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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/11/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice UC Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20/11/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 268 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 promossa da
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Lucio Del Paggio
-attrice- contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, in giudizio con l'avv. Carlo Del Torto
-convenuta-
***
OGGETTO: vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: - accertare e dichiarare che l'immobile venduto dalla convenuta all'attrice con atto per Notar del 24 dicembre Per_1
2009 era affetto da vizi consistenti nelle difformità urbanistiche accertate dalla consulenza tecnica d'ufficio; - dichiarare che la convenuta ha diritto alla riduzione del prezzo di vendita nella misura di €. 243.932,46
(duecentoquarantatremilanovecentotrentadue/46), come risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda;
- condannare la società convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 243.932,46, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, come per legge, -
pagina 1 di 10 condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio e del consulente di parte” (note sostitutive del 19/11/2025);
- PER LA CONVENUTA: “l'Intestato Tribunale adito voglia, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa,
− respingere la domanda promossa dalla in quanto infondata in fatto come in diritto, Parte_1 non provata e pretestuosa;
− condannare la parte attrice alla refusione delle spese e dei compensi di causa”
(note sostitutive del 18/11/2025).
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 25/01/2019 (di seguito “ Parte_1 Parte_1
Co
) ha convenuto in giudizio (di seguito “ ”), al fine di
[...] Controparte_1 ottenere la riduzione del prezzo di acquisto di un edificio per euro 501.057,80, oltre al risarcimento del danno per euro 185.000,00, con vittoria delle spese di lite.
I-1.1. A sostegno di simili richieste ha allegato e dedotto, tra l'altro: Parte_1
- di essere stata contattata nell'anno 2009 dall'ing. (di seguito anche solo “DL”) Persona_2 il quale aveva proposto l'acquisto di un fabbricato, in corso di costruzione, sito in Sant'Egidio alla Vibrata, Viale Kennedy, di cui il predetto professionista era stato nominato progettista e Co direttore dei lavori, di proprietà di;
- che in data 24/12/2009 era stato stipulato atto pubblico di compravendita tra Parte_1
Co e ove quest'ultima aveva dichiarato che “il fabbricato in oggetto al presente atto è stato costruito in conformità ai permessi di costruzione n. 01/2006 del 10 gennaio 2006 e n. 109/2006 del 22 dicembre 2006, entrambi rilasciati dalla competente autorità del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, e denuncia di inizio attività prot. 2373 del 14 febbraio 2008, quest'ultima corredata della dichiarazione asseverativa dell'esperto sulla conformità dell'opera agli strumenti urbanistici”;
- che, ultimato l'immobile, nella primavera 2016 aveva invitato il DL ad ultimare Parte_1 le pratiche volte al rilascio del certificato di agibilità, stante anche le trattative in corso con terzi per la vendita di due appartamenti e per la locazione di altre sette unità immobiliari e di un locale a piano terra;
- che solo nell'agosto 2016 il DL aveva rappresentato problematiche relative al rilascio delle certificazioni in parola;
- che con provvedimento n. prt. 10.664 del 23/08/2017 il Dirigente dell' Controparte_3
del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata aveva rappresentato che la pratica edilizia
[...]
pagina 2 di 10 concernente l'immobile acquistato aveva presentato una serie di difformità (aumento dell'altezza interna del piano seminterrato;
aumento della superficie del solaio del piano terzo sottotetto di circa mq. 120; diversa conformazione del tetto di copertura, comportante una sostanziale modifica degli abbaini, etc.), ostativi al rilascio del certificato di agibilità;
- di aver successivamente appreso che il DL, già in data 24/12/2009 aveva richiesto, a firma di Co
, una sanatoria per abusi già evidentemente realizzati prima della compravendita;
- di aver revocato l'incarico all'ing. di averlo sostituito con l'arch. , il Per_2 Persona_3 quale, accedendo presso gli uffici comunali, si era avveduto di una lunga serie di dinieghi opposti dall'Ente su altrettante istanze del DL (cfr. doc. nn. 7/16);
- che solo in data 01/12/2017 il Genio Civile si era espresso positivamente, con il successivo rilascio di formale autorizzazione in data 16/02/2018, cui aveva fatto seguito, in data
21/02/2018, il rilascio da parte del Comune del permesso di costruire n. 9/2018;
- che su indicazione del nuovo tecnico, al fine della regolarizzazione della situazione, si era resa necessaria anche l'eliminazione di alcuni muri divisori interni, il che aveva reso inutilizzabili ben due degli otto appartamenti ricavati nell'edificio, con i conseguenti, rilevantissimi danni, sia per la diminuzione di valore dell'immobile, sia all'immagine di essa proprietaria;
- di aver appreso, solo dopo la nomina del nuovo tecnico, che il DL, nella documentazione presentata al Comune ed al Genio Civile per l'ottenimento della agibilità, aveva previsto la demolizione di una parte dell'immobile e, segnatamente, proprio di quella in cui sono ubicati tutti i contatori ENEL, onde – in ragione della loro inamovibilità – si era dovuta studiare una soluzione alternativa, ovvero la riduzione della superficie del piano terra e la demolizione delle vetrine poste sul porticato, con ulteriore, notevolissimo dispendio di tempo e di denaro;
- di aver inoltre scoperto che lo stesso DL, allo scopo di sanare le gravi manchevolezze del proprio operato, aveva richiesto la sottoposizione a vincolo di autorimessa l'intero piano seminterrato, che - secondo il progetto originario e le intenzioni che avevano orientato essa attrice all'acquisto dell'immobile – avrebbero dovuto avere la destinazione di magazzino;
Co
- che, pertanto, doveva essere condannata alla restituzione dell'importo di euro 501.057,80
a titolo di riduzione dell'originario prezzo di acquisto (euro 1.260.000,00) e al pagamento di euro 185.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
I-2. Con comparsa ex art. 293 c.p.c. del 16/03/2021 si è tardivamente costituita
[...]
concludendo nei termini esposti in epigrafe e chiedendo il rigetto della domanda Controparte_4 attorea.
pagina 3 di 10 Co I-2.1. ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- che la sua tardiva costituzione in giudizio era ascrivibile ad un omesso controllo della casella
PEC, pur ammettendo la non ricorrenza dei presupposti per la rimessione in termini;
- che l'attrice, all'atto dell'acquisto, doveva ritenersi ben consapevole delle problematiche inerenti all'immobile acquistato allo stato grezzo;
- che, in ogni caso, il fabbricato era perfettamente corrispondente e in regola con i titoli edilizi e che ogni problematica, successiva alla vendita, non poteva che essere ricondotta a specifica responsabilità della parte acquirente;
- che il rilascio del certificato di abitabilità, infatti, era stato impedito dall'esistenza di lavorazioni in difformità riconducibili unicamente all'operato di e non già della società Parte_1 alienante;
- l'indimostrata ricorrenza dell'ingente richiesta risarcitoria, comunque eccessiva nel quantum.
I-3. Alla prima udienza del 06/06/2019 è stata dichiarata la contumacia della società convenuta, poi tardivamente costituitasi, e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
I-3.1. La causa, istruita documentalmente e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 20/11/2025 al cui esito, con ordinanza del giorno
27/11/2025, è stato riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA. Co II-4. Deve in primo luogo procedersi alla revoca della declaratoria di contumacia di .
II-5. Particolare rilevanza, ai fini della decisione della controversia assumono i risultati cui è giunto l'ausiliario incaricato dal Tribunale di rispondere ai seguenti quesiti: “Il CTU - sulla base della documentazione in atti, acquisita presso pubblici Uffici la documentazione ulteriore eventualmente necessaria ai fini dello svolgimento delle indagini peritali, previo esame dei luoghi di causa, determini, nell'ottica dell'actio quanti minoris esercitata dall'attrice, la riduzione del prezzo corrisposto alla società convenuta in relazione alla vendita dell'immobile per cui è causa tenuto conto di tutti i profili evidenziati nei quesiti articolati dalla medesima attrice nella relativa seconda memoria, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere p) e q)” e, segnatamente: “a) Descriva il CTU lo stato dei luoghi ed il fabbricato oggetto di causa, corredando l'elaborato di planimetrie e documentazione fotografica;
b) Descriva il CTU le condizioni dell'immobile alla data della stipula dell'atto di compravendita (24 dicembre 2009) e la sua conformità agli atti autorizzativi in base ai quali esso era stato realizzato, e, segnatamente, accerti se esso presentasse le difformità
(contestate dal Comune in data 23 agosto 2017 (doc. 3 )) e, cioè, l'aumento dell'altezza interna del piano seminterrato;
pagina 4 di 10 aumento della superficie del solaio del piano terzo sottotetto di circa mq. 120; diversa conformazione del tetto di copertura, comportante una sostanziale modifica degli abbaini, etc., difformità di gravità tale da rendere immeritevole di accoglimento la richiesta di agibilità del manufatto;
c) Precisi il CTU se la richiesta di sanatoria (doc. 22) presentata dall'Ing. Per_2 nello stesso giorno di stipula dell'atto pubblico (24 dicembre 2009) evidenziasse le effettive condizioni dell'immobile e se già, alla data predetta, esso fosse affetto dai vizi successivamente riscontrati;
d) Ripercorra l'iter della pratica edilizia dalla data della compravendita (24 dicembre 2009) a quella attuale, evidenziandone i passaggi salienti;
e) Dica il CTU se le difformità e le criticità denunziate dal siano state sanate a cura e spese della CP_5 Parte_2 illustrando l'iter amministrativo seguito per ottenere la sanatoria delle difformità e quantificando, sempre sulla base della documentazione in atti, i costi occorsi per la sanatoria stessa;
f) Accerti il CTU se l'attività svolta dal professionista incaricato della progettazione e della direzione di lavori sia stato conforme ai doveri di competenza e diligenza che gli facevano carico, evidenziando gli errori, le manchevolezze e le incongruenze che hanno reso estremamente lungo e difficoltoso
l'ottenimento della licenza di agibilità per tutto l'edificio; g) Verifichi il CTU se le tavole progettuali allegate alla domanda di sanatoria scaturita nel permesso a costruire n. 9/2018, predisposte in totale autonomia e ad insaputa della committente dall'Ing. contengano una rappresentazione dell'immobile, anche nelle suddivisioni interne, completamente fedele Per_2
o difforme dalla realtà, ed artatamente modificata al fine di rendere accoglibile la domanda di sanatoria;
h) Specifichi, al riguardo, quali interventi e modificazioni, rispetto allo stato della pratica, siano stati predisposti ed eseguiti su indicazione del nuovo Direttore dei Lavori Arch. i) Accerti e verifichi se, al fine di regolarizzare la situazione, Persona_3 si rese necessaria anche la eliminazione di alcuni muri divisori interni, e se tali opere abbiano, o meno, reso inutilizzabili ben due degli otto appartamenti ricavati nell'edificio; j) Accerti, inoltre, se l'Ing. nella documentazione presentata Per_2 al Comune ed al Genio Civile per l'ottenimento della agibilità, avesse o meno previsto la demolizione di una parte dell'immobile e, segnatamente, proprio di quella in cui sono ubicati tutti i contatori ENEL, onde – in ragione della loro inamovibilità – venne predisposta una soluzione alternativa, ovvero la riduzione della superficie del piano terra e la demolizione delle vetrine poste sul porticato, con ulteriore, notevolissimo dispendio di tempo e di denaro;
k) Verifichi, ancora, se lo stesso Ing. allo scopo di sanare le gravi manchevolezze del proprio operato, aveva richiesto la Per_2 sottoposizione del vincolo a garage dell'intero piano seminterrato, che - secondo il progetto originario e le intenzioni che avevano mosso all'acquisto dell'immobile – avrebbero dovuto avere la destinazione a magazzino, Parte_1 omettendo anche avviare la pratica per la sicurezza al competente Ufficio dei Vigili del Fuoco;
l) Dica, inoltre, il CTU se le gravi difformità riscontrate fossero tutte quelle, realizzate in gran parte nell'anno 2007 (e quindi anteriormente all'atto di compravendita di cui si è detto) in relazione alle quali è stata presentata in data 20 marzo 2017, dalla
[...]
l'stanza diretta ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria, ai sensi degli artt. 34 e 36 del D.P.R. Parte_2
380/2001, per il ripristino della regolarità edilizia dell'immobile (doc. 23), in relazione alla quale è stato rilasciato il permesso n. 9/2018 in data 11 febbraio 2018 (doc. 24); m) Determini e quantifichi la riduzione del prezzo pagato
pagina 5 di 10 dalla Società acquirente (€ 1.260.000,00) nella misura corrispondente alla percentuale di disvalore della cosa derivante dall'esistenza dei vizi e delle difformità esistenti al momento della compravendita, considerati: a) Il costo delle opere per restituire all'immobile la conformità agli atti autorizzativi rilasciati dal Comune ed alla normativa urbanistica;
b) Il valore della parte di edificio che, in conseguenza delle modifiche imposte dalla Autorità amministrativa per il rilascio della concessione in sanatoria sia divenuta, in tutto o in parte, inutilizzabile. n ) Verifichi, in particolare, se i costi a), la Società Italiana siano stati i seguenti: a.1) Costo della sanatoria € 32.848,72 (doc. 37); a.2) Competenze dell'Arch.
€ 31.212,48 (doc. 38); a.3) Competenze dell'Ing. € 21.264,60 (doc. 39); a.4) Lavoro per Per_3 Persona_4 la riduzione del locale commerciale, per lo smontaggio della parete anteriore e lato est, rimontaggio completo opere murarie
e tinteggiatura, per € 8.600,00 (doc. 40); a.5) Cartongesso per riduzione spazi, per € 4.692,00 (doc. 41); a.6) Costo indagini ed accertamenti strutturali sulla costruzione, per €. 2.440.00 (doc. 42). o) Dica il CTU, con riferimento all'aspetto sub b) di cui sopra, se, a seguito della scoperta delle difformità e degli interventi per la loro eliminazione, si è verificato che: per la eliminazione di alcuni muri divisori interni necessitati dalla riconduzione a regolarità del bene, si sono resi praticamente inutilizzabili ben due degli otto appartamenti ricavati nell'edificio, con un decremento del loro valore, determinandone l'ammontare, indicativamente specificato in citazione in € 200.000; rispetto alla originaria destinazione (magazzino) la Società venditrice, ad opera del Direttore dei Lavori da essa nominato (Ing. , Persona_2 aveva sottoposto alla diversa destinazione a “garage” l'intero vano seminterrato, con una diminuzione del valore dell'immobile, pari ad € 200.000,00”.
II-5.1. L'elaborato dell'ausiliario risulta completo ed esaustivo rispetto al perimetro dell'indagine demandatagli con il quesito del Tribunale. Le conclusioni cui il tecnico giunge risultano fondarsi su una metodologia d'analisi congrua e scevra da vizi logici. Sicché, i risultati dell'indagine ben possono essere in questa sede integralmente recepiti ai fini della risoluzione della lite.
II-6. Atteso il tenore delle difese della convenuta, risulta indispensabile chiarire se le difformità che hanno impedito il tempestivo rilascio del certificato di agibilità e che hanno importato l'avvio del complesso procedimento di sanatoria, culminato con l'adozione del p.d.c. n. 9/2018, fossero già presenti nell'immobile alla data del 24/12/2009 o se siano intervenute in data successiva.
Nel secondo caso, difatti, le conseguenze pregiudizievoli lamentate dall'attrice non potrebbero che rimanere a suo carico, in quanto derivanti da condotte modificative del fabbricato alla stessa imputabili, ormai proprietaria del complesso. Nel primo caso, invece, poiché dall'atto di compravendita risulta che l'alienante abbia venduto l'immobile oggetto di causa, in quel momento ancora in costruzione, con tutti i diritti e gli obblighi di cui alla convenzione edilizia del 24/06/2005, eventuali difformità all'epoca già presenti rispetto al titolo avrebbero evidenti conseguenze sull'equilibrio sinallagmatico del contratto concluso in data 24/12/2009.
pagina 6 di 10 II-6.1. Orbene, l'indagine tecnica affidata all'ausiliario del Tribunale ha accertato, attraverso l'esame della documentazioni in atti e di quella acquisita dagli uffici pubblici competenti, nonché previa ispezione ai luoghi di causa, che “Le condizioni dell'immobile alla data della stipula dell'atto di compravendita
(24 dicembre 2009), la sua esatta conformazione e consistenza e, di conseguenza, la sua conformità agli atti autorizzativi in base ai quali esso era stato realizzato, è accertabile esclusivamente per deduzione logica che tenga conto della natura e tipologia delle difformità rappresentate negli elaborati grafici progettuali allegati alla richiesta di sanatoria prot. 3496 del 20.03.2017, successivamente confluita nel P.d.C. n. 9/2018, e richiamate dal con nota prot. 10.664 del CP_5
23.08.2017, (…) In altre parole, detto accertamento, in assenza di prove documentali, deve basarsi necessariamente sulla mera valutazione della possibilità concreta di apportare dette modifiche successivamente alla completa realizzazione al rustico del fabbricato”.
Sulla scorta di tale condivisibile prospettiva d'indagine – di carattere necessariamente induttivo –
l'ausiliario ha individuato le lavorazioni che hanno impedito il tempestivo rilascio del certificato di agibilità, effettuate con ogni probabilità in data antecedente alla stipula della compravendita e, in particolare:
a) l'aumento dell'altezza interna del piano interrato, da metri 2,40 a metri 3,25, con relativo aumento in altezza del fabbricato;
b) l'aumento della superficie (coperta) del solaio del piano terzo sottotetto e la diversa conformazione del tetto di copertura, comportante una sostanziale modifica degli abbaini;
c) la realizzazione della pensilina fotovoltaica posta al piano seminterrato.
L'ausiliario ha invece concluso nel senso che le modificazioni relative al piano terra (locale commerciale) siano state realizzate dalla parte attrice, in epoca successiva al trasferimento immobiliare.
