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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 31/10/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1090/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI Sentenza
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Colangelo _ ha pronunciato la seguente
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1090/2023 promossa da:
Per 'avv. BERARDI LUIGI Controparte_1
- attore
Per l'avv. RUDILOSSO CONSOLO FRANCESCO ** e l'avv. Controparte_2 CONSOLO GIUSEPPE ) VIA MONTEVERDI N.16 00198 ROMA;
, C.F._1
-convenuto
Per CP_3
-convenuto
Con atto di citazione il deducente formulava le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Velletri, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata la responsabilità del sig.
nella causazione del sinistro del 13.09.2022, condannare i convenuti, in solido tra loro, CP_3 al risarcimento in favore della nella qualità sopra specificata, Controparte_1 dell'importo dei danni che si quantifica in Euro 39.027,65 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per testimoni ed interrogatorio formale sui capitoli di prova cui ai punti 1), 2), della narrativa che precede, emendati da ogni giudizio e/o valutazione. Con espressa riserva di indicare i nominativi dei testi. Si chiede sin d'ora CTU tecnica-modale circa la quantificazione del danno subito. Si offre in comunicazione documentazione come da separato indice.
RS
-a seguito del sinistro, peraltro, pacifico come da sottoscrizione del mod i richiedeva risarcimento danni materiali e per fermo tecnico e il danneggiato cedeva il suo credito alla odierna attrice pagina 1 di 4 -si costituiva il convenuto e confutava le avverse deduzioni
-venivano depositate le memorie conclusionali
MOTIVI
La domanda di PARTE ATTRICE DEVE ESSERE ACCOLTA COME DA MOTIVAZIONE
Preliminarmente è da rilevarsi che l'eccezione nel rito della parte opponente CONVENUTA sul difetto di titolarità della legittimazione attiva della odierna attrice è disattesa dalla giurisprudenza di legittimità ove peraltro essa ha chiarito che il credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni patrimoniali da sinistro stradale, può formare oggetto di cessione. Ed e' quanto disposto dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, nella sentenza 10 gennaio 2012, n. 52. La Suprema Corte ha puntualizzato che l'art. 1260 c.c. pone il principio della libera cessione del credito, per cui la cedibilità dello stesso è possibile anche senza il consenso del debitore ceduto, a meno che il credito abbia carattere strettamente personale o che vi sia un divieto legale o negoziale di cessione. Per perfezionare la cessione del credito, di solito è necessario e sufficiente l'accordo tra cedente e cessionario, che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio, con effetti traslativi immediati non solo tra di essi.
Come già evidenziato in numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità, anche il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192; Cass., 21/4/1986, n. 2812).
Nella vicenda in oggetto ricorre un' ipotesi di cessione onerosa, per cui il cedente è tenuto a garantire il RS nomen verum, ovvero l'esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266 c.c.) tramite il mod che è incontestato ed incontestabile.
NEL MERITO
SULLA ECCEZIONE DI MERITO DI NON VALORE PROBATORIO DEL CAI DA PARTE DEL CONVENUTO
Anche su questo punto è vero che il suindicato modulo ha solo un valore di prova presuntiva, ma presuppone che esso può essere scardinata sol con una inversione dell'onere della prova e ciò si basa su una decisione ben nota Cassazione a Sez. Un. sentenza 5 maggio 2006, n. 10311 secondo la quale “la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all' art. 2733, terzo comma, cod. civ. , secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice”.
pagina 2 di 4 Ma è altrettanto vero che il convenuto che intende disattendere quel valore probatorio riconosciuto in via presuntiva al modello CAI deve essere confutata con un inversione dell'onere della prova dal convenuto che non la riconosce come prova.
Il convenuto sotto questo profilo ha solo confutato ma non ha provato alcunchè con alcun mezzo probatorio.
Tuttavia è da rilevare che la Corte, con quella sentenza sopracitata delle sezioni unite si era raggiunto un altro “obiter dictum” ma era stata emanata in un altro contesto e per risolvere altre questioni di diritto;
in particolare, “una parte della giurisprudenza di merito era orientata – in presenza di una prova contraria resa dalla società assicuratrice rispetto a quanto risultava dal modello CID – a condannare al risarcimento il solo danneggiante e non l'assicuratore”
Di qui l'affermazione secondo cui il valore confessorio del modulo è atto liberamente apprezzabile dal giudice.“La successiva giurisprudenza di questa Corte, d'altra parte, in più occasioni ha anche stabilito che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (v. le sentenze 25 giugno 2013, n. 15881, e 27 marzo 2019, n. 8451, nonché l'ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2438)”.
