza n. 167/2023 del 23/2/2023, nel cui introduttivo del giudizio è
indicato il valore della causa entro il limite di € 25.000,00, applicando i medi tariffari, con l'incremento, ex art. 4 comma 2, per la presenza di più parti assistite aventi la medesima posizione processuale, discende la congruità
del compenso complessivamente richiesto dall'avv. per la Parte_1
somma di € 7.327,89 comprensiva delle spese generali al 15% e del C.P.A. al
4%.
4. Conclusivamente, allora, emergendo anche la congruità degli onorari richiesti per la somma complessiva di € 11.089,90 rispetto alla quale il ricorrente, come da note del 12 febbraio 2025, ha precisato di volere pagina 8 di 10 liquidati i 3/5 per € 6.653,94, la domanda formulata nel ricorso introduttivo
è fondata e va integralmente accolta, con la conseguente condanna dei resistenti, in solido, al pagamento della somma complessiva di € 6.653,94,
già comprensiva delle spese generali al 15% e del C.P.A. al 4%, oltre interessi legali dalla pronuncia sino al soddisfo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dei resistenti e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri minimi (stante la mancata costituzione e, quindi, l'espressa opposizione dei resistenti) di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 37/2018 e con D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta e tenendo conto del valore della controversia data dal decisum e dell'attività difensiva concretamente espletata, secondo il seguente prospetto:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.700,00
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di PA, in funzione di Giudice
unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 292/2024 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
pagina 9 di 10 - Previa dichiarazione di contumacia di , Controparte_1 Parte_2
e ; Parte_3
1. In accoglimento della domanda formulata in ricorso, condanna
[...]
e al pagamento in solido, in CP_1 Parte_2 Parte_3
favore dell'avv. della somma complessiva di € 6.653,94, Parte_1
oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
2. Condanna i resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente nel presente giudizio e liquidate in complessivi €
1.700,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e
CPA se dovute come per legge, oltre alle somme dovute per esborsi pari ad
€ 11,04, per spese di notifica del ricorso, e alla rifusione del C.U. e dei diritti di segreteria (€ 27,00).
Sentenza pronunciata ex artt. 281 sexies comma 1 c.p.c. e 281 terdecies c.p.c.
Così deciso in PA il 12 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 292/2024
All'udienza del 12 maggio 2025, è comparsa per parte ricorrente l'avv.
Rosalia Amata, mentre nessuno è comparso per i resistenti che non sono costituiti.
Il Giudice invita la parte presente alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
L'avv. Rosalia Amata precisa le conclusioni come da note scritte depositate il 12 febbraio 2025.
La causa viene posta in decisione ex art. 281 sexies comma 1 c.p.c. (come richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c.) a tenore del quale “Se non dispone a
norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può
ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte,
in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione,
dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione” (281 sexies comma 1 c.p.c.).
Al termine della discussione, alla fine delle attività di udienza, il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia la sentenza di seguito allegata che forma parte integrante del verbale e di cui dà lettura in udienza alle ore 15,20.
pagina 1 di 10 N.R.G. 292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 292/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in PA (ME), Via L. C.F._1
D'Amico n. 10, presso lo studio dell'avv. Rosalia Amata che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...], ivi residente in c/da Controparte_1
Rando, n. 5, (C.F. ); C.F._2
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Pisacane, n. 20, (C.F. ); C.F._3
pagina 2 di 10 nato a [...] l'[...], ivi residente in [...]
Pisacane, n. 20, (C.F. ); C.F._4
Resistenti non costituiti-
Conclusioni: All'udienza del 12 maggio 2025, il ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 14 D.Lgs.vo n° 150/2011 e 281 decies c.p.c., depositato il 13 marzo del 2024, l'avv. esponeva di aver “rappresentato Parte_1
e difeso davanti al Tribunale di PA i signori , , Controparte_1 Parte_4
e nei seguenti giudizi contro di Parte_2 Parte_5 Parte_3
loro intrapresi dalla signora a) Giudizio di danno temuto ex art. CP_2
1172 c.c. iscritto al n. 43/2006 R.G. definito dal Tribunale con Rep. n. 179/2009
del 25/2/2009; b) successivo giudizio di merito iscritto al n. 518/2009 R.G., definito
dallo stesso Tribunale con la sentenza n. 167/2023 del 23/2/2023; che in entrambi i
giudizi il predetto professionista ha posto in essere tutta l'attività inerente al
mandato ricevuto, redigendo le comparse di costituzione e risposta e, quindi, le
successive necessarie memorie difensive, partecipando alle numerose udienze
davanti al Tribunale;
che, nel caso di specie, applicando i valori di riferimento dei
parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014 e
tenendo conto del valore della lite risultante dagli atti introduttivi del giudizio, i
compensi, comprensivi degli accessori di legge, spettanti al ricorrente, possono
determinarsi in complessivi €. 11.089,90, come da nota spese depositata nel
pagina 3 di 10 fascicolo processuale e allegata in atti;
che gli odierni resistenti, sebbene
formalmente invitati con lettera raccomandata a.r. del 29/9/2023, non hanno inteso
corrispondere la quota delle competenze a ciascuno spettante nella misura di €.
