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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/07/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 534/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n r.g. 534/2022 promossa da:
, , , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
ANNETTA NICOLA ATTORI contro
, con il patrocinio dell'avv. FABIANO FABRIZIO CONVENUTO Controparte_1
OGGETTO: servitù di passaggio ex art. 1062 cc
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 1.2.2022 gli attori in epigrafe indicati citano in giudizio il sig. Controparte_1 dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio sulla particella n. 801 del foglio 22, a favore del fondo di loro proprietà sito in Spezzano della Sila alla loc.
Camigliatello, via Roma n. 40,42,44 e 48. Con il favore delle spese e competenze di lite.
All'udienza del 07.06.2022 il G.I., preso atto della regolarità della notifica dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia del convenuto, non comparso in udienza e assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c.
Si costituiva, con comparsa del 30.06.2022, il convenuto sig. , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità della domanda, per mancata individuazione precisa dei fondi coinvolti;
chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, e comunque per l'estinzione della servitù per non uso ventennale ex art. 1071 c.c. e la mancanza di utilità del passaggio per gli attori. Con vittoria di pagina 1 di 5 spese e competenze di lite.
Con ordinanza dell'8.11.2022, venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti.
La causa veniva istruita con prove orali assunte all'udienza del 7.2.2023 e del 10.5.2023 e del 9.7.2024.
Dopo rinvio disposto per l'adesione del procuratore di parte attrice all'astensione dalle udienze proclamata dall'avvocatura, alla successiva 'udienza dell'08.04.2025 la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è fondata.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda per mancata individuazione dei fondi su cui dovrebbe gravare la servitù di passaggio.
La particella per cui è processo risulta esattamente determinata, n. 801 del foglio 22, e la questione della mancata indicazione del comune interessato non assume rilievo specifico atteso che l'atto introduttivo è stato corredato da ampia documentazione in cui si descrivono i fondi interessati.
Nel merito.
Gli odierni attore chiedono di accertare, a favore del fondo di loro proprietà, l'esistenza della servitù di passaggio, per destinazione del padre di famiglia, sulla particella n. 801 del foglio 22 di proprietà del convenuto.
Gli attori premettono che l'intero complesso immobiliare, comprendente il fondo attuale degli attori e la particella n. 801, di proprietà del convenuto, apparteneva originariamente alla . Controparte_2
In seguito al fallimento delle Società, parte del fondo e precisamente la particella n. 183 sub 4,graffata alla particella 803 sub1 e 861 sub1 veniva aggiudicata all'asta alla la quale cedeva la proprietà agli CP_3 odierni attori.
La particella n. 183 veniva acquistata dal convenuto , titolare della ditta “Sila Funghi di Controparte_1
CA RO.
Si tratta di immobile ceduto ai soci , e con atto del notaio Parte_1 Parte_2 Parte_3 di Cosenza del 26/05/2020, articolato su tre livelli ovvero un piano terra, con Persona_1 ingresso dalla via Roma ed ingresso laterale su corte comune con bureau hotel, un primo piano sottostrada con ingresso, oltre che dalle scale interne, anche dalla via Corrado Alvaro attraverso una scaletta esterna nonché attraverso una porta metallica posta sul lato ovest, un secondo piano sottostrada con accesso ricadente sulla particella n. 801 dello stesso foglio n. 22 del mappale catastale confinante con la via Corrado
pagina 2 di 5 Alvaro di Camigliatello silano.
Parte attrice evidenzia che l'accesso attraverso la porta in ferro di cui al punto n. 3 è riportato su tutte le planimetrie catastali, oltre che sulla perizia redatta in sede fallimentare, ed era comunque di fatto esistente al momento dell'acquisto da parte della e che dava accesso al primo piano sottostrada CP_3 dell'immobile.
Orbene, la fattispecie all'esame del Tribunale va affrontata alla luce della verifica della sussistenza dei presupposti e requisiti necessari per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.
Ed invero, le servitù che sorgono per destinazione del padre di famiglia sono regolate dagli artt. 1061 e ss.
c.c. e si hanno quando risulta che "due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù" (art. 1062, co.1 c.c.).
Al comma 2 è previsto che "Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati" (art. 1062, co.2 c.c.).