Fermo quanto sopra affermato l'inversione dell'onere della prova a carico del convenuto per scalfire la veridicità del modulo da parte del medesimo convenuto è venuta meno in quanto in alcuna parte del giudizio esso ha offerto elementi utili a minare la sua veridicità e quindi i suoi effetti estensivi anche al cessionario oggi presente in questo giudizio.
Pertanto sull'” an debeatur” non vi sono elementi per diasttendere quanto emergente dal modello CAI
Altro profilo è quello del valore commerciale del bene danneggiato per cui è stata disposta la CTU
Infatti veniva disposta CTU sul valore commerciale del veicolo oggetto di sinistro sul quale venivano quantificati i valori commerciali che questo giudicante prende in considerazione come conclusione dei valori peritali pari ad € 22.800,00 alla data del sinistro
Quanto agli onorari richiesti per consulenza infortunistica tali somme non possono essere riconosciute poiché manca la prova della contabile di pagamento riferita all'effettivo esborso delle somme nei confronti della FATT. N 23 DEL 3.02.2023 PER € 7.866,5 CP_4
Quanto al fermo tecnico e la sua risarcibilità la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il danno da fermo tecnico è risarcibile solo se il danneggiato è in grado di dimostrare la sua effettiva necessità di disporre di un veicolo sostitutivo ( cfr Cassazione civile , sez. III , 14/03/2023 , n. 7358 in Diritto & Giustizia 2023, 15 marzo; conforme Cass. Civ., Sez. VI, 28/02/2020, n. 5447 in Giust. Civ. Mass. 2020).
Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta come le spese della CTU
PQM
pagina 3 di 4 Disattesa ogni eccezione, deduzione disattesa:
-accoglie la domanda attrice, nei limiti della motivazione
-rigetta le eccezioni del convenuto
-condanna il convenuto alla rifusione a favore dell'attore della somma di euro € 22.800,00 alla data del sinistro
-condanna il convenuto alla rifusione delle spese legali ed accessori nella misura di € 5.077, oltre spese vive e CTU come da fattura di quest'ultimo da distrarsi
Velletri 31 ottobre 2025
IL GIUDICE UNICO
DOTT RI CO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI Sentenza
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Colangelo _ ha pronunciato la seguente
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1090/2023 promossa da:
Per 'avv. BERARDI LUIGI Controparte_1
- attore
Per l'avv. RUDILOSSO CONSOLO FRANCESCO ** e l'avv. Controparte_2 CONSOLO GIUSEPPE ) VIA MONTEVERDI N.16 00198 ROMA;
, C.F._1
-convenuto
Per CP_3
-convenuto
Con atto di citazione il deducente formulava le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Velletri, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata la responsabilità del sig.
nella causazione del sinistro del 13.09.2022, condannare i convenuti, in solido tra loro, CP_3 al risarcimento in favore della nella qualità sopra specificata, Controparte_1 dell'importo dei danni che si quantifica in Euro 39.027,65 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per testimoni ed interrogatorio formale sui capitoli di prova cui ai punti 1), 2), della narrativa che precede, emendati da ogni giudizio e/o valutazione. Con espressa riserva di indicare i nominativi dei testi. Si chiede sin d'ora CTU tecnica-modale circa la quantificazione del danno subito. Si offre in comunicazione documentazione come da separato indice.
RS
-a seguito del sinistro, peraltro, pacifico come da sottoscrizione del mod i richiedeva risarcimento danni materiali e per fermo tecnico e il danneggiato cedeva il suo credito alla odierna attrice pagina 1 di 4 -si costituiva il convenuto e confutava le avverse deduzioni
-venivano depositate le memorie conclusionali
MOTIVI
La domanda di PARTE ATTRICE DEVE ESSERE ACCOLTA COME DA MOTIVAZIONE
Preliminarmente è da rilevarsi che l'eccezione nel rito della parte opponente CONVENUTA sul difetto di titolarità della legittimazione attiva della odierna attrice è disattesa dalla giurisprudenza di legittimità ove peraltro essa ha chiarito che il credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni patrimoniali da sinistro stradale, può formare oggetto di cessione. Ed e' quanto disposto dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, nella sentenza 10 gennaio 2012, n. 52. La Suprema Corte ha puntualizzato che l'art. 1260 c.c. pone il principio della libera cessione del credito, per cui la cedibilità dello stesso è possibile anche senza il consenso del debitore ceduto, a meno che il credito abbia carattere strettamente personale o che vi sia un divieto legale o negoziale di cessione. Per perfezionare la cessione del credito, di solito è necessario e sufficiente l'accordo tra cedente e cessionario, che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio, con effetti traslativi immediati non solo tra di essi.
