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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/08/2025, n. 11552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11552 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 42384/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Lamezia Terme, Via Trento, n. 3, presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Carnovale che la rappresenta e difende, come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione
-attore-
E
pagina 1 di 11
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, Via Ripetta, n. 142, presso lo studio dell'Avv. Marco Gabriele che la rappresenta e difende, come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta-
Oggetto: contratto di sub appalto
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.01.2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. L'opponente si è riportato ai propri scritti e, in particolare, alla preliminare eccezione di incompetenza per territorio formulata. Parte opposta ha chiesto di dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di € 12.345,55 con vittoria di spese e condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. ha quindi insistito nelle prove orali non ammesse e nella richiesta di ctu
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la ha chiesto di ingiungere alla CP_1 il pagamento in suo favore della somma di € 12.345,55, di cui alle Parte_1 fatture n. 22000003/A, per € 5.225,00, e 22000004/A, per € 7.120,55.
Nel dettaglio la ha esposto di aver concluso con la controparte, in CP_1 data 27.03.2020, un contratto di subappalto, autorizzato dalla stazione appaltante, in data 3.06.2020, e, richiamato quanto previsto CP_2 all'art.
3.3 del contratto che prevedeva un corrispettivo, a misura, di €
95.000,00, ha riferito che la non le aveva versato alcun compenso Parte_1
pagina 2 di 11 per i lavori affidati, nonostante gli stessi fossero stati eseguiti a regola d'arte, e ultimati già a far tempo da luglio 2021, con rilascio del certificato di conformità dell'impianto in data 22.10.2021 e collaudo delle opere in data
13.12.2021. Ha, quindi, rilevato che, a fronte della condotta inadempiente della si era rivolta alla stazione appaltante, che le aveva versato i Parte_1 corrispettivi dovuti per il primo e il secondo SAL, pari a complessivi €
89.774,40.
Ha, pertanto, esposto che residuava un suo credito di € 5.225,00, per la ritenuta a garanzia del 5,5%, di cui all'art. 6 del contratto di subappalto, e di €
7.120,55, per le lavorazioni aggiuntive eseguite, come da computo trasmesso alla controparte in data 30.11.2021.
Emesso il provvedimento monitorio, notificato in data 4.05.2022, con atto di citazione, notificato il 13.06.2022, la ha proposto opposizione. Parte_1
Nel dettaglio l'opponente, ha osservato che il provvedimento monitorio era stato emesso sulla base delle sole fatture della controparte, documenti unilaterali, inidonei a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c., tanto più che erano state emesse sulla base di conteggi non condivisi. A tale ultimo proposito, nello specifico, ha osservato che le fatture erano state emesse sulla base di un precedente preventivo elaborato dalla mai accettato CP_1 dalla laddove l'unico elenco prezzi vincolante tra le parti era Parte_1 quello allegato al contratto di subappalto del 27.03.2020. Sul punto ha, in particolare, rilevato che detto elenco contemplava la voce n. 16, che compensava gli oneri di apparecchiature e componenti supplementari per la completa messa in opera degli apparecchi di nuova installazione e prevedeva che il corrispettivo ivi previsto era tale da comprendere “tutto quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante”.
Ha quindi chiesto di dichiarare nullo, inefficace ovvero revocare il decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 11 Si è costituita in giudizio la che ha, preliminarmente, eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per omessa indicazione in calce all'atto di citazione dell'indice dei documenti depositati. Ha, quindi, osservato che, diversamente da quanto rilevato dalla controparte, non si era limitata a depositare in sede monitoria, le due fatture relative ai crediti azionati, avendo altresì prodotto il contratto di subappalto del 27 marzo 2022, la corrispondenza intercorsa tra le parti, da cui emergeva che nessuna contestazione era stata svolta ai lavori eseguiti, la dichiarazione di conformità degli impianti e il certificato di collaudo, i solleciti di pagamento, le contabili e la corrispondenza intercorsa tra essa società opposta e la stazione appaltante.