II-7. Poiché le difformità di cui alle lett. a), b) e c), che hanno comportato l'avvio della defatigante pratica in sanatoria da parte dell'acquirente, onde consentire di superare i rilievi opposti al rilascio del certificato di agibilità, indispensabile per lo sfruttamento economico del fabbricato, sono da imputarsi Co a , deve ritenersi fondata la domanda attorea relativa alla riduzione del prezzo, nei limiti – anche quantitativi – di seguito meglio precisati.
È evidente, infatti, che i costi sostenuti da per rimuovere le difformità presenti all'atto Parte_1 della compravendita, debbano essere detratti dal prezzo di acquisto del bene, in applicazione del disposto di cui all'art. 1489 c.c. Come chiarito da stabile giurisprudenza di legittimità, infatti, “In ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non
pagina 7 di 10 sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto” (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 27559 del 28/09/2023, Rv.
669155-01). Co Deve osservarsi, a tale ultimo proposito, che , pur essendo di ciò gravata, non ha offerto alcuna prova in ordine alla conoscenza o alla conoscibilità delle difformità da parte dell'acquirente, essendosi la stessa limitata a generiche allegazioni e rinvii a clausole di non immediata portata precettiva dell'atto pubblico del 24/12/2009.
II-7.1. Posto quanto sopra, il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto a quantificare la riduzione del prezzo dell'immobile “tenendo conto: a) del minor valore dell'immobile oggetto di compravendita a seguito della privazione di quelle porzioni che si è reso necessario eliminare per riportare nello stato di conformità urbanistica l'intero edificio, così da ricondurre l'immobile nella situazione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se non fosse stato affetto da difetti. Detta riduzione ha tenuto conto delle difformità che si ritiene, con ogni probabilità, siano state effettuate precedentemente alla data di stipula dell'atto di compravendita del 24 dicembre 2009; b) delle spese e dei costi sostenuti per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile, comprendenti la sanzione amministrativa, le opere edili di ripristino e gli onorari dei professionisti intervenuti”.
In definitiva, il CTU ha concluso che: “Quanto al minor valore che l'immobile oggetto di compravendita ha subito
a seguito della eliminazione delle difformità realizzate antecedentemente alla stipula dell'atto di compravendita (24 dicembre 2009), come descritto al capitolo 5.2 della presente relazione, è stato stimato il seguente importo: euro
168.976,00 (euro centosessantottomilanovecentosettantasei/00). Quanto alle spese e ai costi sostenuti per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile, comprendenti la sanzione amministrativa, le opere edili di ripristino e gli onorari dei professionisti intervenuti, come descritto al capitolo 5.3 della presente relazione, è stato stimato il seguente importo: euro 74.956,46 (euro settantaquattromilanovecentocinquantasei/46). Pertanto, il valore complessivo della riduzione del prezzo di compravendita dell'immobile di cui è causa è il seguente: euro 243.932,46”.
II-8. Al prezzo di vendita va dunque detratto l'importo di euro 168.976,00, tenuto conto che lo stesso
è stato determinato sulla scorta della riduzione della superficie commerciale del fabbricato, in ragione degli interventi resisi necessari per conformarlo alla disciplina urbanistica ed edilizia applicabile (cfr. §
3.2. lett. b) – atto di citazione).
Devono inoltre essere riconosciuti gli importi corrisposti a titolo di sanzione amministrativa (euro
32.878,22) e per le indagini e gli accertamenti strutturali sulla costruzione (euro 2.440,00) tenuto conto che tali corresponsioni risultano causalmente riconducibili alle difformità presenti già al 24/12/2009 e che l'attrice ne ha provato il relativo versamento.
II-8.1. Di contro, non possono essere riconosciute le spese relative alle competenze professionali dei tecnici e avendo parte attrice prodotto mere note spese o preventivi, Persona_3 Persona_4
pagina 8 di 10 senza aver provato l'effettivo esborso (cfr. doc. nn. 38 e 39 – citazione).
Neppure risultano riconoscibili gli importi delle lavorazioni per la riduzione del locale commerciale, trattandosi di difformità relative a interventi eseguiti successivamente alla stipula del contratto di compravendita e quelli relativi all'applicazione delle pareti in cartongesso per la riduzione degli spazzi, tenuto conto della genericità della richiesta e della mancata indicazione della consistenza della lavorazione, in modo da impedire un raffronto con i prezziari e i listini di riferimento.
II-9. In accoglimento dell'actio quanti minoris spiegata da deve dunque procedersi con Parte_1
Co la condanna di al pagamento di euro 204.294,22 a titolo di riduzione del prezzo del bene compravenduto.
La natura di debito di valuta del rimborso a favore dell'acquirente esclude di poter riconoscere alcunché
a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2060 del 29/01/2013).
Sono invece dovuti gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla notificazione dell'atto introduttivo (18/01/2019) all'effettivo soddisfo.
II-10. Non può invece essere accolta la richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'attrice in quanto fondata su allegazioni generiche e in alcun modo riscontrate all'esito della condotta istruttoria.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-11. Le spese di lite della fase di merito e del subprocedimento cautelare R.G. n. 268-1/2019 seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (per la fase di merito tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia individuato sulla scorta del decisum, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; valori medi per tutte le fasi – per la fase cautelare tabella n. 10, procedimenti cautelari;
valore della controversia individuato comunque sulla scorta del decisum, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; riduzione del 50% per tutte le fasi ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit., tenuto conto del carattere integralmente contumaciale del subprocedimento, del suo esito e della sua non particolare difficoltà).
Le spese di c.t.p. non possono essere liquidate, essendosi limitata l'attrice a produrre un mero pro forma
e non avendo la stessa documentato il pagamento dell'importo ivi indicato.
III-11.1. Le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto del
06/12/2022, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 268/2019 promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
- REVOCA la dichiarazione di contumacia di Controparte_1
- CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di euro 204.294,22, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c., dal 18/01/2019
[...] al soddisfo, per le causali di cui in motivazione;
- CONDANNA alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente procedimento e del subprocedimento R.G. n. 268-1/2019,
[...] che si liquidano in complessivi euro 18.132,50 per compensi e in euro 2.583,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
- PONE definitivamente a carico di le spese dell'espletata Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate con separato decreto del 06/12/2022.
Così deciso in Teramo, il 27 novembre 2025.
