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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli ConIGliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 2836 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli numero 4566, pubblicata il 1 luglio 2020 e notificata in pari data, avente a oggetto responsabilità professionale medica e vertente tra
(cf ), (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (cf ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Montella (cf Parte_4
), elettivamente domiciliati in Napoli, Via Kerbaker, 91, C.F._4 nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec – Email_1 fax 0810140931);
appellanti
e
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._5
Gerardo Corrado (cf , elettivamente domiciliato in Nocera C.F._6
Inferiore, Via Origlia, 36 nello studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e appello incidentale (per le comunicazioni: fax 0815177463 – pec;
Email_2
1 appellato-appellante incidentale nonché
(p. iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, cessionaria del portafoglio Controparte_3 assicurativo della , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
Guido Foglia (cf ed elettivamente domiciliata nello C.F._7 studio dell'Avv. Diego Manzo in Napoli, Piazzetta Ascensione, 10 giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello (per le comunicazioni: fax 066790966 - pec ); Email_3 appellata nonché
(cf , in Controparte_5 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (cf , presso C.F._8 la quale è ope legis domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11 (per le comunicazioni: fax
0814979313 - pec;
Email_4 appellata
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 giugno 2024 le parti concludevano come da verbale, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio per responsabilità professionale medica promosso da , la quale decedeva in corso di causa riassunta Parte_4 dagli eredi, nei confronti di – il quale a sua volta chiamava in Controparte_1 causa e Controparte_6 Controparte_5
(quest'ultima per aver il sanitario effettuato la prestazione in intramoenia) per essere manlevato dalle eventuali conseguenze negative del giudizio – respingeva la domanda, ritenendo, sulla scorta della ctu, insussistente la responsabilità del medico, con compensazione tra le parti delle spese del grado. Il Tribunale dava atto della cessazione della materia del contendere tra e per CP_1 CP_6 intervenuta rinuncia agli atti e all'azione, accettata, con compensazione delle spese di lite. Infine, con riguardo al rapporto tra e l' CP_1 Controparte_7
[...] il giudice riteneva infondata la chiamata in causa della struttura, condannando il medesimo alla refusione delle spese di lite, poiché il medico era stato autorizzato a svolgere l'attività in regime di intramoenia allargata presso la sede principale del proprio studio, sito in Napoli, Via Rodi, 4 e non presso lo studio di San Giuseppe
Vesuviano, ove invece la paziente era stata sottoposta a ecografie.
La vicenda in fatto sottesa alla controversia può essere così riassunta:
conveniva in giudizio il Dott. deducendo di essere stata Parte_4 CP_1 sottoposta a ecografie all'addome, in data 27 maggio 2013, 23 settembre 2013 e 27 marzo 2014, all'esito delle quali si evidenziava una cisti pancreatica le cui dimensioni progredivano da 7 mm a 10 mm, fino a 13 mm all'ultimo controllo, cisti che veniva refertata come “cisti pancreatica simplex”.
Successivamente, persistendo sintomatologia dolorosa, nel Parte_4 maggio 2014 si sottoponeva a RMN all'addome presso altro sanitario, che evidenziava una massa di 30 x 25 mm circa. La paziente si rivolgeva, allora, alla
Casa di Cura Pederzoli in Peschiera del Garda, dove, gli ulteriori esami portavano a diagnosi di adenocarcinoma duttale, che conduceva, nonostante le terapie, al decesso il 1 febbraio 2017.
L'originaria attrice imputava, dunque, ad la responsabilità di aver CP_1 omesso, pur in presenza di una cisti che aumentava costantemente di dimensioni, ulteriori accertamenti e indagini per risalire alla natura della massa, la quale, diagnosticata come cisti, si rivelava, invece, un carcinoma, di dimensioni consistenti, con conseguente perdita della chance di diagnosi e cura precoce.
