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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MARRA IO MASSIMO, Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 596/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Formia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249017557024 REGISTRO MULTE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249017557024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249017557024 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249017557024 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1021/2025 depositato il
26/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 con il ricorso iscritto al n. 596/2025 impugna l'intimazione di pagamento n. 05720249017557024, portante plurimi ruoli (n. 14) di distinti enti impositori (Comune; Regione Lazio;
Irpef, Imu e tasse autovetture).
A sostegno del prodotto ricorso deduce le seguenti censure: 1) nullità dell'Intimazione opposta per omessa notifica delle cartelle presuposte: sostiene contribuente di avere avuto contezza delle pretese tributarie, solo a seguito della notifica dell'avviso di intimazione oggi impugnato, allegando di non avere mai ricevuto la notifica delle suddette cartelle esattoriali;
2) nullità' della pretesa creditoria, per intervenuta prescrizione quinquennale delle cartelle di pagamento, nonchè nullità delle cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione dei crediti sottostanti ad esse.
Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, resistendo all'impugnativa.
Nell'udienza del 21.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la contribuente eccepisce, anzitutto, l'omessa notifica delle sottostanti cartelle esattoriali.
La suesposta eccezione non risulta fondata.
L'Ufficio resistente ha, sul punto specifico versato, documentazione che dimostra, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, la regolare notifica di tutte le cartelle esattoriali presupposte. Più nello specifico, la cartella esattoriale n. 05720110039131651, relativa a ICI anni 2005 e 2006, risulta invero notificata il
14.3.2012; analogamente, la cartella esattoriale n. 05720130002646303, anch'essa relativa a ICI anno 2009, risulta notificata il 22/2/2013; relativamente, invece, alla cartella n. 0572013002139156, portante "imposte di successione"-anno 2007, la stessa è stata notificata il 2/4/2014; del pari, la cartella n. 05720150007717084, relativa a ICI - anni 2010 e 2011, risulta anch'essa notificata in data 18/8/2015. Analogamente, le cartelle esattoriali n. 05720160026833322000 e n. 05720170018685083000, entrambe riguardanti tasse automobilistiche - anni 2013 e 2014 sono state rispettivamente notificate in data 28/11/2016 e ilin data
18/3/2019.
La cartella esattoriale n. 05720170009501236, relativa a IMU - anno 2012, è stata ancora notificata il
20/11/2017; la cartella esattoriale n. 05720170032852021000, relativa a tassa automobilistica anno 2015,
è stata notificata il 18/3/2019; ancora, la cartella n. 05720170041356362000, relativa ad IRPEF anno 2014,
è stata notificata il 18/3/2019; così come, la cartella n. 05720190008107717, relativa alla tassa automobilistica anno 2016, è stata notificata il 2/10/2021; la cartella esattoriale n. 05720190027805824000, relativa anch'essa alla tassa automobilistica anno 2017, è stata notificata il 10/11/2021; la cartella n.
05720210011257749000, relativa a tassa automobilistica anno 2018, è stata infine notificata il 22/9/2023.
Nè, a diverse e distinte conclusioni conduce, poi, il l'ulteriore rilievo, a mezzo del quale la contribuente eccepisce la maturata prescrizione. Per quanto riguarda, in particolare, la vista cartella n.
05720110039131651, come sopra notificata, la prescrizione risulta interrotta anzitutto con la notifica dell'avviso di intimazione n. 0572015900504111, in data 13/5/2015 e, poi, con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05776201600002452000 in data 7/12/2016 ed, infine, con la notifica - mediante il rito degli irreperibili assoluti - dell'avviso di intimazione n.05720169006915241000 in data
29/7/2017; successivamente con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi n. 05784201700002679001, in data17/11/2017; e nuovamente,
a mezzo di la notifica dell'avviso di intimazione n.05720219002081269000 in data 4/10/2022; e, da ultimo, con la notifica dell'opposta intimazione di pagamento in data 20/3/2025.