2.217,98; che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del D.lgs n° 150 del 2011,
come novellato dall'art. 15, comma 3°, lett. e), punto 1) del D.lgs 10/10/2022, n.
149, la controversia di cui all'art. 28 della L. n° 794 del 1942, è regolata dal rito
semplificato di cognizione di cui all'art. 281 decies c.p.c.”.
Sulla scorta di tali ragioni, chiedeva all'intestato Tribunale di “1) Liquidare
in favore dell'avv. i compensi dovuti per l'attività professionale Parte_1
prestata nel giudizio di cui alla superiore narrativa, determinandone l'ammontare
complessivo in misura pari ad €. 11.089,90 o nella diversa somma che il Tribunale
riterrà di Giustizia;
2) Conseguentemente condannare i signori , Controparte_1
e al pagamento in favore del ricorrente Parte_2 Parte_3
dell'importo liquidato in ragione della quota di 1/5 ciascuno nonché delle spese e
compensi del presente procedimento oltre rimborso forfetario spese generali ed
accessori di legge”.
Il contraddittorio veniva ritualmente instaurato (cfr. produzione del ricorrente del 5-07-2024) ma, tuttavia, , e Controparte_1 Parte_2
non si costituivano e, pertanto, ne va dichiarata la Parte_3
contumacia.
Alla prima udienza dell'8 luglio 2024, la causa era rinviata all'udienza del
25-11-2024 all'esito della quale il G.I., con ordinanza del 27-11-2024,
invitava parte ricorrente “a chiarire il tenore della domanda formulata nel ricorso
introduttivo, ovvero “1) Liquidare in favore dell'avv. i compensi Parte_1
pagina 4 di 10 dovuti per l'attività professionale prestata nel giudizio di cui alla superiore
narrativa, determinandone l'ammontare complessivo in misura pari ad €.
11.089,90 o nella diversa somma che il Tribunale riterrà di Giustizia 2)
Conseguentemente condannare i signori e Controparte_1 Parte_2
al pagamento in favore del ricorrente dell'importo liquidato in Parte_3
ragione della quota di 1/5 ciascuno nonché delle spese e compensi del presente
procedimento oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge”, non
risultando chiaro se la somma di cui si chiede la liquidazione debba essere
complessivamente pari ai 3/5 di € 11.089,90 e, inoltre, se si chiede la condanna di
ciascuno dei tre resistenti al pagamento del solo terzo del quantum richiesto (e
accertato), inteso, allora, come introduttivo di un'obbligazione parziaria e non solidale”, rinviando la causa all'udienza del 18 febbraio 2025.
Di talché, nelle proprie note depositate il 12-02-2025, l'avv. Amata precisava che “Il sottoscritto avvocato nell'interesse del ricorrente chiede che la causa venga
posta in decisione, precisando e specificando come segue le domande formulate con
il ricorso introduttivo del giudizio: 1) Liquidare a favore dell'avvocato Pt_1
i compensi dovuti per l'attività professionale prestata nel giudizio indicato
[...]
in ricorso, determinandone l'ammontare complessivo in misura pari a €. 11.089,90
o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
2) Conseguentemente condannare ai
sensi dell'art. 1294 c.c. i resistenti e Controparte_1 Parte_2 [...]
in solido tra di loro al pagamento a favore del ricorrente dell'importo dei Parte_3
3/5 (€. 6.653,94) della somma richiesta o di quella che sarà accertata dal Tribunale;
3) Condannare i resistenti al pagamento in solido delle spese e dei compensi del
giudizio oltre rimborso forfettario spese generali 15% e accessori di legge” e la pagina 5 di 10 causa veniva rinviata all'udienza del 12 maggio 2025 ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
Come accennato, all'udienza del 12 maggio 2025, il ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c.
2. Nel merito, occorre rammentare che, a norma dell'art. 2697 c.c., “Chi vuol
far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Trattasi, come noto, di una norma di rilievo centrale in materia di istruzione probatoria poiché contempla il principio generale secondo cui ogni soggetto, che intende agire o resistere in giudizio, deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Con riferimento alla materia per cui è causa, tali principi vengono declinati dalla giurisprudenza nel senso che “L'avvocato che reclama il compenso per
l'attività giudiziale o stragiudiziale prestata deve provare il conferimento
dell'incarico e l'effettivo svolgimento dell'attività per la quale pretende di
essere pagato; di contro, il cliente si può limitare a contestare, anche
genericamente, la richiesta, in tal caso incombendo sul professionista
la prova dell'attività svolta. In sostanza, la mera contestazione, anche generica, è
idonea ad investire il giudice del potere di dare corso alla verifica della fondatezza
della contestazione e correlativamente a determinare l'onere probatorio a carico del
professionista in ordine all'attività svolta e alla congruità del compenso richiesto”
(Tribunale Piacenza sez. I, 12/07/2024, n.591), dovendosi, ancora,
pagina 6 di 10 soggiungere, quanto alla prova della congruità dei compensi richiesti, che
“Il visto di conformità sui compensi professionali, pur costituendo un titolo
esecutivo, non ha valore probatorio assoluto in sede di opposizione. Il giudice,
infatti, ha il potere e il dovere di verificare
la congruità degli onorari richiesti alla luce delle effettive attività svolte,
della complessità della causa e dei parametri tariffari vigenti. In caso di
contestazione, l'onere della prova circa la congruità del compenso spetta al
professionista, mentre la parte debitrice può fornire elementi probatori a sostegno
della propria tesi, anche attraverso testimonianze, purché pertinenti e specifiche”
(Tribunale Potenza, 25/11/2024, n.1929).