Disposta una prima ctu, il primo giudice ne ordinava la rinnovazione, in ragione della circostanza che l'ausiliario precedentemente nominato era specialista in medicina dello sport, incaricando un medico legale, il quale si avvaleva del supporto di uno specialista in radiologia, che concludeva, a differenza del primo consulente, per l'insussistenza di nesso di causalità tra l'omissione da parte dell'ecografista nel rilevare la massa tumorale e il decorso della malattia, con esiti purtroppo fatali.
Avverso la sentenza proponevano appello gli , con atto di Parte_4 citazione notificato a mezzo pec il 30 luglio 2020, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Accogliere integralmente il proposto appello e per l'effetto riformare, come
3 sopra specificato, la sentenza n° 4566/2020, resa in data 1/07/2020, dal
Tribunale di Napoli – VIII Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa
Francesca Console, nel giudizio R.g. 2554/2015.
2) Ritenere e dichiararsi, in riforma della appellata sentenza, meritevoli di accoglimento le censure rappresentate nel presente atto, e pertanto fondati i vizi di cui è connotata la sentenza di 1° grado, e pertanto riformare parzialmente
l'impugnata sentenza.
3) In via principale accertare la responsabilità medica del dott. Controparte_1 in proprio e nella qualità di titolare del “Centro Diagnostico di ecografia” per tutto quanto dedotto;
4) In via principale, e per l'effetto, condannare il convenuto dott. CP_1 in proprio ed in qualità di titolare del “Centro diagnostico di Ecografia”
[...] al risarcimento del danno da perdita di chance subito dall'attrice , Parte_4 da valutarsi in via equitativa, e consistente nella riduzione delle aspettative di vita al 64% a 2 anni ed al 55% a 5 anni;
5) Ancora in via principale condannare il convenuto dott. in Controparte_1 proprio ed in qualità di titolare del “Centro diagnostico di Ecografia” al risarcimento di tutti i danni morali subiti dall'attrice per i fatti Parte_4 dedotti nonché i danni biologici consistenti nella necessità di procedere ad un intervento chirurgico più demolitivo a causa del ritardo nella diagnosi, da valutarsi entrambi in via equitativa;
6) In subordine, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità della seconda consulenza medico legale d'ufficio espletata dal dott. in quanto disposta ER1 in violazione dell'art. 196 c.p.c. non sussistendo i gravi motivi richiesti ex lege, per l'effetto valutare, ai fini del decidere, la prima consulenza medico legale espletata dal dott. e le conclusioni ivi contenute. ER2
7) Per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità medica del dott. CP_1 in proprio e nella qualità di titolare del “Centro Diagnostico di
[...] ecografia” per mancata tempestiva diagnosi di adenocarcinoma duttale del pancreas di cui era affetta la SI.ra da collocare temporalmente Parte_4 in data 27.05.2013, data in cui la medesima si sottoponeva alla prima indagine ecografica, come da conclusioni del primo c.t.u. dott. ; ER2
8) per l'effetto, condannare il dott. in proprio ed in qualità di Controparte_1
4 titolare del “Centro diagnostico di Ecografia”, o chi di ragione, al risarcimento del danno da perdita di chance nonché al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dalla IG.ra , da determinarsi sulla base delle Parte_4 conclusioni del primo C.T.U. deIGnato dott. , che, sulla base delle tabelle ER2 del Tribunale di Milano anno 2018, si determinano in € 116.323,75, o la diversa somma ritenuta congrua dall'adito Giudice, da liquidarsi in favore degli eredi della SI.ra odierni appellanti. Pt_4
9) Nella denegata ipotesi in cui dovesse invece essere ritenuta valida la seconda
c.t.u., alla luce della recente giurisprudenza richiamata (Corte di Cass. Sentenza
n. 10424/2019 del 15.4.2019), si chiede condannare il dott. in Controparte_1 proprio ed in qualità di titolare del “Centro diagnostico di Ecografia”, o chi di ragione, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla SI.ra
[...]
, per la lesione del diritto all'autodeterminazione in ordine alle scelte Pt_4 ultime, da liquidarsi in favore degli eredi della SI.ra odierni Pt_4 appellanti.