Ha quindi evidenziato che nessuna contestazione era stata sollevata dalla controparte in relazione al credito fatto valere per il pagamento della somma di
€ 5.225,00, richiesta, quale ritenuta a garanzia del 5,5% sull'importo presunto dei lavori, effettuata a norma dell'art. 7 del contratto di subappalto, che le doveva essere pagata, una volta effettuato il collaudo, giusta quanto previsto dall'art. 6 del medesimo contratto.
Ha quindi evidenziato che l'opponente aveva ammesso l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive e, in ordine al credito, a tal fine, fatto valere aveva sollevato rilievi infondati atteso che la voce di cui al punto 16, invocata, non precludeva di richiedere il pagamento del corrispettivo per le variazioni in aumento delle lavorazioni eseguite, atteso che il prezzo presunto di €
95.000,00, indicato in contratto, riguardava un appalto a misura, tale per cui l'importo dovuto a titolo di corrispettivo era destinato a essere modificato in ragione degli effettivi quantitativi di forniture e di installazioni effettuate su richiesta dell'appaltatore e ha evidenziato che i conteggi relativi agli importi, che le erano dovuti, erano stati trasmessi alla che, dopo averli Parte_1 ricevuti, non aveva sollevato alcuna contestazione nei successivi trenta giorni, giusta quanto previsto dall'art. 6 del contratto.
pagina 4 di 11 Ha, pertanto, chiesto di dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, ha domandato la condanna della controparte al pagamento della somma di €
12.345,55 con vittoria di spese e condanna al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.
2. Tanto esposto in ordine alla domanda proposta e alle difese svolte, va, preliminarmente rilevata l'inammissibilità della eccezione di incompetenza tardivamente sollevata da parte opponente, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni, peraltro, senza neanche specificamente contestare la competenza del tribunale di Roma con riguardo ai criteri previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c.
3. Ciò posto sempre in via preliminare va dato atto che l'opposta, in comparsa conclusionale, ha rinunciato all'eccezione sollevata in ordine alla inammissibilità dell'opposizione per mancata indicazione della documentazione prodotta sicché nessuna pronuncia va resa sul punto.
4. Tanto premesso si osserva che, come rilevato dalla la CP_1 Parte_1 non ha sollevato specifiche contestazioni rispetto al credito di € 5.225,00 azionato per il pagamento delle trattenute a garanzia del 5,5%.
Del resto sul punto si osserva che gli art. 6 e 7 del contratto concluso tra le parti prevedevano espressamente che i corrispettivi dovuti in base ai SAL sarebbero stati versati al netto di una ritenuta di garanzia del 5,5%, che sarebbe stata svincolata, fatturata e pagata alla subappaltatrice al collaudo delle lavorazioni eseguite (cfr. all. 3 del fascicolo del monitorio).
Ne consegue il diritto della di pretendere il pagamento di tali ritenute CP_1 stante il pacifico e documentato collaudo dei lavori (cfr. all 6 del fascicolo del monitorio).
In ordine all'entità delle somme dovute, premessa l'assenza di specifiche contestazioni, si osserva che l'importo richiesto corrisponde al 5,5%
pagina 5 di 11 dell'importo di € 95.000,00, corrispettivo pacificamente spettante alla subappaltatrice, tanto ciò vero che le somme versate dalla stazione appaltante alla ammontano ad € 89.775,00 come da documentazione prodotta CP_1 da parte opposta (cfr. all. 9 e 9 bis al fascicolo del monitorio, quali importi dovuti in base al primo e al secondo SAL).
D'altro canto, la stessa società opponente ha depositato il certificato di pagamento da essa stessa emesso e sottoscritto, che reca l'indicazione degli importi dovuti alla di € 30.384,37, quale primo SAL, e di € CP_1
59.390,63, quale somma dovuta con il secondo certificato di pagamento, in base ai lavori eseguiti al 31 luglio 2021, con l'indicazione proprio dell'importo di € 5.225,00 quale ritenuta a garanzia (cfr. all. 3 di parte opponente).
5. Ciò posto, al riguardo va dato atto che, dichiarata la provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo per il suindicato importo di € 5.225,00, la società opponente, ha provveduto al relativo pagamento in favore della
[...]