Caratteristica precipua delle servitù per destinazione del padre di famiglia, come quelle per usucapione, è che possono essere solo apparenti, cioè devono esserci "opere visibili e permanenti destinate al oro esercizio" (v. art. 1061 c.c).
Nel caso in esame si tratta di accesso all'immobile, ricadente sulla particella n. 801 del foglio 22, oggi di proprietà del convenuto, che apparteneva precedentemente alla stessa società fallita e quindi alla procedura concorsuale, ma che non ha formato oggetto di cessione in favore degli attori ed ha quindi determinato
(per effetto della divisione delle proprietà) la costituzione di una servitù di passaggio ex art. 1062 c.c. ultimo comma a favore del fondo acquistato dalla CP_3
La prospettazione di parte convenuta, secondo cui l'accesso esistente è stato creato nel mentre era in corso la procedura esecutiva e poco prima dell'aggiudicazione dei lotti messi in vendita ed acquisiti sia degli odierni istanti che del convenuto non trova riscontro sia avuto riguardo alle testimonianze CP_1 escusse sia con riguardo alla documentazione in atti.
Risulta rispettato il requisito dell'esistenza di segni ed opere visibili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del peso imposto al fondo servente, quando vi era un unico proprietario -
[...]
- e dalla situazione dei luoghi emerga la presenza di una servitù a carico di uno dei fondi e a CP_2 favore dell'altro.
I documenti in atti confermano la presenza dell'accesso alla data di trasferimento del bene dell'1.4.2019, ed pagina 3 di 5 emerge altresì dalla planimetria allegata al decreto di trasferimento, e dalla comunicazione del 19/03/2021 indirizzata sia al G.D. che al Curatore.
Quanto alle testimonianze escusse va rilevato che concordemente descrivono la presenza della porta in ferro mai murata né dall'interno né dall'esterno. In particolare, il teste nella sua qualità di Testimone_1 avvocato curatore del fallimento Eredi Leonetti Salvatore Snc nonché custode dell'immobile oggetto della procedura di espropriazione immobiliare specifica di averne appreso l'esistenza nell'anno 2017 a seguito di una terza perizia effettuata per la stima dell'immobile sbarrata all'altezza della serratura e nascosta da una serie di scaffali.
Risulta rispettato il requisito dell'esistenza di segni ed opere visibili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del peso imposto al fondo servente, quando vi era un unico proprietario -
[...]
- e dalla situazione dei luoghi emerga la presenza di una servitù a carico di uno dei fondi e a CP_2 favore dell'altro.
La ratio della costituzione della servitù consiste proprio nel mantenere, al momento della separazione, il vincolo tra i due fondi che ha consentito una più vantaggiosa utilizzazione di quello dominante e si determina non in virtù di una manifestazione di volontà negoziale ma per la presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù e che siano rivelatrici dell'esistenza del peso gravante sul fondo servente.
Nel caso di specie, sussistono gli elementi costitutivi di una fattispecie complessa: 1)esistenza di due fondi appartenenti allo stesso proprietario tra cui, con opere visibili si sia costituito un rapporto obiettivo di servizio tale da manifestare l'esistenza di una servitù se i due fondi o le parti del fondo appartenessero a distinti proprietari;
2) la separazione dei due fondi o delle due parti del fondo per effetto di un atto di alienazione volontario. In presenza di tali elementi e in mancanza , all'atto della alienazione di una volontà contraria, la servitù si intende stabilita ope legis a titolo originario (cfr. Cass.24849/05).
In ultimo, va rilevato che non rilevano le modificazioni successive incidenti negativamente sulla situazione di fatto ai fini dell'acquisto del diritto o della sua opponibilità a chi sia subentrato nella proprietà del fondo servente.(Cass.14693/02).
Va, su tali basi, accolta la domanda.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 (causa indeterminabile -complessità bassa) per la fase decisionale dimezzata del 50% per la natura non complessa e l'attività defensionale prestata e senza distrazione ex art. 93 cpc non invocata.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda dell'attrice e per l'effetto dichiara la esistenza della servitù ex art. 1062 c.c. di passaggio sulla particella n. 801 del foglio 22 a favore del fondo di proprietà degli attori , Parte_1
, ; Parte_2 Parte_3
-condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 277,29 per spese e €
6.164 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza il 3.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n r.g. 534/2022 promossa da:
, , , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
ANNETTA NICOLA ATTORI contro
, con il patrocinio dell'avv. FABIANO FABRIZIO CONVENUTO Controparte_1
OGGETTO: servitù di passaggio ex art. 1062 cc
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 1.2.2022 gli attori in epigrafe indicati citano in giudizio il sig. Controparte_1 dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio sulla particella n. 801 del foglio 22, a favore del fondo di loro proprietà sito in Spezzano della Sila alla loc.