10) Condannare, il convenuto dott. o chi di ragione, al Controparte_1 pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore.
11) Nella denegata ipotesi di non accoglimento del presente appello, si chiede all'
Ecc.ma Corte di appello di Napoli di compensare le spese di lite del presente giudizio”.
Gli appellanti proponevano tre motivi di impugnazione così rubricati:
“1) Vizio di motivazione. Nullità della sentenza per motivazione apparente.
Illegittimità della sostituzione del c.t.u. decisa in assenza dei presupposti di legge. violazione dell'art. 196 c.p.c.;
2) Vizio di motivazione. Omessa e/o insufficiente motivazione per adesione acritica alla II consulenza medico legale d'ufficio del dott. senza Persona_3 alcun esame/ valutazione delle specifiche censure sollevate;
3) Violazione dell'art. 112 c.p.c. Violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa statuizione sulla domanda di risarcibilità dei danni non patrimoniali da ritardata diagnosi”.
Con comparsa depositata il 30 dicembre 2022, si costituiva in giudizio successore a titolo particolare di Controparte_2 Controparte_6
5 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza nella parte in cui il
Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere tra essa e l' CP_1
Con comparsa depositata il 31 dicembre 2020, per l'udienza in citazione fissata al 20 gennaio 2021, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo, a sua volta appello incidentale con le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Corte di
Appello
Rigettare l'Atto di Appello principale perché infondato in fatto ed in diritto.
Con Condanna degli appellanti al doppio grado di giudizio delle spese e onorari di causa.
Accogliere l'appello incidentale dichiarare che la prestazione è stata svolta in regime di intramoenia con tutte le conseguenze di legge”.
L' si costituiva solo con comparsa depositata Controparte_5 il 29 aprile 2024, a ministero dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale, con vittoria di spese del grado, dopo che la causa, già trattenuta in decisione, veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 19 luglio 2023.
La Corte rilevava, difatti, che nel corso del giudizio di primo grado erano state disposte due ctu, con conclusioni opposte, dunque, sussisteva la necessità di nominare un collegio peritale composto anche da un esperto di oncologia pancreatica.
I ctu provvedevano al deposito della relazione in data 11 aprile 2024 e all'udienza dell'11 giugno 2024, sulle conclusioni delle parti come da verbale, la
Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Gli appellanti principali, l'appellante incidentale e l'appellata CP_2 depositavano comparse conclusionali, l'appella nche memoria di replica CP_2 conclusionale, che non presentano carattere di particolare novità.
Il primo e secondo motivo di impugnazione principale, coi quali viene, sostanzialmente, lamentata l'illegittimità della immotivata revoca, da parte del giudice, del primo consulente e se ne invoca, inoltre, la riforma per aver il
Tribunale acriticamente aderito alle conclusioni rese dal secondo ctu, vanno vagliati alla luce della rinnovazione della ctu disposta da questa Corte.
I consulenti nominati dalla Corte, Dr. , Specialista in Chirurgia Persona_4
6 Generale, Fellowship in Chirurgia Epatobiliopancreatica e dei trapianti di Organi solidi, e Dr. Specialista in Chirurgia Oncologica e in Medicina Persona_5
Legale e delle Assicurazioni, hanno, innanzitutto, chiarito che, all'epoca dei fatti, con riguardo alla gestione delle lesioni cistiche pancreatiche, erano state adottate le linee guida internazionali dalla consensus conference di Fukuoka del 2012, le quali, raccomandavano “...TC o RMN con Colangio-RMN in caso di cisti > 1cm per verificare la presenza di “high-risk stigmata”, incluso componente solida che prende contrasto o dimensioni del dotto pancreatico principale (Wirsung/MDP) di 10mm, o “worrisome features”, come dimensione della cisti di 3cm, pareti inspessite che prendono contrasto, dimensioni del MDP comprese fra 5 e 9mm.