CP_
come da quest'ultima riferito nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Ne consegue che, con riferimento al predetto credito, va, unicamente accertata la debenza della somma ingiunta, dando atto dell'intervenuto relativo pagamento.
6. Con riferimento all'ulteriore credito fatto valere da parte opposta, si osserva, in primo luogo, che, come osservato dalla il pagamento di lavorazioni CP_1 aggiuntive non può essere negato in ragione della voce n. 16 dell'elenco prezzi, riferita alla “apparecchiatura e componentistica supplementare per la corretta messa in opera delle varie apparecchiature di nuova installazione, compreso altresì quanto occorre per dare l'opera completa e funzionale”.
Si tratta, infatti, di un corrispettivo relativo ad opere complementari funzionali ad una corretta esecuzione dei lavori che, come osservato dalla non CP_1 comprende i corrispettivi di cui si discute.
pagina 6 di 11 Nel dettaglio, il prezzo pattuito tra le parti di € 95.000,00 è inserito in un contratto di subappalto a misura, che non esclude, nel caso in cui le opere realizzate siano di un quantitativo maggiore rispetto a quello inizialmente considerato, sulla cui base è stato definito il corrispettivo presunto, di chiedere il relativo compenso, determinato in relazione a tali maggiori quantitativi.
Analogamente deve ritenersi con riguardo alla clausola di cui all'art. 4 del contratto, nella parte in cui è precisato che “sono inclusi nei prezzi tutte le spese derivanti alla subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessario a dare i lavori a perfetta regola d'arte”.
Tale clausola è, infatti, riferita ai prezzi unitari indicati nell'elenco allegato al contratto, ma non esclude che l'importo dovuto a titolo di corrispettivo alla subappaltatrice, venendo in rilievo un appalto a misura, sia determinato in base alle lavorazioni effettivamente realizzate.
7. Tanto esposto deve ritenersi che effettivamente siano stati eseguiti lavori per una quantità maggiore rispetto a quella originariamente prevista.
Tale circostanza non è stata, infatti, specificamente contestata tanto più che dal certificato relativo al collaudo finale dei lavori risulta l'approvazione di una perizia in variante (cfr. all. 6 al fascicolo del monitorio e email in calce all'allegato 2 all.
7.1 del fascicolo del monitorio).
Nel dettaglio si è trattato della fornitura ed installazione di 65 kit connettori secondari spina e presa 2 x 2,25 mq, in luogo dei 50 previsti in contratto, come da documentazione versata in atti (cfr. documenti di trasporto all 7 e 8 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte opposta). L'opposta ha quindi dedotto la fornitura e l'installazione di 55 kit di connettori maschio e femmina 1 x 6 mmq, in luogo dei 30 previsti, ma dalla documentazione in atti risulta che tale lavorazione in aumento ha riguardato solo 2 kit (cfr. all. 8, 9 e
10 da cui risulta la fornitura di 32 kit). E' analogamente provata la fornitura e pagina 7 di 11 installazione di 1400 ml di cavo secondario flessibile 2 x 4 mq H07 – R – N in luogo dei 700 ml previsti e di € 1.400 ml di cavo flessibile sezione 1x 6 mmq in luogo dei 320 ml previsti (cfr. all. 7 alla seconda memoria ex art. 183., sesto comma c.p.c. di parte opposta).
8. Tanto esposto si osserva che per tali quantitativi maggiori delle lavorazioni affidate in sub appalto alla società opposta non può essere riconosciuto l'importo richiesto in quanto non è stato determinato applicando i parametri previsti dall'elenco dei prezzi allegato al contratto di sub appalto, ma applicando altri corrispettivi, che non risulta siano stati approvati dalla società appaltatrice/sub appaltante, come da questa evidenziato, nel costituirsi in giudizio.
A nulla rileva, infatti, che l'opponente non abbia replicato una volta che le era stata inviata la contabilità finale dei lavori, prevedendo l'art. 6 del contratto una mera facoltà di verifica, al cui mancato esercizio non può correlarsi l'accettazione di un corrispettivo difforme dalle previsioni negoziali.
