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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17458 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10062/2025 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Annafranca Coppola, per delega in atti Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Santini, per delega in atti Controparte_1
resistente
NONCHE'
Avv. Laura Orsatti n.q. di curatore speciale dei figli minori e difeso in proprio Persona_1 Per_2 ex art. 86 c.p.c.
intervenuto
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione erano nati due figli, chiedeva dichiararsi la separazione tra i coniugi alle condizioni meglio indicate in atti.
La resistente si costituiva ed aderiva alla domanda di separazione, chiedendo l'accoglimento delle condizioni meglio indicate in atti.
Nel corso del procedimento veniva chiesta la pronuncia sulla separazione.
Deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti. Quanto alle ulteriori domande, la causa deve essere rimessa sul ruolo per gli adempimenti di cui alla ordinanza emessa in corsi di causa.
La regolamentazione delle spese di lite è rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Collegio, non definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Messina il 18.4.2019;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 46, parte I);
-provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da ordinanza emessa in corso di causa;
- rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Roma, 3.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10062/2025 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Annafranca Coppola, per delega in atti Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Santini, per delega in atti Controparte_1
resistente
NONCHE'
Avv. Laura Orsatti n.q. di curatore speciale dei figli minori e difeso in proprio Persona_1 Per_2 ex art. 86 c.p.c.
intervenuto
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione erano nati due figli, chiedeva dichiararsi la separazione tra i coniugi alle condizioni meglio indicate in atti.
La resistente si costituiva ed aderiva alla domanda di separazione, chiedendo l'accoglimento delle condizioni meglio indicate in atti.
Nel corso del procedimento veniva chiesta la pronuncia sulla separazione.
Deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti. Quanto alle ulteriori domande, la causa deve essere rimessa sul ruolo per gli adempimenti di cui alla ordinanza emessa in corsi di causa.
La regolamentazione delle spese di lite è rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Collegio, non definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Messina il 18.4.2019;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 46, parte I);
-provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da ordinanza emessa in corso di causa;
- rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Roma, 3.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi