Art. 11.
Gli ufficiali che, ai sensi dell'art. 9, hanno facolta' di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dalla presente legge, sono considerati, nell'esercizio di tale facolta', pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.
Gli ufficiali che, ai sensi dell'art. 9, hanno facolta' di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dalla presente legge, sono considerati, nell'esercizio di tale facolta', pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.