Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 359.
(Ricostituzione del ruolo)
Nel caso di dispersione o di distruzione del ruolo di equipaggio l'ufficio che lo ha rilasciato deve provvedere alla ricostituzione del ruolo assumendo le necessarie infomazioni dall'armatore della nave e dalle autorita' marittime o consolari che abbiano effettuato movimenti sul ruolo stesso.
Il ruolo cosi' ricostituito prende lo stesso numero di quello disperso o distrutto e deve essere inviato, per il deconto, alla cassa nazionale per la previdenza marinara.
(Ricostituzione del ruolo)
Nel caso di dispersione o di distruzione del ruolo di equipaggio l'ufficio che lo ha rilasciato deve provvedere alla ricostituzione del ruolo assumendo le necessarie infomazioni dall'armatore della nave e dalle autorita' marittime o consolari che abbiano effettuato movimenti sul ruolo stesso.
Il ruolo cosi' ricostituito prende lo stesso numero di quello disperso o distrutto e deve essere inviato, per il deconto, alla cassa nazionale per la previdenza marinara.
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- 1. Art. 360 - Accertamenti tecnici non ripetibilihttps://www.filodiritto.com/ · 57.11487
[…] Né, a tal fine, è decisivo il dato della iscrizione nel registro degli indagati dovendosi procedere con le garanzie di cui all'art. 360 non soltanto nei confronti della persona il cui nominativo risulti già iscritto ma anche a quella che risulta nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato, alla quale, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia, deve essere nominato un difensore d'ufficio in vista dell'esecuzione dell'accertamento (Sez. 2, 34745/2018). […]
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