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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12165 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante il n°16465\2024 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to C. Buraglia in virtù Parte_1 di procura in atti
Ricorrente
E in persona del rispettivo legale rapp.te p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv.to F. Moscariello in virtù di procura in atti
Convenuta
Oggetto: livello superiore e pagamento di differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.4.2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponendo che aveva lavorato alle dipendenze di CP_1
Cont
dal 18.1.2019 al 7.7.2023 nell'ambito dell'appalto avente
[...] ad oggetto il servizio di raccolta differenziata porta a porta, che fino gennaio 2020 era stato inquadrato quale operatore ecologico livello J, che da febbraio 2020 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro era stato inquadrato quale operatore ecologico livello 2B, che fin dall'assunzione era stato adibito al servizio di raccolta con l'ausilio di mezzi d'opera compattatori 35 quintali, alcuni dei quali recanti le targhe specificamente dedotte, per la conduzione dei quali era richiesto il possesso di patente di guida catg.B, che tali mansioni rientrano nel livello B3, che gli scatti di anzianità non sono stati calcolati correttamente, che è errato il calcolo della maggiorazione per lavoro notturno, che quest'ultimo non è stato recuperato con un giorno di riposo e che perciò avrebbe dovuto essere compensato con le modalità del lavoro straordinario festivo, che non estata pagata l'indennità conducente né il bonus carburante, che non
è stato pagato il CRA, ha chiesto, la condanna di Controparte_1 al corretto inquadramento del ricorrente nel livello B3 dalla data della assunzione ovvero dalla diversa epoca ritenuta di giustizia ed al conseguente pagamento della somma di E.19297,66 maturata a titolo di differenze retributive per i titoli dedotti, in subordine, di accertare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello
2B fin dall'inizio del rapporto di lavoro e, successivamente, nel livello 2A e di condannare la convenuta al pagamento della somma maturata differenze retributive, oltre accessori di legge e spese.
Si è costituita eccependo: che il ricorso è Controparte_1 nullo, che il ricorrente aveva svolto mansioni ricomprese nel livello di inquadramento, che la società convenuta non ha in dotazione veicoli compattatori 35 q., che al ricorrente non erano mai state riconosciute mansioni di responsabilità e complessità proprie del livello 3B, che aveva goduto di riposo conseguente al lavoro domenicale, che quest'ultimo era stato regolarmente compensato, che l'indennità di conducente era riconosciuta ai lavoratori inquadrati nell'area conduzione, che il bonus carburante è erogato su base volontaria, che l'indennità CRA è stata corrisposta;
ha chiesto il rigetto delle domande e, in subordine, la detrazione dalla somme eventualmente riconosciute dell'importo di E.4365,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, vinte le spese.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso nel rilievo che, come ribadito dalla Suprema Corte, la carente esposizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali è fondata la domanda rende il ricorso inidoneo ad introdurre il giudizio qualora “attraverso l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore” con conseguente pregiudizio del diritto alla difesa della parte convenuta (Cass. sez. Lav.n.820\2007). Nel caso di specie l'oggetto della domanda è agevolmente individuabile nel riconoscimento del livello superiore sicchè eventuali carenze espositive inciderebbero esclusivamente sul piano probatorio.
Nel merito la domanda principale dev'essere respinta.
Parte ricorrente fonda il diritto all'inquadramento nel superiore livello 3B adducendo esclusivamente di essere stato adibito fin dall'assunzione al servizio di spazzamento con l'ausilio di mezzi d'opera compattatori 35 quintali recanti le targhe specificamente dedotte e senza nulla allegare in ordine alla “autonomia operativa limitata” che pure costituisce peculiarità di tale livello rispetto ai livelli inferiori sicchè la valutazione delle mansioni svolte dal ricorrente per come emergenti all'esito dell'istruttoria vanno comparate con esclusivo riferimento al profilo professionale esemplificativo richiamato nella declaratoria contrattuale di addetto alle attività di spazzamento e raccolta con l'utilizzo di compattatori.
