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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/10/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano
Il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1003/2025 tra le parti:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Sansonetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), non costituita Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “1) ai sensi dell'art. 3, n.2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data 24/07/1999 in Carmignano e annotato nel Registro degli
1 Atti di Matrimonio del Comune di Carmignano, Atto n.9, anno 1999, tra il sig. e la Parte_1 sig.ra Controparte_1
2)Per l'effetto della cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermare lo scioglimento della comunione dei beni;
3)Che i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, fissando la propria residenza ove preferiscono senza alcuna determinazione economica per i predetti e né per i figli;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 30.9.2025.”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12.05.2025 ha citato a comparire Parte_1 Controparte_1 dinanzi il Tribunale di Prato per sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti nel Comune di Carmignano (PO) il giorno 24/07/1999, in regime di comunione di beni, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carmignano, al numero 9, Parte I, Anno 1999.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto: (1) che dall'unione delle parti sono nati i figli Per_1 in data 30/12/1999 e in data 30/12/2005, entrambi maggiorenni;
(2) che le parti hanno fissato Per_2
l'abitazione familiare sita in Via G. Amendola n.4, Carmignano, di proprietà esclusiva del padre del ricorrente;
(3) che a causa di gravi incomprensioni le parti sono addivenute alla decisione di separarsi chiedendo al Tribunale di Prato l'omologa dell'accordo raggiunto;
(4) che il Tribunale con decreto cron. n. 1004 del 24/02/2023 ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
(5) che da quel momento l'unione materiale e spirituale delle parti non si è più ripristinata;
(6) che i coniugi sono economicamente indipendenti;
(7) che il figlio è divenuto economicamente autosufficiente. Per_2
Il giudice delegato, letto il ricorso, con decreto del 14.05.2025 ha fissato l'udienza di prima comparizione delle parti, onerando parte resistente degli adempimenti nei termini di legge.
pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, rimanendo così contumace. Controparte_1
Dichiarata, pertanto, la contumacia della convenuta, sentito il ricorrente personalmente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di divorzio - Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b L.898/1970, come modificati con la legge 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data nella quale i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale che li ha autorizzati a vivere separati, nella procedura di separazione, conclusasi con decreto cron. n. 1004 del 24/02/2023, senza
2 che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Spese di lite – Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza di parte convenuta, rimasta contumace, trattandosi in prevalenza di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della parte ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1
n data 24/07/1999 in Carmignano (PO) e annotato nel Registro Controparte_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di Carmignano al numero 9, Parte I, anno 1999;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carmignano di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge;
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente
Dr.ssa Lucia Schiaretti
Il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
3
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano
Il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1003/2025 tra le parti:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Sansonetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), non costituita Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “1) ai sensi dell'art. 3, n.2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data 24/07/1999 in Carmignano e annotato nel Registro degli
1 Atti di Matrimonio del Comune di Carmignano, Atto n.9, anno 1999, tra il sig. e la Parte_1 sig.ra Controparte_1
2)Per l'effetto della cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermare lo scioglimento della comunione dei beni;
3)Che i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, fissando la propria residenza ove preferiscono senza alcuna determinazione economica per i predetti e né per i figli;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 30.9.2025.”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12.05.2025 ha citato a comparire Parte_1 Controparte_1 dinanzi il Tribunale di Prato per sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti nel Comune di Carmignano (PO) il giorno 24/07/1999, in regime di comunione di beni, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carmignano, al numero 9, Parte I, Anno 1999.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto: (1) che dall'unione delle parti sono nati i figli Per_1 in data 30/12/1999 e in data 30/12/2005, entrambi maggiorenni;
(2) che le parti hanno fissato Per_2
l'abitazione familiare sita in Via G. Amendola n.4, Carmignano, di proprietà esclusiva del padre del ricorrente;
(3) che a causa di gravi incomprensioni le parti sono addivenute alla decisione di separarsi chiedendo al Tribunale di Prato l'omologa dell'accordo raggiunto;
(4) che il Tribunale con decreto cron. n. 1004 del 24/02/2023 ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
(5) che da quel momento l'unione materiale e spirituale delle parti non si è più ripristinata;
(6) che i coniugi sono economicamente indipendenti;
(7) che il figlio è divenuto economicamente autosufficiente. Per_2
Il giudice delegato, letto il ricorso, con decreto del 14.05.2025 ha fissato l'udienza di prima comparizione delle parti, onerando parte resistente degli adempimenti nei termini di legge.
pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, rimanendo così contumace. Controparte_1
Dichiarata, pertanto, la contumacia della convenuta, sentito il ricorrente personalmente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di divorzio - Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b L.898/1970, come modificati con la legge 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data nella quale i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale che li ha autorizzati a vivere separati, nella procedura di separazione, conclusasi con decreto cron. n. 1004 del 24/02/2023, senza
2 che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Spese di lite – Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza di parte convenuta, rimasta contumace, trattandosi in prevalenza di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della parte ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1
n data 24/07/1999 in Carmignano (PO) e annotato nel Registro Controparte_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di Carmignano al numero 9, Parte I, anno 1999;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carmignano di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge;
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente
Dr.ssa Lucia Schiaretti
Il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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