Relativamente, ancora, alla citata cartella esattoriale n. 05720130002646303, relativa a ICI anno 2009 la prescrizione quinquennale risulta anzitutto interrotta prima con la notifica dell'avviso di intimazione n.
05720159005041110000 in data 13/5/2015, poi con la notifica della comunicazione preventiva, di iscrizione ipotecaria n. 05776201600002452in data
7/12/2016; e ripetuta detta notifica, mediante il rito degli irreperibili assoluti, dell'avviso di intimazione n. 05720169006915241000 in data
29/7/2017; quindi, con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi n.
05784201700002679001 in data 17/11/2017 e, successivamente, con la notifica dell'avviso di intimazione n. 057201300213915, relativa a imposte di successione anno 2007, notificata il
2/4/2014 la prescrizione (decennale) è stata anzitutto interrotta con la notifica dell'intimazione n.
0572015900504111 in data 13/5/2015; superata con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05776201600002452 in data 7/12/2016, di nuovo con la notifica, mediante il rito degli irreperibili dell'avviso di intimazione n.
05720169006915241000 in data 29/7/2017; successivamente, con la notifica dell'avviso di intimazione n. 05720219002081269 in data 4/10/2022 e, infine, con la notifica dell'opposta intimazione di pagamento in data
20/3/2025.
Per quanto riguarda la cartella esattoriale n. 05720150007717084, relativa a ICI anni 2010 e 2011 soggetta a prescrizione quinquennale, notificata il 18/8/2015, la prescrizione è stata interrotta prima con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05776201600002452000 in data 7/12/2016; ed ancora con la notifica, mediante il rito degli irreperibili assoluti sopradescritto, dell'avviso di intimazione n. 05720169006915241000 in data 29/7/2017; indi, con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi n. 05784201700002679001 in data 17/11/2017 e successivamente con la notifica dell'avviso di intimazione n. 05720219002081269000 in data 4/10/2022 e, infine, con la notifica dell'opposta intimazione di pagamento in data 20/3/2025.
Riguardo alla cartella esattoriale n. 05720160026833322000, relativa alla tassa automobilistica - anno 2013 notificata il 28/11/2016, la prescrizione triennale è stata interrotta prima con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi n. 05784201700002679001 in data 17/11/2017; poi con la notifica dell'avviso di intimazione n. 05720219002081269000 in data 4/10/2022 e, infine, con la notifica dell'opposta intimazione di pagamento in data 20/3/2025.
Per quanto riguarda ancora le cartelle esattoriali n. 05720170009501236, relativa a IMU anno 2012 la cartella esattoriale n. 05720170018685083000, relativa a tassa automobilistica anno 2014 soggetta a prescrizione triennale, notificata il 20/11/2017 (all. n. 13), la cartella esattoriale n. 05720170032852021000, relativa a tassa automobilistica anno 2015 soggetta a prescrizione triennale, notificata il 18/3/2019, e la cartella esattoriale n. 05720170041356362, relativa ad IRPEF anno 2014 , notificata il 18/3/2019, la prescrizione decennale è stata interrotta prima con la notifica dell'avviso di intimazione n. 05720219002081269 in data
4/10/2022, e poi con la notifica dell'opposta intimazione di pagamento in data 20/3/2025.
Per quanto riguarda, infine, lerestanti cartelle, la prescrizione risulta interrotta con la notifica dell'opposta intimazione di pagamento in data 20/3/2025.
Alla stregua della documentazione versata in atti dall'Ufficio, risulta quindi interrotta la eccepita prescrizione, tanto più che deve essere altresì considerato ai fini dell'esatto computo del termine prescrizionale lo spazio temporale tra l'8/3/2020 e 31/8/2021di cui ala combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, DL 18/2020 e dell'art. 12, comma 1, D.lgs 159/2015, riguardante come noto la normativa emergenziale (sospensione legale della prescrizione).