I testi di parte ricorrente, già dipendenti della società convenuta, hanno dichiarato: “ho lavorato con il ricorrente dal 2019 al 2022; adr: il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni in particolare egli conduceva il compattatore 35 quintali;
adr: preciso che l'operatore ecologico svolge mansioni di raccolta con l'ausilio del mezzo;
prendevamo servizio tutti insieme in via Leofreni e ho visto il ricorrente che si metteva alla guida del compattatore;
adr: preciso che la patente di guida B è richiesta per la conduzione sia del compattatore sia del costipatore;
adr: tutti i mezzi che avevano targa iniziale FX e FS erano tutti compattatori e mezzi che aveva come targa FB98 erano compattatori”(teste ) e, ancora: Testimone_1
“ho lavorato per dal 2015 al luglio 2021 con mansioni di CP_1 addetto alla raccolta u.n.d. e utilizzavo il mezzo compattatore 35 quintali;
adr: il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni utilizzando lo stesso tipo di mezzo;
adr: svolgevamo il servizio ciascuno da solo;
adr: prendevamo servizio insieme a via Leofreni;
adr: il mezzo compattatore compatta i rifiuti mentre il mezzo costipatore non compatta e si apre e si chiude solamente;
adr: attualmente non sono in causa contro .” (teste ). CP_1 Testimone_2 Anzitutto si osserva che nessuno dei testi ha indicato le targhe dei veicoli, dagli stessi definiti compattatori, condotti dal ricorrente nell'attività di raccolta rifiuti;
inoltre, non trova conferma l'affermazione della teste circa le targhe iniziali Fs e Tes_1
FX dei mezzi compattatori atteso che dalle carte di circolazione relative a veicoli con targa FS prodotte dalla convenuta nel giudizio
16463\2024 r.g.l. emerge che essi non erano dotati di meccanismo di compattazione dei rifiuti.
La circostanza, poi, che la società avesse in dotazione sia veicoli costipatori sia veicoli compattatori di 35 q. utilizzati nei servizi di raccolta e spazzamento, come si evince dalle carte di circolazione prodotte da parte convenuta nonché prodotte in corso di causa da parte ricorrente relative, queste ultime, ai mezzi RG39796 e
FS107ZG, non esclude l'onere a carico del ricorrente - che, si ripete, fonda la domanda di riconoscimento del livello superiore esclusivamente sulla conduzione di veicolo compattatore - di individuare i mezzi muniti del meccanismo di compattazione da egli condotti mediante l'indicazione della relativa targa nonché di provare la prevalenza di tale attività rispetto alla conduzione dei costipatori.
In proposito deve, altresì, rilevarsi la genericità delle allegazioni attoree in ordine alla sostanziale differenza tra tali veicoli (compattatore e costipatore) utilizzati dalla società convenuta nella raccolta rifiuti e ciò pur nella consapevolezza della decisività della individuazione dello specifico funzionamento di ciascuno di essi ovvero, almeno del veicolo compattatore, al fine di individuare e provare il grado di maggiore professionalità richiesto per l'utilizzo di quest'ultimo secondo quanto previsto dalla declaratoria del livello professionale 3 area spazzamento.
Deve, invero, escludersi la parificazione, ai fini del riconoscimento di tale livello, delle attività di conduzione del compattatore e del costipatore nel rilievo che nella relativa declaratoria l'elencazione dei mezzi l'utilizzo dei quali nell'attività di spazzamento e\o raccolta rifiuti determina il riconoscimento della maggiore professionalità ha evidente carattere tassativo anche in relazione all'inferiore livello 2 nel quale è fatto riferimento a veicoli “con l'esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3”.
In mancanza di specifica allegazione nonché di prova dell'utilizzo prevalente del mezzo compattatore nell'attività di raccolta e spazzamento svolta dal ricorrente, la domanda principale dev'essere respinta.
La domanda subordinata va accolta parzialmente.
