Art. 5. (Personale che svolge attivita' di ricerca
presso l'Istituto superiore di sanita) 1. Per potenziare l'attivita' di ricerca nel campo sanitario, l'Istituto superiore di sanita' si avvale, fino al 31 dicembre 2001, del disposto di cui all' articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, e' fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni a tempo determinato sono posti, per il 50 per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio gia' preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca.
Nota all' art. 5 :
- L' art. 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il seguente:
"27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall' art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 . Sono fatti salvi, altresi', i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonche' quelli derivanti dall' art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 ".
presso l'Istituto superiore di sanita) 1. Per potenziare l'attivita' di ricerca nel campo sanitario, l'Istituto superiore di sanita' si avvale, fino al 31 dicembre 2001, del disposto di cui all' articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, e' fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni a tempo determinato sono posti, per il 50 per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio gia' preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca.
Nota all' art. 5 :
- L' art. 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il seguente:
"27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall' art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 . Sono fatti salvi, altresi', i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonche' quelli derivanti dall' art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 ".