IL GIUDICE
UC Bordin
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice UC Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20/11/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 268 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 promossa da
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Lucio Del Paggio
-attrice- contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, in giudizio con l'avv. Carlo Del Torto
-convenuta-
***
OGGETTO: vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: - accertare e dichiarare che l'immobile venduto dalla convenuta all'attrice con atto per Notar del 24 dicembre Per_1
2009 era affetto da vizi consistenti nelle difformità urbanistiche accertate dalla consulenza tecnica d'ufficio; - dichiarare che la convenuta ha diritto alla riduzione del prezzo di vendita nella misura di €. 243.932,46
(duecentoquarantatremilanovecentotrentadue/46), come risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda;
- condannare la società convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 243.932,46, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, come per legge, -
pagina 1 di 10 condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio e del consulente di parte” (note sostitutive del 19/11/2025);
- PER LA CONVENUTA: “l'Intestato Tribunale adito voglia, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa,
− respingere la domanda promossa dalla in quanto infondata in fatto come in diritto, Parte_1 non provata e pretestuosa;
− condannare la parte attrice alla refusione delle spese e dei compensi di causa”
(note sostitutive del 18/11/2025).
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 25/01/2019 (di seguito “ Parte_1 Parte_1
Co
) ha convenuto in giudizio (di seguito “ ”), al fine di
[...] Controparte_1 ottenere la riduzione del prezzo di acquisto di un edificio per euro 501.057,80, oltre al risarcimento del danno per euro 185.000,00, con vittoria delle spese di lite.
I-1.1. A sostegno di simili richieste ha allegato e dedotto, tra l'altro: Parte_1
- di essere stata contattata nell'anno 2009 dall'ing. (di seguito anche solo “DL”) Persona_2 il quale aveva proposto l'acquisto di un fabbricato, in corso di costruzione, sito in Sant'Egidio alla Vibrata, Viale Kennedy, di cui il predetto professionista era stato nominato progettista e Co direttore dei lavori, di proprietà di;
- che in data 24/12/2009 era stato stipulato atto pubblico di compravendita tra Parte_1
Co e ove quest'ultima aveva dichiarato che “il fabbricato in oggetto al presente atto è stato costruito in conformità ai permessi di costruzione n. 01/2006 del 10 gennaio 2006 e n. 109/2006 del 22 dicembre 2006, entrambi rilasciati dalla competente autorità del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, e denuncia di inizio attività prot. 2373 del 14 febbraio 2008, quest'ultima corredata della dichiarazione asseverativa dell'esperto sulla conformità dell'opera agli strumenti urbanistici”;
- che, ultimato l'immobile, nella primavera 2016 aveva invitato il DL ad ultimare Parte_1 le pratiche volte al rilascio del certificato di agibilità, stante anche le trattative in corso con terzi per la vendita di due appartamenti e per la locazione di altre sette unità immobiliari e di un locale a piano terra;
- che solo nell'agosto 2016 il DL aveva rappresentato problematiche relative al rilascio delle certificazioni in parola;
- che con provvedimento n. prt. 10.664 del 23/08/2017 il Dirigente dell' Controparte_3
del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata aveva rappresentato che la pratica edilizia
[...]
pagina 2 di 10 concernente l'immobile acquistato aveva presentato una serie di difformità (aumento dell'altezza interna del piano seminterrato;
aumento della superficie del solaio del piano terzo sottotetto di circa mq. 120; diversa conformazione del tetto di copertura, comportante una sostanziale modifica degli abbaini, etc.), ostativi al rilascio del certificato di agibilità;
- di aver successivamente appreso che il DL, già in data 24/12/2009 aveva richiesto, a firma di Co
, una sanatoria per abusi già evidentemente realizzati prima della compravendita;
- di aver revocato l'incarico all'ing. di averlo sostituito con l'arch. , il Per_2 Persona_3 quale, accedendo presso gli uffici comunali, si era avveduto di una lunga serie di dinieghi opposti dall'Ente su altrettante istanze del DL (cfr. doc. nn. 7/16);
- che solo in data 01/12/2017 il Genio Civile si era espresso positivamente, con il successivo rilascio di formale autorizzazione in data 16/02/2018, cui aveva fatto seguito, in data
21/02/2018, il rilascio da parte del Comune del permesso di costruire n. 9/2018;
- che su indicazione del nuovo tecnico, al fine della regolarizzazione della situazione, si era resa necessaria anche l'eliminazione di alcuni muri divisori interni, il che aveva reso inutilizzabili ben due degli otto appartamenti ricavati nell'edificio, con i conseguenti, rilevantissimi danni, sia per la diminuzione di valore dell'immobile, sia all'immagine di essa proprietaria;
- di aver appreso, solo dopo la nomina del nuovo tecnico, che il DL, nella documentazione presentata al Comune ed al Genio Civile per l'ottenimento della agibilità, aveva previsto la demolizione di una parte dell'immobile e, segnatamente, proprio di quella in cui sono ubicati tutti i contatori ENEL, onde – in ragione della loro inamovibilità – si era dovuta studiare una soluzione alternativa, ovvero la riduzione della superficie del piano terra e la demolizione delle vetrine poste sul porticato, con ulteriore, notevolissimo dispendio di tempo e di denaro;
- di aver inoltre scoperto che lo stesso DL, allo scopo di sanare le gravi manchevolezze del proprio operato, aveva richiesto la sottoposizione a vincolo di autorimessa l'intero piano seminterrato, che - secondo il progetto originario e le intenzioni che avevano orientato essa attrice all'acquisto dell'immobile – avrebbero dovuto avere la destinazione di magazzino;
Co
- che, pertanto, doveva essere condannata alla restituzione dell'importo di euro 501.057,80
a titolo di riduzione dell'originario prezzo di acquisto (euro 1.260.000,00) e al pagamento di euro 185.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
I-2. Con comparsa ex art. 293 c.p.c. del 16/03/2021 si è tardivamente costituita
[...]
concludendo nei termini esposti in epigrafe e chiedendo il rigetto della domanda Controparte_4 attorea.
pagina 3 di 10 Co I-2.1. ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- che la sua tardiva costituzione in giudizio era ascrivibile ad un omesso controllo della casella
PEC, pur ammettendo la non ricorrenza dei presupposti per la rimessione in termini;
- che l'attrice, all'atto dell'acquisto, doveva ritenersi ben consapevole delle problematiche inerenti all'immobile acquistato allo stato grezzo;
- che, in ogni caso, il fabbricato era perfettamente corrispondente e in regola con i titoli edilizi e che ogni problematica, successiva alla vendita, non poteva che essere ricondotta a specifica responsabilità della parte acquirente;
- che il rilascio del certificato di abitabilità, infatti, era stato impedito dall'esistenza di lavorazioni in difformità riconducibili unicamente all'operato di e non già della società Parte_1 alienante;
- l'indimostrata ricorrenza dell'ingente richiesta risarcitoria, comunque eccessiva nel quantum.
I-3. Alla prima udienza del 06/06/2019 è stata dichiarata la contumacia della società convenuta, poi tardivamente costituitasi, e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
I-3.1. La causa, istruita documentalmente e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 20/11/2025 al cui esito, con ordinanza del giorno
27/11/2025, è stato riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA. Co II-4. Deve in primo luogo procedersi alla revoca della declaratoria di contumacia di .
II-5. Particolare rilevanza, ai fini della decisione della controversia assumono i risultati cui è giunto l'ausiliario incaricato dal Tribunale di rispondere ai seguenti quesiti: “Il CTU - sulla base della documentazione in atti, acquisita presso pubblici Uffici la documentazione ulteriore eventualmente necessaria ai fini dello svolgimento delle indagini peritali, previo esame dei luoghi di causa, determini, nell'ottica dell'actio quanti minoris esercitata dall'attrice, la riduzione del prezzo corrisposto alla società convenuta in relazione alla vendita dell'immobile per cui è causa tenuto conto di tutti i profili evidenziati nei quesiti articolati dalla medesima attrice nella relativa seconda memoria, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere p) e q)” e, segnatamente: “a) Descriva il CTU lo stato dei luoghi ed il fabbricato oggetto di causa, corredando l'elaborato di planimetrie e documentazione fotografica;
b) Descriva il CTU le condizioni dell'immobile alla data della stipula dell'atto di compravendita (24 dicembre 2009) e la sua conformità agli atti autorizzativi in base ai quali esso era stato realizzato, e, segnatamente, accerti se esso presentasse le difformità
(contestate dal Comune in data 23 agosto 2017 (doc. 3 )) e, cioè, l'aumento dell'altezza interna del piano seminterrato;
pagina 4 di 10 aumento della superficie del solaio del piano terzo sottotetto di circa mq. 120; diversa conformazione del tetto di copertura, comportante una sostanziale modifica degli abbaini, etc., difformità di gravità tale da rendere immeritevole di accoglimento la richiesta di agibilità del manufatto;
c) Precisi il CTU se la richiesta di sanatoria (doc. 22) presentata dall'Ing. Per_2 nello stesso giorno di stipula dell'atto pubblico (24 dicembre 2009) evidenziasse le effettive condizioni dell'immobile e se già, alla data predetta, esso fosse affetto dai vizi successivamente riscontrati;
d) Ripercorra l'iter della pratica edilizia dalla data della compravendita (24 dicembre 2009) a quella attuale, evidenziandone i passaggi salienti;
e) Dica il CTU se le difformità e le criticità denunziate dal siano state sanate a cura e spese della CP_5 Parte_2 illustrando l'iter amministrativo seguito per ottenere la sanatoria delle difformità e quantificando, sempre sulla base della documentazione in atti, i costi occorsi per la sanatoria stessa;
f) Accerti il CTU se l'attività svolta dal professionista incaricato della progettazione e della direzione di lavori sia stato conforme ai doveri di competenza e diligenza che gli facevano carico, evidenziando gli errori, le manchevolezze e le incongruenze che hanno reso estremamente lungo e difficoltoso
l'ottenimento della licenza di agibilità per tutto l'edificio; g) Verifichi il CTU se le tavole progettuali allegate alla domanda di sanatoria scaturita nel permesso a costruire n. 9/2018, predisposte in totale autonomia e ad insaputa della committente dall'Ing. contengano una rappresentazione dell'immobile, anche nelle suddivisioni interne, completamente fedele Per_2
o difforme dalla realtà, ed artatamente modificata al fine di rendere accoglibile la domanda di sanatoria;
h) Specifichi, al riguardo, quali interventi e modificazioni, rispetto allo stato della pratica, siano stati predisposti ed eseguiti su indicazione del nuovo Direttore dei Lavori Arch. i) Accerti e verifichi se, al fine di regolarizzare la situazione, Persona_3 si rese necessaria anche la eliminazione di alcuni muri divisori interni, e se tali opere abbiano, o meno, reso inutilizzabili ben due degli otto appartamenti ricavati nell'edificio; j) Accerti, inoltre, se l'Ing. nella documentazione presentata Per_2 al Comune ed al Genio Civile per l'ottenimento della agibilità, avesse o meno previsto la demolizione di una parte dell'immobile e, segnatamente, proprio di quella in cui sono ubicati tutti i contatori ENEL, onde – in ragione della loro inamovibilità – venne predisposta una soluzione alternativa, ovvero la riduzione della superficie del piano terra e la demolizione delle vetrine poste sul porticato, con ulteriore, notevolissimo dispendio di tempo e di denaro;
k) Verifichi, ancora, se lo stesso Ing. allo scopo di sanare le gravi manchevolezze del proprio operato, aveva richiesto la Per_2 sottoposizione del vincolo a garage dell'intero piano seminterrato, che - secondo il progetto originario e le intenzioni che avevano mosso all'acquisto dell'immobile – avrebbero dovuto avere la destinazione a magazzino, Parte_1 omettendo anche avviare la pratica per la sicurezza al competente Ufficio dei Vigili del Fuoco;
l) Dica, inoltre, il CTU se le gravi difformità riscontrate fossero tutte quelle, realizzate in gran parte nell'anno 2007 (e quindi anteriormente all'atto di compravendita di cui si è detto) in relazione alle quali è stata presentata in data 20 marzo 2017, dalla
[...]