In ogni caso, giova osservare che, come noto, “Alla contumacia del convenuto
non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal
momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può
presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio”
(Cassazione civile sez. III, 24/05/2023, n.14372), atteso che “Non può correlarsi
la non contestazione dei fatti allegati dall'attore alla contumacia della controparte,
atteso che la mancata negazione basata sulla volontà della parte processuale non
può presumersi soltanto per il fatto che la medesima non si sia costituita in
giudizio” (Tribunale Bari sez. I, 04/10/2023, n.3864).
3. Fornite queste coordinate giurisprudenziali, in disparte ogni considerazione sulla mancata costituzione in giudizio dei resistenti, che non assume alcun rilievo ai fini del vaglio della fondatezza della domanda,
dalla copiosa documentazione allegata da parte ricorrente all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, si ritiene che l'avv. Amata abbia fornito pagina 7 di 10 la prova sia del conferimento dell'incarico da parte dei clienti, odierni resistenti, sia dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale richiede di essere pagato in relazione ai procedimenti indicati nel ricorso introduttivo:
il giudizio di danno temuto, ex art. 1172 c.c., iscritto al n. 43/2006 R.G.
definito dal Tribunale di PA con ordinanza rep. n. 179/2009 del 25/2/2009 e il successivo giudizio di merito iscritto al n. 518/2009 R.G., definito dallo stesso Tribunale con la sentenza n. 167/2023 del 23/2/2023 in atti.
3.1. Quanto ai compensi richiesti per l'attività professionale svolta nel procedimento cautelare n. 43/2006 R.G., gli stessi risultano congrui atteso che, nella propria nota spese il professionista ha applicato i minimi tariffari,
discendendone allora la parcella complessiva di € 3.762,00 comprensiva delle spese generali al 15% e del C.P.A. al 4%.
3.2. Con riguardo, ai parametri applicati dal legale in relazione alle prestazioni rese nel giudizio di merito n. 518/2009 R.G., definito con la sentenza n. 167/2023 del 23/2/2023, nel cui introduttivo del giudizio è
indicato il valore della causa entro il limite di € 25.000,00, applicando i medi tariffari, con l'incremento, ex art. 4 comma 2, per la presenza di più parti assistite aventi la medesima posizione processuale, discende la congruità
del compenso complessivamente richiesto dall'avv. per la Parte_1
somma di € 7.327,89 comprensiva delle spese generali al 15% e del C.P.A. al
4%.
4. Conclusivamente, allora, emergendo anche la congruità degli onorari richiesti per la somma complessiva di € 11.089,90 rispetto alla quale il ricorrente, come da note del 12 febbraio 2025, ha precisato di volere pagina 8 di 10 liquidati i 3/5 per € 6.653,94, la domanda formulata nel ricorso introduttivo
è fondata e va integralmente accolta, con la conseguente condanna dei resistenti, in solido, al pagamento della somma complessiva di € 6.653,94,
già comprensiva delle spese generali al 15% e del C.P.A. al 4%, oltre interessi legali dalla pronuncia sino al soddisfo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dei resistenti e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri minimi (stante la mancata costituzione e, quindi, l'espressa opposizione dei resistenti) di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 37/2018 e con D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta e tenendo conto del valore della controversia data dal decisum e dell'attività difensiva concretamente espletata, secondo il seguente prospetto:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.700,00
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di PA, in funzione di Giudice
unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 292/2024 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
pagina 9 di 10 - Previa dichiarazione di contumacia di , Controparte_1 Parte_2
e ; Parte_3
1. In accoglimento della domanda formulata in ricorso, condanna
[...]
e al pagamento in solido, in CP_1 Parte_2 Parte_3
favore dell'avv. della somma complessiva di € 6.653,94, Parte_1
oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
2. Condanna i resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente nel presente giudizio e liquidate in complessivi €
1.700,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e
CPA se dovute come per legge, oltre alle somme dovute per esborsi pari ad
€ 11,04, per spese di notifica del ricorso, e alla rifusione del C.U. e dei diritti di segreteria (€ 27,00).
Sentenza pronunciata ex artt. 281 sexies comma 1 c.p.c. e 281 terdecies c.p.c.
Così deciso in PA il 12 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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