I testi di parte convenuta hanno concordemente dichiarato “il ricorrente all'inizio lavorava come operatore a terra e cioè addetto alla pulizia delle strade con pale, rastelli, soffiatori e dopo 6 -
7 mesi circa è passato al servizio raccolta u.n.d. con l'utilizzo di costipatori” (teste ) e ancora: “il ricorrente Testimone_3
viene assunta per la raccolta foglie e poi dopi 5-6- mesi Pt_1 circa è passato sulla u.n.d. ed è passato a livello superiore” (teste
). Testimone_4
Tenuto conto che il livello 2B sono ricompresi i lavoratori “addetti all'attività di spazzamento e\o raccolta con l'ausilio di veicoli” deve affermarsi che il ricorrente, assunto in data 18.1.2019, fin dal mese di agosto 2019 ha svolto mansioni riconducibili al livello 2B riconosciutogli solo dal mese di febbraio 2020 con conseguente diritto dello stesso all'inquadramento in tale livello fin dal mese di agosto
2019 ed al pagamento delle differenze retributive per l'effetto maturate da quantificarsi in separato giudizio stante la richiesta di condanna generica.
Va, da ultimo rilevato che in mancanza di prova documentale delle dimissioni del ricorrente e dell'epoca delle stesse va respinta la richiesta di parziale compensazione dei crediti retributivi con la somma asseritamente maturata e titolo di indennità di preavviso.
La parziale reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese di giudizio tra le parti nella misura della metà e la società convenuta è condannata al pagamento del restante 1\2.
P.Q.M.
Rigetta la domanda principale, accoglie parzialmente la domanda subordinata e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 2B fin dal mese di agosto 2019, e successivamente al livello 2A, ed al pagamento delle differenze retributive per l'effetto maturate da quantificarsi in separato giudizio, rigetta nel resto.
Compensa tra le parti le spese di giudizio in misura della metà e condanna la società convenuta al pagamento del restante 1\2 liquidato in misura così ridotta nella somma di E.1400,00 oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 26.11.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante il n°16465\2024 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to C. Buraglia in virtù Parte_1 di procura in atti
Ricorrente
E in persona del rispettivo legale rapp.te p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv.to F. Moscariello in virtù di procura in atti
Convenuta
Oggetto: livello superiore e pagamento di differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.4.2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponendo che aveva lavorato alle dipendenze di CP_1
Cont
dal 18.1.2019 al 7.7.2023 nell'ambito dell'appalto avente
[...] ad oggetto il servizio di raccolta differenziata porta a porta, che fino gennaio 2020 era stato inquadrato quale operatore ecologico livello J, che da febbraio 2020 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro era stato inquadrato quale operatore ecologico livello 2B, che fin dall'assunzione era stato adibito al servizio di raccolta con l'ausilio di mezzi d'opera compattatori 35 quintali, alcuni dei quali recanti le targhe specificamente dedotte, per la conduzione dei quali era richiesto il possesso di patente di guida catg.B, che tali mansioni rientrano nel livello B3, che gli scatti di anzianità non sono stati calcolati correttamente, che è errato il calcolo della maggiorazione per lavoro notturno, che quest'ultimo non è stato recuperato con un giorno di riposo e che perciò avrebbe dovuto essere compensato con le modalità del lavoro straordinario festivo, che non estata pagata l'indennità conducente né il bonus carburante, che non
è stato pagato il CRA, ha chiesto, la condanna di Controparte_1 al corretto inquadramento del ricorrente nel livello B3 dalla data della assunzione ovvero dalla diversa epoca ritenuta di giustizia ed al conseguente pagamento della somma di E.19297,66 maturata a titolo di differenze retributive per i titoli dedotti, in subordine, di accertare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello
2B fin dall'inizio del rapporto di lavoro e, successivamente, nel livello 2A e di condannare la convenuta al pagamento della somma maturata differenze retributive, oltre accessori di legge e spese.
Si è costituita eccependo: che il ricorso è Controparte_1 nullo, che il ricorrente aveva svolto mansioni ricomprese nel livello di inquadramento, che la società convenuta non ha in dotazione veicoli compattatori 35 q., che al ricorrente non erano mai state riconosciute mansioni di responsabilità e complessità proprie del livello 3B, che aveva goduto di riposo conseguente al lavoro domenicale, che quest'ultimo era stato regolarmente compensato, che l'indennità di conducente era riconosciuta ai lavoratori inquadrati nell'area conduzione, che il bonus carburante è erogato su base volontaria, che l'indennità CRA è stata corrisposta;
ha chiesto il rigetto delle domande e, in subordine, la detrazione dalla somme eventualmente riconosciute dell'importo di E.4365,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, vinte le spese.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso nel rilievo che, come ribadito dalla Suprema Corte, la carente esposizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali è fondata la domanda rende il ricorso inidoneo ad introdurre il giudizio qualora “attraverso l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore” con conseguente pregiudizio del diritto alla difesa della parte convenuta (Cass. sez. Lav.n.820\2007). Nel caso di specie l'oggetto della domanda è agevolmente individuabile nel riconoscimento del livello superiore sicchè eventuali carenze espositive inciderebbero esclusivamente sul piano probatorio.
Nel merito la domanda principale dev'essere respinta.
Parte ricorrente fonda il diritto all'inquadramento nel superiore livello 3B adducendo esclusivamente di essere stato adibito fin dall'assunzione al servizio di spazzamento con l'ausilio di mezzi d'opera compattatori 35 quintali recanti le targhe specificamente dedotte e senza nulla allegare in ordine alla “autonomia operativa limitata” che pure costituisce peculiarità di tale livello rispetto ai livelli inferiori sicchè la valutazione delle mansioni svolte dal ricorrente per come emergenti all'esito dell'istruttoria vanno comparate con esclusivo riferimento al profilo professionale esemplificativo richiamato nella declaratoria contrattuale di addetto alle attività di spazzamento e raccolta con l'utilizzo di compattatori.
I testi di parte ricorrente, già dipendenti della società convenuta, hanno dichiarato: “ho lavorato con il ricorrente dal 2019 al 2022; adr: il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni in particolare egli conduceva il compattatore 35 quintali;
adr: preciso che l'operatore ecologico svolge mansioni di raccolta con l'ausilio del mezzo;
prendevamo servizio tutti insieme in via Leofreni e ho visto il ricorrente che si metteva alla guida del compattatore;
adr: preciso che la patente di guida B è richiesta per la conduzione sia del compattatore sia del costipatore;
adr: tutti i mezzi che avevano targa iniziale FX e FS erano tutti compattatori e mezzi che aveva come targa FB98 erano compattatori”(teste ) e, ancora: Testimone_1
“ho lavorato per dal 2015 al luglio 2021 con mansioni di CP_1 addetto alla raccolta u.n.d. e utilizzavo il mezzo compattatore 35 quintali;
adr: il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni utilizzando lo stesso tipo di mezzo;
adr: svolgevamo il servizio ciascuno da solo;
adr: prendevamo servizio insieme a via Leofreni;
adr: il mezzo compattatore compatta i rifiuti mentre il mezzo costipatore non compatta e si apre e si chiude solamente;
adr: attualmente non sono in causa contro .” (teste ). CP_1 Testimone_2 Anzitutto si osserva che nessuno dei testi ha indicato le targhe dei veicoli, dagli stessi definiti compattatori, condotti dal ricorrente nell'attività di raccolta rifiuti;
inoltre, non trova conferma l'affermazione della teste circa le targhe iniziali Fs e Tes_1
FX dei mezzi compattatori atteso che dalle carte di circolazione relative a veicoli con targa FS prodotte dalla convenuta nel giudizio
16463\2024 r.g.l. emerge che essi non erano dotati di meccanismo di compattazione dei rifiuti.