l'stanza diretta ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria, ai sensi degli artt. 34 e 36 del D.P.R. Parte_2
380/2001, per il ripristino della regolarità edilizia dell'immobile (doc. 23), in relazione alla quale è stato rilasciato il permesso n. 9/2018 in data 11 febbraio 2018 (doc. 24); m) Determini e quantifichi la riduzione del prezzo pagato
pagina 5 di 10 dalla Società acquirente (€ 1.260.000,00) nella misura corrispondente alla percentuale di disvalore della cosa derivante dall'esistenza dei vizi e delle difformità esistenti al momento della compravendita, considerati: a) Il costo delle opere per restituire all'immobile la conformità agli atti autorizzativi rilasciati dal Comune ed alla normativa urbanistica;
b) Il valore della parte di edificio che, in conseguenza delle modifiche imposte dalla Autorità amministrativa per il rilascio della concessione in sanatoria sia divenuta, in tutto o in parte, inutilizzabile. n ) Verifichi, in particolare, se i costi a), la Società Italiana siano stati i seguenti: a.1) Costo della sanatoria € 32.848,72 (doc. 37); a.2) Competenze dell'Arch.
€ 31.212,48 (doc. 38); a.3) Competenze dell'Ing. € 21.264,60 (doc. 39); a.4) Lavoro per Per_3 Persona_4 la riduzione del locale commerciale, per lo smontaggio della parete anteriore e lato est, rimontaggio completo opere murarie
e tinteggiatura, per € 8.600,00 (doc. 40); a.5) Cartongesso per riduzione spazi, per € 4.692,00 (doc. 41); a.6) Costo indagini ed accertamenti strutturali sulla costruzione, per €. 2.440.00 (doc. 42). o) Dica il CTU, con riferimento all'aspetto sub b) di cui sopra, se, a seguito della scoperta delle difformità e degli interventi per la loro eliminazione, si è verificato che: per la eliminazione di alcuni muri divisori interni necessitati dalla riconduzione a regolarità del bene, si sono resi praticamente inutilizzabili ben due degli otto appartamenti ricavati nell'edificio, con un decremento del loro valore, determinandone l'ammontare, indicativamente specificato in citazione in € 200.000; rispetto alla originaria destinazione (magazzino) la Società venditrice, ad opera del Direttore dei Lavori da essa nominato (Ing. , Persona_2 aveva sottoposto alla diversa destinazione a “garage” l'intero vano seminterrato, con una diminuzione del valore dell'immobile, pari ad € 200.000,00”.
II-5.1. L'elaborato dell'ausiliario risulta completo ed esaustivo rispetto al perimetro dell'indagine demandatagli con il quesito del Tribunale. Le conclusioni cui il tecnico giunge risultano fondarsi su una metodologia d'analisi congrua e scevra da vizi logici. Sicché, i risultati dell'indagine ben possono essere in questa sede integralmente recepiti ai fini della risoluzione della lite.
II-6. Atteso il tenore delle difese della convenuta, risulta indispensabile chiarire se le difformità che hanno impedito il tempestivo rilascio del certificato di agibilità e che hanno importato l'avvio del complesso procedimento di sanatoria, culminato con l'adozione del p.d.c. n. 9/2018, fossero già presenti nell'immobile alla data del 24/12/2009 o se siano intervenute in data successiva.
Nel secondo caso, difatti, le conseguenze pregiudizievoli lamentate dall'attrice non potrebbero che rimanere a suo carico, in quanto derivanti da condotte modificative del fabbricato alla stessa imputabili, ormai proprietaria del complesso. Nel primo caso, invece, poiché dall'atto di compravendita risulta che l'alienante abbia venduto l'immobile oggetto di causa, in quel momento ancora in costruzione, con tutti i diritti e gli obblighi di cui alla convenzione edilizia del 24/06/2005, eventuali difformità all'epoca già presenti rispetto al titolo avrebbero evidenti conseguenze sull'equilibrio sinallagmatico del contratto concluso in data 24/12/2009.
pagina 6 di 10 II-6.1. Orbene, l'indagine tecnica affidata all'ausiliario del Tribunale ha accertato, attraverso l'esame della documentazioni in atti e di quella acquisita dagli uffici pubblici competenti, nonché previa ispezione ai luoghi di causa, che “Le condizioni dell'immobile alla data della stipula dell'atto di compravendita
(24 dicembre 2009), la sua esatta conformazione e consistenza e, di conseguenza, la sua conformità agli atti autorizzativi in base ai quali esso era stato realizzato, è accertabile esclusivamente per deduzione logica che tenga conto della natura e tipologia delle difformità rappresentate negli elaborati grafici progettuali allegati alla richiesta di sanatoria prot. 3496 del 20.03.2017, successivamente confluita nel P.d.C. n. 9/2018, e richiamate dal con nota prot. 10.664 del CP_5
23.08.2017, (…) In altre parole, detto accertamento, in assenza di prove documentali, deve basarsi necessariamente sulla mera valutazione della possibilità concreta di apportare dette modifiche successivamente alla completa realizzazione al rustico del fabbricato”.
Sulla scorta di tale condivisibile prospettiva d'indagine – di carattere necessariamente induttivo –
l'ausiliario ha individuato le lavorazioni che hanno impedito il tempestivo rilascio del certificato di agibilità, effettuate con ogni probabilità in data antecedente alla stipula della compravendita e, in particolare:
a) l'aumento dell'altezza interna del piano interrato, da metri 2,40 a metri 3,25, con relativo aumento in altezza del fabbricato;
b) l'aumento della superficie (coperta) del solaio del piano terzo sottotetto e la diversa conformazione del tetto di copertura, comportante una sostanziale modifica degli abbaini;
c) la realizzazione della pensilina fotovoltaica posta al piano seminterrato.
L'ausiliario ha invece concluso nel senso che le modificazioni relative al piano terra (locale commerciale) siano state realizzate dalla parte attrice, in epoca successiva al trasferimento immobiliare.