Tutte le cisti con “worrisome features” e le cisti > 3 cm senza “worrisome features” dovrebbero essere sottoposte a EUS (Endoscopic Ultrasounds) e tutte le cisti con “High-risk stigmata” dovrebbero essere resecate. Se non sono presenti
“worrisome features”, non si raccomanda un ulteriore accertamento iniziale, sebbene la sorveglianza sia ancora necessaria” (pag. 9).
Precisavano, poi, i ctu che l' del Pancreas ) è, Persona_6 ER7 ancor oggi, una patologia con prognosi infausta a evoluzione fatale, con tassi di sopravvivenza del 24% a 12 mesi e del 7-11% a 5 anni e solo una percentuale, compresa fra il 15 ed il 20%, dei pazienti giunge a diagnosi con malattia chirurgicamente resecabile. La maggioranza dei pazienti con neoplasia del pancreas è asintomatica o presenta scarsa e aspecifica sintomatologia, rappresentata nella maggioranza dei casi da dolore centro-addominale e perdita di peso, inoltre, la maggioranza dei pazienti, presenta malattia avanzata nonostante la diagnosi venga effettuata precocemente dopo l'insorgenza dei sintomi. La nulla o scarsa sintomatologia condiziona quindi il ritardo di diagnosi, soprattutto per i tumori riguardanti corpo e coda che, solo in uno stadio avanzato, possono presentarsi con dolore da infiltrazione nervosa dei plessi locoregionali
(pag. 11 e ss).
Infine, gli ausiliari riferivano che, per “i tumori Stadio I e II, la prima scelta di trattamento è rappresentata dalla chirurgia, seguita da chemioterapia (CHT) e
Radioterapia (RT). Per i tumori allo stadio III è indicato il trattamento di CHT neoadiuvante, seguito da rivalutazione. In caso di “downstaging”, vi è successiva rivalutazione chirurgica di resecabilità, in caso contrario i pz. si possono giovare
7 di tecniche ablative (es. RFA, IRE, Microwaves), associate alla CHT/RT. Lo stadio IV, o malattia metastatica, può giovarsi unicamente della terapia
Chemioterapica. È fondamentale sottolineare che a qualsiasi stadio si presenti la malattia, solo il 7-11% dei pazienti raggiunge i 5 anni di sopravvivenza e che
l'80-85% dei pazienti si presentano alla diagnosi con malattia allo stadio III o
IV.
La sopravvivenza media dei pazienti allo stadio III è, in letteratura, compresa fra 6 e 11,5 mesi” (pag. 14).
I ctu esaminavano la prima consulenze svolta dal Dr. in primo grado, ER2 il quale concludeva ritenendo che: “…. Nel caso specifico quindi in caso di diagnosi di formazione cistica al pancreas era indispensabile un approfondimento strumentale e anamnestico al fine di escludere degenerazioni.
Tale omissione ha condotto ad un ritardo diagnostico della neoplasia pancreatica modificandone inevitabilmente l'iter clinico di intervento e la sopravvivenza stessa della paziente” nonché che “… la SI.ra dal 2013 Pt_4 ha vissuto 4 anni e considerato, pertanto, a pieno titolo rientra nella casistica che in base alla bibliografia la possibilità di sopravvivenza a 10 anni era compresa nella forchetta fra il 5 ed il 9%, se preso in una fase precoce. Dobbiamo quindi supporre che la perdita di chance sia pari al 9% per 6 anni di vita, ritenendo che avrebbe avuto circa 10 anni di sopravvivenza…”. ER Con la seconda consulenza, il Dr. , con l'ausilio del parere del Dr. , ER1 radiologo, riteneva “...che la neoplasia si trovi in una sede diversa da quella della cisti, per cui non può ipotizzarsi che tale cisti fosse, in realtà, una lesione neoplastica maligna, il cui preventivo studio e monitoraggio avrebbe potuto consentire una diagnosi precoce”, affermando, però, che “Se può essere condivisa
l'ipotesi che alle date del 27.5.13 e 23.9.13 la formazione neoplastica fosse assente, oppure di dimensioni tanto ridotte da non risultare rilevabile, non così può ritenersi per l'analogo accertamento del 27.3.14, anteriore di soli due mesi Parte_ alla che verrà a segnalare la voluminosa massa pancreatica (ben 30x25 mm). Pur considerando gli elevati indici di crescita di un adenocarcinoma del corpo del pancreas, non può ritenersi che, in soli due mesi, la massa tumorale Parte_ passi da pochi millimetri, oppure da zero, ai 30 × 25 rilevati alla …… Nel caso di specie, appare evidente, anche in chiave probabilistica, che almeno
8 all'esame ecografico. del 27.3.14, ci sia stato un errore del sanitario che esegue
l'accertamento, nel non aver individuato la massa tumorale, molto verosimilmente già di dimensioni che la rendevano ben rilevabile ad un'attenta
e corretta indagine”.
Il Dr. riteneva, nondimeno, che “un ritardo diagnostico di due mesi, ER1 ascrivibile all'errore dell'ecografista di un tumore (adenocarcinoma) stadiabile come T2N0M0, in assenza di metastasi linfonodali e a distanza, tenuto conto che, all'epoca dei fatti, le linee guida consideravano T2 una formazione di dimensioni superiori ai 20 mm.
Dal punto di vista prognostico, non può rilevarsi che il ritardo di due mesi, nella diagnosi di un adenocarcinoma del corpo del pancreas possa risultare IGnificativo, stante il rapido grado di crescita di tali neoplasie” (pag. 17).
Con riferimento alle conclusioni rese dal primo consulente nel precedente grado di giudizio, Dr. , i ctu, tenuto conto 1) delle linee guida vigenti ER2 all'epoca che prevedevano l'indicazione di ulteriori accertamenti (TAC/RMN) per cisti > 1 cm;
2) che le dimensioni della cisti erano di 7 mm all'eco del 27.05.2013; di 10 mm (border-line) all'eco del 23.09.2013 e di 13 mm all'eco del 27.03.2014, ritenevano che sicuramente l'indicazione di ulteriori esami andava conIGliata all'eco del 27.03.2014 e solo per eccesso di zelo già all'eco del 23.09.2013, allorquando le dimensioni della cisti erano proprio di 1 cm. Dunque, si sarebbe potuto ipotizzare un ritardo diagnostico di due mesi, con riferimento all'ecografia del 27 marzo 2014 o di 8 mesi, se ci fosse riferiti all'ecografia del 23 settembre
2013, quando la cisti era proprio di 1 cm. Gli stessi, però, ritenevano che “... per quanto riguarda la scelta della strategia terapeutica e la relativa prognosi appare del tutto ininfluente sia ritardo diagnostico di 8 mesi ed ancor di più quello solo di 2 mesi: comunque l'evoluzione, stando agli attuali dati statistici, avrebbe avuto comunque un esito infausto. Tale affermazione è ulteriormente rafforzata tenuto conto che la SI. ha sopravvissuto per circa 4 anni Pt_4
(decesso il 01.02.2017) rispettando appieno l'attesa di vita prevista dalle attuali conoscenze scientifiche. Quindi, la condotta del dr. benché colposa, non CP_1 avrebbe avuto alcuna conseguenza in ordine alla sopravvivenza per non aver alterata la chance di vita prevista per tali casi”. A tali conclusioni gli ausiliari pervenivano in ragione della circostanza che “... la sopravvivenza, a qualsiasi
9 stadio si presenti la malattia, è solo del 7-11% a 5 anni”.
Con riguardo, invece, all'ipotesi formulata dal secondo consulente, Dr. , ER1 ovvero che la neoplasia maligna fosse una lesione ex novo rispetto alla cisti evidenziate ecograficamente, gli ausiliari condividevano appieno le considerazioni da questi svolte, rimandandovi, confermando, pertanto, che un ritardo diagnostico di due mesi non aveva avuto alcuna influenza sul decorso della malattia.
Concludevano, quindi i consulenti che “sia nella 1° ipotesi che nella 2°, la condotta del dr. benché colposa, non avrebbe avuto alcuna conseguenza CP_1 in ordine alla sopravvivenza per non aver alterata la chance di vita prevista per tali casi” (pag. 19).