Inoltre, quanto sopra non è smentito, ma trova, piuttosto, conferma nella email del 3 aprile 2020, prodotta dalla società opposta, da cui risulta che le parti CP_ avevano rivisto i prezzi proposti dalla così da allineare le disposizioni negoziali alla normativa in materia di appalti pubblici (cfr. all. 5 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte opposta).
9. Né può giungersi a diverse conclusioni in ragione di quanto dedotto da parte opposta che, nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ha dedotto il carattere simulato dei prezzi indicati nel contratto del 27.03.2020, chiedendo, per tale ragione, di applicare i prezzi unitari di cui agli schemi di calcolo all. 1C e 2 alle email n. 7 e 8 prodotte in sede monitoria. In particolare, dal confronto tra l'elenco prezzi allegato al contratto di sub appalto e tali conteggi emerge che il corrispettivo presunto è identico, mentre differiscono i corrispettivi unitari relativi alle singole voci.
pagina 8 di 11 Al riguardo va, infatti, evidenziato che tale domanda è inammissibile in quanto tardivamente proposta per la prima volta con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Inoltre, non vi è, comunque, prova della dedotta simulazione, non essendo di per sé circostanza dirimente la richiesta di invio di conteggi effettuati in conformità a tale preventivo, in ciò valutato che tale richiesta, secondo le stesse prove articolate dall'opposta, era stata avanzata da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'opponente e non aveva avuto seguito, quanto alla contabilità dei lavori al 30.04.2020, risultando, piuttosto, unicamente un SAL a tale data redatto in base alle disposizioni del contratto di subappalto (cfr. all.
1b alle email all.
7.1 e 8 del fascicolo monitorio), cui aveva fatto seguito conforme fattura.
Né potevano essere ammesse le ulteriori prove orali ultronee attesa la tardività della domanda formulata, la genericità delle prove articolate e il fatto che l'asserito accordo simulatorio era stato riferito ad un soggetto diverso dal legale rappresentante della Parte_1
10. Procedendo dunque ad una rideterminazione del dovuto in base alle previsioni del contratto del 27.03.2020, si osserva che va riconosciuto in favore della la somma di € 120,75 per la fornitura e l'installazione di 15 CP_1 connettori secondari spina di cui alla voce 9 del contratto (ossia 15 x € 8,05 quale prezzo unitario previsto in contratto), € 151,2 per la fornitura e la posa di 15 connettori secondari presa di cui alla voce 10 (ossia 15 x € 10,08 quale prezzo unitario), € 31,74 per due connettori maschio femmina (2 x € 15,87 quale prezzo unitario), € 1.596,00 per la fornitura di 700 ml di cavo 2 x 4mmq di cui alla voce 25 del contratto (ossia 700 x € 2,28 quale prezzo al ml). Va invece riconosciuta la somma richiesta per la fornitura di 1.080 ml in più di cavo dello spessore di 1 x 6 mmq, per un importo di € 4.222,8, non potendo pagina 9 di 11 essere riconosciuta la maggiore somma determinata in base alle previsioni negoziali, atteso che, altrimenti, sarebbe resa una pronuncia ultra petita.
Va dunque revocato il decreto ingiuntivo e la società opponente va condannata al pagamento della somma di € 6.122,49 oltre IVA e interessi legali dalla domanda al saldo come richiesto.
11. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite in misura di un quarto, mentre per i restanti tre quarti le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate ai valori medi di cui al DM 55/2014 per tutte le fasi del giudizio.
L'accoglimento sia pure parziale dell'opposizione esclude il carattere temerario della lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
• revoca il decreto ingiuntivo n. 7471 emesso da questo tribunale in data
29.04.2021 e a) accerta il diritto della a conseguire dalla CP_1 controparte la somma di € 5.225,00 a titolo di restituzione della ritenuta di garanzia, dando atto del relativo intervenuto pagamento in corso di causa;
b) condanna al pagamento in favore Parte_1 della di € 6.122,49 oltre IVA e interessi legali dalla domanda CP_1 al saldo;
• compensa in ragione di un quarto le spese di lite e per i restanti tre quarti, condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 109,12 per spese ed € 3.807,74 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 25 luglio 2025
Il Giudice
pagina 10 di 11 Sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott. Mario Antonangelo
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