Camigliatello, via Roma n. 40,42,44 e 48. Con il favore delle spese e competenze di lite.
All'udienza del 07.06.2022 il G.I., preso atto della regolarità della notifica dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia del convenuto, non comparso in udienza e assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c.
Si costituiva, con comparsa del 30.06.2022, il convenuto sig. , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità della domanda, per mancata individuazione precisa dei fondi coinvolti;
chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, e comunque per l'estinzione della servitù per non uso ventennale ex art. 1071 c.c. e la mancanza di utilità del passaggio per gli attori. Con vittoria di pagina 1 di 5 spese e competenze di lite.
Con ordinanza dell'8.11.2022, venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti.
La causa veniva istruita con prove orali assunte all'udienza del 7.2.2023 e del 10.5.2023 e del 9.7.2024.
Dopo rinvio disposto per l'adesione del procuratore di parte attrice all'astensione dalle udienze proclamata dall'avvocatura, alla successiva 'udienza dell'08.04.2025 la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è fondata.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda per mancata individuazione dei fondi su cui dovrebbe gravare la servitù di passaggio.
La particella per cui è processo risulta esattamente determinata, n. 801 del foglio 22, e la questione della mancata indicazione del comune interessato non assume rilievo specifico atteso che l'atto introduttivo è stato corredato da ampia documentazione in cui si descrivono i fondi interessati.
Nel merito.
Gli odierni attore chiedono di accertare, a favore del fondo di loro proprietà, l'esistenza della servitù di passaggio, per destinazione del padre di famiglia, sulla particella n. 801 del foglio 22 di proprietà del convenuto.
Gli attori premettono che l'intero complesso immobiliare, comprendente il fondo attuale degli attori e la particella n. 801, di proprietà del convenuto, apparteneva originariamente alla . Controparte_2
In seguito al fallimento delle Società, parte del fondo e precisamente la particella n. 183 sub 4,graffata alla particella 803 sub1 e 861 sub1 veniva aggiudicata all'asta alla la quale cedeva la proprietà agli CP_3 odierni attori.
La particella n. 183 veniva acquistata dal convenuto , titolare della ditta “Sila Funghi di Controparte_1
CA RO.
Si tratta di immobile ceduto ai soci , e con atto del notaio Parte_1 Parte_2 Parte_3 di Cosenza del 26/05/2020, articolato su tre livelli ovvero un piano terra, con Persona_1 ingresso dalla via Roma ed ingresso laterale su corte comune con bureau hotel, un primo piano sottostrada con ingresso, oltre che dalle scale interne, anche dalla via Corrado Alvaro attraverso una scaletta esterna nonché attraverso una porta metallica posta sul lato ovest, un secondo piano sottostrada con accesso ricadente sulla particella n. 801 dello stesso foglio n. 22 del mappale catastale confinante con la via Corrado
pagina 2 di 5 Alvaro di Camigliatello silano.
Parte attrice evidenzia che l'accesso attraverso la porta in ferro di cui al punto n. 3 è riportato su tutte le planimetrie catastali, oltre che sulla perizia redatta in sede fallimentare, ed era comunque di fatto esistente al momento dell'acquisto da parte della e che dava accesso al primo piano sottostrada CP_3 dell'immobile.
Orbene, la fattispecie all'esame del Tribunale va affrontata alla luce della verifica della sussistenza dei presupposti e requisiti necessari per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.
Ed invero, le servitù che sorgono per destinazione del padre di famiglia sono regolate dagli artt. 1061 e ss.
c.c. e si hanno quando risulta che "due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù" (art. 1062, co.1 c.c.).
Al comma 2 è previsto che "Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati" (art. 1062, co.2 c.c.).