La circostanza, poi, che la società avesse in dotazione sia veicoli costipatori sia veicoli compattatori di 35 q. utilizzati nei servizi di raccolta e spazzamento, come si evince dalle carte di circolazione prodotte da parte convenuta nonché prodotte in corso di causa da parte ricorrente relative, queste ultime, ai mezzi RG39796 e
FS107ZG, non esclude l'onere a carico del ricorrente - che, si ripete, fonda la domanda di riconoscimento del livello superiore esclusivamente sulla conduzione di veicolo compattatore - di individuare i mezzi muniti del meccanismo di compattazione da egli condotti mediante l'indicazione della relativa targa nonché di provare la prevalenza di tale attività rispetto alla conduzione dei costipatori.
In proposito deve, altresì, rilevarsi la genericità delle allegazioni attoree in ordine alla sostanziale differenza tra tali veicoli (compattatore e costipatore) utilizzati dalla società convenuta nella raccolta rifiuti e ciò pur nella consapevolezza della decisività della individuazione dello specifico funzionamento di ciascuno di essi ovvero, almeno del veicolo compattatore, al fine di individuare e provare il grado di maggiore professionalità richiesto per l'utilizzo di quest'ultimo secondo quanto previsto dalla declaratoria del livello professionale 3 area spazzamento.
Deve, invero, escludersi la parificazione, ai fini del riconoscimento di tale livello, delle attività di conduzione del compattatore e del costipatore nel rilievo che nella relativa declaratoria l'elencazione dei mezzi l'utilizzo dei quali nell'attività di spazzamento e\o raccolta rifiuti determina il riconoscimento della maggiore professionalità ha evidente carattere tassativo anche in relazione all'inferiore livello 2 nel quale è fatto riferimento a veicoli “con l'esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3”.
In mancanza di specifica allegazione nonché di prova dell'utilizzo prevalente del mezzo compattatore nell'attività di raccolta e spazzamento svolta dal ricorrente, la domanda principale dev'essere respinta.
La domanda subordinata va accolta parzialmente.
I testi di parte convenuta hanno concordemente dichiarato “il ricorrente all'inizio lavorava come operatore a terra e cioè addetto alla pulizia delle strade con pale, rastelli, soffiatori e dopo 6 -
7 mesi circa è passato al servizio raccolta u.n.d. con l'utilizzo di costipatori” (teste ) e ancora: “il ricorrente Testimone_3
viene assunta per la raccolta foglie e poi dopi 5-6- mesi Pt_1 circa è passato sulla u.n.d. ed è passato a livello superiore” (teste
). Testimone_4
Tenuto conto che il livello 2B sono ricompresi i lavoratori “addetti all'attività di spazzamento e\o raccolta con l'ausilio di veicoli” deve affermarsi che il ricorrente, assunto in data 18.1.2019, fin dal mese di agosto 2019 ha svolto mansioni riconducibili al livello 2B riconosciutogli solo dal mese di febbraio 2020 con conseguente diritto dello stesso all'inquadramento in tale livello fin dal mese di agosto
2019 ed al pagamento delle differenze retributive per l'effetto maturate da quantificarsi in separato giudizio stante la richiesta di condanna generica.
Va, da ultimo rilevato che in mancanza di prova documentale delle dimissioni del ricorrente e dell'epoca delle stesse va respinta la richiesta di parziale compensazione dei crediti retributivi con la somma asseritamente maturata e titolo di indennità di preavviso.
La parziale reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese di giudizio tra le parti nella misura della metà e la società convenuta è condannata al pagamento del restante 1\2.
P.Q.M.
Rigetta la domanda principale, accoglie parzialmente la domanda subordinata e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 2B fin dal mese di agosto 2019, e successivamente al livello 2A, ed al pagamento delle differenze retributive per l'effetto maturate da quantificarsi in separato giudizio, rigetta nel resto.
Compensa tra le parti le spese di giudizio in misura della metà e condanna la società convenuta al pagamento del restante 1\2 liquidato in misura così ridotta nella somma di E.1400,00 oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 26.11.2025 Il Giudice