Come già evidenziato in numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità, anche il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192; Cass., 21/4/1986, n. 2812).
Nella vicenda in oggetto ricorre un' ipotesi di cessione onerosa, per cui il cedente è tenuto a garantire il RS nomen verum, ovvero l'esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266 c.c.) tramite il mod che è incontestato ed incontestabile.
NEL MERITO
SULLA ECCEZIONE DI MERITO DI NON VALORE PROBATORIO DEL CAI DA PARTE DEL CONVENUTO
Anche su questo punto è vero che il suindicato modulo ha solo un valore di prova presuntiva, ma presuppone che esso può essere scardinata sol con una inversione dell'onere della prova e ciò si basa su una decisione ben nota Cassazione a Sez. Un. sentenza 5 maggio 2006, n. 10311 secondo la quale “la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all' art. 2733, terzo comma, cod. civ. , secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice”.
pagina 2 di 4 Ma è altrettanto vero che il convenuto che intende disattendere quel valore probatorio riconosciuto in via presuntiva al modello CAI deve essere confutata con un inversione dell'onere della prova dal convenuto che non la riconosce come prova.
Il convenuto sotto questo profilo ha solo confutato ma non ha provato alcunchè con alcun mezzo probatorio.
Tuttavia è da rilevare che la Corte, con quella sentenza sopracitata delle sezioni unite si era raggiunto un altro “obiter dictum” ma era stata emanata in un altro contesto e per risolvere altre questioni di diritto;
in particolare, “una parte della giurisprudenza di merito era orientata – in presenza di una prova contraria resa dalla società assicuratrice rispetto a quanto risultava dal modello CID – a condannare al risarcimento il solo danneggiante e non l'assicuratore”
Di qui l'affermazione secondo cui il valore confessorio del modulo è atto liberamente apprezzabile dal giudice.“La successiva giurisprudenza di questa Corte, d'altra parte, in più occasioni ha anche stabilito che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (v. le sentenze 25 giugno 2013, n. 15881, e 27 marzo 2019, n. 8451, nonché l'ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2438)”.
Fermo quanto sopra affermato l'inversione dell'onere della prova a carico del convenuto per scalfire la veridicità del modulo da parte del medesimo convenuto è venuta meno in quanto in alcuna parte del giudizio esso ha offerto elementi utili a minare la sua veridicità e quindi i suoi effetti estensivi anche al cessionario oggi presente in questo giudizio.
Pertanto sull'” an debeatur” non vi sono elementi per diasttendere quanto emergente dal modello CAI
Altro profilo è quello del valore commerciale del bene danneggiato per cui è stata disposta la CTU
Infatti veniva disposta CTU sul valore commerciale del veicolo oggetto di sinistro sul quale venivano quantificati i valori commerciali che questo giudicante prende in considerazione come conclusione dei valori peritali pari ad € 22.800,00 alla data del sinistro
Quanto agli onorari richiesti per consulenza infortunistica tali somme non possono essere riconosciute poiché manca la prova della contabile di pagamento riferita all'effettivo esborso delle somme nei confronti della FATT. N 23 DEL 3.02.2023 PER € 7.866,5 CP_4
Quanto al fermo tecnico e la sua risarcibilità la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il danno da fermo tecnico è risarcibile solo se il danneggiato è in grado di dimostrare la sua effettiva necessità di disporre di un veicolo sostitutivo ( cfr Cassazione civile , sez. III , 14/03/2023 , n. 7358 in Diritto & Giustizia 2023, 15 marzo; conforme Cass. Civ., Sez. VI, 28/02/2020, n. 5447 in Giust. Civ. Mass. 2020).
Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta come le spese della CTU
PQM
pagina 3 di 4 Disattesa ogni eccezione, deduzione disattesa:
-accoglie la domanda attrice, nei limiti della motivazione
-rigetta le eccezioni del convenuto
-condanna il convenuto alla rifusione a favore dell'attore della somma di euro € 22.800,00 alla data del sinistro
-condanna il convenuto alla rifusione delle spese legali ed accessori nella misura di € 5.077, oltre spese vive e CTU come da fattura di quest'ultimo da distrarsi
Velletri 31 ottobre 2025
IL GIUDICE UNICO
DOTT RI CO
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