Articolo 359 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 358Articolo 360
Versione
6 maggio 1952
Art. 359.
(Ricostituzione del ruolo)


Nel caso di dispersione o di distruzione del ruolo di equipaggio l'ufficio che lo ha rilasciato deve provvedere alla ricostituzione del ruolo assumendo le necessarie infomazioni dall'armatore della nave e dalle autorita' marittime o consolari che abbiano effettuato movimenti sul ruolo stesso.
Il ruolo cosi' ricostituito prende lo stesso numero di quello disperso o distrutto e deve essere inviato, per il deconto, alla cassa nazionale per la previdenza marinara.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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