Gli ausiliari della Corte fornivano, altresì, compiuta risposta anche alle osservazioni del ctp di parte appellante, chiarendo, con riguardo alla questione se la massa tumorale fosse o meno la stessa formazione individuata dall'ecografista, anche alla luce della circostanza che quest'ultimo l'aveva posta in punti diversi benché vicini, che l'ecografia “... per sua stessa natura è operatore-dipendente, identifica la lesione cistica a sinistra dei vasi mesenterici, quindi in una dimensione spaziale che comprende l'istmo-corpo del pancreas, mentre la lesione carcinomatosa che afflisse la fu IG.ra riguardava, come Pt_4 evidenziato dalla successiva RMN eseguita in data 28/05/2014 la testa del pancreas, ovvero una dimensione spaziale localizzata a DESTRA dei vasi mesenterici suddetti”.
La questione è stata oggetto di rilievi da parte degli appellanti principali in comparsa conclusionale, i quali lamentano che “... il CTU (ndr Dr. ), ritiene ER1 che la “cisti” al pancreas senza tra l'altro nemmeno indicare in modo preciso dove e da quale referto/esame ciò sarebbe stato evincibile...”, argomentando che si tratterebbe, invece della medesima lesione. Sul punto va rammentato che tutti i consulenti hanno visionato non solo i referti ma anche le immagini, che il Dr. ER
, Radiologo, ha chiaramente indicato, come sopra già rammentato, che la lesione cistica si trovava a sinistra dei vasi mesenterici mentre la lesione carcinomatosa era localizzata a destra dei vasi mesenterici. Inoltre, anche il Dr.
, il quale ha redatto la prima consulenza ha affermato, pur ritenendo ER2 trattarsi della medesima lesione, che questa, nel crescere, si è sviluppata più verso
10 la testa (pag. 15). Non vi è dunque dubbio alcuno sulla localizzazione della lesione maligna, quindi, della circostanza che trattavasi di massa diversa dalla cisti individuata dall' CP_1
Il ctp osservava, poi, che dall'ecografia non vi fossero elementi sulle caratteristiche della parete cistica, se il suo contenuto fosse liquido o solido o eventualmente misto, informazioni utili per orientare sulla natura di tale formazione. A fronte di tale osservazione i ctu richiamavano il parere del ER radiologo, Dr. , il quale, dopo aver visionato le immagini, si esprimeva espressamente nei seguenti termini: “Nel terzo esame, del 27.3.2014, viene nuovamente identificata la lesione cistica tra corpo e coda, questa volta meglio identificabile per l'aumento dimensionale che consente, inoltre, di identificare caratteristiche specifiche di lesione benigna cistica (margini regolari, rinforzo di parete posteriore)”.
I ctu, pertanto, confermavano che la cisti era localizzata in regione diversa dalla lesione maligna e che essa aveva caratteristiche benigne nonché “la correttezza della condotta (quindi non-colposa) del dott. limitatamente alle prime CP_1 due ecografie eseguite (27-03-2013 e 23/09/2013), avendo rispettato le Linee
Guida all'epoca dei fatti accreditate e, dimostrandosi, inoltre, zelante nel raccomandare follow/up a 6 mesi. Una condotta colposa per negligenza, invece,
è individuabile al momento della TERZA ecografia (27/03/2014), anche se, una condotta diversa non avrebbe potuto modificare in maniera IGnificativa la prognosi della fu SI.ra ” (pag. 5, risposta alle osservazioni critiche). Pt_4
Alla luce della rinnovazione della ctu svolta nel presente grado, sopra ampiamente esaminata, non può, quindi, sussistere ulteriore dubbio circa il fatto che, seppur una condotta colposa sia ravvisabile a carico del medico, l'omissione non abbia dato alcun apporto causale al decorso della malattia e, dunque, a carico del sanitario non sussista responsabilità.