Caratteristica precipua delle servitù per destinazione del padre di famiglia, come quelle per usucapione, è che possono essere solo apparenti, cioè devono esserci "opere visibili e permanenti destinate al oro esercizio" (v. art. 1061 c.c).
Nel caso in esame si tratta di accesso all'immobile, ricadente sulla particella n. 801 del foglio 22, oggi di proprietà del convenuto, che apparteneva precedentemente alla stessa società fallita e quindi alla procedura concorsuale, ma che non ha formato oggetto di cessione in favore degli attori ed ha quindi determinato
(per effetto della divisione delle proprietà) la costituzione di una servitù di passaggio ex art. 1062 c.c. ultimo comma a favore del fondo acquistato dalla CP_3
La prospettazione di parte convenuta, secondo cui l'accesso esistente è stato creato nel mentre era in corso la procedura esecutiva e poco prima dell'aggiudicazione dei lotti messi in vendita ed acquisiti sia degli odierni istanti che del convenuto non trova riscontro sia avuto riguardo alle testimonianze CP_1 escusse sia con riguardo alla documentazione in atti.
Risulta rispettato il requisito dell'esistenza di segni ed opere visibili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del peso imposto al fondo servente, quando vi era un unico proprietario -
[...]
- e dalla situazione dei luoghi emerga la presenza di una servitù a carico di uno dei fondi e a CP_2 favore dell'altro.
I documenti in atti confermano la presenza dell'accesso alla data di trasferimento del bene dell'1.4.2019, ed pagina 3 di 5 emerge altresì dalla planimetria allegata al decreto di trasferimento, e dalla comunicazione del 19/03/2021 indirizzata sia al G.D. che al Curatore.
Quanto alle testimonianze escusse va rilevato che concordemente descrivono la presenza della porta in ferro mai murata né dall'interno né dall'esterno. In particolare, il teste nella sua qualità di Testimone_1 avvocato curatore del fallimento Eredi Leonetti Salvatore Snc nonché custode dell'immobile oggetto della procedura di espropriazione immobiliare specifica di averne appreso l'esistenza nell'anno 2017 a seguito di una terza perizia effettuata per la stima dell'immobile sbarrata all'altezza della serratura e nascosta da una serie di scaffali.
Risulta rispettato il requisito dell'esistenza di segni ed opere visibili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del peso imposto al fondo servente, quando vi era un unico proprietario -
[...]
- e dalla situazione dei luoghi emerga la presenza di una servitù a carico di uno dei fondi e a CP_2 favore dell'altro.
La ratio della costituzione della servitù consiste proprio nel mantenere, al momento della separazione, il vincolo tra i due fondi che ha consentito una più vantaggiosa utilizzazione di quello dominante e si determina non in virtù di una manifestazione di volontà negoziale ma per la presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù e che siano rivelatrici dell'esistenza del peso gravante sul fondo servente.
Nel caso di specie, sussistono gli elementi costitutivi di una fattispecie complessa: 1)esistenza di due fondi appartenenti allo stesso proprietario tra cui, con opere visibili si sia costituito un rapporto obiettivo di servizio tale da manifestare l'esistenza di una servitù se i due fondi o le parti del fondo appartenessero a distinti proprietari;
2) la separazione dei due fondi o delle due parti del fondo per effetto di un atto di alienazione volontario. In presenza di tali elementi e in mancanza , all'atto della alienazione di una volontà contraria, la servitù si intende stabilita ope legis a titolo originario (cfr. Cass.24849/05).
In ultimo, va rilevato che non rilevano le modificazioni successive incidenti negativamente sulla situazione di fatto ai fini dell'acquisto del diritto o della sua opponibilità a chi sia subentrato nella proprietà del fondo servente.(Cass.14693/02).
Va, su tali basi, accolta la domanda.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 (causa indeterminabile -complessità bassa) per la fase decisionale dimezzata del 50% per la natura non complessa e l'attività defensionale prestata e senza distrazione ex art. 93 cpc non invocata.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda dell'attrice e per l'effetto dichiara la esistenza della servitù ex art. 1062 c.c. di passaggio sulla particella n. 801 del foglio 22 a favore del fondo di proprietà degli attori , Parte_1
, ; Parte_2 Parte_3
-condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 277,29 per spese e €
6.164 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza il 3.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci
pagina 5 di 5