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MARRA IO MASSIMO, Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 596/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Formia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249017557024 REGISTRO MULTE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249017557024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249017557024 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249017557024 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1021/2025 depositato il
26/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 con il ricorso iscritto al n. 596/2025 impugna l'intimazione di pagamento n. 05720249017557024, portante plurimi ruoli (n. 14) di distinti enti impositori (Comune; Regione Lazio;
Irpef, Imu e tasse autovetture).
A sostegno del prodotto ricorso deduce le seguenti censure: 1) nullità dell'Intimazione opposta per omessa notifica delle cartelle presuposte: sostiene contribuente di avere avuto contezza delle pretese tributarie, solo a seguito della notifica dell'avviso di intimazione oggi impugnato, allegando di non avere mai ricevuto la notifica delle suddette cartelle esattoriali;
2) nullità' della pretesa creditoria, per intervenuta prescrizione quinquennale delle cartelle di pagamento, nonchè nullità delle cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione dei crediti sottostanti ad esse.
Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, resistendo all'impugnativa.
Nell'udienza del 21.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la contribuente eccepisce, anzitutto, l'omessa notifica delle sottostanti cartelle esattoriali.
La suesposta eccezione non risulta fondata.
L'Ufficio resistente ha, sul punto specifico versato, documentazione che dimostra, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, la regolare notifica di tutte le cartelle esattoriali presupposte. Più nello specifico, la cartella esattoriale n. 05720110039131651, relativa a ICI anni 2005 e 2006, risulta invero notificata il
14.3.2012; analogamente, la cartella esattoriale n. 05720130002646303, anch'essa relativa a ICI anno 2009, risulta notificata il 22/2/2013; relativamente, invece, alla cartella n. 0572013002139156, portante "imposte di successione"-anno 2007, la stessa è stata notificata il 2/4/2014; del pari, la cartella n. 05720150007717084, relativa a ICI - anni 2010 e 2011, risulta anch'essa notificata in data 18/8/2015. Analogamente, le cartelle esattoriali n. 05720160026833322000 e n. 05720170018685083000, entrambe riguardanti tasse automobilistiche - anni 2013 e 2014 sono state rispettivamente notificate in data 28/11/2016 e ilin data
18/3/2019.
La cartella esattoriale n. 05720170009501236, relativa a IMU - anno 2012, è stata ancora notificata il
20/11/2017; la cartella esattoriale n. 05720170032852021000, relativa a tassa automobilistica anno 2015,
è stata notificata il 18/3/2019; ancora, la cartella n. 05720170041356362000, relativa ad IRPEF anno 2014,
è stata notificata il 18/3/2019; così come, la cartella n. 05720190008107717, relativa alla tassa automobilistica anno 2016, è stata notificata il 2/10/2021; la cartella esattoriale n. 05720190027805824000, relativa anch'essa alla tassa automobilistica anno 2017, è stata notificata il 10/11/2021; la cartella n.
05720210011257749000, relativa a tassa automobilistica anno 2018, è stata infine notificata il 22/9/2023.
Nè, a diverse e distinte conclusioni conduce, poi, il l'ulteriore rilievo, a mezzo del quale la contribuente eccepisce la maturata prescrizione. Per quanto riguarda, in particolare, la vista cartella n.
05720110039131651, come sopra notificata, la prescrizione risulta interrotta anzitutto con la notifica dell'avviso di intimazione n. 0572015900504111, in data 13/5/2015 e, poi, con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05776201600002452000 in data 7/12/2016 ed, infine, con la notifica - mediante il rito degli irreperibili assoluti - dell'avviso di intimazione n.05720169006915241000 in data
29/7/2017; successivamente con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi n. 05784201700002679001, in data17/11/2017; e nuovamente,
a mezzo di la notifica dell'avviso di intimazione n.05720219002081269000 in data 4/10/2022; e, da ultimo, con la notifica dell'opposta intimazione di pagamento in data 20/3/2025.