Non vi sono spazi di accoglimento neanche del terzo e ultimo motivo di gravame col quale gli appellanti principali deducono che “... sussistono ugualmente dei danni risarcibili in favore degli eredi della SI.ra , ciò Pt_4 alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'importante e recente sentenza n. 10424/2019 del 15 aprile 2019, con la quale si è pronunciata in materia di responsabilità sanitaria per mancata tempestiva diagnosi di
11 patologia oncologica ad esito comunque infausto, nonché sulla risarcibilità dei relativi danni”. La difesa appellante argomenta che “... si è, infatti, affermato che, quando "la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, «in pejus», sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente", si è in presenza di un "evento di danno"
e di un "danno risarcibile" che è "in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita", da intendere anche "nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo".
La doglianza presente carattere di novità poiché l'originaria attrice in primo grado ha incentrato la domanda sulla circostanza che, se la malattia le fosse stata tempestivamente diagnosticata, ella avrebbe avuto una maggiore probabilità di sopravvivenza, non deducendo, peraltro, con l'atto introduttivo, alcuna ulteriore situazione in fatto utile a indicare che la condotta colposa del sanitario abbia, in effetti, inciso sulle richiamate qualità e organizzazione di vita della paziente ovvero sulla mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo, circostanze che, anche in ragione del limitato ritardo diagnostico, non possono ritenersi presunte.
L'appello principale va, quindi, respinto.
Con appello incidentale chiede la riforma della sentenza nella Controparte_1 parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di manleva svolta nei confronti dell' , condannando il convenuto-chiamante alla refusione Controparte_5 delle spese, deducendo, in particolare, che la L. 189/2012, approvata successivamente al Regolamento ALPI consentiva l'esercizio dell'attività intramoenia anche in due studi diversi e, inoltre, a fronte della fattura prodotta,
L' non aveva mai contestato di aver regolarmente percepito Controparte_5 la propria quota parte per le prestazioni effettuate.
L'appello incidentale è fondato.
A prescindere dall'eventuale irregolarità amministrativa, costituita dall'avvenuta esecuzione della prestazione in sede diversa da quella autorizzata, unica questione eccepita dall' ha prodotto, con memoria 183 n.2 CP_8 CP_1 cpc, all. 9, la fattura per le prestazioni emesse in favore di (che pur Parte_4
12 appare irregolare poiché cumulativa delle tre diverse prestazioni), emessa dall' documento non contestato Controparte_5 così come non è contestato l'incasso del corrispondente dovuto, da parte della struttura, talché non può affermarsi, come invece ritenuto dal Tribunale, che la chiamata in causa del datore di lavoro da parte del medico, fosse infondata, potendosi, in ragione dell'esito del giudizio che vede il medico esente da responsabilità, disporre la compensazione tra le dette parti delle spese di lite di entrambi i gradi tra le parti.
Analogamente le spese del presente grado vanno compensate con riguardo alla posizione di nei cui confronti non sono state svolte Controparte_2 domande e alla quale il gravame è stato notificato a mero fine di litis denuntiatio.
Le spese del presente grado possono essere compensate anche con riguardo alla posizione degli appellanti principali, tenuto conto dell'elevato grado d'incertezza sotto il profilo istruttorio ingeneratosi nel precedente grado di giudizio in ragione degli esiti di segno totalmente opposto delle due consulenze svolte, che ne hanno determinato la necessità di rinnovazione nel presente grado, presentando il caso clinico particolare complessità sotto il profilo medico legale, rimanendo le spese di ctu svolta nel presente grado a carico degli appellanti principali.
Al rigetto totale dell'appello principale consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU
Spese di Giustizia.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 4566, pubblicata il 1 luglio 2020, proposto da
[...]
, e nonché sull'appello incidentale proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3 da , così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, compensa le spese di lite del primo grado di giudizio tra CP_1
e
[...] Controparte_5
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di
13 giudizio e pone le spese di ctu svolta nel presente grado a solidalmente carico degli appellanti principali, , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
4) dà atto della sussistenza dei presupposti nei confronti degli appellanti principali per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di conIGlio del 20 dicembre 2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
14