II-7. Poiché le difformità di cui alle lett. a), b) e c), che hanno comportato l'avvio della defatigante pratica in sanatoria da parte dell'acquirente, onde consentire di superare i rilievi opposti al rilascio del certificato di agibilità, indispensabile per lo sfruttamento economico del fabbricato, sono da imputarsi Co a , deve ritenersi fondata la domanda attorea relativa alla riduzione del prezzo, nei limiti – anche quantitativi – di seguito meglio precisati.
È evidente, infatti, che i costi sostenuti da per rimuovere le difformità presenti all'atto Parte_1 della compravendita, debbano essere detratti dal prezzo di acquisto del bene, in applicazione del disposto di cui all'art. 1489 c.c. Come chiarito da stabile giurisprudenza di legittimità, infatti, “In ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non
pagina 7 di 10 sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto” (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 27559 del 28/09/2023, Rv.
669155-01). Co Deve osservarsi, a tale ultimo proposito, che , pur essendo di ciò gravata, non ha offerto alcuna prova in ordine alla conoscenza o alla conoscibilità delle difformità da parte dell'acquirente, essendosi la stessa limitata a generiche allegazioni e rinvii a clausole di non immediata portata precettiva dell'atto pubblico del 24/12/2009.
II-7.1. Posto quanto sopra, il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto a quantificare la riduzione del prezzo dell'immobile “tenendo conto: a) del minor valore dell'immobile oggetto di compravendita a seguito della privazione di quelle porzioni che si è reso necessario eliminare per riportare nello stato di conformità urbanistica l'intero edificio, così da ricondurre l'immobile nella situazione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se non fosse stato affetto da difetti. Detta riduzione ha tenuto conto delle difformità che si ritiene, con ogni probabilità, siano state effettuate precedentemente alla data di stipula dell'atto di compravendita del 24 dicembre 2009; b) delle spese e dei costi sostenuti per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile, comprendenti la sanzione amministrativa, le opere edili di ripristino e gli onorari dei professionisti intervenuti”.
In definitiva, il CTU ha concluso che: “Quanto al minor valore che l'immobile oggetto di compravendita ha subito
a seguito della eliminazione delle difformità realizzate antecedentemente alla stipula dell'atto di compravendita (24 dicembre 2009), come descritto al capitolo 5.2 della presente relazione, è stato stimato il seguente importo: euro
168.976,00 (euro centosessantottomilanovecentosettantasei/00). Quanto alle spese e ai costi sostenuti per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile, comprendenti la sanzione amministrativa, le opere edili di ripristino e gli onorari dei professionisti intervenuti, come descritto al capitolo 5.3 della presente relazione, è stato stimato il seguente importo: euro 74.956,46 (euro settantaquattromilanovecentocinquantasei/46). Pertanto, il valore complessivo della riduzione del prezzo di compravendita dell'immobile di cui è causa è il seguente: euro 243.932,46”.
II-8. Al prezzo di vendita va dunque detratto l'importo di euro 168.976,00, tenuto conto che lo stesso
è stato determinato sulla scorta della riduzione della superficie commerciale del fabbricato, in ragione degli interventi resisi necessari per conformarlo alla disciplina urbanistica ed edilizia applicabile (cfr. §
3.2. lett. b) – atto di citazione).
Devono inoltre essere riconosciuti gli importi corrisposti a titolo di sanzione amministrativa (euro
32.878,22) e per le indagini e gli accertamenti strutturali sulla costruzione (euro 2.440,00) tenuto conto che tali corresponsioni risultano causalmente riconducibili alle difformità presenti già al 24/12/2009 e che l'attrice ne ha provato il relativo versamento.
II-8.1. Di contro, non possono essere riconosciute le spese relative alle competenze professionali dei tecnici e avendo parte attrice prodotto mere note spese o preventivi, Persona_3 Persona_4
pagina 8 di 10 senza aver provato l'effettivo esborso (cfr. doc. nn. 38 e 39 – citazione).
Neppure risultano riconoscibili gli importi delle lavorazioni per la riduzione del locale commerciale, trattandosi di difformità relative a interventi eseguiti successivamente alla stipula del contratto di compravendita e quelli relativi all'applicazione delle pareti in cartongesso per la riduzione degli spazzi, tenuto conto della genericità della richiesta e della mancata indicazione della consistenza della lavorazione, in modo da impedire un raffronto con i prezziari e i listini di riferimento.
II-9. In accoglimento dell'actio quanti minoris spiegata da deve dunque procedersi con Parte_1
Co la condanna di al pagamento di euro 204.294,22 a titolo di riduzione del prezzo del bene compravenduto.
La natura di debito di valuta del rimborso a favore dell'acquirente esclude di poter riconoscere alcunché
a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2060 del 29/01/2013).
Sono invece dovuti gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla notificazione dell'atto introduttivo (18/01/2019) all'effettivo soddisfo.
II-10. Non può invece essere accolta la richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'attrice in quanto fondata su allegazioni generiche e in alcun modo riscontrate all'esito della condotta istruttoria.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-11. Le spese di lite della fase di merito e del subprocedimento cautelare R.G. n. 268-1/2019 seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (per la fase di merito tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia individuato sulla scorta del decisum, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; valori medi per tutte le fasi – per la fase cautelare tabella n. 10, procedimenti cautelari;
valore della controversia individuato comunque sulla scorta del decisum, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; riduzione del 50% per tutte le fasi ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit., tenuto conto del carattere integralmente contumaciale del subprocedimento, del suo esito e della sua non particolare difficoltà).
Le spese di c.t.p. non possono essere liquidate, essendosi limitata l'attrice a produrre un mero pro forma
e non avendo la stessa documentato il pagamento dell'importo ivi indicato.
III-11.1. Le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto del
06/12/2022, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 268/2019 promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
- REVOCA la dichiarazione di contumacia di Controparte_1
- CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di euro 204.294,22, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c., dal 18/01/2019
[...] al soddisfo, per le causali di cui in motivazione;
- CONDANNA alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente procedimento e del subprocedimento R.G. n. 268-1/2019,
[...] che si liquidano in complessivi euro 18.132,50 per compensi e in euro 2.583,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
- PONE definitivamente a carico di le spese dell'espletata Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate con separato decreto del 06/12/2022.
Così deciso in Teramo, il 27 novembre 2025.
IL GIUDICE
UC Bordin
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