Relativamente, ancora, alla citata cartella esattoriale n. 05720130002646303, relativa a ICI anno 2009 la prescrizione quinquennale risulta anzitutto interrotta prima con la notifica dell'avviso di intimazione n.
05720159005041110000 in data 13/5/2015, poi con la notifica della comunicazione preventiva, di iscrizione ipotecaria n. 05776201600002452in data
7/12/2016; e ripetuta detta notifica, mediante il rito degli irreperibili assoluti, dell'avviso di intimazione n. 05720169006915241000 in data
29/7/2017; quindi, con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi n.
05784201700002679001 in data 17/11/2017 e, successivamente, con la notifica dell'avviso di intimazione n. 057201300213915, relativa a imposte di successione anno 2007, notificata il
2/4/2014 la prescrizione (decennale) è stata anzitutto interrotta con la notifica dell'intimazione n.
0572015900504111 in data 13/5/2015; superata con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05776201600002452 in data 7/12/2016, di nuovo con la notifica, mediante il rito degli irreperibili dell'avviso di intimazione n.
05720169006915241000 in data 29/7/2017; successivamente, con la notifica dell'avviso di intimazione n. 05720219002081269 in data 4/10/2022 e, infine, con la notifica dell'opposta intimazione di pagamento in data
20/3/2025.
Per quanto riguarda la cartella esattoriale n. 05720150007717084, relativa a ICI anni 2010 e 2011 soggetta a prescrizione quinquennale, notificata il 18/8/2015, la prescrizione è stata interrotta prima con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05776201600002452000 in data 7/12/2016; ed ancora con la notifica, mediante il rito degli irreperibili assoluti sopradescritto, dell'avviso di intimazione n. 05720169006915241000 in data 29/7/2017; indi, con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi n. 05784201700002679001 in data 17/11/2017 e successivamente con la notifica dell'avviso di intimazione n. 05720219002081269000 in data 4/10/2022 e, infine, con la notifica dell'opposta intimazione di pagamento in data 20/3/2025.
Riguardo alla cartella esattoriale n. 05720160026833322000, relativa alla tassa automobilistica - anno 2013 notificata il 28/11/2016, la prescrizione triennale è stata interrotta prima con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi n. 05784201700002679001 in data 17/11/2017; poi con la notifica dell'avviso di intimazione n. 05720219002081269000 in data 4/10/2022 e, infine, con la notifica dell'opposta intimazione di pagamento in data 20/3/2025.
Per quanto riguarda ancora le cartelle esattoriali n. 05720170009501236, relativa a IMU anno 2012 la cartella esattoriale n. 05720170018685083000, relativa a tassa automobilistica anno 2014 soggetta a prescrizione triennale, notificata il 20/11/2017 (all. n. 13), la cartella esattoriale n. 05720170032852021000, relativa a tassa automobilistica anno 2015 soggetta a prescrizione triennale, notificata il 18/3/2019, e la cartella esattoriale n. 05720170041356362, relativa ad IRPEF anno 2014 , notificata il 18/3/2019, la prescrizione decennale è stata interrotta prima con la notifica dell'avviso di intimazione n. 05720219002081269 in data
4/10/2022, e poi con la notifica dell'opposta intimazione di pagamento in data 20/3/2025.
Per quanto riguarda, infine, lerestanti cartelle, la prescrizione risulta interrotta con la notifica dell'opposta intimazione di pagamento in data 20/3/2025.
Alla stregua della documentazione versata in atti dall'Ufficio, risulta quindi interrotta la eccepita prescrizione, tanto più che deve essere altresì considerato ai fini dell'esatto computo del termine prescrizionale lo spazio temporale tra l'8/3/2020 e 31/8/2021di cui ala combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, DL 18/2020 e dell'art. 12, comma 1, D.lgs 159/2015, riguardante come noto la normativa emergenziale (sospensione legale della prescrizione).
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.